Articolo 2 della Legge 7 luglio 1901, n. 309
Articolo 1
Versione
28 luglio 1901
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Entrata in vigore il 28 luglio 1901