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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1591/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Caltagirone Parte_1 C.F._1
Francesco e Lazzaroni Luisella
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv.ti Costantino Francesco e Costantino Alberto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 20 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., in ordine all'evento dannoso avvenuto in data 14/05/2022 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito quantificato in euro 51.153,25, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro alla data della liquidazione.
Parte attrice ha dedotto di aver preso parte, unitamente a , alla tappa 12 del Testimone_1
programma “#NoiconVoiTOUR COSTA D'ARGENTO” del 13, 14 e 15 maggio 2022, comprensivo di soggiorno in località di mare sulla Costa d'Argento presso il Camping Village OASI di Albinia (GR) e di escursione in bicicletta, a seguito di compilazione del modulo di partecipazione e pagamento di pagina 1 di 7 complessivi euro 42,00, quale costo del soggiorno (doc. 3 e 4).
Ha allegato inoltre che l'escursione amatoriale in bicicletta, avvenuta il giorno 14/05/2022, si era rivelata differente rispetto a quella illustrata dagli organizzatori, in quanto svoltasi su lunghi tratti sterrati e scoscesi e senza alcun accompagnatore esperto al seguito, anziché su apposita pista ciclabile con la guida di due accompagnatori professionisti.
Parte attrice ha affermato di essere caduta a terra durante l'escursione in bicicletta, riportando un trauma contusivo della spalla sx esitato nella frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale con distacco del trochite omerale ed un trauma contusivo della gamba sx con escoriazione con prognosi di
30 giorni.
A seguito di diversi controlli specialistici, in data 27/05/2022, , ricoverata presso la Parte_1
U.O. di Ortopedia dell'A.O.U. di Parma, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti per frattura testa e collo omero sx e che, in data 22/11/2022, era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale.
Parte attrice ha affermato, che a seguito della formale richiesta di risarcimento del danno (doc. 6 e 11) – poi successivamente integrata (docc. 8 e 9) - e dell'apertura del sinistro (doc. 7), HDI Assicurazioni
S.p.A. aveva comunicato l'intenzione di non dare seguito alla richiesta danni in assenza di responsabilità da addebitare al garantito (doc. 10), poi ribadita nella missiva del 21/11/2022 e del
27/3/2023 (doc. 12 e 14) e contestata dall'attrice in data 14/6/2023 (doc. 16).
Assume parte attrice la responsabilità esclusiva di per la caduta Controparte_1
alla medesima occorsa, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., per non aver predisposto la convenuta adeguate misure di prevenzione per impedire possibili eventi dannosi nel caso di svolgimento di attività pericolosa, quale – come nel caso di specie - l'attività sportiva organizzata su percorsi insidiosi o senza l'adeguata vigilanza per le prevedibili situazioni di emergenza.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe omesso di fornire adeguate informazioni ai partecipanti del pericolo incombente, pubblicizzando una modalità di escursione in bicicletta – personalizzata in base agli iscritti, su pista ciclabile e alla presenza di due accompagnatori professionisti - poi disattesa, tenuto conto dell'età dei partecipanti, del percorso sterrato e dall'assenza di guida esperta, come evincibile dalle fotografie scattate durante il soggiorno (docc. 18 e 19).
In subordine, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta per omessa diligenza nell'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, non avendo illustrato le difficoltà dell'attività e predisposto adeguate tutele per Controparte_1
consentire a tutti di partecipare.
Ha chiesto dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale,
pagina 2 di 7 quantificato in euro 49.596,25 - tenuto conto della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% di punti di invalidità permanente accertata dal perito di parte (doc. 15) e della personalizzazione del danno, nonché del danno patrimoniale pari ad euro 1.557,00 per le spese mediche sostenute ed euro 366,00 per la perizia medico legale (doc. 21).
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio Controparte_1
eccependo l'omessa allegazione e prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, essendosi l'attrice limitata a fornire una descrizione generica dell'evento.
La convenuta ha contestato la ricostruzione del fatto, affermando di non aver incassato alcuna somma per l'organizzazione del soggiorno, in quanto il versamento di 42 euro da parte dell'attrice è stato incassato dal gestore del campeggio quale corrispettivo per l'alloggio, mentre l'escursione in bicicletta era facoltativa.
La convenuta ha poi escluso il carattere pericoloso dell'attività ludica, anche di carattere atletico, e la pericolosità dell'escursione in questione, ritenendo la strada percorribile da chiunque, compresi anziani e bambini, con qualunque mezzo, come dimostrato dal video di cui al doc. 20 (fascicolo attoreo), e ha dedotto che la caduta debba ascriversi esclusivamente a negligenza o imperizia di , in Parte_1
quanto il sinistro è avvenuto sulla strada del ritorno e, pertanto, su un tratto di strada che il gruppo, compresa l'attrice, aveva già percorso.
Inoltre, ha negato l'attribuzione alla stessa della causazione del Controparte_1 CP_1
sinistro per omessi obblighi informativi, in quanto tutti i partecipanti erano a conoscenza del fatto che il percorso non si sarebbe svolto interamente su pista ciclabile, come chiarito dall'organizzatrice nella chat whatsapp (doc. 3), e che non era previsto alcun “accompagnatore professionista”, ma semplicemente che un cicloamatore della zona avrebbe guidato il gruppo, indicandogli la strada – come documentato dalle fotografie prodotte dall'attrice (doc. 18).
La convenuta ha eccepito inoltre l'insussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, poiché, ferma l'assenza di un contratto tra le parti, ha fornito informazioni Controparte_1
precise e veritiere, non avendo assunto alcuna obbligazione ulteriore, ad eccezione di quella relativa all'organizzazione dell'evento.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata dal consulente di parte dell'attrice – la cui fattura non è stata prodotta in giudizio -, in quanto sproporzionata e comunque priva di valore probatorio, ferma l'assenza di allegazione di un pregiudizio peculiare di carattere permanente idonea a giustificare la richiesta di personalizzazione e la non rimborsabilità degli importi spesi per cure e visite svolte presso strutture private.
*** pagina 3 di 7 La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1. In ordine alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2050 c.c. e 2043 c.c.
Parte attrice ha domandato, in via principale, l'accertamento della responsabilità di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 e 2050 c.c. per omessa predisposizione di adeguate misure di CP_1
prevenzione e vigilanza per le prevedibili situazioni di emergenza.
Occorre, in primo luogo, esaminare l'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose e chiedersi se il caso di specie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050
c.c.
Nel caso di esercizio di attività pericolosa, il danneggiato è tenuto a provare il danno ed il nesso di causalità, mentre spetta all'esercente la prova liberatoria – valutata con particolare rigore – di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, da intendersi quale prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 16170/2022).
Oltre alle attività pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, devono ritenersi tali anche quelle idonee per la loro attitudine a produrre un rischio.
Va richiamato, in proposito, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono attività pericolose non solo quelle che sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi del danno, anche per l'omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (Cass. n. 10300/07, Cass. n. 11275/05).
Nel caso di gare sportive, la giurisprudenza di merito ha escluso la qualificazione di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. con riferimento ai danni subiti dagli atleti dei quali è prevedibile la verificazione, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara, potendosi ritenere invece tale attività pericolosa se, in ragione di essa, gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere determinate dai predetti errori (v. sentenza
Tribunale Di Terni n. 1045/2016).
Nel caso di specie, trattandosi di escursione amatoriale, circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata dalle foto prodotte in giudizio dall'attrice di cui al doc. 18 che dimostrano l'eterogeneità dei partecipanti e l'abbigliamento non sportivo, parte attrice non ha fornito prova di essere stata messa in una condizione più gravosa di quella prospettata, quale sarebbe stata ad esempio la presenza di ostacoli o emergenze occorse durante il percorso tali che avrebbero richiesto il preventivo avviso da parte della convenuta.
Parte attrice, infatti, non ha allegato né provato alcun pericolo all'incolumità che esorbiti dalle ordinarie pagina 4 di 7 conseguenze prevedibili connaturate ad una semplice escursione amatoriale in biciletta, peraltro del tutto facoltativa.
Così come rilevato dalla giurisprudenza di merito relativamente all'equitazione (v. sentenza Tribunale di Perugia n. 486/2018), l'art. 2050 c.c. trova applicazione ove l'attività venga condotta a livello professionistico, con l'esplicazione di gare ippiche (Cass. n. 2482/2009), oppure quando l'escursione sia condotta su terreni particolarmente scoscesi e accidentati, con conseguente innalzamento del grado di difficoltà e, quindi, di perizia richiesta al cavaliere nel governo dell'animale (Cass. n. 12307/1998).
Posto il carattere amatoriale dell'escursione nel caso di specie, deve escludersi che la stessa integri una ipotesi di attività “pericolosa” – non operando tale automatismo neppure per le competizioni sportive.
Infatti, l'attività sportiva è ritenuta pericolosa, solo ove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media (Cass. 26860/2023).
Nel caso di specie, difetta la prova dei rischi per l'incolumità dei partecipanti, ulteriori a quelli fisiologici (determinati dall'utilizzo autonomo di una bicicletta), tali da giustificare il preventivo avviso ai partecipanti e la predisposizione misure di prevenzione per impedire possibili eventi dannosi nel caso di svolgimento di attività pericolosa.
Le fotografie prodotte dall'attrice al doc. 19 non sono idonee a dimostrare la sussistenza di tale pericolo, trattandosi di fotografie attestanti un ordinario percorso sterrato di campagna senza alcun tipo di ostacolo o pericolosità oggettiva.
Esclusa l'operatività dell'art. 2050 c.c., occorre soffermarsi sull'ipotesi generale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, difetta la prova dei requisiti richiesti ai fini dell'accertamento della responsabilità aquiliana, quali l'evento doloso o colposo, il nesso di causalità e il danno.
Come rilevato anche da parte convenuta, la descrizione della dinamica dell'evento è generica, non avendo parte attrice fornito prova alcuna delle specifiche modalità del sinistro e del nesso di causalità, ovvero della riferibilità della caduta alla condotta attiva od omissiva di di CP_1 CP_1
[...]
La mera dimostrazione del sentiero battuto percorso (doc. 19 attrice) non è idonea a dimostrare la dinamica del sinistro né l'imputabilità della caduta all'asserita condotta omissiva della convenuta e neppure le misure che avrebbe dovuto adottare onde impedire Controparte_1
l'evento.
Stante la natura amatoriale della gita, la convenuta ha comunque provato di avere fornito le informazioni necessarie all'escursione e l'assistenza di un ciclomotore locale al fine di indicare il pagina 5 di 7 percorso ai partecipanti (doc. 3 convenuta).
Dalle circostanze dedotte e non contestate dalle parti e dalle prove documentali in atti, si evince che la causa esclusiva del sinistro è riferibile, ex art. 1227 c.c., alla condotta negligente dell'attrice, posto che la caduta sembra essere avvenuta al rientro, nel medesimo sentiero percorso all'andata dalla attrice, e in assenza di specifici insidie o ostacoli.
In assenza di prova degli elementi idonei ad integrare la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., la domanda formulata in via principale non può trovare accoglimento.
2. In ordine alla responsabilità contrattuale e all'asserita violazione dell'obbligo informativo.
La domanda formulata, in via subordinata, dall'attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale non può trovare accoglimento.
Non vi è prova in atti di uno specifico contratto intercorso tra le parti.
Dalla visura in atti (doc. 1 fascicolo attrice) emerge l'attività organizzativa posta in essere da impresa individuale che svolge attività di assistenza ai visitatori e Controparte_1
di promozione turistica.
L'escursione in questione è stata pubblicata sul sito internet della stessa agenzia, che ha richiesto la compilazione di un modulo di partecipazione (doc. 4 attrice) ad adesione libera e senza corrispettivo.
Non vi è prova dell'esistenza di un contratto sottoscritto dalle parti per lo svolgimento di tale servizio ma emerge solo la organizzazione di una gita amatoriale per i visitatori.
Non è stata dimostrata inoltre alcuna violazione di asseriti obblighi informativi da parte di
Controparte_1
La tipologia della gita in questione, di carattere amatoriale e su percorso anche sterrato, con la presenza di un ciclomotore ad indicare la strada – e l'assenza di guide esperte – è stata chiarita dalla convenuta nella comunicazione del 14/5/2022 nella chat whatsapp, prodotta dalla convenuta (doc. 3 “Per la biciclettata si parte alle 14:30 quindi ci ritroviamo davanti alla reception circa 10 minuti prima, andremo ad Orbetello con un percorso misto (ciclabile e strade di campagna), ci accompagnerà un cicloamatore locale”) ed è dimostrata dalle fotografie di cui al doc. 18 di parte attrice, dalle quali si evince il tipo di percorso e la presenza degli accompagnatori.
Parte attrice ha omesso di fornire la prova della differente prospettazione delle caratteristiche dell'escursione e della necessaria presenza di guide professioniste, ovvero di ulteriori garanzie promesse dalla convenuta per la gita in questione.
era stata messa, pertanto, nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi Parte_1 dell'organizzazione, tali da consentirle di decidere se partecipare o meno all'escursione amatoriale in bicicletta su sentiero misto, e non ha fornito prova della difformità di svolgimento dell'attività rispetto pagina 6 di 7 a quanto prospettato.
Non è stato dunque allegato né dimostrato in maniera puntuale alcun inadempimento della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
- respinge le domande formulate da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1591/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Caltagirone Parte_1 C.F._1
Francesco e Lazzaroni Luisella
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv.ti Costantino Francesco e Costantino Alberto
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 20 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., in ordine all'evento dannoso avvenuto in data 14/05/2022 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito quantificato in euro 51.153,25, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro alla data della liquidazione.
Parte attrice ha dedotto di aver preso parte, unitamente a , alla tappa 12 del Testimone_1
programma “#NoiconVoiTOUR COSTA D'ARGENTO” del 13, 14 e 15 maggio 2022, comprensivo di soggiorno in località di mare sulla Costa d'Argento presso il Camping Village OASI di Albinia (GR) e di escursione in bicicletta, a seguito di compilazione del modulo di partecipazione e pagamento di pagina 1 di 7 complessivi euro 42,00, quale costo del soggiorno (doc. 3 e 4).
Ha allegato inoltre che l'escursione amatoriale in bicicletta, avvenuta il giorno 14/05/2022, si era rivelata differente rispetto a quella illustrata dagli organizzatori, in quanto svoltasi su lunghi tratti sterrati e scoscesi e senza alcun accompagnatore esperto al seguito, anziché su apposita pista ciclabile con la guida di due accompagnatori professionisti.
Parte attrice ha affermato di essere caduta a terra durante l'escursione in bicicletta, riportando un trauma contusivo della spalla sx esitato nella frattura pluriframmentaria di testa e collo omerale con distacco del trochite omerale ed un trauma contusivo della gamba sx con escoriazione con prognosi di
30 giorni.
A seguito di diversi controlli specialistici, in data 27/05/2022, , ricoverata presso la Parte_1
U.O. di Ortopedia dell'A.O.U. di Parma, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti per frattura testa e collo omero sx e che, in data 22/11/2022, era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale.
Parte attrice ha affermato, che a seguito della formale richiesta di risarcimento del danno (doc. 6 e 11) – poi successivamente integrata (docc. 8 e 9) - e dell'apertura del sinistro (doc. 7), HDI Assicurazioni
S.p.A. aveva comunicato l'intenzione di non dare seguito alla richiesta danni in assenza di responsabilità da addebitare al garantito (doc. 10), poi ribadita nella missiva del 21/11/2022 e del
27/3/2023 (doc. 12 e 14) e contestata dall'attrice in data 14/6/2023 (doc. 16).
Assume parte attrice la responsabilità esclusiva di per la caduta Controparte_1
alla medesima occorsa, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., per non aver predisposto la convenuta adeguate misure di prevenzione per impedire possibili eventi dannosi nel caso di svolgimento di attività pericolosa, quale – come nel caso di specie - l'attività sportiva organizzata su percorsi insidiosi o senza l'adeguata vigilanza per le prevedibili situazioni di emergenza.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe omesso di fornire adeguate informazioni ai partecipanti del pericolo incombente, pubblicizzando una modalità di escursione in bicicletta – personalizzata in base agli iscritti, su pista ciclabile e alla presenza di due accompagnatori professionisti - poi disattesa, tenuto conto dell'età dei partecipanti, del percorso sterrato e dall'assenza di guida esperta, come evincibile dalle fotografie scattate durante il soggiorno (docc. 18 e 19).
In subordine, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Parte_1
convenuta per omessa diligenza nell'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, non avendo illustrato le difficoltà dell'attività e predisposto adeguate tutele per Controparte_1
consentire a tutti di partecipare.
Ha chiesto dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale,
pagina 2 di 7 quantificato in euro 49.596,25 - tenuto conto della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% di punti di invalidità permanente accertata dal perito di parte (doc. 15) e della personalizzazione del danno, nonché del danno patrimoniale pari ad euro 1.557,00 per le spese mediche sostenute ed euro 366,00 per la perizia medico legale (doc. 21).
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio Controparte_1
eccependo l'omessa allegazione e prova della dinamica del sinistro e del nesso causale, essendosi l'attrice limitata a fornire una descrizione generica dell'evento.
La convenuta ha contestato la ricostruzione del fatto, affermando di non aver incassato alcuna somma per l'organizzazione del soggiorno, in quanto il versamento di 42 euro da parte dell'attrice è stato incassato dal gestore del campeggio quale corrispettivo per l'alloggio, mentre l'escursione in bicicletta era facoltativa.
La convenuta ha poi escluso il carattere pericoloso dell'attività ludica, anche di carattere atletico, e la pericolosità dell'escursione in questione, ritenendo la strada percorribile da chiunque, compresi anziani e bambini, con qualunque mezzo, come dimostrato dal video di cui al doc. 20 (fascicolo attoreo), e ha dedotto che la caduta debba ascriversi esclusivamente a negligenza o imperizia di , in Parte_1
quanto il sinistro è avvenuto sulla strada del ritorno e, pertanto, su un tratto di strada che il gruppo, compresa l'attrice, aveva già percorso.
Inoltre, ha negato l'attribuzione alla stessa della causazione del Controparte_1 CP_1
sinistro per omessi obblighi informativi, in quanto tutti i partecipanti erano a conoscenza del fatto che il percorso non si sarebbe svolto interamente su pista ciclabile, come chiarito dall'organizzatrice nella chat whatsapp (doc. 3), e che non era previsto alcun “accompagnatore professionista”, ma semplicemente che un cicloamatore della zona avrebbe guidato il gruppo, indicandogli la strada – come documentato dalle fotografie prodotte dall'attrice (doc. 18).
La convenuta ha eccepito inoltre l'insussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, poiché, ferma l'assenza di un contratto tra le parti, ha fornito informazioni Controparte_1
precise e veritiere, non avendo assunto alcuna obbligazione ulteriore, ad eccezione di quella relativa all'organizzazione dell'evento.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata dal consulente di parte dell'attrice – la cui fattura non è stata prodotta in giudizio -, in quanto sproporzionata e comunque priva di valore probatorio, ferma l'assenza di allegazione di un pregiudizio peculiare di carattere permanente idonea a giustificare la richiesta di personalizzazione e la non rimborsabilità degli importi spesi per cure e visite svolte presso strutture private.
*** pagina 3 di 7 La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
1. In ordine alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2050 c.c. e 2043 c.c.
Parte attrice ha domandato, in via principale, l'accertamento della responsabilità di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 e 2050 c.c. per omessa predisposizione di adeguate misure di CP_1
prevenzione e vigilanza per le prevedibili situazioni di emergenza.
Occorre, in primo luogo, esaminare l'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose e chiedersi se il caso di specie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050
c.c.
Nel caso di esercizio di attività pericolosa, il danneggiato è tenuto a provare il danno ed il nesso di causalità, mentre spetta all'esercente la prova liberatoria – valutata con particolare rigore – di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, da intendersi quale prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 16170/2022).
Oltre alle attività pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, devono ritenersi tali anche quelle idonee per la loro attitudine a produrre un rischio.
Va richiamato, in proposito, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono attività pericolose non solo quelle che sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi del danno, anche per l'omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (Cass. n. 10300/07, Cass. n. 11275/05).
Nel caso di gare sportive, la giurisprudenza di merito ha escluso la qualificazione di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. con riferimento ai danni subiti dagli atleti dei quali è prevedibile la verificazione, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara, potendosi ritenere invece tale attività pericolosa se, in ragione di essa, gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere determinate dai predetti errori (v. sentenza
Tribunale Di Terni n. 1045/2016).
Nel caso di specie, trattandosi di escursione amatoriale, circostanza pacifica tra le parti e documentalmente provata dalle foto prodotte in giudizio dall'attrice di cui al doc. 18 che dimostrano l'eterogeneità dei partecipanti e l'abbigliamento non sportivo, parte attrice non ha fornito prova di essere stata messa in una condizione più gravosa di quella prospettata, quale sarebbe stata ad esempio la presenza di ostacoli o emergenze occorse durante il percorso tali che avrebbero richiesto il preventivo avviso da parte della convenuta.
Parte attrice, infatti, non ha allegato né provato alcun pericolo all'incolumità che esorbiti dalle ordinarie pagina 4 di 7 conseguenze prevedibili connaturate ad una semplice escursione amatoriale in biciletta, peraltro del tutto facoltativa.
Così come rilevato dalla giurisprudenza di merito relativamente all'equitazione (v. sentenza Tribunale di Perugia n. 486/2018), l'art. 2050 c.c. trova applicazione ove l'attività venga condotta a livello professionistico, con l'esplicazione di gare ippiche (Cass. n. 2482/2009), oppure quando l'escursione sia condotta su terreni particolarmente scoscesi e accidentati, con conseguente innalzamento del grado di difficoltà e, quindi, di perizia richiesta al cavaliere nel governo dell'animale (Cass. n. 12307/1998).
Posto il carattere amatoriale dell'escursione nel caso di specie, deve escludersi che la stessa integri una ipotesi di attività “pericolosa” – non operando tale automatismo neppure per le competizioni sportive.
Infatti, l'attività sportiva è ritenuta pericolosa, solo ove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media (Cass. 26860/2023).
Nel caso di specie, difetta la prova dei rischi per l'incolumità dei partecipanti, ulteriori a quelli fisiologici (determinati dall'utilizzo autonomo di una bicicletta), tali da giustificare il preventivo avviso ai partecipanti e la predisposizione misure di prevenzione per impedire possibili eventi dannosi nel caso di svolgimento di attività pericolosa.
Le fotografie prodotte dall'attrice al doc. 19 non sono idonee a dimostrare la sussistenza di tale pericolo, trattandosi di fotografie attestanti un ordinario percorso sterrato di campagna senza alcun tipo di ostacolo o pericolosità oggettiva.
Esclusa l'operatività dell'art. 2050 c.c., occorre soffermarsi sull'ipotesi generale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Sul punto, difetta la prova dei requisiti richiesti ai fini dell'accertamento della responsabilità aquiliana, quali l'evento doloso o colposo, il nesso di causalità e il danno.
Come rilevato anche da parte convenuta, la descrizione della dinamica dell'evento è generica, non avendo parte attrice fornito prova alcuna delle specifiche modalità del sinistro e del nesso di causalità, ovvero della riferibilità della caduta alla condotta attiva od omissiva di di CP_1 CP_1
[...]
La mera dimostrazione del sentiero battuto percorso (doc. 19 attrice) non è idonea a dimostrare la dinamica del sinistro né l'imputabilità della caduta all'asserita condotta omissiva della convenuta e neppure le misure che avrebbe dovuto adottare onde impedire Controparte_1
l'evento.
Stante la natura amatoriale della gita, la convenuta ha comunque provato di avere fornito le informazioni necessarie all'escursione e l'assistenza di un ciclomotore locale al fine di indicare il pagina 5 di 7 percorso ai partecipanti (doc. 3 convenuta).
Dalle circostanze dedotte e non contestate dalle parti e dalle prove documentali in atti, si evince che la causa esclusiva del sinistro è riferibile, ex art. 1227 c.c., alla condotta negligente dell'attrice, posto che la caduta sembra essere avvenuta al rientro, nel medesimo sentiero percorso all'andata dalla attrice, e in assenza di specifici insidie o ostacoli.
In assenza di prova degli elementi idonei ad integrare la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., la domanda formulata in via principale non può trovare accoglimento.
2. In ordine alla responsabilità contrattuale e all'asserita violazione dell'obbligo informativo.
La domanda formulata, in via subordinata, dall'attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale non può trovare accoglimento.
Non vi è prova in atti di uno specifico contratto intercorso tra le parti.
Dalla visura in atti (doc. 1 fascicolo attrice) emerge l'attività organizzativa posta in essere da impresa individuale che svolge attività di assistenza ai visitatori e Controparte_1
di promozione turistica.
L'escursione in questione è stata pubblicata sul sito internet della stessa agenzia, che ha richiesto la compilazione di un modulo di partecipazione (doc. 4 attrice) ad adesione libera e senza corrispettivo.
Non vi è prova dell'esistenza di un contratto sottoscritto dalle parti per lo svolgimento di tale servizio ma emerge solo la organizzazione di una gita amatoriale per i visitatori.
Non è stata dimostrata inoltre alcuna violazione di asseriti obblighi informativi da parte di
Controparte_1
La tipologia della gita in questione, di carattere amatoriale e su percorso anche sterrato, con la presenza di un ciclomotore ad indicare la strada – e l'assenza di guide esperte – è stata chiarita dalla convenuta nella comunicazione del 14/5/2022 nella chat whatsapp, prodotta dalla convenuta (doc. 3 “Per la biciclettata si parte alle 14:30 quindi ci ritroviamo davanti alla reception circa 10 minuti prima, andremo ad Orbetello con un percorso misto (ciclabile e strade di campagna), ci accompagnerà un cicloamatore locale”) ed è dimostrata dalle fotografie di cui al doc. 18 di parte attrice, dalle quali si evince il tipo di percorso e la presenza degli accompagnatori.
Parte attrice ha omesso di fornire la prova della differente prospettazione delle caratteristiche dell'escursione e della necessaria presenza di guide professioniste, ovvero di ulteriori garanzie promesse dalla convenuta per la gita in questione.
era stata messa, pertanto, nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi Parte_1 dell'organizzazione, tali da consentirle di decidere se partecipare o meno all'escursione amatoriale in bicicletta su sentiero misto, e non ha fornito prova della difformità di svolgimento dell'attività rispetto pagina 6 di 7 a quanto prospettato.
Non è stato dunque allegato né dimostrato in maniera puntuale alcun inadempimento della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
- respinge le domande formulate da parte attrice;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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