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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Debora De Luca, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO CR
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2016 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
DE LU DEBORA (c. f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Venezia n°36 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Debora De Luca conveniva in giudizio il resistente per CP_1
sentire riconoscere la liquidazione, in proprio favore, delle competenze e degli onorari relativi al Proc. Pen. n. 5792/2015 R.G.N.R., da determinare nella somma pari ad €1.235,00 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata nel giudizio di opposizione di primo grado, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di spese e CP_1 compensi del giudizio di opposizione RG n. 4559/2016 per l'importo di €1.620,00 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata nel giudizio di opposizione di primo grado, con condanna del convenuto al pagamento di spese e competenze del CP_1 giudizio di legittimità per l'importo di € 2.518,03 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) Va premesso che l'odierno giudizio verte unicamente in merito al quantum da liquidare alla professionista ricorrente a titolo di compenso dell'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento penale iscritto al n°5793/07 R.G.N.R. – n°768/2010
R.G. Tribunale di Pescara, al lume della pronunzia della Cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima ricorrente, ha cassato il provvedimento di liquidazione del Tribunale di Pescara che aveva liquidato per l'attività difensiva svolta la somma totale di euro 195,00, oltre accessori ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di Pescara in diversa composizione ai fini della liquidazione delle relative spese.
4) Posto che non è in discussione l'attività svolta dalla ricorrente e descritta nella parcella depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale (redatta ex ante D.M. n°55/2014 e s.m.i., secondo le allora vigenti tariffe forensi e riguardante le seguenti attività : corrispondenza e sessioni, esame e studio, indennità accessi, onorario partecipazione a n° 2 udienze, quella del 16/12/2024 e quella del 25/02/2011 ), appare potersi riconoscere l'importo previsto nella misura minima di euro 749,00, oltre accessori di legge.
5) Quanto al compenso dovuto per giudizio di legittimità, applicati i parametri previsti dal
D.M. n°55/2014 e s.m.i. e segnatamente dall'art. 4, comma I, considerato lo scaglione di valore (fino ad euro 1.100), appare potersi riconoscere alla ricorrente l'importo di euro, oltre accessori di legge.
6) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (sempre secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale, scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200 dato dalla sommatoria inerente la liquidazione dei compensi dei due giudizi, valori minimi ridotti di 1/3 avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co.I° cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, liquida alla ricorrente per l'attività professionale svolta nel giudizio penale iscritto al n. 5792/2015 R.G.N.R., l'importo di euro 749,00 , oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di CP_1
euro 749,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ;
- liquida alla ricorrente il compenso per l'attività professionale svolta dinanzi alla Corte di legittimità (R.G. 26380/2016) in complessivi euro 678,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo CP_1
complessivo di euro 678,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio liquidate in complessivi euro 928,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro
852,00 per compenso professionale, oltre accessori legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 12 Giugno 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Debora De Luca, difensore di se medesima, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO CR
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2016 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
DE LU DEBORA (c. f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Venezia n°36 attrice
CONTRO
(c.f.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Debora De Luca conveniva in giudizio il resistente per CP_1
sentire riconoscere la liquidazione, in proprio favore, delle competenze e degli onorari relativi al Proc. Pen. n. 5792/2015 R.G.N.R., da determinare nella somma pari ad €1.235,00 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata nel giudizio di opposizione di primo grado, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di spese e CP_1 compensi del giudizio di opposizione RG n. 4559/2016 per l'importo di €1.620,00 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata nel giudizio di opposizione di primo grado, con condanna del convenuto al pagamento di spese e competenze del CP_1 giudizio di legittimità per l'importo di € 2.518,03 oltre accessori di legge, come da nota spese già depositata, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del resistente, ferme le CP_1
produzioni documentali, la causa veniva rinviata per la discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta. 3) Va premesso che l'odierno giudizio verte unicamente in merito al quantum da liquidare alla professionista ricorrente a titolo di compenso dell'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio, nel procedimento penale iscritto al n°5793/07 R.G.N.R. – n°768/2010
R.G. Tribunale di Pescara, al lume della pronunzia della Cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima ricorrente, ha cassato il provvedimento di liquidazione del Tribunale di Pescara che aveva liquidato per l'attività difensiva svolta la somma totale di euro 195,00, oltre accessori ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di Pescara in diversa composizione ai fini della liquidazione delle relative spese.
4) Posto che non è in discussione l'attività svolta dalla ricorrente e descritta nella parcella depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale (redatta ex ante D.M. n°55/2014 e s.m.i., secondo le allora vigenti tariffe forensi e riguardante le seguenti attività : corrispondenza e sessioni, esame e studio, indennità accessi, onorario partecipazione a n° 2 udienze, quella del 16/12/2024 e quella del 25/02/2011 ), appare potersi riconoscere l'importo previsto nella misura minima di euro 749,00, oltre accessori di legge.
5) Quanto al compenso dovuto per giudizio di legittimità, applicati i parametri previsti dal
D.M. n°55/2014 e s.m.i. e segnatamente dall'art. 4, comma I, considerato lo scaglione di valore (fino ad euro 1.100), appare potersi riconoscere alla ricorrente l'importo di euro, oltre accessori di legge.
6) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (sempre secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale, scaglione di valore da euro 1.101 ad euro 5.200 dato dalla sommatoria inerente la liquidazione dei compensi dei due giudizi, valori minimi ridotti di 1/3 avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co.I° cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, liquida alla ricorrente per l'attività professionale svolta nel giudizio penale iscritto al n. 5792/2015 R.G.N.R., l'importo di euro 749,00 , oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di CP_1
euro 749,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.) ;
- liquida alla ricorrente il compenso per l'attività professionale svolta dinanzi alla Corte di legittimità (R.G. 26380/2016) in complessivi euro 678,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo CP_1
complessivo di euro 678,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.);
- condanna il resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio liquidate in complessivi euro 928,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro
852,00 per compenso professionale, oltre accessori legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 12 Giugno 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi