Art. 2.
La costruzione del monumento di cui nell'articolo precedente e' dichiarata opera di pubblica utilita'.
Alle espropriazioni all'uopo occorrenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , per il risanamento della citta' di Napoli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Sonnino - Salandra.
Visto, il guardasigilli: Scialoja.
La costruzione del monumento di cui nell'articolo precedente e' dichiarata opera di pubblica utilita'.
Alle espropriazioni all'uopo occorrenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , per il risanamento della citta' di Napoli.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Sonnino - Salandra.
Visto, il guardasigilli: Scialoja.