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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 502 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO DICO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTALDO
ROSSANA, giusta procura depositata telematicamente;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 22.2.24 adiva il Tribunale di Agrigento in funzione Parte_1 del Giudice del Lavoro proponendo opposizione:
- all'intimazione di Pagamento n. 291 2022 90048081 78/000, notificata in data 12.02.2024, con la quale l' di Agrigento ha Controparte_1 intimato il pagamento di quanto dovuto a titolo di contributi per l'anno 1997, CP_2 in ragione della Cartella Esattoriale n. 29120030009148710000;
- all'intimazione di Pagamento n. 291 2023 90020366 60/000, notificata in data 12.02.2024, con la quale l' di Agrigento ha Controparte_1 intimato il pagamento, di quanto dovuto a titolo di contributi per l'anno 1997 CP_2 in ragione della Cartella Esattoriale n. 29120030009148710000;
1 Chiedeva dichiararsi la nullità per irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti, per vizio di motivazione ed eccepiva la prescrizione del diritto a riscuotere il credito.
Si costituivano e contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_2 CP_3 del ricorso. Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.4.25.
Motivi della decisione Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256 «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge
o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in
2 funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;». La carenza di motivazione e l'eccezione di decadenza, in quanto vizi della procedura esecutiva, non possono essere esaminati in quanto tardivamente proposti, oltre il termine decadedenziale di venti giorni ex art. 617 cpc.
Parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n.
8752 del 2017). La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva sollevato ex art. 615 c.p.c.
Nel caso in esame, in data 17.03.2003 è stata effettuata la notifica della cartella su cui si imperniano le intimazioni impugnate a mani della moglie del ricorrente. È pertanto infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, con cristallizzazione della pretesa contributiva nel merito e decadenza dall'azione ex art. 24 sopra richiamata, per mancata impugnazione nel termine di giorni 40. I successivi atti interruttivi, prodotti da nella memoria di costituzione CP_3
(allegati da 6 a 16), risultano essere: 1) un preavviso di fermo del 21.6.04 (per costante giurisprudenza, v. Cass. ord.
5469/2019, il preavviso di fermo interrompe la prescrizione); 2) un avviso di compensazione n. 29128201000002557 ai sensi dell'articolo 28 ter
DPR n. 602/1973, notificato in data 25.09.2010;
3) la notifica dell'intimazione n. 29120129010678280000 in data 19.04.2012;
4) un avviso di compensazione n. 197329128201600000300 ai sensi dell'articolo 28 ter DPR n. 602/1973, notificato in data 7.7.16; 5) notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120229004808178000 e n.
29120239002036660000 in data 12.02.2024. Si osserva che tra la notifica dell'atto interruttivo n. 4) ed i successivi atti oggi impugnati di cui al n. 5) è intercorso un intervallo temporale di 8 anni;
pur tenendo in considerazione la sospensione della prescrizione disposta durante il periodo di emergenza sanitaria, la prescrizione è evidentemente spirata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di (che CP_3 non ha dato prova di aver interrotto tempestivamente la prescrizione) tenuto conto della materia, del valore e della ridotta attività espletata. Spese compensate nei confronti di . CP_2
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute per prescrizione le somme di cui alle intimazioni di pagamento n. 29120229004808178000 e n. 29120239002036660000; condanna a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_3
1.865,00 oltre spese generali Iva e cpa se dovuta, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 01/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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