Articolo 1 della Legge 23 aprile 1952, n. 476
Articolo 2
Versione
8 giugno 1952
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli ed esami - un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di trenta tenenti commissari e di ventinove sottotenenti di sussistenza in servizio permanente.
Il terzo dei posti messi a concorso e' riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .
I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti di chiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.
Entrata in vigore il 8 giugno 1952