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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n.1272/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1216/2020 emessa, dal Tribunale di Benevento il
4/09/2020 e non notificata;
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di
[...] C.F._2 procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Luigi Giuliano (c.f. ) C.F._3
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), costituitosi in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Lucia Piscitelli (c.f. ) e Claudio Paolo C.F._4
Cambieri (c.f. ). C.F._5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9/10/2017, e Pt_1 Parte_2
chiedevano Tribunale di Benevento la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.10.2014, alle ore 18,00 circa, lungo Via Cesine, strada di collegamento tra i comuni di , Calvi ed Apice;
a sostegno delle Controparte_1
proprie domande esponevano che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, il motoveicolo di proprietà di condotto nell'occasione dal Parte_1 Parte_2
, nel percorrere detta via, a causa della presenza di disconnessioni sul
[...]
manto stradale (imputabile al , custode della Controparte_1
strada), non opportunamente segnalate e non visibili, sbandava causando la caduta del conducente.
- in conseguenza del forte urto, il motoveicolo veniva danneggiato ed il conducente subiva lesioni personali consistite nello “sfacelo della mano sinistra”;
a causa di tali lesioni, lo stesso era stato costretto a sottoporsi nel tempo a diversi interventi chirurgici, con lunghi periodi di riabilitazione;
- nonostante i già menzionati interventi medici, il conducente del veicolo presentava ancora postumi che si ripercuotevano sulle sue attività quotidiane e lavorative e sulla sua condizione psicologica.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 occorso al sig. Parte_2
-per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dallo stesso, per l'importo complessivo di euro 153.079,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, o della diversa somma che il giudice riterrà di poter liquidare anche in via equitativa;
-condannare, altresì, il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti da proprietario del motociclo, per l'importo di € 4.000,00, oltre Parte_1
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2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
rivalutazione monetaria ed interessi, dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, o della diversa somma che il giudice riterrà di poter liquidare anche in via equitativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva il che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati i testi indicati dagli attori e veniva altresì svolta CTU medico – legale.
Con sentenza n. 1216/2020 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “-dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa del
[...]
nella misura del 60% e nella restante misura del conducente Controparte_1
il motoveicolo;
-condanna il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 2400,00 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
-condanna il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di € 46754,46, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale
e patrimoniale subito, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
-condanna, altresì, il al pagamento in favore degli Controparte_1 attori di 1/2 delle spese processuali, liquidate per intero in € 786,00 per spese, € 6200,00 per onorario, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Giuliano dichiaratosi antistatario, osservando che:
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
12/3/2021, e , deducendo che il giudice di primo Pt_1 Parte_2
grado:
- aveva erroneamente ritenuto sussistente il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro;
in particolare le risultanze istruttorie non avevano affatto dimostrato che la velocità tenuta dal motociclo non fosse conforme allo stato dei luoghi, né erano stati indicati gli elementi attraverso il quale il Tribunale era pervenuto a tale conclusione;
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(già Prima sezione civile bis)
- aveva applicato in maniera inappropriata la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., nonché l'art. 141 del C.d.S. non trattandosi di danni derivanti da uno scontro tra veicoli;
- pur ritenendo ravvisabile la responsabilità da custodia di cose, aveva poi erroneamente richiamato i principi relativi ai danni da “insidia e trabocchetto” riferibili alla disciplina di cui all' art 2043 c.c.;
- nella liquidazione del danno, aveva omesso di tener conto degli effetti pregiudizievoli che il sinistro ha causato alla vita quotidiana del danneggiato e non aveva provveduto alla personalizzazione del danno subito dal conducente;
- aveva infine, erroneamente disposto la compensazione parziale delle spese;
alla luce dei motivi di appello la domanda proposta dagli attori andava accolta integralmente, con conseguente condanna del alla refusione integrale delle Controparte_1
spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso al Sig. Parte_2
2) per l'effetto, accertato il diritto di al risarcimento di tutti Parte_2
i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, per l'importo complessivo di € 117.735,11
(pari ad € 116.084,00 oltre le spese mediche pari ad € 1.651,11), o -in subordine di €
93.794,11 (pari ad € 92.143,00 oltre le spese mediche pari ad € 1.651,11), secondo quanto esposto al punto 4°) del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento;
[...]
3) condannare, altresì, il al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'integrale risarcimento dei danni subiti quale proprietario del Parte_1 motociclo, per l'importo di € 4.000,00 (già riconosciuti in primo grado), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo;
4) in ogni caso, riformare le statuizioni di primo grado sulle spese di lite, condannando controparte al pagamento di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario, nonché ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
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4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Si è costituito, con comparsa depositata il 26.5.2021, il Controparte_1
, deducendo l'infondatezza dell'appello principale e proponendo appello
[...]
incidentale fondato sui seguenti motivi:
- la responsabilità dell'accaduto andava posta esclusivamente a carico del conducente del veicolo;
ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese da Pt_1 ai Carabinieri che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, avevano
[...]
valore confessorio;
del resto, non vi era alcuna prova che la caduta fosse stata provocata anche da una disconnessione del manto stradale;
- era più corretta la valutazione del danno indicata dal CT di parte del CP_1
0Dr. , nella misura del 11-12%; CP_2
- le spese di primo grado avrebbero quanto meno dovuto essere compensate per intero in considerazione dell'esito del giudizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare
l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
In via incidentale principale: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del Parte_2
sinistro per cui è causa per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria ex adverso proposta, in quanto destituita di fondamento, condannando gli attori a restituire al le somme già percepite in CP_1 esecuzione della sentenza appellata”;
In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale principale, accertare e dichiarare il prevalente concorso causale del sig. nella produzione del sinistro, determinandone il Parte_2 grado percentuale, e, per l'effetto, graduare l'eventuale condanna del al CP_1
risarcimento dei danni lamentati in proporzione al grado di responsabilità accertato, parametrando le somme dovute in proporzione all'entità dei danni, condannando conseguentemente gli attori a restituire al le somme già percepite in esecuzione CP_1
della sentenza appellata e che risulteranno non dovute;
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5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
- disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, condannando conseguentemente gli attori a restituire al Comune le somme già percepite
a tale titolo in esecuzione della sentenza appellata e che risulteranno non dovute;
In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 24/9/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello principale ed incidentale in ordine alla suddivisione delle responsabilità possono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi rigettati.
Non vi è dubbio, infatti, che, per giungere nel luogo del sinistro, il abbia Pt_2
dovuto percorrere Via Sterpara, una strada in forte discesa e gravemente dissestata come riconosciuto anche nel verbale della Polizia Municipale del 1° aprile 2015. Inoltre, risulta provato che nel luogo del sinistro vi era un avvallamento seguito da una sorta di gradino, evidenziato nelle fotografie contenute nel fascicolo degli odierni appellanti, e poi da un tombino;
ciò è stato riferito anche dal teste (cfr. risposta sul capo Testimone_1
n. 2), l'unico ad aver assistito al sinistro. Proprio la conformazione della strada caratterizzata da una forte pendenza prima del luogo in cui si è verificato il sinistro, avrebbe dovuto indurre il a porre maggiore attenzione alle condizioni della CP_1
strada in quella zona, anche in considerazione della scarsa illuminazione. Va dunque riconosciuta la responsabilità dell'ente nella causazione del danno.
Ciò posto, non sembra tuttavia che le condizioni della strada così descritte fossero idonee da sole a provocare l'incidente, se il veicolo avesse tenuto una velocità moderata, sicché appare plausibile quanto ritenuto dal Tribunale e cioè che il motociclo viaggiasse a velocità eccessiva, considerata la situazione dei luoghi. Tale convincimento può essere avvalorato da alcune considerazioni:
- il tratto di strada immediatamente precedente il luogo del sinistro era in forte pendenza, circostanza che favoriva l'accelerazione del veicolo;
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6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
- il motociclo, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, è andato a sbattere contro il muro ubicato sulla sinistra della strada secondo il senso di marcia in cui procedeva;
- le irregolarità della strada, rilevabili dalle fotografie, non appaiono tali da determinare, in assenza di una velocità sostenuta, la caduta di un motociclo;
- l'entità dei danni provocati dall'incidente (sfacelo della mano sinistra) appare del tutto incompatibile con un urto avvenuto a velocità ridotta.
In proposito, va osservato che gli appellanti principali hanno sostenuto che l'urto contro il muro non si sia mai verificato, in quanto erroneamente riportato da Pt_1 ai Carabinieri nell'immediatezza di fatti, probabilmente a causa dell'agitazione del
[...]
momento e solo perché riferitogli dal figlio.
In realtà tali considerazioni non appaiono convincenti.
Nel verbale redatto dai Carabinieri il 6/10/2014, alle ore 20,00 circa, si legge che riferiva quanto raccontatogli dal figlio mentre si trovava presso al pronto Parte_1 soccorso: “… a causa di una distrazione (e probabilmente anche per la strada resa viscida dalla pioggia), perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare prima un muro in cemento per il contenimento del terreno, ubicato sulla sinistra della carreggiata, per poi finire la corsa sul lato opposto nel terreno arato”.
Pur condividendosi le osservazioni sul punto formulate dal Tribunale, che lo hanno condotto ad escludere il valore confessorio di tali dichiarazioni (trattandosi di dichiarazioni de relato), deve comunque ritenersi che esse possano essere liberamente valutate. Se infatti le cause della caduta costituiscono il frutto di giudizi personali formulati dagli interessati e, dunque, hanno scarso valore, appare difficile ritenere, pur nella comprensibile agitazione del momento, che la circostanza dell'urto contro il muro sia stata del tutto inventata da o da suo figlio che gli aveva riferito come Parte_1
si erano svolti i fatti. Inoltre, anche sulle fotografie contenute nel fascicolo di parte degli odierni appellanti è riportata la presumibile traiettoria del veicolo che conclude la sua corsa contro il muro sulla sinistra. Può dunque ritenersi, quanto meno secondo il principio del “più probabile che non” (Cass. SS.UU. 576/2008), che caratterizza l'accertamento dei fatti ai fini della responsabilità civile, che la caduta sia stata provocata oltre che dalla strada dissestata, dalla eccessiva velocità del veicolo e che quest'ultimo, dopo che il conducente aveva perso il controllo, abbia urtato contro il muro a sinistra.
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7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Ciò posto, si condivide quindi la decisione di primo grado in ordine al concorso delle responsabilità, che può essere ravvisabile anche con riguardo alle ipotesi disciplinate dall'art. 2051 c.c., ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma
1° c.c. (Cass. 2480/2018; Cass. 9315/2019; Cass. 17873/2020; Cass. 34886/2021).
Appare altresì condivisibile la ripartizione della responsabilità nella misura del
60% a carico del e del 40% a carico del conducente. CP_1
2. Infondato è poi il motivo di appello principale con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c. in tema di concorso di colpa negli scontri tra veicoli. È fin troppo facile osservare che il Tribunale non ha inteso affatto richiamare tale norma, né il principio in questione, essendosi limitato ad evidenziare che la velocità dei veicoli deve essere adattata alle condizioni della strada come previsto dall'art. 141 CdS;
pertanto, nella violazione di tale regola generale ha solo ravvisato la colpa concorrente del conducente del veicolo. Neppure si comprende poi il motivo di appello principale relativo all'erronea applicazione dei principi in materia di danni derivanti da insidia o trabocchetto, dal momento che, come esposto, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della disciplina sui danni da cose in custodia.
3.1 Infine occorre esaminare congiuntamente i motivi di appello principale ed incidentale relativi all'entità del danno biologico. Sul punto, il si è limitato CP_1
sostanzialmente a richiamare le considerazioni del proprio consulente di parte, già disattese dal CTU con specifica e condivisibile motivazione: “In merito alla valutazione medico legale del danno biologico permanente il dott. , ctp di parte Persona_1
convenuta, obbietta la mia valutazione di danno biologico permanente in misura del 18%
e ritiene congrua una valutazione complessiva in misura del 11-12%.
Perviene a tale percentuale valutativa complessiva applicando i riferimenti tabellari comunemente usati per ogni singolo dito interessato dal trauma (III; IV;
V) sia considerando la perdita delle ultime due falangi e sia considerando l'anchilosi rettilinea.
Pur rispettando il ragionamento medico legale e la valutazione per analogia effettuata dal consulente di parte, si ritiene che in entrambi i casi la valutazione medico legale sia sminuita e deficitaria di quel dato fondamentale, mai citato in relazione dal collega, di una evidente deformità della mano sinistra di cui l'infortunato è portatore.
Infatti, sia per l'anchilosi rettilinea delle dita II , IV e V della mano sx e sia per la perdita delle ultime due falangi delle predette dita, la mano risulta, nel primo caso
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8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
anatomicamente integra, al di là della limitazione funzionale, e nel secondo caso, anatomicamente mutilata ma in completa assenza di deformità preternaturali.
Nel caso di specie, come da reperti fotografici effettuati all'atto della visita medica peritale che si allegano alla presente, anatomicamente la mano risulta deformata da marcata deviazione preternaturale della falange prossimale distale del III dito e della articolazione metacarpo falangea sempre del III dito con accorciamento rispetto alle altre dita, quando dovrebbe essere il più lungo trattandosi di dito medio;
altrettanta deformità si riscontra a livello delle articolazioni metacarpo falangea e interfalangea prossimale e distale delle dita IV e V;
funzionalmente la mano presenta una grave ipovalidità e ipostenia della chiusura a pugno, della presa e della pinza del pollice con il III , IV e V dito della mano sinistra, pertanto assimilabile alla perdita funzionale delle tre dita.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene congrua una valutazione medico legale del danno biologico in misura del 18% , atteso che funzionalmente le ultime tre dita della mano sx nel periziato, risultano inutilizzabili, e che anatomicamente seppur presenti presentano una notevole deformità con grave alterazione della conformazione della mano, tenuto conto che la perdita delle ultime tre dita della mano sinistra, configurano, secondo i più accreditati baremes sulla valutazione del danno alla persona, un danno biologico permanente in misura del 28%”.
3.2 Quanto alle critiche degli appellanti, gli stessi sostengono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei danni psicologici ed esistenziali dimostrati anche dalla prova testimoniale, idonei a far lievitare il danno biologico al 25%.
Tali osservazioni non sono condivisibili. In ordine al danno da disturbo post traumatico da stress, va rilevato che lo stesso viene solo affermato – senza alcuna considerazione in ordine ai sintomi di tale patologia eventualmente riscontrati su
[...]
- nella relazione del Dr. che ha redatto la consulenza di Parte_2 Per_2 parte depositata dagli attori unitamente all'atto di citazione innanzi al Tribunale. È evidente quindi che la stessa non può ritenersi affatto dimostrata.
Gli appellanti principali hanno altresì richiesto che venisse quanto meno riconosciuta in misura massima (41%) la personalizzazione del danno, in considerazione del fatto che, per effetto dei postumi del sinistro, ha dovuto Parte_2
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abbandonare il lavoro di meccanico che svolgeva presso l'officina del padre ed ha altresì dovuto rinunciare alla propria passione per le motociclette.
Orbene, al riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza della S.C., “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (cfr. ex multis Cass.
21939/2017).
Dunque, è necessario che vengano adeguatamente provate le peculiarità del danneggiato che possano giustificare l'aumento del risarcimento. Nel caso di specie, in realtà, i testi e hanno fatto generico accenno all'attività di meccanico Tes_2 Tes_3
svolta dal danneggiato ed alla sua passione per le motociclette;
non hanno però specificato da quanto tempo svolgesse tale attività lavorativa, né in quali attività si estrinsecasse la solo asserita passione per le motociclette, onde consentire di verificare se ed in che misura sulla base di tali circostanze potesse procedersi alla personalizzazione del danno;
senza considerare che si tratta di circostanze che avrebbero potuto essere dimostrate anche attraverso documenti.
Pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
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4.1 Resta assorbito invece il motivo di appello principale relativo alla compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, in quanto dedotto esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento totale dell'appello principale.
Analogamente, la questione della condanna ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. per la mancata adesione del all'invito alla negoziazione assistita è priva di fondamento, CP_1 in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle pretese degli odierni appellanti.
4.2 È infondato invece il motivo di appello incidentale con il quale il ha CP_1
chiesto in ogni caso la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, dal momento che vi è stata comunque la soccombenza parziale dell'ente (Cass. SS.UU.
32061/2022).
Per tutto quanto esposto, gli appelli principale ed incidentale vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese del giudizio di appello vanno interamente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca derivante dal rigetto degli appelli di entrambe le parti.
Infine, occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli, in considerazione del rigetto delle rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e su quello incidentale proposto dal Pt_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento il Controparte_1
4.9.2020 e contraddistinta dal n. 1216/2020:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
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11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n.1272/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1216/2020 emessa, dal Tribunale di Benevento il
4/09/2020 e non notificata;
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di
[...] C.F._2 procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Luigi Giuliano (c.f. ) C.F._3
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), costituitosi in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Lucia Piscitelli (c.f. ) e Claudio Paolo C.F._4
Cambieri (c.f. ). C.F._5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9/10/2017, e Pt_1 Parte_2
chiedevano Tribunale di Benevento la condanna del Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.10.2014, alle ore 18,00 circa, lungo Via Cesine, strada di collegamento tra i comuni di , Calvi ed Apice;
a sostegno delle Controparte_1
proprie domande esponevano che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, il motoveicolo di proprietà di condotto nell'occasione dal Parte_1 Parte_2
, nel percorrere detta via, a causa della presenza di disconnessioni sul
[...]
manto stradale (imputabile al , custode della Controparte_1
strada), non opportunamente segnalate e non visibili, sbandava causando la caduta del conducente.
- in conseguenza del forte urto, il motoveicolo veniva danneggiato ed il conducente subiva lesioni personali consistite nello “sfacelo della mano sinistra”;
a causa di tali lesioni, lo stesso era stato costretto a sottoporsi nel tempo a diversi interventi chirurgici, con lunghi periodi di riabilitazione;
- nonostante i già menzionati interventi medici, il conducente del veicolo presentava ancora postumi che si ripercuotevano sulle sue attività quotidiane e lavorative e sulla sua condizione psicologica.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1 occorso al sig. Parte_2
-per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dallo stesso, per l'importo complessivo di euro 153.079,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, o della diversa somma che il giudice riterrà di poter liquidare anche in via equitativa;
-condannare, altresì, il al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti da proprietario del motociclo, per l'importo di € 4.000,00, oltre Parte_1
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2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
rivalutazione monetaria ed interessi, dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, o della diversa somma che il giudice riterrà di poter liquidare anche in via equitativa;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva il che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati i testi indicati dagli attori e veniva altresì svolta CTU medico – legale.
Con sentenza n. 1216/2020 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “-dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa del
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nella misura del 60% e nella restante misura del conducente Controparte_1
il motoveicolo;
-condanna il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1 di € 2400,00 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale subito, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
-condanna il , in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_2 complessiva somma di € 46754,46, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale
e patrimoniale subito, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
-condanna, altresì, il al pagamento in favore degli Controparte_1 attori di 1/2 delle spese processuali, liquidate per intero in € 786,00 per spese, € 6200,00 per onorario, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Giuliano dichiaratosi antistatario, osservando che:
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
12/3/2021, e , deducendo che il giudice di primo Pt_1 Parte_2
grado:
- aveva erroneamente ritenuto sussistente il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro;
in particolare le risultanze istruttorie non avevano affatto dimostrato che la velocità tenuta dal motociclo non fosse conforme allo stato dei luoghi, né erano stati indicati gli elementi attraverso il quale il Tribunale era pervenuto a tale conclusione;
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3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
- aveva applicato in maniera inappropriata la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., nonché l'art. 141 del C.d.S. non trattandosi di danni derivanti da uno scontro tra veicoli;
- pur ritenendo ravvisabile la responsabilità da custodia di cose, aveva poi erroneamente richiamato i principi relativi ai danni da “insidia e trabocchetto” riferibili alla disciplina di cui all' art 2043 c.c.;
- nella liquidazione del danno, aveva omesso di tener conto degli effetti pregiudizievoli che il sinistro ha causato alla vita quotidiana del danneggiato e non aveva provveduto alla personalizzazione del danno subito dal conducente;
- aveva infine, erroneamente disposto la compensazione parziale delle spese;
alla luce dei motivi di appello la domanda proposta dagli attori andava accolta integralmente, con conseguente condanna del alla refusione integrale delle Controparte_1
spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso al Sig. Parte_2
2) per l'effetto, accertato il diritto di al risarcimento di tutti Parte_2
i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti, per l'importo complessivo di € 117.735,11
(pari ad € 116.084,00 oltre le spese mediche pari ad € 1.651,11), o -in subordine di €
93.794,11 (pari ad € 92.143,00 oltre le spese mediche pari ad € 1.651,11), secondo quanto esposto al punto 4°) del presente atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento;
[...]
3) condannare, altresì, il al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'integrale risarcimento dei danni subiti quale proprietario del Parte_1 motociclo, per l'importo di € 4.000,00 (già riconosciuti in primo grado), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo;
4) in ogni caso, riformare le statuizioni di primo grado sulle spese di lite, condannando controparte al pagamento di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario, nonché ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
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4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Si è costituito, con comparsa depositata il 26.5.2021, il Controparte_1
, deducendo l'infondatezza dell'appello principale e proponendo appello
[...]
incidentale fondato sui seguenti motivi:
- la responsabilità dell'accaduto andava posta esclusivamente a carico del conducente del veicolo;
ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese da Pt_1 ai Carabinieri che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, avevano
[...]
valore confessorio;
del resto, non vi era alcuna prova che la caduta fosse stata provocata anche da una disconnessione del manto stradale;
- era più corretta la valutazione del danno indicata dal CT di parte del CP_1
0Dr. , nella misura del 11-12%; CP_2
- le spese di primo grado avrebbero quanto meno dovuto essere compensate per intero in considerazione dell'esito del giudizio.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare
l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
In via incidentale principale: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del Parte_2
sinistro per cui è causa per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria ex adverso proposta, in quanto destituita di fondamento, condannando gli attori a restituire al le somme già percepite in CP_1 esecuzione della sentenza appellata”;
In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale principale, accertare e dichiarare il prevalente concorso causale del sig. nella produzione del sinistro, determinandone il Parte_2 grado percentuale, e, per l'effetto, graduare l'eventuale condanna del al CP_1
risarcimento dei danni lamentati in proporzione al grado di responsabilità accertato, parametrando le somme dovute in proporzione all'entità dei danni, condannando conseguentemente gli attori a restituire al le somme già percepite in esecuzione CP_1
della sentenza appellata e che risulteranno non dovute;
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(già Prima sezione civile bis)
- disporre la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, condannando conseguentemente gli attori a restituire al Comune le somme già percepite
a tale titolo in esecuzione della sentenza appellata e che risulteranno non dovute;
In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 24/9/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello principale ed incidentale in ordine alla suddivisione delle responsabilità possono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi rigettati.
Non vi è dubbio, infatti, che, per giungere nel luogo del sinistro, il abbia Pt_2
dovuto percorrere Via Sterpara, una strada in forte discesa e gravemente dissestata come riconosciuto anche nel verbale della Polizia Municipale del 1° aprile 2015. Inoltre, risulta provato che nel luogo del sinistro vi era un avvallamento seguito da una sorta di gradino, evidenziato nelle fotografie contenute nel fascicolo degli odierni appellanti, e poi da un tombino;
ciò è stato riferito anche dal teste (cfr. risposta sul capo Testimone_1
n. 2), l'unico ad aver assistito al sinistro. Proprio la conformazione della strada caratterizzata da una forte pendenza prima del luogo in cui si è verificato il sinistro, avrebbe dovuto indurre il a porre maggiore attenzione alle condizioni della CP_1
strada in quella zona, anche in considerazione della scarsa illuminazione. Va dunque riconosciuta la responsabilità dell'ente nella causazione del danno.
Ciò posto, non sembra tuttavia che le condizioni della strada così descritte fossero idonee da sole a provocare l'incidente, se il veicolo avesse tenuto una velocità moderata, sicché appare plausibile quanto ritenuto dal Tribunale e cioè che il motociclo viaggiasse a velocità eccessiva, considerata la situazione dei luoghi. Tale convincimento può essere avvalorato da alcune considerazioni:
- il tratto di strada immediatamente precedente il luogo del sinistro era in forte pendenza, circostanza che favoriva l'accelerazione del veicolo;
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(già Prima sezione civile bis)
- il motociclo, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, è andato a sbattere contro il muro ubicato sulla sinistra della strada secondo il senso di marcia in cui procedeva;
- le irregolarità della strada, rilevabili dalle fotografie, non appaiono tali da determinare, in assenza di una velocità sostenuta, la caduta di un motociclo;
- l'entità dei danni provocati dall'incidente (sfacelo della mano sinistra) appare del tutto incompatibile con un urto avvenuto a velocità ridotta.
In proposito, va osservato che gli appellanti principali hanno sostenuto che l'urto contro il muro non si sia mai verificato, in quanto erroneamente riportato da Pt_1 ai Carabinieri nell'immediatezza di fatti, probabilmente a causa dell'agitazione del
[...]
momento e solo perché riferitogli dal figlio.
In realtà tali considerazioni non appaiono convincenti.
Nel verbale redatto dai Carabinieri il 6/10/2014, alle ore 20,00 circa, si legge che riferiva quanto raccontatogli dal figlio mentre si trovava presso al pronto Parte_1 soccorso: “… a causa di una distrazione (e probabilmente anche per la strada resa viscida dalla pioggia), perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare prima un muro in cemento per il contenimento del terreno, ubicato sulla sinistra della carreggiata, per poi finire la corsa sul lato opposto nel terreno arato”.
Pur condividendosi le osservazioni sul punto formulate dal Tribunale, che lo hanno condotto ad escludere il valore confessorio di tali dichiarazioni (trattandosi di dichiarazioni de relato), deve comunque ritenersi che esse possano essere liberamente valutate. Se infatti le cause della caduta costituiscono il frutto di giudizi personali formulati dagli interessati e, dunque, hanno scarso valore, appare difficile ritenere, pur nella comprensibile agitazione del momento, che la circostanza dell'urto contro il muro sia stata del tutto inventata da o da suo figlio che gli aveva riferito come Parte_1
si erano svolti i fatti. Inoltre, anche sulle fotografie contenute nel fascicolo di parte degli odierni appellanti è riportata la presumibile traiettoria del veicolo che conclude la sua corsa contro il muro sulla sinistra. Può dunque ritenersi, quanto meno secondo il principio del “più probabile che non” (Cass. SS.UU. 576/2008), che caratterizza l'accertamento dei fatti ai fini della responsabilità civile, che la caduta sia stata provocata oltre che dalla strada dissestata, dalla eccessiva velocità del veicolo e che quest'ultimo, dopo che il conducente aveva perso il controllo, abbia urtato contro il muro a sinistra.
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Ciò posto, si condivide quindi la decisione di primo grado in ordine al concorso delle responsabilità, che può essere ravvisabile anche con riguardo alle ipotesi disciplinate dall'art. 2051 c.c., ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma
1° c.c. (Cass. 2480/2018; Cass. 9315/2019; Cass. 17873/2020; Cass. 34886/2021).
Appare altresì condivisibile la ripartizione della responsabilità nella misura del
60% a carico del e del 40% a carico del conducente. CP_1
2. Infondato è poi il motivo di appello principale con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c. in tema di concorso di colpa negli scontri tra veicoli. È fin troppo facile osservare che il Tribunale non ha inteso affatto richiamare tale norma, né il principio in questione, essendosi limitato ad evidenziare che la velocità dei veicoli deve essere adattata alle condizioni della strada come previsto dall'art. 141 CdS;
pertanto, nella violazione di tale regola generale ha solo ravvisato la colpa concorrente del conducente del veicolo. Neppure si comprende poi il motivo di appello principale relativo all'erronea applicazione dei principi in materia di danni derivanti da insidia o trabocchetto, dal momento che, come esposto, il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della disciplina sui danni da cose in custodia.
3.1 Infine occorre esaminare congiuntamente i motivi di appello principale ed incidentale relativi all'entità del danno biologico. Sul punto, il si è limitato CP_1
sostanzialmente a richiamare le considerazioni del proprio consulente di parte, già disattese dal CTU con specifica e condivisibile motivazione: “In merito alla valutazione medico legale del danno biologico permanente il dott. , ctp di parte Persona_1
convenuta, obbietta la mia valutazione di danno biologico permanente in misura del 18%
e ritiene congrua una valutazione complessiva in misura del 11-12%.
Perviene a tale percentuale valutativa complessiva applicando i riferimenti tabellari comunemente usati per ogni singolo dito interessato dal trauma (III; IV;
V) sia considerando la perdita delle ultime due falangi e sia considerando l'anchilosi rettilinea.
Pur rispettando il ragionamento medico legale e la valutazione per analogia effettuata dal consulente di parte, si ritiene che in entrambi i casi la valutazione medico legale sia sminuita e deficitaria di quel dato fondamentale, mai citato in relazione dal collega, di una evidente deformità della mano sinistra di cui l'infortunato è portatore.
Infatti, sia per l'anchilosi rettilinea delle dita II , IV e V della mano sx e sia per la perdita delle ultime due falangi delle predette dita, la mano risulta, nel primo caso
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(già Prima sezione civile bis)
anatomicamente integra, al di là della limitazione funzionale, e nel secondo caso, anatomicamente mutilata ma in completa assenza di deformità preternaturali.
Nel caso di specie, come da reperti fotografici effettuati all'atto della visita medica peritale che si allegano alla presente, anatomicamente la mano risulta deformata da marcata deviazione preternaturale della falange prossimale distale del III dito e della articolazione metacarpo falangea sempre del III dito con accorciamento rispetto alle altre dita, quando dovrebbe essere il più lungo trattandosi di dito medio;
altrettanta deformità si riscontra a livello delle articolazioni metacarpo falangea e interfalangea prossimale e distale delle dita IV e V;
funzionalmente la mano presenta una grave ipovalidità e ipostenia della chiusura a pugno, della presa e della pinza del pollice con il III , IV e V dito della mano sinistra, pertanto assimilabile alla perdita funzionale delle tre dita.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene congrua una valutazione medico legale del danno biologico in misura del 18% , atteso che funzionalmente le ultime tre dita della mano sx nel periziato, risultano inutilizzabili, e che anatomicamente seppur presenti presentano una notevole deformità con grave alterazione della conformazione della mano, tenuto conto che la perdita delle ultime tre dita della mano sinistra, configurano, secondo i più accreditati baremes sulla valutazione del danno alla persona, un danno biologico permanente in misura del 28%”.
3.2 Quanto alle critiche degli appellanti, gli stessi sostengono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei danni psicologici ed esistenziali dimostrati anche dalla prova testimoniale, idonei a far lievitare il danno biologico al 25%.
Tali osservazioni non sono condivisibili. In ordine al danno da disturbo post traumatico da stress, va rilevato che lo stesso viene solo affermato – senza alcuna considerazione in ordine ai sintomi di tale patologia eventualmente riscontrati su
[...]
- nella relazione del Dr. che ha redatto la consulenza di Parte_2 Per_2 parte depositata dagli attori unitamente all'atto di citazione innanzi al Tribunale. È evidente quindi che la stessa non può ritenersi affatto dimostrata.
Gli appellanti principali hanno altresì richiesto che venisse quanto meno riconosciuta in misura massima (41%) la personalizzazione del danno, in considerazione del fatto che, per effetto dei postumi del sinistro, ha dovuto Parte_2
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abbandonare il lavoro di meccanico che svolgeva presso l'officina del padre ed ha altresì dovuto rinunciare alla propria passione per le motociclette.
Orbene, al riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza della S.C., “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (cfr. ex multis Cass.
21939/2017).
Dunque, è necessario che vengano adeguatamente provate le peculiarità del danneggiato che possano giustificare l'aumento del risarcimento. Nel caso di specie, in realtà, i testi e hanno fatto generico accenno all'attività di meccanico Tes_2 Tes_3
svolta dal danneggiato ed alla sua passione per le motociclette;
non hanno però specificato da quanto tempo svolgesse tale attività lavorativa, né in quali attività si estrinsecasse la solo asserita passione per le motociclette, onde consentire di verificare se ed in che misura sulla base di tali circostanze potesse procedersi alla personalizzazione del danno;
senza considerare che si tratta di circostanze che avrebbero potuto essere dimostrate anche attraverso documenti.
Pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
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4.1 Resta assorbito invece il motivo di appello principale relativo alla compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, in quanto dedotto esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento totale dell'appello principale.
Analogamente, la questione della condanna ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. per la mancata adesione del all'invito alla negoziazione assistita è priva di fondamento, CP_1 in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle pretese degli odierni appellanti.
4.2 È infondato invece il motivo di appello incidentale con il quale il ha CP_1
chiesto in ogni caso la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, dal momento che vi è stata comunque la soccombenza parziale dell'ente (Cass. SS.UU.
32061/2022).
Per tutto quanto esposto, gli appelli principale ed incidentale vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese del giudizio di appello vanno interamente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca derivante dal rigetto degli appelli di entrambe le parti.
Infine, occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli, in considerazione del rigetto delle rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e su quello incidentale proposto dal Pt_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento il Controparte_1
4.9.2020 e contraddistinta dal n. 1216/2020:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
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11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
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Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dott. Giovanni Galasso Dott.ssa Caterina Molfino
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