Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2024, proposto da
AB AF EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Mori, con domicilio come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato tramite “decreto flussi” 2023 n. P-LI/L/Q/2023/101200 emesso dalla Prefettura di Livorno – Sportello Unico Immigrazione - in data 14 Ottobre 2024, su istanza del richiedente Sig. LA AB AF A-BIS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell''assistenza familiare e socio-sanitaria (id token: LI0108914355).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 04.12.2023 il sig. EL AB AF presentava avanti la Prefettura di Livorno domanda di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale in favore del sig. HA Md DU, a valere sui flussi per l’anno 2023 nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
Il nulla osta veniva rilasciato il 5.02.2024 e, a seguito di avvio del procedimento del 19.08.2024 e relativo contraddittorio scritto, veniva successivamente revocato con decreto del 14.10.2024 (trasmesso a mezzo PEC al datore di lavoro) motivando con l’incompetenza della Prefettura di Livorno a condurre e concludere il procedimento in quanto il datore di lavoro dichiara di risiedere a Roma, di voler assumere come convivente il lavoratore mentre il luogo di lavoro è stato indicato nel comune di IO NA (LI), senza dimostrare la disponibilità di un alloggio in tale zona.
Avverso il decreto è insorto l’interessato con ricorso notificato il 16.11.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta, in cinque motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 26.11.2024), che ha depositato nota amministrativa il 9.12.2024.
Alla udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Con il primo e il quinto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 4, 5 e 10-bis della L. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.
Il ricorrente sostiene che non si sarebbe verificata la formale notifica del preavviso di rigetto avendo l’amministrazione utilizzato l’indirizzo PEC indicato nella domanda e non potendo lo stesso fungere da domicilio digitale non essendo chiarita, in sede di presentazione della istanza, l’attribuzione di tale specifico valore da parte dell’amministrazione procedente.
Le controdeduzioni prodotte sarebbero quindi tempestive e l’amministrazione le avrebbe dovute prendere in considerazione.
Nel quinto motivo si censura in via generale la carenza del contraddittorio e la vanificazione del controllo partecipativo dell’interessato.
La doglianza non ha pregio.
Dalla piana lettura del provvedimento emerge che l’amministrazione ha effettivamente ritenuto tardive le controdeduzioni stesse ma ha comunque risposto nel merito valutandone il contenuto espressamente evidenziando che “ in via principale, da un punto di vista formale, le osservazioni difensive sono pervenute oltre i termini di legge, pertanto, sono tardive. In via subordinata, da un punto di vista sostanziale, dette osservazioni non possono comunque essere accolte per il seguente motivo: contraddittorietà delle dichiarazioni: il datore - residente a Roma - ha dichiarato nell'istanza di volere assumere il lavoratore come convivente e la richiesta al Centro per l'impiego è indirizzata all'Anpal di Roma; tuttavia come luogo di lavoro successivamente individua IO NA (LI), senza peraltro allegare nelle osservazioni difensive una documentazione attestante la disponibilità di un alloggio nelle provincia di Livorno”.
Nella conduzione del procedimento, pertanto, l’amministrazione non solo ha utilizzato l’indirizzo PEC espressamente previsto per la ricezione delle comunicazioni (ai sensi dell’art. 47 cc.), come riconosciuto anche nel ricorso (cfr. pag. 7) ma il ricorrente ha avuto modo di controdedurre a valle dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento del 18.4.2024 e inviare osservazioni che sono state considerate sul piano sostanziale.
Il primo e il quinto motivo sono pertanto infondati.
2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell’art. 42, comma 2, del DL n. 73/2022 e degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto dei presupposti e lesione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento motiverebbe con il mancato rispetto dell’art. 42, comma 2, del DL n. 73/2022, il quale prevede la possibilità di revoca del nulla osta in caso di accertamento dei motivi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del TUI che nel caso di specie non sussisterebbero.
La motivazione recata nel preavviso di rigetto non sarebbe la medesima recata nel provvedimento e se ne sostiene, nel quarto motivo, la genericità.
In secondo luogo il ricorrente evidenzia che l’incompetenza territoriale dello Sportello Unico per l’Immigrazione non sarebbe un motivo legittimante la revoca, per il fatto che sia la normativa che la modulistica messa a disposizione dal sistema SPI 2.0 consentono di indicare un luogo di residenza del datore diverso da quello in cui la prestazione si svolge.
Inoltre il ricorrente deduce di aver comunque indicato nella istanza la sistemazione alloggiativa nel comune di IO NA e di aver allegato il documento di impegno alla “cessione fabbricato” e quello relativo alla “idoneità alloggiativa” per l’immobile sito in IO NA.
Il ricorrente, nel terzo motivo, nel lamentare la dilatazione dei tempi procedimentali sostiene poi che il potere di revoca del nulla osta, oltre il termine previsto dall’art. 42 comma 1 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 dovrebbe essere limitato esclusivamente a quegli elementi che non erano noti al momento del rilascio del nulla osta o a causa di una errata e/o falsa rappresentazione del proprio contenuto (redditi erroneamente dichiarati sufficienti, invalidità non adeguate, emersione cause penali ostative, etc.).
Le doglianze meritano condivisione.
Il provvedimento di revoca così motiva: “ contraddittorietà delle dichiarazioni: il datore - residente a Roma - ha dichiarato nell'istanza di volere assumere il lavoratore come convivente e la richiesta al Centro per l'impiego è indirizzata all'Anpal di Roma; tuttavia come luogo di lavoro successivamente individua IO NA (LI), senza peraltro allegare nelle osservazioni difensive una documentazione attestante la disponibilità di un alloggio nella provincia di Livorno. Delle due, l'una: o il datore intende assumere come lavoratore convivente presso la sua residenza a Roma, e dunque per l'istanza è territorialmente competente il S.U.I. di Roma, oppure doveva chiedere la rettifica dell'istanza erroneamente compilata, allegando la documentazione a supporto di questa richiesta ”.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 18.4.2024 l’amministrazione evidenziava che “ l’istanza non è di competenza di questo sportello unico per l’immigrazione in quanto il luogo di lavoro non coincide con la residenza del richiedente ”.
Risulta palese, in primo luogo, che la motivazione del provvedimento finale è nella sostanza diversa da quella originariamente resa nota in sede di avvio del procedimento e non si presenta quale specificazione della stessa.
È noto il principio giurisprudenziale secondo il quale non è richiesto un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la Pubblica Amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, con il limite che il contenuto sostanziale del provvedimento di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione e il diniego definitivo non si fondi su ragioni del tutto nuove (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 15/05/2024, n. 9621, Cons. Stato, Sez. IV, 27/06/2023, n. 6279).
Orbene nel caso di specie la comunicazione di avvio del procedimento di revoca si incentrava sulla incompetenza territoriale del SUI della provincia di Livorno “ in quanto il luogo di lavoro non coincide con la residenza del richiedente ”.
Le osservazioni presentate dall’interessato, di conseguenza, si sono concentrate sulla dimostrazione della impossibilità di scegliere un SUI cui destinare la domanda e, comunque, sulla facoltà lasciata libera dal sistema di indicare un luogo di prestazione lavorativa diverso da quello di residenza del datore.
Ciò si fonda anche sull’inequivocabile dato normativo offerto dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 a mente del quale la domanda di nulla osta può essere presentata “ in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa ”.
Nel provvedimento finale la questione, invece, vira sul differente versante della contraddittorietà interna della domanda che da un lato ha ad oggetto il nulla osta per un lavoratore convivente e, dall’altro, indica un luogo di lavoro per quest’ultimo diverso dalla residenza del richiedente e del figlio minorenne che avrebbe beneficiato dell’assistenza del lavoratore.
È palese, quindi, che il datore di lavoro non è stato messo in grado di fornire le opportune spiegazioni del motivo per cui la prestazione lavorativa del care giver assunto come convivente si svolgerebbe in un luogo diverso dalla residenza anagrafica e indicato nella domanda. In sostanza la questione si è spostata sulla dimostrazione, da parte del datore di lavoro, della effettiva disponibilità dell’alloggio sito nel Comune di IO NA.
È palese che tale questione non ha formato oggetto di contraddittorio poiché le ragioni poste a fondamento dell’avviso di revoca erano sostanzialmente diverse.
Per tale ragione il provvedimento finale risente della carenza istruttoria di cui sopra ed è affetto dall’eccesso di potere lamentato per illogicità della motivazione.
Per quanto precede, il secondo motivo di ricorso è fondato.
3. Il ricorso nel suo complesso risulta infondato e deve pertanto essere respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità e novità delle questioni affrontate.
4.1. Il Collegio evidenzia che la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato 2 al D.Lgs. 104/2010, con decreto n. 24/2025 ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato formulata dal ricorrente, per non avere lo stesso dato riscontro alle istanze istruttorie, ai sensi dell’art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002. In data 21.05.2025 (ore 2:34) il ricorrente ha depositato istanza di decisione sugli scritti nella quale fornisce parziale tardivo riscontro a quanto richiesto dalla Commissione. Tale riscontro non può assumere neanche valore di istanza di riesame o di nuova richiesta di ammissione, giacché è avvenuto con forme irrituali ed è stato depositato tardivamente, vale a dire oltre i termini utili per il deposito degli atti per la decisione della causa pendente (ex art. 73 c.p.a. nonché art. 9, comma 2-bis, DPCS 28/7/2021) senza peraltro che il ricorrente si sia presentato in udienza (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 14/02/2025, n. 254, Cons. Stato, Sez. III, Decreto, 06/07/2018, n. 4137).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO