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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.361/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Parte_1 VA OR (CE), Via Volturno n. 93, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Spaziano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- Appellante –
Contro
in persona del curatore fallimen- Controparte_1 tare legale rapp.te pro-tempore, domiciliato in Bologna, Via Sara- gozza n, 135, presso lo studio dell'avv. Ruggero Piazzolla, rap- presentato e difeso dall'avv. Chiara Rossi, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
(di seguito solo ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
n.1836/2019 (rg.n.4374/2019) emesso in favore di (di seguito solo Controparte_1
) per l'importo di € 15.095,33, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di omesso CP_1 pagamento di fatture relative a fornitura merci (pomodori lavorati).
Più in dettaglio, l'opponente ha eccepito la carenza di prova del rapporto fondamentale, evidenziando il difetto di valore probatorio delle fatture azionate dall'istante in sede di opposizione;
la sussistenza dei vizi, in particolare, di muffe e mucillagini rinvenuti al momento dell'apertura di alcuni barili di pomodoro, contestata immediatamente e dimostrata tramite e-mail del 13.6.2016 e 20.6.2016. Ha aggiunto che la stessa all'epoca in bonis, aveva ammesso la presenza delle Controparte_1 citate muffe e si era impegnata, verbalmente, a ristorare la cliente con il versamento dell'importo pari ad € 25.000,00. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento della somma promessa di € 25.000,00, a titolo di risarci- mento del danno.
1 Si è costituito il sostenendo che: Controparte_1 a) il rapporto posto a fondamento dell'ingiunzione era pienamente dimostrato dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione a mezzo pec inviata dal legale rappresentante di Parte_1 del seguente tenore “nel corso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pa- gamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente” (doc, 11fasc. opposta); b) l'opponente, quale acquirente, era decaduto dalla garanzia ex art. 1490 c.c., avendo omesso di de- nunciare i vizi nel termine di otto giorni, ai sensi dell'art. 1495, c.c. e, nel merito, i difetti della merce non erano stati provati, sia in ordine alla tipologia che all'entità;
c) ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da ai sensi degli Parte_1 artt. 52 e 93 e ss. l. fall. Il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria consistita nelle prove testimoniali richieste dall'opponente e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 57/2023, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione:
“
2.2. Tutto ciò premesso, è fondata l'eccezione della difesa di parte convenuta opposta circa l'inam- missibilità della domanda riconvenzionale. L'art. 52 co. 2 della legge fallimentare, prevede – per chiunque intenda far valere un suo credito nei confronti di un soggetto dichiarato fallito – che: “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione
o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobi- liare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse dispo- sizioni della legge”.
2.3. Tale disposizione ha la ratio di garantire la par condicio creditorum, attraverso l'imposizione – per coloro i quali intendessero far valere il proprio diritto creditorio nei confronti della società fallita
– di partecipare alla procedura concorsuale, attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo, disciplinata dall'art. 93 e ss. l.f. La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che «l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'im- procedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda
o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”» (v. Cass. civ. sent. n. 24156 del 4.10.2018).
2.4. Pertanto, come anticipato, la domanda riconvenzionale di va dichiarata Controparte_2 inammissibile, per la violazione del combinato disposto degli art. 52 e 93, l. f. e ss.
3. Nel merito della causa, va chiarito che il titolo posto alla base della pretesa creditoria è pienamente dimostrato, atteso che il vincolo negoziale è emerso sia in virtù di fatto pacifico che a livello documen- tale.
3.1. Difatti, a pag. 3 dell'atto introduttivo, la stessa difesa di parte opponente conferma che: «le uniche forniture di pomodoro riscontrate dalla istante, eseguite dalla opposta nell'anno 2015, venivano im- mediatamente contestate attesa la presenza di gravi vizi».
3.2. A ciò va aggiunto che, oltre alle fatture accompagnatorie ed ai registri contabili, la difesa del fallimento opposto ha prodotto lo scambio intervenuto tramite P.E.C. con il legale rappresentate della Società agricola, sig. , il quale riconosceva l'esposizione debitoria e, nel lamentarsi della pre- CP_3
2 senza di muffe e mucillagini, proponeva un accordo transattivo, ad oggetto la corresponsione del mi- nore importo di € 5.000,00, rispetto all'ammontare ingiunto, pari ad € 15.095,33: «in qualità di legale rappresentante di Le volevo spiegare la situazione venutasi a creare nei confronti della Controparte_2
. e stata un leale cliente di , sempre presente a tutti Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
i pagamenti. Nel caso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pagamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente. Considerato gli ottimi rapporti il tutto si sarebbe dovuto sistemare bonaria- mente. Purtroppo, la falliva, lasciando aperte tutte le posizioni. Tutto ciò stante Le Controparte_1 chiedevo se può gentilmente rappresentare alla curatela questa situazione. La pregherei vivamente, atteso anche le difficoltà di per ovvie ragioni del settore se è possibile chiudere la posi- Parte_1 zione effettuando un pagamento di euro 5.000,00 a fronte dell'ingiusto debito che figura essere euro 15.095,33».
3.3. Dunque, una volta affermata la sussistenza del rapporto, si tratta ora di verificare se i vizi della merce compravenduta fossero realmente presenti e se potessero giustificare la sospensione dei paga- menti, ai sensi dell'art. 1460, c.c.
3.4. Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1460, c.c., il debitore è legittimato a rifiu- tarsi di adempiere alla propria obbligazione soltanto nel caso in cui sia in grado di provare l'inadem- pimento dell'altra parte, che deve essere connotato dei requisiti della gravità e della rilevanza.
3.5. Ebbene, se, da un lato le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la presenza di muffe e mu- cillagini sui pomodori rinvenute al momento dell'apertura dei fusti contenitivi, dall'altro lato, però, è emerso un quadro di lieve gravità, inidoneo a giustificare il rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento.
3.6. Difatti, se è vero che i testi e , sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 27.6.2022, hanno dichiarato che: «all'incirca 100-110 fusti presentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione», e che: «una volta aperti, presentavano mucillagine, muffe, ho visto anche io questi problemi», è altrettanto vero che – nella comunicazione P.E.C. succitata, era lo stesso legale rappresentante di a precisare la tenuità dei vizi «parte della merce ri- Parte_1 cevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente» (v. all. 11, cit.).
3.7. D'altronde, le prove orali (rese peraltro da due attuali dipendenti dell'azienda agricola) vanno lette all'interno del quadro istruttorio complessivo che è inidoneo a circoscrivere il perimetro sia del danno-evento che del danno-conseguenza, ad esempio con riguardo alla quantità di pomodori scartati ed alle eventuali opportunità commerciali andate perdute.
3.8. Pur assegnando valore alle dichiarazioni rese dai testimoni, l'inesatto adempimento lamentato dall'opponente risulta di importanza marginale rispetto all'entità delle forniture che, viceversa, sono documentalmente provate e recanti un controvalore di € 261.752,28 (v. fatture, fasc. monitorio cit.). Dunque, la somma ingiunta, pari ad € 15.095,33, rappresenta solo il 5,7% del totale delle forniture di pomodoro e, anche a volere sostenere che il numero di barili corrispondenti a detto importo fosse inutilizzabile, ciò non avrebbe giustificato la sospensione del pagamento del corrispettivo residuo, ai sensi dell'art. 1460, c.c.
3.9. D'altronde, il pregiudizio economico patito è rimasto solo genericamente enunciato e sguarnito di adeguato supporto probatorio. Le fatture prodotte dal fallimento nella sede monitoria, infatti, determinano il corrispettivo al kilo, e non a fusti. Viceversa, il teste ha affermato che i pomodori ammuffiti erano contenuti Testimone_1 in circa 100/110 fusti;
e tuttavia, non vi è alcuna indicazione nei documenti, né negli atti difensivi circa
3 la quantità di pomodoro contenuta in ciascun barile, rendendo perciò insuscettibile di accertamento, e di successiva verifica, sia la quantità della merce ammalorata che l'entità del ristoro economico”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su un solo motivo, articolato nei se- Parte_1 guenti termini.
Si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che avesse provato la sussistenza dei Parte_1 vizi nella fornitura di pomodori, ha tuttavia confermato il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta del fatto che, i suddetti vizi, sarebbero “di importanza marginale” e non giustificherebbero la sospensione del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Evidenzia che la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure parte dall'erroneo presupposto che l'eccezione di inadempimento debba essere parametrata al valore complessivo della merce fornita, pari a complessivi € 261.752,28, e non invece all'importo azionato in monitorio, pari ad € 15.095,33. Osserva che lo stesso nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha Controparte_1 dedotto che, a fronte a forniture eseguite per il complessivo importo di € 261.752,28 era creditore della residua somma di € 15.095,33. Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'accertamento della sussistenza del credito, in capo al fallimento opposto, di € 15.095,33 e l'eccezione di inadempimento è stata solle- vata al fine di paralizzare la pretesa creditoria di € 15.095,33. Rileva quindi che la proporzionalità tra l'impiego dell'exceptio inadimpleti contractus e la contropre- stazione da sospendere va valutata esclusivamente rispetto al credito azionato in monitorio, pari ad € 15.095,33, oggetto di accertamento e non quindi rispetto al valore complessivo delle prestazioni non oggetto di accertamento in tale sede. Richiama giurisprudenza secondo la quale “Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di ina- dempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la presta- zione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. n. 14986/2021).
Osserva quindi che, nel caso in esame, a fronte alla pretesa di pagamento di fatture per forniture di pomodori per un importo di € 15.095,33, ha dimostrato che all'incirca 100-110 fusti pre- Parte_1 sentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione. Rileva che lo stesso giudice di prime cure, ha rilevato che l'importo azionato dal “rappre- CP_1 senta solo il 5,7% del totale delle forniture di pomodoro” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) e ciò significa che l'opponente, rispetto al valore complessivo della merce fornita, pari ad € 261.752,28, ha correttamente adempiuto la prestazione di pagamento della quasi totalità della stessa;
pertanto l'ecce- zione di inadempimento sollevata dalla rispetta il requisito di proporzionalità tra presta- Parte_1 zione inadempiuta e controprestazione sospesa. Ribadisce che la prova testimoniale espletata ha dimostrato la presenza di vizi su un numero di barili inutilizzabili, che corrisponde alla suddetta percentuale. Difatti, sul punto, il teste , escusso all'udienza del 27/06/2022, in rifermento alle for- Testimone_1 niture del 2015, ha dichiarato” all'incirca 100-110 fusti presentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione;
si potevano notare ad occhio nudo;
le ho viste anche io, in superficie c'erano colori, nero, marrone scuro, bianco, emanavano un cattivo odore;
tali fusti li scartavamo”.
4 Il teste , sentito nel corso della stessa udienza, ha dichiarato “mi sono occupato io di Testimone_3 scaricare questi fusti, li controllavo, ad esempio, se il fusto fosse stato gonfio era da scartare, negli ultimi scarichi ricordo che c'erano molti fusti deformati, dovuto alla fermentazione, circa 10-15 fusti su un totale di circa 120 a camion, su ogni pedane ci sono circa 4 fusti, percepivo che era un numero elevato rispetto allo scarico”. Conclude quindi per l'accoglimento dell'appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi il proposto appello per le seguenti ragioni. Sostiene che è del tutto infondato quanto dedotto dall'appellante nell'unico motivo di appello, ovvero che l'eccezione di inadempimento debba essere parametrata al valore dell'importo azionato in moni- torio pari ad € 15.095,33 e non a quello complessivo della merce fornita pari ad € 261.752,28. Osserva, al riguardo, che secondo la consolidata giurisprudenza, nei contratti con prestazioni corrispet- tive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico so- ciale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro.
L'indagine sulla gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (ex multis Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 24003 del 27/12/2004; Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17478 del 12/10/2012).
È quindi priva di pregio la doglianza di che pretende di parametrare la gravità dell'inadem- Parte_1 pienza al solo importo ingiunto che – nel caso di specie – è dato dal saldo non pagato di svariate forniture.
Nel giudizio di primo grado infatti il ha dato piena prova del titolo posto alla base della CP_1 pretesa creditoria, “atteso che il vincolo negoziale è emerso sia in virtù di fatto pacifico che a livello documentale” (sentenza primo grado pag. 5). È risultata infatti provata la fornitura da parte della fallita nel 2015 a di pomodoro semila- Parte_1 vorato per un controvalore complessivo di € 261.752,28 non solo attraverso la produzione di fatture e registri contabili, ma anche dalle affermazioni della convenuta contenute nell'atto di citazione e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'odierna appellante (doc. 11 fascicolo di primo grado). In particolare quest'ultimo ha riferito “Nel corso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pagamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente”. Quindi, anche secondo la ricostruzione offerta dall'appellante nel primo grado di giudizio, il mancato pagamento del corrispettivo residuo di € 15.095,33 sarebbe stato relativo a diverse forniture effettuate da nel 2015 risultate, in piccola parte, non idonee. CP_1 Rileva che l'appellante, anche all'esito delle prove orali, non ha dato prova dell'effettiva consistenza degli asseriti vizi contestati.
Se è vero che i testi (attuali dipendenti della azienda agricola) hanno confermato la presenza di muffe e mucillaggini su alcuni fusti, non è stato comunque precisato il tipo di prodotto viziato, tenuto conto
5 del fatto che le forniture eseguite da erano plurime e diverse tra loro, sia per tipo- Controparte_1 logia del prodotto acquistato (pomodoro cubettato, doppio concentrato, passata), che per tipologia di contenitore (fusto nuovo o usato).
Rileva, a tale riguardo che il Giudice di prime cure ha accertato che: “ 3.9.... il pregiudizio economico patito è rimasto solo genericamente enunciato e sguarnito di adeguato supporto probatorio. Le fatture prodotte dal fallimento nella sede monitoria, infatti, determinano il corrispettivo al kilo, e non a fusti. Viceversa, il teste ha affermato che i pomodori ammuffiti erano contenuti in circa Testimone_1
100/110 fusti;
e tuttavia, non vi è alcuna indicazione nei documenti, né negli atti difensivi circa la quantità di pomodoro contenuta in ciascun barile, rendendo perciò insuscettibile di accertamento, e di successiva verifica, sia la quantità della merce ammalorata che l'entità del ristoro economico”. Evidenzia quindi che non risponde al vero quanto indicato da parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, laddove riferisce che “la prova testimoniale espletata ha dimostrato la presenza di vizi su un numero di barili inutilizzabili che corrisponde alla suddetta percentuale (come affermato anche dal giudice di prime cure a pag. 7 della sentenza impugnata)”, avendo invece il Tribunale logi- camente argomentato nella sentenza impugnata che la somma ingiunta rappresenta solo il 5,7% del totale delle forniture e, “anche a voler sostenere che il numero dei barili corrispondenti a detto importo fosse inutilizzabile”, ciò non avrebbe comunque giustificato la sospensione del corrispettivo residuo ai sensi dell'art. 1460 c.c., correttamente parametrando la gravità della inadempienza, eccepita Pt_2
, al valore complessivo delle forniture eseguite, come da costante insegnamento giurisprudenziale.
[...]
Ribadisce ancora che non vi è stata alcuna prova circa la tempestiva denunzia dei vizi, che secondo la ricostruzione offerta da controparte, sarebbe avvenuta con due mail datate 13.06.2016 e 20.06.2016. Rileva che detta corrispondenza non risulta prodotta nel presente secondo grado di giudizio dall'appel- lante e pertanto non potrà essere oggetto di riesame da parte del Giudice distrettuale.
Aggiunge che è stata tempestivamente eccepita l'inopponibilità di tale corrispondenza al , CP_1 in quanto priva di data certa e di qualsivoglia elemento a prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario e ribadisce comunque, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, la tardività della denuncia stessa la cui genericità, peraltro, rende impossibile determinare a quale fornitura di pro- dotto fosse riferibile. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25.06.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva la tardività del deposito della memoria di replica effettuato da parte appellante dopo la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 190 cpc;
detto atto deve essere quindi espunto dal fascicolo telematico e comunque non è passibile di esame in questa sede.
Sempre in via preliminare, si osserva che è definitivamente passata in giudicato, perché non fatta oggetto di specifico motivo di appello, la questione relativa alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nel precedente grado di giudizio.
Ciò premesso, il proposto appello non può essere accolto per la seguente c.d. ragione più liquida.
Il ha tempestivamente eccepito in primo grado (e riproposto in appello), l'intervenuta deca- CP_1 denza di dal diritto di garanzia, per omessa denuncia dei vizi, ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 1490 e 1495 c.c.
La compratrice, oneratavi, non ha dal canto suo dimostrato o chiesto di provare di avere denunciato i vizi della merce fornita entro otto giorni dalla loro scoperta.
6 Da ciò consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante va disattesa per- Parte_1 ché, pur essendo emersa la sussistenza di vizi, essa è contraria alla buona fede richiesta dall'art. 1460 comma 2 c.c.
Difatti, la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria non può essere paralizzata dall'allegazione di un inadempimento da parte del (quale quello relativo ai vizi della merce Controparte_1 venduta), che non può più fare valere in alcuna sede processuale, essendo incorsa nella de- Parte_1 cadenza ex art. 1495 cc. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in disposi- tivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e della semplicità delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 2.900 per onorari, CP_1 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.361/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Parte_1 VA OR (CE), Via Volturno n. 93, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Spaziano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- Appellante –
Contro
in persona del curatore fallimen- Controparte_1 tare legale rapp.te pro-tempore, domiciliato in Bologna, Via Sara- gozza n, 135, presso lo studio dell'avv. Ruggero Piazzolla, rap- presentato e difeso dall'avv. Chiara Rossi, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta del presente grado di giudizio Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Forlì,
[...]
(di seguito solo ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1
n.1836/2019 (rg.n.4374/2019) emesso in favore di (di seguito solo Controparte_1
) per l'importo di € 15.095,33, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di omesso CP_1 pagamento di fatture relative a fornitura merci (pomodori lavorati).
Più in dettaglio, l'opponente ha eccepito la carenza di prova del rapporto fondamentale, evidenziando il difetto di valore probatorio delle fatture azionate dall'istante in sede di opposizione;
la sussistenza dei vizi, in particolare, di muffe e mucillagini rinvenuti al momento dell'apertura di alcuni barili di pomodoro, contestata immediatamente e dimostrata tramite e-mail del 13.6.2016 e 20.6.2016. Ha aggiunto che la stessa all'epoca in bonis, aveva ammesso la presenza delle Controparte_1 citate muffe e si era impegnata, verbalmente, a ristorare la cliente con il versamento dell'importo pari ad € 25.000,00. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento della somma promessa di € 25.000,00, a titolo di risarci- mento del danno.
1 Si è costituito il sostenendo che: Controparte_1 a) il rapporto posto a fondamento dell'ingiunzione era pienamente dimostrato dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione a mezzo pec inviata dal legale rappresentante di Parte_1 del seguente tenore “nel corso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pa- gamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente” (doc, 11fasc. opposta); b) l'opponente, quale acquirente, era decaduto dalla garanzia ex art. 1490 c.c., avendo omesso di de- nunciare i vizi nel termine di otto giorni, ai sensi dell'art. 1495, c.c. e, nel merito, i difetti della merce non erano stati provati, sia in ordine alla tipologia che all'entità;
c) ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da ai sensi degli Parte_1 artt. 52 e 93 e ss. l. fall. Il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria consistita nelle prove testimoniali richieste dall'opponente e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 57/2023, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con la seguente motivazione:
“
2.2. Tutto ciò premesso, è fondata l'eccezione della difesa di parte convenuta opposta circa l'inam- missibilità della domanda riconvenzionale. L'art. 52 co. 2 della legge fallimentare, prevede – per chiunque intenda far valere un suo credito nei confronti di un soggetto dichiarato fallito – che: “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione
o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobi- liare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse dispo- sizioni della legge”.
2.3. Tale disposizione ha la ratio di garantire la par condicio creditorum, attraverso l'imposizione – per coloro i quali intendessero far valere il proprio diritto creditorio nei confronti della società fallita
– di partecipare alla procedura concorsuale, attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo, disciplinata dall'art. 93 e ss. l.f. La Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che «l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'im- procedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda
o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”» (v. Cass. civ. sent. n. 24156 del 4.10.2018).
2.4. Pertanto, come anticipato, la domanda riconvenzionale di va dichiarata Controparte_2 inammissibile, per la violazione del combinato disposto degli art. 52 e 93, l. f. e ss.
3. Nel merito della causa, va chiarito che il titolo posto alla base della pretesa creditoria è pienamente dimostrato, atteso che il vincolo negoziale è emerso sia in virtù di fatto pacifico che a livello documen- tale.
3.1. Difatti, a pag. 3 dell'atto introduttivo, la stessa difesa di parte opponente conferma che: «le uniche forniture di pomodoro riscontrate dalla istante, eseguite dalla opposta nell'anno 2015, venivano im- mediatamente contestate attesa la presenza di gravi vizi».
3.2. A ciò va aggiunto che, oltre alle fatture accompagnatorie ed ai registri contabili, la difesa del fallimento opposto ha prodotto lo scambio intervenuto tramite P.E.C. con il legale rappresentate della Società agricola, sig. , il quale riconosceva l'esposizione debitoria e, nel lamentarsi della pre- CP_3
2 senza di muffe e mucillagini, proponeva un accordo transattivo, ad oggetto la corresponsione del mi- nore importo di € 5.000,00, rispetto all'ammontare ingiunto, pari ad € 15.095,33: «in qualità di legale rappresentante di Le volevo spiegare la situazione venutasi a creare nei confronti della Controparte_2
. e stata un leale cliente di , sempre presente a tutti Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
i pagamenti. Nel caso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pagamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente. Considerato gli ottimi rapporti il tutto si sarebbe dovuto sistemare bonaria- mente. Purtroppo, la falliva, lasciando aperte tutte le posizioni. Tutto ciò stante Le Controparte_1 chiedevo se può gentilmente rappresentare alla curatela questa situazione. La pregherei vivamente, atteso anche le difficoltà di per ovvie ragioni del settore se è possibile chiudere la posi- Parte_1 zione effettuando un pagamento di euro 5.000,00 a fronte dell'ingiusto debito che figura essere euro 15.095,33».
3.3. Dunque, una volta affermata la sussistenza del rapporto, si tratta ora di verificare se i vizi della merce compravenduta fossero realmente presenti e se potessero giustificare la sospensione dei paga- menti, ai sensi dell'art. 1460, c.c.
3.4. Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1460, c.c., il debitore è legittimato a rifiu- tarsi di adempiere alla propria obbligazione soltanto nel caso in cui sia in grado di provare l'inadem- pimento dell'altra parte, che deve essere connotato dei requisiti della gravità e della rilevanza.
3.5. Ebbene, se, da un lato le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la presenza di muffe e mu- cillagini sui pomodori rinvenute al momento dell'apertura dei fusti contenitivi, dall'altro lato, però, è emerso un quadro di lieve gravità, inidoneo a giustificare il rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento.
3.6. Difatti, se è vero che i testi e , sentiti all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 27.6.2022, hanno dichiarato che: «all'incirca 100-110 fusti presentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione», e che: «una volta aperti, presentavano mucillagine, muffe, ho visto anche io questi problemi», è altrettanto vero che – nella comunicazione P.E.C. succitata, era lo stesso legale rappresentante di a precisare la tenuità dei vizi «parte della merce ri- Parte_1 cevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente» (v. all. 11, cit.).
3.7. D'altronde, le prove orali (rese peraltro da due attuali dipendenti dell'azienda agricola) vanno lette all'interno del quadro istruttorio complessivo che è inidoneo a circoscrivere il perimetro sia del danno-evento che del danno-conseguenza, ad esempio con riguardo alla quantità di pomodori scartati ed alle eventuali opportunità commerciali andate perdute.
3.8. Pur assegnando valore alle dichiarazioni rese dai testimoni, l'inesatto adempimento lamentato dall'opponente risulta di importanza marginale rispetto all'entità delle forniture che, viceversa, sono documentalmente provate e recanti un controvalore di € 261.752,28 (v. fatture, fasc. monitorio cit.). Dunque, la somma ingiunta, pari ad € 15.095,33, rappresenta solo il 5,7% del totale delle forniture di pomodoro e, anche a volere sostenere che il numero di barili corrispondenti a detto importo fosse inutilizzabile, ciò non avrebbe giustificato la sospensione del pagamento del corrispettivo residuo, ai sensi dell'art. 1460, c.c.
3.9. D'altronde, il pregiudizio economico patito è rimasto solo genericamente enunciato e sguarnito di adeguato supporto probatorio. Le fatture prodotte dal fallimento nella sede monitoria, infatti, determinano il corrispettivo al kilo, e non a fusti. Viceversa, il teste ha affermato che i pomodori ammuffiti erano contenuti Testimone_1 in circa 100/110 fusti;
e tuttavia, non vi è alcuna indicazione nei documenti, né negli atti difensivi circa
3 la quantità di pomodoro contenuta in ciascun barile, rendendo perciò insuscettibile di accertamento, e di successiva verifica, sia la quantità della merce ammalorata che l'entità del ristoro economico”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su un solo motivo, articolato nei se- Parte_1 guenti termini.
Si duole del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che avesse provato la sussistenza dei Parte_1 vizi nella fornitura di pomodori, ha tuttavia confermato il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta del fatto che, i suddetti vizi, sarebbero “di importanza marginale” e non giustificherebbero la sospensione del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Evidenzia che la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure parte dall'erroneo presupposto che l'eccezione di inadempimento debba essere parametrata al valore complessivo della merce fornita, pari a complessivi € 261.752,28, e non invece all'importo azionato in monitorio, pari ad € 15.095,33. Osserva che lo stesso nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha Controparte_1 dedotto che, a fronte a forniture eseguite per il complessivo importo di € 261.752,28 era creditore della residua somma di € 15.095,33. Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'accertamento della sussistenza del credito, in capo al fallimento opposto, di € 15.095,33 e l'eccezione di inadempimento è stata solle- vata al fine di paralizzare la pretesa creditoria di € 15.095,33. Rileva quindi che la proporzionalità tra l'impiego dell'exceptio inadimpleti contractus e la contropre- stazione da sospendere va valutata esclusivamente rispetto al credito azionato in monitorio, pari ad € 15.095,33, oggetto di accertamento e non quindi rispetto al valore complessivo delle prestazioni non oggetto di accertamento in tale sede. Richiama giurisprudenza secondo la quale “Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di ina- dempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la presta- zione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. n. 14986/2021).
Osserva quindi che, nel caso in esame, a fronte alla pretesa di pagamento di fatture per forniture di pomodori per un importo di € 15.095,33, ha dimostrato che all'incirca 100-110 fusti pre- Parte_1 sentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione. Rileva che lo stesso giudice di prime cure, ha rilevato che l'importo azionato dal “rappre- CP_1 senta solo il 5,7% del totale delle forniture di pomodoro” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) e ciò significa che l'opponente, rispetto al valore complessivo della merce fornita, pari ad € 261.752,28, ha correttamente adempiuto la prestazione di pagamento della quasi totalità della stessa;
pertanto l'ecce- zione di inadempimento sollevata dalla rispetta il requisito di proporzionalità tra presta- Parte_1 zione inadempiuta e controprestazione sospesa. Ribadisce che la prova testimoniale espletata ha dimostrato la presenza di vizi su un numero di barili inutilizzabili, che corrisponde alla suddetta percentuale. Difatti, sul punto, il teste , escusso all'udienza del 27/06/2022, in rifermento alle for- Testimone_1 niture del 2015, ha dichiarato” all'incirca 100-110 fusti presentavano, all'apertura, mucillagine, muffe, erano inidonei alla lavorazione;
si potevano notare ad occhio nudo;
le ho viste anche io, in superficie c'erano colori, nero, marrone scuro, bianco, emanavano un cattivo odore;
tali fusti li scartavamo”.
4 Il teste , sentito nel corso della stessa udienza, ha dichiarato “mi sono occupato io di Testimone_3 scaricare questi fusti, li controllavo, ad esempio, se il fusto fosse stato gonfio era da scartare, negli ultimi scarichi ricordo che c'erano molti fusti deformati, dovuto alla fermentazione, circa 10-15 fusti su un totale di circa 120 a camion, su ogni pedane ci sono circa 4 fusti, percepivo che era un numero elevato rispetto allo scarico”. Conclude quindi per l'accoglimento dell'appello con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi il proposto appello per le seguenti ragioni. Sostiene che è del tutto infondato quanto dedotto dall'appellante nell'unico motivo di appello, ovvero che l'eccezione di inadempimento debba essere parametrata al valore dell'importo azionato in moni- torio pari ad € 15.095,33 e non a quello complessivo della merce fornita pari ad € 261.752,28. Osserva, al riguardo, che secondo la consolidata giurisprudenza, nei contratti con prestazioni corrispet- tive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico so- ciale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro.
L'indagine sulla gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (ex multis Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 24003 del 27/12/2004; Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17478 del 12/10/2012).
È quindi priva di pregio la doglianza di che pretende di parametrare la gravità dell'inadem- Parte_1 pienza al solo importo ingiunto che – nel caso di specie – è dato dal saldo non pagato di svariate forniture.
Nel giudizio di primo grado infatti il ha dato piena prova del titolo posto alla base della CP_1 pretesa creditoria, “atteso che il vincolo negoziale è emerso sia in virtù di fatto pacifico che a livello documentale” (sentenza primo grado pag. 5). È risultata infatti provata la fornitura da parte della fallita nel 2015 a di pomodoro semila- Parte_1 vorato per un controvalore complessivo di € 261.752,28 non solo attraverso la produzione di fatture e registri contabili, ma anche dalle affermazioni della convenuta contenute nell'atto di citazione e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'odierna appellante (doc. 11 fascicolo di primo grado). In particolare quest'ultimo ha riferito “Nel corso dell'anno 2015, su varie forniture furono lasciate, nell'effettuare i pagamenti delle stesse, degli importi in sospeso, in quanto parte della merce ricevuta (anche se piccole) non idonea qualitativamente”. Quindi, anche secondo la ricostruzione offerta dall'appellante nel primo grado di giudizio, il mancato pagamento del corrispettivo residuo di € 15.095,33 sarebbe stato relativo a diverse forniture effettuate da nel 2015 risultate, in piccola parte, non idonee. CP_1 Rileva che l'appellante, anche all'esito delle prove orali, non ha dato prova dell'effettiva consistenza degli asseriti vizi contestati.
Se è vero che i testi (attuali dipendenti della azienda agricola) hanno confermato la presenza di muffe e mucillaggini su alcuni fusti, non è stato comunque precisato il tipo di prodotto viziato, tenuto conto
5 del fatto che le forniture eseguite da erano plurime e diverse tra loro, sia per tipo- Controparte_1 logia del prodotto acquistato (pomodoro cubettato, doppio concentrato, passata), che per tipologia di contenitore (fusto nuovo o usato).
Rileva, a tale riguardo che il Giudice di prime cure ha accertato che: “ 3.9.... il pregiudizio economico patito è rimasto solo genericamente enunciato e sguarnito di adeguato supporto probatorio. Le fatture prodotte dal fallimento nella sede monitoria, infatti, determinano il corrispettivo al kilo, e non a fusti. Viceversa, il teste ha affermato che i pomodori ammuffiti erano contenuti in circa Testimone_1
100/110 fusti;
e tuttavia, non vi è alcuna indicazione nei documenti, né negli atti difensivi circa la quantità di pomodoro contenuta in ciascun barile, rendendo perciò insuscettibile di accertamento, e di successiva verifica, sia la quantità della merce ammalorata che l'entità del ristoro economico”. Evidenzia quindi che non risponde al vero quanto indicato da parte appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, laddove riferisce che “la prova testimoniale espletata ha dimostrato la presenza di vizi su un numero di barili inutilizzabili che corrisponde alla suddetta percentuale (come affermato anche dal giudice di prime cure a pag. 7 della sentenza impugnata)”, avendo invece il Tribunale logi- camente argomentato nella sentenza impugnata che la somma ingiunta rappresenta solo il 5,7% del totale delle forniture e, “anche a voler sostenere che il numero dei barili corrispondenti a detto importo fosse inutilizzabile”, ciò non avrebbe comunque giustificato la sospensione del corrispettivo residuo ai sensi dell'art. 1460 c.c., correttamente parametrando la gravità della inadempienza, eccepita Pt_2
, al valore complessivo delle forniture eseguite, come da costante insegnamento giurisprudenziale.
[...]
Ribadisce ancora che non vi è stata alcuna prova circa la tempestiva denunzia dei vizi, che secondo la ricostruzione offerta da controparte, sarebbe avvenuta con due mail datate 13.06.2016 e 20.06.2016. Rileva che detta corrispondenza non risulta prodotta nel presente secondo grado di giudizio dall'appel- lante e pertanto non potrà essere oggetto di riesame da parte del Giudice distrettuale.
Aggiunge che è stata tempestivamente eccepita l'inopponibilità di tale corrispondenza al , CP_1 in quanto priva di data certa e di qualsivoglia elemento a prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario e ribadisce comunque, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, la tardività della denuncia stessa la cui genericità, peraltro, rende impossibile determinare a quale fornitura di pro- dotto fosse riferibile. Conclude quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25.06.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva la tardività del deposito della memoria di replica effettuato da parte appellante dopo la scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 190 cpc;
detto atto deve essere quindi espunto dal fascicolo telematico e comunque non è passibile di esame in questa sede.
Sempre in via preliminare, si osserva che è definitivamente passata in giudicato, perché non fatta oggetto di specifico motivo di appello, la questione relativa alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 nel precedente grado di giudizio.
Ciò premesso, il proposto appello non può essere accolto per la seguente c.d. ragione più liquida.
Il ha tempestivamente eccepito in primo grado (e riproposto in appello), l'intervenuta deca- CP_1 denza di dal diritto di garanzia, per omessa denuncia dei vizi, ai sensi del combinato disposto Parte_1 degli artt. 1490 e 1495 c.c.
La compratrice, oneratavi, non ha dal canto suo dimostrato o chiesto di provare di avere denunciato i vizi della merce fornita entro otto giorni dalla loro scoperta.
6 Da ciò consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante va disattesa per- Parte_1 ché, pur essendo emersa la sussistenza di vizi, essa è contraria alla buona fede richiesta dall'art. 1460 comma 2 c.c.
Difatti, la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria non può essere paralizzata dall'allegazione di un inadempimento da parte del (quale quello relativo ai vizi della merce Controparte_1 venduta), che non può più fare valere in alcuna sede processuale, essendo incorsa nella de- Parte_1 cadenza ex art. 1495 cc. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come in disposi- tivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e della semplicità delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi in € 2.900 per onorari, CP_1 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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