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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile ___________________________________________________________ PROCEDIMENTO n. 2329/2024 R.G.
Ordinanza sull'eccezione di incompetenza per territorio
Il giudice monocratico, dott.ssa Federica Felaco, letti gli atti del procedimento sopra indicato;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/02/2025;
OSSERVA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Controparte_1
hanno spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli ad
[...] istanza di e , nella qualità di eredi di , sulla scorta Controparte_2 CP_3 Persona_1 della sentenza n.354/2023 resa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 24.01.2023.
In particolare, gli attori hanno contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in loro danno, deducendo:
- in primo luogo, la carenza di legittimazione ad agire degli istanti avuto riguardo alla mancata prova della loro qualità di eredi di , soggetto in favore del quale è stato formato il Persona_1 titolo azionato;
- in secondo luogo, l'irritualità della notifica del titolo in quanto eseguita decorso il termine di cui all'art.327 c.p.c. con conseguente impossibilità, per gli odierni opponenti, di spiegare appello avverso la pronuncia;
- infine, la nullità del precetto in ragione dell'esorbitanza degli importi pretesi a titolo di interessi legali nonchè dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo seguite per la relativa quantificazione.
Nel giudizio così instaurato, si sono costituiti e i quali, eccepita Controparte_2 CP_3 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Nocera Inferiore, hanno rilevato l'infondatezza di tutte le avverse censure e chiesto il rigetto dell'opposizione. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice - ritenuta l'opportunità di decidere separatamente in ordine alla questione di competenza (stante l'idoneità della stessa a definire il giudizio) – ha rinviato la causa all'udienza del 26/02/2025, invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni.
2. Tanto opportunamente premesso, deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta.
Al riguardo, giova ricordare come la competenza per territorio in relazione alle cause di opposizione a precetto si determini sulla scorta del meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Tale sistema è stato ripetutamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità con l'affermazione di una serie di principi che possono considerarsi del tutto consolidati ed essere sintetizzati nei seguenti termini:
• ai sensi dell'art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt.6615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.;
• “l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”;
• “se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni … l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso”;
• costituisce “onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”;
(Cass. 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 14 giugno 2002, n. 8588; Cass. 16 luglio 1999, n. 7505).
Orbene, esaminando il compendio documentale in atti, emerge che gli istanti (odierni opposti) hanno eletto domicilio in AV DE RR (Sa) e che nel medesimo Comune gli intimati
(odierni opponenti) hanno ricevuto la notifica dell'atto di precetto quivi opposto. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non v'è allora chi non veda come nel caso in esame difetti la competenza del Tribunale di Salerno.
Invero, rientrando il comune di AV DE RR nel circondario del Tribunale di Nocera
Inferiore va da sé che debba accogliersi l'eccezione preliminare di rito formulata da parte opposta e dichiararsi l'incompetenza dell'adito Tribunale. § 3. La natura processuale della presente pronuncia non esime il Giudice dal regolare le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa
(rientrante nello scaglione da € 5.201,00 e € 26.000,00) ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (con ulteriore diminuzione della metà rispetto ai parametri sopra indicati) in ragione della definizione in rito del presente giudizio.
P.Q.M.
letti gli artt. 27 e 38 c.p.c.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONDANNA e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.273,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra indicato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, da disporsi in favore dell'avv. Massimo Pagliara, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi a cura della cancelleria
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
Terza Sezione Civile ___________________________________________________________ PROCEDIMENTO n. 2329/2024 R.G.
Ordinanza sull'eccezione di incompetenza per territorio
Il giudice monocratico, dott.ssa Federica Felaco, letti gli atti del procedimento sopra indicato;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26/02/2025;
OSSERVA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Controparte_1
hanno spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli ad
[...] istanza di e , nella qualità di eredi di , sulla scorta Controparte_2 CP_3 Persona_1 della sentenza n.354/2023 resa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 24.01.2023.
In particolare, gli attori hanno contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in loro danno, deducendo:
- in primo luogo, la carenza di legittimazione ad agire degli istanti avuto riguardo alla mancata prova della loro qualità di eredi di , soggetto in favore del quale è stato formato il Persona_1 titolo azionato;
- in secondo luogo, l'irritualità della notifica del titolo in quanto eseguita decorso il termine di cui all'art.327 c.p.c. con conseguente impossibilità, per gli odierni opponenti, di spiegare appello avverso la pronuncia;
- infine, la nullità del precetto in ragione dell'esorbitanza degli importi pretesi a titolo di interessi legali nonchè dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo seguite per la relativa quantificazione.
Nel giudizio così instaurato, si sono costituiti e i quali, eccepita Controparte_2 CP_3 preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Nocera Inferiore, hanno rilevato l'infondatezza di tutte le avverse censure e chiesto il rigetto dell'opposizione. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice - ritenuta l'opportunità di decidere separatamente in ordine alla questione di competenza (stante l'idoneità della stessa a definire il giudizio) – ha rinviato la causa all'udienza del 26/02/2025, invitando le parti a precisare le rispettive conclusioni.
2. Tanto opportunamente premesso, deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta.
Al riguardo, giova ricordare come la competenza per territorio in relazione alle cause di opposizione a precetto si determini sulla scorta del meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 27 e 480 c.p.c.
Tale sistema è stato ripetutamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità con l'affermazione di una serie di principi che possono considerarsi del tutto consolidati ed essere sintetizzati nei seguenti termini:
• ai sensi dell'art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt.6615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.;
• “l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione”;
• “se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni … l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso”;
• costituisce “onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”;
(Cass. 11 aprile 2008 n. 9670; Cass. 14 giugno 2002, n. 8588; Cass. 16 luglio 1999, n. 7505).
Orbene, esaminando il compendio documentale in atti, emerge che gli istanti (odierni opposti) hanno eletto domicilio in AV DE RR (Sa) e che nel medesimo Comune gli intimati
(odierni opponenti) hanno ricevuto la notifica dell'atto di precetto quivi opposto. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non v'è allora chi non veda come nel caso in esame difetti la competenza del Tribunale di Salerno.
Invero, rientrando il comune di AV DE RR nel circondario del Tribunale di Nocera
Inferiore va da sé che debba accogliersi l'eccezione preliminare di rito formulata da parte opposta e dichiararsi l'incompetenza dell'adito Tribunale. § 3. La natura processuale della presente pronuncia non esime il Giudice dal regolare le spese di lite.
Tali spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa
(rientrante nello scaglione da € 5.201,00 e € 26.000,00) ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione delle voci per le altre fasi (con ulteriore diminuzione della metà rispetto ai parametri sopra indicati) in ragione della definizione in rito del presente giudizio.
P.Q.M.
letti gli artt. 27 e 38 c.p.c.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONDANNA e , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.273,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra indicato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, da disporsi in favore dell'avv. Massimo Pagliara, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi a cura della cancelleria
Salerno, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco