Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 27822/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27822/2022 RGAC e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Capri alla Via P. R. Canale 7 presso gli avv.ti Maria Rosaria Apicella e Vincenzo Iovino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., indirizzo pec CP_1
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua in immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio la Parte_1 CP_1 chiedendo che l'ente convenuto venisse dichiarato responsabile di infiltrazioni che da anni si verificavano nell'immobile di proprietà della società attrice sito in Capri alla Via pagina 1 di 3
l'atto di citazione, rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 163 cpc, è stato regolarmente notificato alla all'indirizzo CP_1 pec ma il non si è costituito;
nel Email_1 Controparte_2 corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ed ora la causa va decisa. Persona_1
Ci si riporta alla relazione del CTU nominato nel presente giudizio di merito, il quale a sua volta si è basato sulla relazione della CTU nominata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto questo giudizio. Dunque, come accertato dalla CTU dell'Atp effettivamente l'immobile di parte attrice dal 2018 ad oggi è interessato da infiltrazioni d'acqua, che per il 99% derivano dalla cattiva manutenzione del manto e dl marciapiede della strada comunale soprastante, e solo per l'1% da cause non riferibili al – il quale comunque risponde pienamente dei danni Controparte_2 complessivamente derivanti dalle concause, ai sensi dell'art. 2055 cc;
ne risponde ex art. 2051 cc, in quanto è unico custode della strada pubblica, sulla quale evidentemente il privato proprietario dell'immobile sottostante non ha alcun potere d'intervento, per cui non può applicarsi l'art. 1125 sulla ripartizione delle spese e delle responsabilità tra i proprietari di due piani sovrapposti: rispetto alla pubblica via, il proprietario dell'immobile sottostante è terzo, non c'è presunzione di comunione. Il CP_2 convenuto va condannato prima di tutto ad eseguire le opere necessarie a far cessare le infiltrazioni nell'immobile della società attrice;
si tratta delle opere specificate nel computo metrico all. 5 alla relazione del CTU ing. . In secondo luogo, il Per_1 convenuto, come si diceva, va condannato a risarcire alla società attrice le CP_2 somme che questa ha speso o dovrà spendere per eliminare dal proprio immobile gli effetti lesivi delle infiltrazioni: tale somma, secondo i calcoli del CTU ing. , Per_1 ammonta ad € 21.828,64 oltre IVA, determinata all'attualità; l'attrice ha anche diritto a vedersi risarcita la somma da essa già spesa per riparare il proprio immobile, pari all'attualità ad € 35.809,90; quindi in totale sono euro 57.638,54 , oltre Iva su €
21.828,64, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla pronuncia al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1/1/2018 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 1/1/2018 alla pronuncia. Infine, l'ente convenuto va condannato a risarcire alla società attrice il danno per la mancata disponibilità dell'immobile, che secondo quanto accertato dal CTU ing. a causa delle Per_1 infiltrazioni è risultato totalmente inutilizzabile;
tale danno va commisurato al valore locativo dell'immobile, un locale deposito commerciale, ed è pari ad € 49.036,46 per il periodo dal 2018 al 2024; oltre rivalutazione secondo indici Istat ciascun canone dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascun canone via via annualmente pagina 2 di 3 rivalutato dalla maturazione al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Par Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27822/2022 rgac tra: un. , attrice;
convenuta; così provvede: Parte_1 CP_1
1) Condanna la ad eseguire le opere necessarie a far cessare le CP_1 infiltrazioni nell'immobile della società attrice, come specificate nel computo metrico all. 5 alla relazione del CTU ing. ; Per_1
2) Condanna la a risarcire alla società attrice il danno causato CP_1 all'immobile di quest'ultima, che liquida in € 57.638,54 , oltre Iva su € 21.828,64, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla pronuncia al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 1/1/2018 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 1/1/2018 alla pronuncia;
3) Condanna il convenuto a risarcire alla società attrice il danno da mancata CP_2 disponibilità dell'immobile, che liquida in € 49.036,46; oltre rivalutazione secondo indici Istat ciascun canone dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali su ciascun canone via via annualmente rivalutato dalla maturazione al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma complessivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
4) Condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice la somma di euro CP_2
3039,75 versata alla CTU dell'Atp;
5) Condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice la somma da CP_2 questa versata al CTP dell'Atp, pari ad euro 3230,80;
6) Condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese legali CP_2 dell'Atp, che liquida in € 2009,70;
7) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni somma che questa CP_2 documenti di aver versato al CTU ing. in forza dei decreti di Persona_1 liquidazione in atti;
8) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che CP_2 liquida in € 813 per esborsi ed € 14200 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 18/4/2025 Il giudice unico
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