Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Parere definitivo 25 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/07/2025, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06733/2025REG.PROV.COLL.
N. 00690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2024, proposto da
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola Paolo LD, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00658/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola LD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti l’avvocato Cesare Tapparo e l’Avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le amministrazioni odierne appellanti hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata che, previa riunione dei ricorsi proposti dal privato, ha parzialmente accolto le domande ivi spiegate dirette ad ottenere l’annullamento degli atti impositivi impugnati aventi ad oggetto crediti vantati dalle amministrazioni relativi al settore delle “quote latte”.
In particolare, il primo giudice ha annullato gli atti impositivi relativi alla campagna 2006/2007 e 2007/2008, ritenendo che per tali annualità le norme nazionali, e quindi i conseguenti provvedimenti attuativi, si pongano in contrasto con il diritto unionale.
Il Tar ha richiamato sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia, da cui emerge un contrasto con il diritto dell’Unione europea riguardante: (a) nel caso della compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale; (b) nel caso del rimborso del prelievo in eccesso, l’esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo (C. Giust., Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18; C. Giust., Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18; C.Giust., Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19).
Di conseguenza, il Tar ha ritenuto che debbano essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto unionale nonché che debbano essere disapplicati i provvedimenti amministrativi, ancorché inoppugnabili, in osservanza del principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE.
La difesa erariale, con l’atto di appello, chiede la riforma della sentenza, per la parte in cui ha accolto i ricorsi del privato, sulla base di un unico motivo rubricato come segue: “ 1) ERRONEITA’ IN DIRITTO DELLA SENTENZA DI PRIME CURE PER AVERE IL TAR RITENUTO (SE ANCHE A TRATTI IMPLICITAMENTE, MA COMUNQUE UNIVOCAMENTE) CHE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO UE IMPLICHI UNA NULLITA’ SEMPRE RILEVABILE D’UFFICIO, SE DEL CASO RECUPERABILE CON LA DISAPPLICABILITA’ DI ATTI A MONTE ANCHE INOPPUGNABILI, E DEDUCIBILE ANCHE NEI GIUDIZI AVVERSO GLI ATTI A VALLE; LADDOVE, PER CONVERSO, IL VIZIO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO UE, AL PARI DEL VIZIO DI VIOLAZIONE DOMESTICA, CONCRETA UNA MERA ANNULLABILITA’, DA TEMPESTIVAMENTE FAR VALERE CON SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE, PENA L’INOPPUGNABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO, E COMUNQUE NON SPENDIBILE ANCHE NEI GIUDIZI AVVERSO GLI ATTI A VALLE, NEPPURE A MEZZO DELLO STRUMENTO DELLA DISAPPLICAZIONE.
SIMILMENTE, ERRONEITA’ IN DIRITTO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI PARREBBE INTENDERE CHE IL DIRITTO UE CONSEGNI AI GIUDICI DOMESTICI IL PRINCIPIO GENERALE – MAI SANCITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA E ANZI DISTONICO CON LO STESSO DIRITTO UE – SECONDO CUI I PROVVEDIMENTI VIOLATORI DEL DIRITTO UE POSSONO ESSERE DISAPPLICATI IN OGNI TEMPO, ANCHE SE SONO ORMAI INOPPUGNABILI.
MOTIVO D’APPELLO CONFORME A GRANITICA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA; CFR., EX PLURIMIS ET INTER ALIA, CONS. ST., VI, NN. 11168 DEL 2023 E 8 DEL 2024 ”.
Si è costituita in resistenza l’azienda agricola appellata la quale ha dedotto che in relazione alla campagna lattiera 2007/2008, il Signor LD, insieme ad altri ricorrenti nell’ambito di un ricorso collettivo, ha ottenuto la sentenza favorevole n. 1672/2025 del Consiglio di Stato. Per il resto, l’appellata ha domandato il rigetto dell’appello ritenendolo infondato.
All’udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è in parte improcedibile e in parte fondato.
Con riguardo all’annata 2007/2008, come dedotto dal privato, con sentenza n. 1672/2025 della Sezione è stata confermata la sentenza di primo grado che ha annullato, anche nei confronti dell’odierna appellata, le intimazioni di pagamento per l’annualità 2007/2008. Sul punto, la sentenza ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al contrasto delle norme nazionali con il diritto nazionale e alla conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento tempestivamente impugnata in quel giudizio dai privati e che rappresentava il primo atto adottato nei loro riguardi con cui l’amministrazione faceva valere il credito asseritamente dovuto in relazione alla detta annualità.
Di conseguenza, l’odierno appello è sul punto improcedibile in quanto gli atti relativi all’annualità 2007/2008 sono interessati dal sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell’intimazione di pagamento relativa a detta annualità.
Con riguardo all’annualità 2006/2007, invece, l’appello è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
Con l’assorbente conseguenza che se il (primo) provvedimento lesivo non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine; né supplisce all’omessa tempestiva impugnazione il gravame proposto avverso atti “a valle” rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto e dovuto dedurre il vizio di legittimità che inficia l’atto.
Nel caso di specie, gli atti “a monte” rispetto a quelli oggetto dell’odierno giudizio sono ormai consolidati, siccome si sono estinti per perenzione i giudizi avverso i medesimi proposti.
Pertanto, non può più essere fatto valere, contro gli atti “a valle” oggetto dell’odierno giudizio, il vizio di illegittimità consistente nel supposto contrasto con il diritto unionale.
In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile con riguardo agli atti relativi all’annualità 2007/2008. Con riguardo agli atti relativi all’annualità 2006/2007, invece, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado deve essere respinto laddove ha domandato l’annullamento degli atti relativi a detta annualità.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca. Difatti, ai fini della liquidazione delle spese di lite, con riguardo all’annualità 2007/2008 deve ritenersi sussistente la soccombenza virtuale dalla parte pubblica per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati relativi all’annualità 2006/2007 avanzata con il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO