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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2024, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 4773/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4773/2017 avente ad oggetto pagamento
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita iva ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicilia in Atripalda Via Roma 45 presso lo studio dell'Avv. Paolo Brogna che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(c.f ) elettivamente domiciliato in Via S. Antonio 82 CP_1 C.F._1 Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Alfonso Petito giusta procura in atti
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sulla premessa che nel luglio 2012 , quale rappresentante e mandatario del Pt_1 Parte_2
padre , ha rilasciato incarico di mediazione per la vendita del locale commerciale sito Parte_3
in PI IA , in catasto foglio 16 part. 1405 Sb 3 C/1 e che nell'espletamento di detto Pt_1
incarico detto locale è stato fatto visionare anche a il quale nel sottoscrivere apposita CP_1
proposta di acquisto ha rilasciato assegno a favore di della somma di E 16.000,00 Parte_2
poi restituito in quanto l'affare non era andato in porto. Con atto del 18/12/2012 per AR
[...] ha acquistato detto immobile da in rappresentanza del Persona_1 Persona_2
padre , ha convenuto innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentirlo Parte_3 CP_1
condannare al pagamento della somma di E 4.800,00, oltre IVA, a titolo di provvigione per l'attività
di mediazione svolta.
nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo CP_1
il rigetto della domanda ed ha preliminarmente disconosciuto le firme apposte sui documenti prodotti in copia e nel merito di non essere mai stato messo in contatto con l'effettivo proprietario del bene
Quanto assunto da parte attrice è stato confermato dalla deposizione resa dai testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti.
Parte attrice ha prodotto gli originali della proposta d'acquisto debitamente sottoscritta dal convenuto nonché documento sottoscritto in data 15/09/2012 con la quale dichiara di ricevere la somma di E
16.000,00 in restituzione per la mancata accettazione da parte del proprietario dell'immobile oggetto della vendita di cui alla proposta d'acquisto del 31/07/2012.
Nel caso in esame l'agente immobiliare ha messo in relazione tra di loro le parti dell'affare e non v'è
dubbio che l'intervento del mediatore ha effettivamente portato alla conclusione del negozio e che cioè ha avuto un'efficienza causale rispetto al verificarsi di tale evento, e, pertanto, parte convenuta è
tenuta al pagamento della provvigione richiesta.
È questo l'orientamento sposato dai giudici milanesi di secondo grado.
Sul punto la Corte rileva, infatti, conformemente a quanto stabilito in passato dalla Cassazione, che il diritto alla provvigione consegue «non alla conclusione del mediatore della vendita, ma dell'affare,
inteso come qualsiasi operazione generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, quello della vendita/acquisto dell'immobile, anche se con pluralità di soggetti». Pertanto, prosegue la sentenza, «la condizione perché il predetto diritto sorga è
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle pag. 2/3 trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contratto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione » ( Cass. sent. n. 8407/2015 ).
Nel corso del giudizio parte attrice ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro dispone: Parte_1 Controparte_2
A) Accoglie la domanda;
B) Condanna al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di E 4.800,00 oltre IVA oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del CP_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 4.264,00 di cui E 264,00 per spese,
oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Paolo Brogna
antistatario:
Così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4773/2017 avente ad oggetto pagamento
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita iva ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicilia in Atripalda Via Roma 45 presso lo studio dell'Avv. Paolo Brogna che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(c.f ) elettivamente domiciliato in Via S. Antonio 82 CP_1 C.F._1 Pt_1
presso lo studio dell'Avv. Alfonso Petito giusta procura in atti
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sulla premessa che nel luglio 2012 , quale rappresentante e mandatario del Pt_1 Parte_2
padre , ha rilasciato incarico di mediazione per la vendita del locale commerciale sito Parte_3
in PI IA , in catasto foglio 16 part. 1405 Sb 3 C/1 e che nell'espletamento di detto Pt_1
incarico detto locale è stato fatto visionare anche a il quale nel sottoscrivere apposita CP_1
proposta di acquisto ha rilasciato assegno a favore di della somma di E 16.000,00 Parte_2
poi restituito in quanto l'affare non era andato in porto. Con atto del 18/12/2012 per AR
[...] ha acquistato detto immobile da in rappresentanza del Persona_1 Persona_2
padre , ha convenuto innanzi il Tribunale di Avellino per ivi sentirlo Parte_3 CP_1
condannare al pagamento della somma di E 4.800,00, oltre IVA, a titolo di provvigione per l'attività
di mediazione svolta.
nel costituirsi in giudizio ha impugnato estensivamente l'avverso assunto chiedendo CP_1
il rigetto della domanda ed ha preliminarmente disconosciuto le firme apposte sui documenti prodotti in copia e nel merito di non essere mai stato messo in contatto con l'effettivo proprietario del bene
Quanto assunto da parte attrice è stato confermato dalla deposizione resa dai testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti.
Parte attrice ha prodotto gli originali della proposta d'acquisto debitamente sottoscritta dal convenuto nonché documento sottoscritto in data 15/09/2012 con la quale dichiara di ricevere la somma di E
16.000,00 in restituzione per la mancata accettazione da parte del proprietario dell'immobile oggetto della vendita di cui alla proposta d'acquisto del 31/07/2012.
Nel caso in esame l'agente immobiliare ha messo in relazione tra di loro le parti dell'affare e non v'è
dubbio che l'intervento del mediatore ha effettivamente portato alla conclusione del negozio e che cioè ha avuto un'efficienza causale rispetto al verificarsi di tale evento, e, pertanto, parte convenuta è
tenuta al pagamento della provvigione richiesta.
È questo l'orientamento sposato dai giudici milanesi di secondo grado.
Sul punto la Corte rileva, infatti, conformemente a quanto stabilito in passato dalla Cassazione, che il diritto alla provvigione consegue «non alla conclusione del mediatore della vendita, ma dell'affare,
inteso come qualsiasi operazione generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, quello della vendita/acquisto dell'immobile, anche se con pluralità di soggetti». Pertanto, prosegue la sentenza, «la condizione perché il predetto diritto sorga è
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle pag. 2/3 trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contratto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione » ( Cass. sent. n. 8407/2015 ).
Nel corso del giudizio parte attrice ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro dispone: Parte_1 Controparte_2
A) Accoglie la domanda;
B) Condanna al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di E 4.800,00 oltre IVA oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del CP_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 4.264,00 di cui E 264,00 per spese,
oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Paolo Brogna
antistatario:
Così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 3/3