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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G.A.C.
TRA
c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. CANNAS CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. COSTANZA IMPALA' che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 conveniva in Parte_2
giudizio ed esponeva: CP_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 7.6.1981;
- che dalla predetta unione erano nati due figli, e Persona_1
Per_
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza i coniugi si erano separati giusta sentenza di separazione (n. 695/23) del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 3.7.2023;
- che, in virtù della predetta sentenza, era stato posto a carico del Pt_2
l'obbligo di corrispondere alla un assegno di mantenimento di CP_1
importo pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione in base agli indici
ISTAT;
- che con l'avanzare dell'età, il ricorrente non era più nelle condizioni di provvedere al mantenimento della moglie, tenuto conto degli esborsi per la gestione della casa ove abitava nonché degli oneri condominiali per l'abitazione di cui era comproprietario insieme alla , ove CP_1
quest'ultima viveva.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato in data in data 07.06.1981 con , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in [...] – cod. fisc. trascritto CodiceFiscale_3
nei registri dello stato civile del Comune di Milazzo con i seguenti estremi: Anno 1981,
Numero 68, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milazzo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. b) Rispetto alle condizioni di cui alla pronuncia di separazione sopra richiamato , RIDURRE l'assegno di mantenimento posto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto SI. da € 400,00 ad € 200,00 che lo stesso verserà in favore della mensilmente Pt_2 CP_1
stante le mutate condizioni economiche del ricorrente in pejus e in ragione del fatto che la sig.ra occupa a titolo esclusivo l'appartamento in comproprietà con il CP_1
ricorrente oramai dall'anno 2019 , a tutt'oggi, senza versare alcunchè al sig. , si Pt_2
chiede, comunque, sospendere la chiesta parte del versamento dell'assegno , quantomeno,per il periodo in cui la stessa continuerà ad occupare il citato appartamento, in subordine, si chiede di voler disporre a carico della sig.ra ed in favore del sig. CP_1 Parte_2
il pagamento di un importo di € 350,00 mensili o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio, in regime di comunione e nel quale la resistente è rimasta ad abitare nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione della casa coniugale e fino al momento in cui la casa non verrà divisa e/o venduta. 5) Condannare la sig.ra CP_1
al pagamento in favore del sig. , a titolo di indennità di occupazione a far
[...] Pt_2
data dall'invio da parte del sig. della diffida del 20.07.23. 6) Ordinare, altresì, alla Pt_2
sig.ra la restituzione di tutti gli oggetti personali di proprietà del ricorrente CP_1
ancora detenuti all'interno della casa coniugale e non restituiti come da separato elenco che si allega. 7) Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all' occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge. 8) Con vittoria di spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Persona_3
aderiva esclusivamente alla domanda di divorzio contestando per il resto le domande di parte ricorrente. Quanto alla riduzione del mantenimento eccepiva che nulla era cambiato rispetto alle condizioni cristallizzate nella sentenza di separazione e che la propria situazione anagrafica (66 anni) e il proprio titolo di studio (licenza media) in uno alle precarie condizioni di
- 3 - Tribunale di Barcellona
Parte_3 salute non erano idonee a consentirle reperire una valida occupazione.
Adduceva di non aver mai lavorato, fatta eccezione per un brevissimo periodo, nonché di aver sacrificato i propri interessi per la famiglia e per permettere al marito la realizzazione professionale.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto da e in data CP_1 Parte_2
07/06/1981 trascritto ed annotato nel registro de-gli atti di matrimonio del Comune di
Milazzo anno 1981, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 2) Dichiarare il diritto della SI.ra all'assegno divorzile, per CP_1
le motivazioni ut supra esposte, e per l'effetto rigettare la domanda di riduzione e/o sospensione del mantenimento e ordinare al SI. di versare entro ogni giorno 5 del Pt_2
mese, mediante bonifico su conto corrente Banco Posta IBAN
[...], in favore della ricorrente la somma di €.800,00=, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la diver-sa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad € 400,00 come dichiarato da questo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 695/2023 del 30.06.23 pubblicata il 03.07.2023. 3) Dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo occupazione immobile coniugale e per l'effetto rigettare la richiesta di riduzione/sospensione mantenimento e della richiesta di condanna pagamento indennizzo. 4) In subordine dichiarare infondata la domanda di indennizzo occupazione immobile coniugale e per
l'effetto rigettare la richiesta di riduzione/sospensione mantenimento e della richiesta di condanna. 5) In Via ancora più subordinata, nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ammettere la domanda di indennizzo da occupazione, si chiede in via istruttoria
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'ammissione di una CTU che determini il quantum secondo i prezzi di mercato e stima del bene, 6) E in caso di accoglimento della domanda di indennizzo per l'effetto aumentare
l'assegno divorzile in favore della SI.ra , per i motivi ut supra specificati, nella CP_1
misura di € 950,00 con pari decorrenza del riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennizzo. 7) Condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio”. Pt_2
All'udienza tenuta in data 12.06.2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto va dato atto che, all'udienza del 12 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata proposta avente ad oggetto
“il pagamento di un importo di Euro 350,00 mensili o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio, in regime di comunione e nel quale la resistente è rimasta ad abitare nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione della casa coniugale e fino al momento in cui la casa non verrà divisa e/o venduta”.
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto separazione, conclusasi con sentenza n. 695/2023 del 30.6.2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla resistente diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile vada accolta.
In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre
2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge
74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3,
29 Cost.). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio
2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi.
Nel caso in esame v'è da osservare: che il ricorrente ha depositato una sola dichiarazione reddituale (quella relativa al 2023) e non già tutta la documentazione patrimoniale richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza; che, comunque, dalla documentazione reddituale depositata in atti emerge che vi sia un ampio divario reddituale tra le parti atteso che mentre il ricorrente percepisce un reddito annuo pari all'importo di €
41.000,00 circa (€ 2.300,00 mensili così come dal Cucè in udienza), la resistente ha quale unico introito l'importo mensile di € 400,00 versato a titolo di assegno di mantenimento dall'ex coniuge.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pacificamente ammesso che la , durante il coniugio, non ha lavorato ma CP_1
“stava con i figli” ed era “casalinga” così palesando la dedizione della resistente verso la casa e la famiglia.
È evidente, inoltre, che la resistente abbia una età (sessantasei anni) che rende difficoltosa l'inizio di una attività lavorativa e che non possa non tenersi conto della notevole durata del matrimonio (41 anni).
A fronte di tali dati il Collegio reputa equo ordinare al ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad €
550,00 a titolo di assegno divorzile.
Le ulteriori domande proposte da devono, invece, essere Parte_2
dichiarate inammissibili.
Il rito uniforme non si applica per tutte le altre situazioni patrimoniali che
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto trattano questioni diverse da contributi economici.
Si osserva, a tal fine, che in questa sede è esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni soggette al rito ordinario, di competenza monocratica, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Segnatamente, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che siano autonome e separate rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 295 del 2025 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Milazzo il 07/06/1980, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 1981, tra Pt_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, un assegno divorzile di € 550,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da Parte_2
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Pa Così deciso in Barcellona Pozzo otto in data 13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2025 R.G.A.C.
TRA
c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. CANNAS CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. COSTANZA IMPALA' che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 conveniva in Parte_2
giudizio ed esponeva: CP_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 7.6.1981;
- che dalla predetta unione erano nati due figli, e Persona_1
Per_
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza i coniugi si erano separati giusta sentenza di separazione (n. 695/23) del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 3.7.2023;
- che, in virtù della predetta sentenza, era stato posto a carico del Pt_2
l'obbligo di corrispondere alla un assegno di mantenimento di CP_1
importo pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione in base agli indici
ISTAT;
- che con l'avanzare dell'età, il ricorrente non era più nelle condizioni di provvedere al mantenimento della moglie, tenuto conto degli esborsi per la gestione della casa ove abitava nonché degli oneri condominiali per l'abitazione di cui era comproprietario insieme alla , ove CP_1
quest'ultima viveva.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato in data in data 07.06.1981 con , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in [...] – cod. fisc. trascritto CodiceFiscale_3
nei registri dello stato civile del Comune di Milazzo con i seguenti estremi: Anno 1981,
Numero 68, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milazzo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. b) Rispetto alle condizioni di cui alla pronuncia di separazione sopra richiamato , RIDURRE l'assegno di mantenimento posto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto SI. da € 400,00 ad € 200,00 che lo stesso verserà in favore della mensilmente Pt_2 CP_1
stante le mutate condizioni economiche del ricorrente in pejus e in ragione del fatto che la sig.ra occupa a titolo esclusivo l'appartamento in comproprietà con il CP_1
ricorrente oramai dall'anno 2019 , a tutt'oggi, senza versare alcunchè al sig. , si Pt_2
chiede, comunque, sospendere la chiesta parte del versamento dell'assegno , quantomeno,per il periodo in cui la stessa continuerà ad occupare il citato appartamento, in subordine, si chiede di voler disporre a carico della sig.ra ed in favore del sig. CP_1 Parte_2
il pagamento di un importo di € 350,00 mensili o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio, in regime di comunione e nel quale la resistente è rimasta ad abitare nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione della casa coniugale e fino al momento in cui la casa non verrà divisa e/o venduta. 5) Condannare la sig.ra CP_1
al pagamento in favore del sig. , a titolo di indennità di occupazione a far
[...] Pt_2
data dall'invio da parte del sig. della diffida del 20.07.23. 6) Ordinare, altresì, alla Pt_2
sig.ra la restituzione di tutti gli oggetti personali di proprietà del ricorrente CP_1
ancora detenuti all'interno della casa coniugale e non restituiti come da separato elenco che si allega. 7) Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all' occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge. 8) Con vittoria di spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Persona_3
aderiva esclusivamente alla domanda di divorzio contestando per il resto le domande di parte ricorrente. Quanto alla riduzione del mantenimento eccepiva che nulla era cambiato rispetto alle condizioni cristallizzate nella sentenza di separazione e che la propria situazione anagrafica (66 anni) e il proprio titolo di studio (licenza media) in uno alle precarie condizioni di
- 3 - Tribunale di Barcellona
Parte_3 salute non erano idonee a consentirle reperire una valida occupazione.
Adduceva di non aver mai lavorato, fatta eccezione per un brevissimo periodo, nonché di aver sacrificato i propri interessi per la famiglia e per permettere al marito la realizzazione professionale.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto da e in data CP_1 Parte_2
07/06/1981 trascritto ed annotato nel registro de-gli atti di matrimonio del Comune di
Milazzo anno 1981, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 2) Dichiarare il diritto della SI.ra all'assegno divorzile, per CP_1
le motivazioni ut supra esposte, e per l'effetto rigettare la domanda di riduzione e/o sospensione del mantenimento e ordinare al SI. di versare entro ogni giorno 5 del Pt_2
mese, mediante bonifico su conto corrente Banco Posta IBAN
[...], in favore della ricorrente la somma di €.800,00=, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la diver-sa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad € 400,00 come dichiarato da questo Ill.mo Tribunale con sentenza n. 695/2023 del 30.06.23 pubblicata il 03.07.2023. 3) Dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo occupazione immobile coniugale e per l'effetto rigettare la richiesta di riduzione/sospensione mantenimento e della richiesta di condanna pagamento indennizzo. 4) In subordine dichiarare infondata la domanda di indennizzo occupazione immobile coniugale e per
l'effetto rigettare la richiesta di riduzione/sospensione mantenimento e della richiesta di condanna. 5) In Via ancora più subordinata, nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ammettere la domanda di indennizzo da occupazione, si chiede in via istruttoria
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'ammissione di una CTU che determini il quantum secondo i prezzi di mercato e stima del bene, 6) E in caso di accoglimento della domanda di indennizzo per l'effetto aumentare
l'assegno divorzile in favore della SI.ra , per i motivi ut supra specificati, nella CP_1
misura di € 950,00 con pari decorrenza del riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennizzo. 7) Condannare il SI. al pagamento delle spese del presente giudizio”. Pt_2
All'udienza tenuta in data 12.06.2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto va dato atto che, all'udienza del 12 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata proposta avente ad oggetto
“il pagamento di un importo di Euro 350,00 mensili o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio, in regime di comunione e nel quale la resistente è rimasta ad abitare nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione della casa coniugale e fino al momento in cui la casa non verrà divisa e/o venduta”.
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto separazione, conclusasi con sentenza n. 695/2023 del 30.6.2023.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla resistente diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile vada accolta.
In proposito va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre
2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge
74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3,
29 Cost.). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio
2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi.
Nel caso in esame v'è da osservare: che il ricorrente ha depositato una sola dichiarazione reddituale (quella relativa al 2023) e non già tutta la documentazione patrimoniale richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza; che, comunque, dalla documentazione reddituale depositata in atti emerge che vi sia un ampio divario reddituale tra le parti atteso che mentre il ricorrente percepisce un reddito annuo pari all'importo di €
41.000,00 circa (€ 2.300,00 mensili così come dal Cucè in udienza), la resistente ha quale unico introito l'importo mensile di € 400,00 versato a titolo di assegno di mantenimento dall'ex coniuge.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pacificamente ammesso che la , durante il coniugio, non ha lavorato ma CP_1
“stava con i figli” ed era “casalinga” così palesando la dedizione della resistente verso la casa e la famiglia.
È evidente, inoltre, che la resistente abbia una età (sessantasei anni) che rende difficoltosa l'inizio di una attività lavorativa e che non possa non tenersi conto della notevole durata del matrimonio (41 anni).
A fronte di tali dati il Collegio reputa equo ordinare al ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad €
550,00 a titolo di assegno divorzile.
Le ulteriori domande proposte da devono, invece, essere Parte_2
dichiarate inammissibili.
Il rito uniforme non si applica per tutte le altre situazioni patrimoniali che
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto trattano questioni diverse da contributi economici.
Si osserva, a tal fine, che in questa sede è esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni soggette al rito ordinario, di competenza monocratica, non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Segnatamente, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che siano autonome e separate rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio in considerazione della natura del procedimento e della difficile prevedibilità dell'esito della lite devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 295 del 2025 R.G., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Milazzo il 07/06/1980, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 1981, tra Pt_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo di procedere alla
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, un assegno divorzile di € 550,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da Parte_2
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Pa Così deciso in Barcellona Pozzo otto in data 13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto