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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2520/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16.6.1981,
e
C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
16.4.1979,
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Lazzarini;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni
1 concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A. Che entrambi i genitori mantengono l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre;
B. Che alla madre in quanto principale collocataria della figlia, sia assegnata la casa ex familiare di proprietà del signor , sita in Genova, Via San Felice n. 39/18, iscritta nei Per_1
pubblici registri immobiliari come di seguito: Comune di Genova (D969Q), Sez. Urb. MOL
Foglio 9 Particella 1996 Subalterno 18. L'assegnazione si intende, come consuetudine, comprensiva dei beni mobili e delle suppellettili ivi presenti al fine di salvaguardare l'ambiente domestico di non arrecandole pregiudizio alcuno. L'assegnazione Per_1
perdurerà fino al raggiungimento della piena autonomia di . Il signor Per_1 Per_1
provvederà a riconsegnare alla signora le chiavi dell'immobile, nel momento in cui egli Pt_1
avrà trovato la nuova collocazione abitativa definitiva. inoltre si premurerà di Per_1
rimuovere la sua residenza dalla casa ex familiare;
C. Che la signora provvederà a consegnare al signor tutti i suoi effetti Pt_1 Per_1
personali, attualmente ancora all'interno della casa famigliare, nel momento in cui egli avrà trovato la nuova collocazione abitativa definitiva.
2 D. Che il signor versi mensilmente alla signora € 300,00 a titolo di contributo Per_1 Pt_1
al mantenimento per la figlia . Tale importo è da intendersi soggetto ad adeguamento Per_1
ISTAT annuale allo scadere di un anno dal presente accordo alla data della sottoscrizione;
E. Che le spese extra in favore della figlia siano sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre, fino a che tra le parti vi sarà la differenza reddituale in atti. Precisando fin da ora che quando avrà l'età adeguata per praticare sport dovrà dedicarsi ad almeno Per_1
una disciplina di suo gradimento e sulla quale entrambi i genitori dovranno concertare e sostenere nella misura sopra indicata le spese comprensive anche del kit di abbigliamento necessario, della spesa medica della visita medico sportiva, dell'iscrizione e delle rate mensili e/o annuali;
F. Che entrambi i genitori mantengano il diritto a ricevere ciascuno il 50% dell'importo dell'Assegno Unico per i figli minori ad oggi di € 100,00 ciascuno;
G. Che il signor si faccia carico al 100% delle spese per l'accudimento del cane di Per_1
famiglia di nome KO razza Bassotto comprensive di cibo, cure veterinarie, sanitarie e mediche;
H. Che i genitori provvederanno a richiedere congiuntamente i documenti validi per l'espatrio di ai competenti uffici comunali, con ciò consentendo alla madre di poter condurre la Per_1
propria figlia in Polonia ove vive la sua famiglia di origine e la sua prima figlia sorella di
. Per_1
I. Che il padre eserciterà il suo diritto di visita alla figlia tenuto conto dei suoi turni lavorativi.
Nelle settimane in cui il signor lavorerà la mattina avrà il we libero da impegni Per_1
lavorativi e quindi terrà con sé a we alternati in due modalità differenti: 1) dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica dopo cena con rientro presso la madre entro le ore 20.30; 2) nel caso in cui il sabato mattina lavorasse: dal sabato pomeriggio alle ore 15 (e comunque in orario eventualmente da concordare) fino alla domenica sera dopo cena con rientro presso la madre entro le ore 20.30 oppure con riaccompagnamento a scuola la mattina del lunedì.
Durante le settimane in cui il padre osserverà il turno del mattino, uscirà dal lavoro e sarà disponibile a partire dalle ore 14.30, pertanto, nei giorni in cui la madre lavorerà, andrà a prendere la bambina alla scuola materna e in futuro elementare intorno alle ore
16.30/17.00, per tenerla con sé fino al termine della giornata lavorativa della madre,
3 riconducendola presso l'abitazione di quest'ultima o in alternativa presso le occupazioni della minore come sport o altre che in futuro svolgerà. Nelle stesse settimane, quelle in cui il we è di competenza materna, potrà tenere con sé per un giorno alla settimana anche per Per_1
cena, con rientro presso la casa materna entro le ore 20.30. Nelle settimane in cui il signor sarà di turno il pomeriggio, la figlia nei giorni in cui la madre sarà Per_1 Per_1
impegnata con il lavoro, all'uscita dell'asilo e in futuro della scuola, verrà prelevata dai nonni paterni e/o da altre persone di fiducia dei genitori in attesa che la madre rientri dal lavoro.
Salvo diversi e nuovi orari del lavoro materno.
J. I genitori si impegnano in caso di impedimenti nei giorni e nei tempi di rispettiva competenza di rivolgersi all'altro genitore e ai nonni paterni in maniera preferenziale e solo in subordine potranno farsi coadiuvare da terze persone;
K. I genitori si impegnano ad inserire gradatamente nella vita della figlia eventuali nuovi partners solo qualora ritengano la relazione connotata da stabilità, per tutelare eventuali affidamenti affettivi della piccola . In ogni caso i genitori nel più ampio rispetto e a Per_1
tutela della figlia, si impegnano reciprocamente a conoscere i rispettivi eventuali nuovi partners, al fine di consentire una serena coesistenza delle nuove eventuali figure nella vita della figlia;
L. I genitori si impegnano a gestire il compleanno della figlia in base alla sue esigenze che cresceranno e si modificheranno con l'età, nella modalità che riterranno più confacente sia festeggiando insieme, sia organizzando due momenti distinti.
M. I genitori si impegnano a consentire alla figlia di trascorrere e festeggiare il compleanno del padre e della madre trascorrendo la giornata con i medesimi anche se di pertinenza dell'altro. Allo stesso modo per la festa del papà e della mamma.
N. Spese legali interamente compensate tra le parti per le quali la signora è stata provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16.6.1981,
e
C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
16.4.1979,
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maria Luisa Lazzarini;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni
1 concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A. Che entrambi i genitori mantengono l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre;
B. Che alla madre in quanto principale collocataria della figlia, sia assegnata la casa ex familiare di proprietà del signor , sita in Genova, Via San Felice n. 39/18, iscritta nei Per_1
pubblici registri immobiliari come di seguito: Comune di Genova (D969Q), Sez. Urb. MOL
Foglio 9 Particella 1996 Subalterno 18. L'assegnazione si intende, come consuetudine, comprensiva dei beni mobili e delle suppellettili ivi presenti al fine di salvaguardare l'ambiente domestico di non arrecandole pregiudizio alcuno. L'assegnazione Per_1
perdurerà fino al raggiungimento della piena autonomia di . Il signor Per_1 Per_1
provvederà a riconsegnare alla signora le chiavi dell'immobile, nel momento in cui egli Pt_1
avrà trovato la nuova collocazione abitativa definitiva. inoltre si premurerà di Per_1
rimuovere la sua residenza dalla casa ex familiare;
C. Che la signora provvederà a consegnare al signor tutti i suoi effetti Pt_1 Per_1
personali, attualmente ancora all'interno della casa famigliare, nel momento in cui egli avrà trovato la nuova collocazione abitativa definitiva.
2 D. Che il signor versi mensilmente alla signora € 300,00 a titolo di contributo Per_1 Pt_1
al mantenimento per la figlia . Tale importo è da intendersi soggetto ad adeguamento Per_1
ISTAT annuale allo scadere di un anno dal presente accordo alla data della sottoscrizione;
E. Che le spese extra in favore della figlia siano sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre, fino a che tra le parti vi sarà la differenza reddituale in atti. Precisando fin da ora che quando avrà l'età adeguata per praticare sport dovrà dedicarsi ad almeno Per_1
una disciplina di suo gradimento e sulla quale entrambi i genitori dovranno concertare e sostenere nella misura sopra indicata le spese comprensive anche del kit di abbigliamento necessario, della spesa medica della visita medico sportiva, dell'iscrizione e delle rate mensili e/o annuali;
F. Che entrambi i genitori mantengano il diritto a ricevere ciascuno il 50% dell'importo dell'Assegno Unico per i figli minori ad oggi di € 100,00 ciascuno;
G. Che il signor si faccia carico al 100% delle spese per l'accudimento del cane di Per_1
famiglia di nome KO razza Bassotto comprensive di cibo, cure veterinarie, sanitarie e mediche;
H. Che i genitori provvederanno a richiedere congiuntamente i documenti validi per l'espatrio di ai competenti uffici comunali, con ciò consentendo alla madre di poter condurre la Per_1
propria figlia in Polonia ove vive la sua famiglia di origine e la sua prima figlia sorella di
. Per_1
I. Che il padre eserciterà il suo diritto di visita alla figlia tenuto conto dei suoi turni lavorativi.
Nelle settimane in cui il signor lavorerà la mattina avrà il we libero da impegni Per_1
lavorativi e quindi terrà con sé a we alternati in due modalità differenti: 1) dal venerdì Per_1
pomeriggio fino alla domenica dopo cena con rientro presso la madre entro le ore 20.30; 2) nel caso in cui il sabato mattina lavorasse: dal sabato pomeriggio alle ore 15 (e comunque in orario eventualmente da concordare) fino alla domenica sera dopo cena con rientro presso la madre entro le ore 20.30 oppure con riaccompagnamento a scuola la mattina del lunedì.
Durante le settimane in cui il padre osserverà il turno del mattino, uscirà dal lavoro e sarà disponibile a partire dalle ore 14.30, pertanto, nei giorni in cui la madre lavorerà, andrà a prendere la bambina alla scuola materna e in futuro elementare intorno alle ore
16.30/17.00, per tenerla con sé fino al termine della giornata lavorativa della madre,
3 riconducendola presso l'abitazione di quest'ultima o in alternativa presso le occupazioni della minore come sport o altre che in futuro svolgerà. Nelle stesse settimane, quelle in cui il we è di competenza materna, potrà tenere con sé per un giorno alla settimana anche per Per_1
cena, con rientro presso la casa materna entro le ore 20.30. Nelle settimane in cui il signor sarà di turno il pomeriggio, la figlia nei giorni in cui la madre sarà Per_1 Per_1
impegnata con il lavoro, all'uscita dell'asilo e in futuro della scuola, verrà prelevata dai nonni paterni e/o da altre persone di fiducia dei genitori in attesa che la madre rientri dal lavoro.
Salvo diversi e nuovi orari del lavoro materno.
J. I genitori si impegnano in caso di impedimenti nei giorni e nei tempi di rispettiva competenza di rivolgersi all'altro genitore e ai nonni paterni in maniera preferenziale e solo in subordine potranno farsi coadiuvare da terze persone;
K. I genitori si impegnano ad inserire gradatamente nella vita della figlia eventuali nuovi partners solo qualora ritengano la relazione connotata da stabilità, per tutelare eventuali affidamenti affettivi della piccola . In ogni caso i genitori nel più ampio rispetto e a Per_1
tutela della figlia, si impegnano reciprocamente a conoscere i rispettivi eventuali nuovi partners, al fine di consentire una serena coesistenza delle nuove eventuali figure nella vita della figlia;
L. I genitori si impegnano a gestire il compleanno della figlia in base alla sue esigenze che cresceranno e si modificheranno con l'età, nella modalità che riterranno più confacente sia festeggiando insieme, sia organizzando due momenti distinti.
M. I genitori si impegnano a consentire alla figlia di trascorrere e festeggiare il compleanno del padre e della madre trascorrendo la giornata con i medesimi anche se di pertinenza dell'altro. Allo stesso modo per la festa del papà e della mamma.
N. Spese legali interamente compensate tra le parti per le quali la signora è stata provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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