Art. 59.
Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.
Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.