Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 29/05/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Armando Mangiapia e dall’Avv. Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria di 1° Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione, al minore -OMISSIS-, di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico, per l’anno scolastico 2024/2025;
- d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno, con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 dicembre 2024:
- a) del documento P.E.I. 2024/2025;
- b) d’ ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
- b) d’ ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 67 dell’8 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 23 ottobre 2024 e successivi motivi aggiunti, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 del figlio minore ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025, ha attribuito un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico funzionamento cognitivo in area limite”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 30 ore;
- a sostegno del ricorso e del gravame aggiunto la ricorrente ha articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con ordinanza cautelare n. 67 dell’8 gennaio 2025, questo Tribunale, “Rilevato, quanto al fumus boni iuris , che: il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”, oltre che invalido con indennità di accompagnamento; frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe 1° media della S.S. di 1° grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, per 30 ore settimanali; egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 30 ore settimanali; l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha assegnato 18 ore di sostegno, giusta la nota del d.s., ed il P.E.I., gravati rispettivamente in sede di ricorso introduttivo e in sede di motivi aggiunti; Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per il minore, il sostegno scolastico, con rapporto in deroga per gravità; Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris , nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore, tenuto conto della disabilità ed invalidità del minore e della diagnosi funzionale in atti; Ritenuto che sussista il periculum in mora , in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico”, ordinava all’Amministrazione scolastica di rideterminarsi, contestualmente rinviando alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
- il 26 maggio 2025 parte ricorrente depositava memoria con cui dava atto che l’Amministrazione scolastica aveva eseguito quanto disposto con l’ordinanza n. 67 dell’8 gennaio 2025, assegnando al minore l’auspicato sostegno scolastico; conseguentemente rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, di cui chiedeva, per l’effetto, dichiararsi l’improcedibilità;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente confermava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con dichiarazione trascritta a verbale; il Collegio avvisava quindi le parti della possibile definizione della vertenza, ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili, in ossequio al principio della domanda;
- inoltre, per quanto appena sopra rappresentato in merito all’evoluzione della vicenda processuale, le spese possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara improcedibili;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.