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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2810/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo via
Etnea n. 258, nello studio dell'avv.to Valeria Felice Calì che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attore
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Angela Gennaro presso il cui studio in Catania, Viale Jonio n. 30 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
--------
Conclusioni
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 6 -------------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che aveva conferito in data 26 gennaio 2011 a Controparte_2
l'incarico di realizzazione nel territorio del Comune di Mascalucia di un edificio per civile abitazione con struttura in legno per lavori di importo di €. 233.940,00, il cui progetto era stato redatto dall'arch. ; b) che, a seguito del rilascio della concessione edilizia, durante gli Per_1
incontri destinati alla predisposizione del contratto di appalto aveva tuttavia accertato che era autorizzata ad esercitare esclusivamente l'attività di “finitura ed Controparte_2 assemblaggio di semilavorati di legno ed affini” e che, pertanto, ancor di più in assenza delle specifiche competenze tecniche, non poteva espletare l'incarico conferitole;
c) che aveva nel complesso corrisposto acconti per complessivi €. 80.200,00; c) che aveva richiesto i necessari chiarimenti, in mancanza dei quali aveva sollecitato la restituzione di quanto pagato, se pur al netto delle spese eventualmente effettuate;
d) che aveva Controparte_2 rifiutato la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto;
e) che al fine di recuperare l'importo aveva dato mandato in data 22 dicembre 2012 all'avv.to che, dopo avere inoltrato CP_1
in data 3 gennaio 2013 formale diffida, epperò rimasta senza esito, aveva comunicato di avere avviato la domanda giudiziale di condanna;
f) che tanto non era corrispondente al vero, sì come documentato dall'attestazione dell'ufficio Ruolo Generale del Tribunale di Catania;
g) che il mancato avvio dell'azione giudiziaria aveva procurato la perdita del diritto a ripetere.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo la mancata dimostrazione tanto del dedotto inadempimento quanto del pregiudizio asseritamente occorso.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
-----------
Motivi della decisione pagina 2 di 6 L'esame nel merito della controversia non può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per una diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'incarico conferito da Parte_1
a , avvocato, per recuperare l'importo di €. 80.200,00 pagato a
[...] Controparte_1
se pur la procura alle liti versata in atti si appalesa del tutto generica e non è Controparte_2
direttamente riconducibile al dato mandato, la formale diffida rimessa dalla odierna convenuta in data 3 gennaio 2013 ben può ritenersi significativa dell'incarico professionale, sì come peraltro sostanzialmente riconosciuto dalla stessa che, in seno alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ha riferito di avere rinunciato all'incarico, da lei comunicato telefonicamente a seguito dell'assunzione dell'ufficio di cancelliere, cui ha fatto seguito la pagina 3 di 6 “revoca scritta del sig. datata 2 ottobre 2021 e comunicata a mezzo pec del 6 ottobre Pt_1
2021”.
L'avv.to Calì, di suo, non ha dato prova, pur avendo l'onere di dimostrare il diligente adempimento della prestazione, di avere avviato, a seguito della messa in mora rimasta senza esito, alcuna attività giudiziaria a tutela della pretesa del suo assistito.
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a
pagina 4 di 6 causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, nel caso a mano la difesa di parte attrice non consente di effettuare siffatto necessario giudizio prognostico, essendo mancata del tutto l'allegazione e soprattutto la prova degli elementi di fatto fondanti la pretesa creditoria, rectius la mancanza dei titoli e delle competenze tecniche a realizzare l'opera, l'imputabile ritardo, il diritto a ricevere la restituzione di quanto (in assunto) indebitamente trattenuto da Controparte_2
Alcunchè, d'altra parte, è dato di inferire circa l'occorsa perdita del diritto di credito, piuttosto dovendosi rilevare che, a fronte del detto atto di messa in mora del 3 gennaio 2013, alla data della revoca scritta del mandato del 2 ottobre 2021 il diritto alla ripetizione, foss'anche a ritenerlo sussistente, non poteva certo dirsi estinto per prescrizione, essendo il relativo termine decennale ancora in corso.
Manca così la giuridica possibilità, non solo di riscontrare le circostanze determinanti per verificare la fondatezza della domanda e, con essa, le concrete probabilità di accoglimento, ma ancor prima di affermare l'estinzione della pretesa sanzionatoria e, dunque, la perdita del diritto.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda e condannare alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile, complessità bassa / compensi minimi / tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2810/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da che condanna alla Parte_1
refusione, in favore di , delle spese processuali che liquida per Controparte_1 ciascuno in €. 3.809,00 oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore distrattario.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2810/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo via
Etnea n. 258, nello studio dell'avv.to Valeria Felice Calì che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attore
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Angela Gennaro presso il cui studio in Catania, Viale Jonio n. 30 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Ha addotto, a fondamento della domanda: a) che aveva conferito in data 26 gennaio 2011 a Controparte_2
l'incarico di realizzazione nel territorio del Comune di Mascalucia di un edificio per civile abitazione con struttura in legno per lavori di importo di €. 233.940,00, il cui progetto era stato redatto dall'arch. ; b) che, a seguito del rilascio della concessione edilizia, durante gli Per_1
incontri destinati alla predisposizione del contratto di appalto aveva tuttavia accertato che era autorizzata ad esercitare esclusivamente l'attività di “finitura ed Controparte_2 assemblaggio di semilavorati di legno ed affini” e che, pertanto, ancor di più in assenza delle specifiche competenze tecniche, non poteva espletare l'incarico conferitole;
c) che aveva nel complesso corrisposto acconti per complessivi €. 80.200,00; c) che aveva richiesto i necessari chiarimenti, in mancanza dei quali aveva sollecitato la restituzione di quanto pagato, se pur al netto delle spese eventualmente effettuate;
d) che aveva Controparte_2 rifiutato la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto;
e) che al fine di recuperare l'importo aveva dato mandato in data 22 dicembre 2012 all'avv.to che, dopo avere inoltrato CP_1
in data 3 gennaio 2013 formale diffida, epperò rimasta senza esito, aveva comunicato di avere avviato la domanda giudiziale di condanna;
f) che tanto non era corrispondente al vero, sì come documentato dall'attestazione dell'ufficio Ruolo Generale del Tribunale di Catania;
g) che il mancato avvio dell'azione giudiziaria aveva procurato la perdita del diritto a ripetere.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo la mancata dimostrazione tanto del dedotto inadempimento quanto del pregiudizio asseritamente occorso.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione pagina 2 di 6 L'esame nel merito della controversia non può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per una diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Nel caso di specie, non può dubitarsi dell'incarico conferito da Parte_1
a , avvocato, per recuperare l'importo di €. 80.200,00 pagato a
[...] Controparte_1
se pur la procura alle liti versata in atti si appalesa del tutto generica e non è Controparte_2
direttamente riconducibile al dato mandato, la formale diffida rimessa dalla odierna convenuta in data 3 gennaio 2013 ben può ritenersi significativa dell'incarico professionale, sì come peraltro sostanzialmente riconosciuto dalla stessa che, in seno alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ha riferito di avere rinunciato all'incarico, da lei comunicato telefonicamente a seguito dell'assunzione dell'ufficio di cancelliere, cui ha fatto seguito la pagina 3 di 6 “revoca scritta del sig. datata 2 ottobre 2021 e comunicata a mezzo pec del 6 ottobre Pt_1
2021”.
L'avv.to Calì, di suo, non ha dato prova, pur avendo l'onere di dimostrare il diligente adempimento della prestazione, di avere avviato, a seguito della messa in mora rimasta senza esito, alcuna attività giudiziaria a tutela della pretesa del suo assistito.
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a
pagina 4 di 6 causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, nel caso a mano la difesa di parte attrice non consente di effettuare siffatto necessario giudizio prognostico, essendo mancata del tutto l'allegazione e soprattutto la prova degli elementi di fatto fondanti la pretesa creditoria, rectius la mancanza dei titoli e delle competenze tecniche a realizzare l'opera, l'imputabile ritardo, il diritto a ricevere la restituzione di quanto (in assunto) indebitamente trattenuto da Controparte_2
Alcunchè, d'altra parte, è dato di inferire circa l'occorsa perdita del diritto di credito, piuttosto dovendosi rilevare che, a fronte del detto atto di messa in mora del 3 gennaio 2013, alla data della revoca scritta del mandato del 2 ottobre 2021 il diritto alla ripetizione, foss'anche a ritenerlo sussistente, non poteva certo dirsi estinto per prescrizione, essendo il relativo termine decennale ancora in corso.
Manca così la giuridica possibilità, non solo di riscontrare le circostanze determinanti per verificare la fondatezza della domanda e, con essa, le concrete probabilità di accoglimento, ma ancor prima di affermare l'estinzione della pretesa sanzionatoria e, dunque, la perdita del diritto.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare la domanda e condannare alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile, complessità bassa / compensi minimi / tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2810/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda proposta da che condanna alla Parte_1
refusione, in favore di , delle spese processuali che liquida per Controparte_1 ciascuno in €. 3.809,00 oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore distrattario.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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