Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2026REG.PROV.COLL.
N. 04083/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4083 del 2023, proposto da Zelos Pvi Sas di Green Utility Italia 2 S.r.l. & C., Zelos & Idea Sas di Green Utility Italia 2 S.r.l. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Barbara Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati ME Gentile, Carlo Malinconico, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DI BA ME, Sole S.r.l., Honergy S.r.l., 7power S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 02041/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di GS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere RM DD;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono:
a) il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, recante << Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 >>;
b) il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante << Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 116/2014 >>, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi.
2. Con i decreti sopra indicati è stata data attuazione alla disciplina c.d. spalma-incentivi, introdotta dall’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014.
2.1. In particolare, il citato art. 26, ha previsto:
a) che a decorrere dal secondo semestre del 2014, il GS eroghi le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione, ed effettui il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo (comma 2);
b) che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW sia rimodulata secondo percentuali di riduzione prestabilite ed erogata per un periodo di 24 anni dall’entrata in esercizio degli impianti anziché per i 20 anni già stabiliti nella convenzione, salvo che i titolari dell’impianto non abbiano optato per una riduzione dell’8 per cento dell’incentivo in atto, per la durata residua del periodo di incentivazione (comma 3).
3. Con ricorso di primo grado alcune società titolari di impianti fotovoltaici che avevano stipulato con il GS una o più convenzioni di durata ventennale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 28 del 2011, tra cui l’odierna appellante, hanno impugnato i decreti sopra indicati, chiedendone l’annullamento, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 26, comma 3, d.l. 91/2014 o, in alternativa, previa disapplicazione della citata disposizione o previo, ove occorra, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 2041 del 6 febbraio 2023, respingeva il ricorso rilevando, in via preliminare, che la Corte costituzionale (sentenza n. 16/2017) e la Corte di giustizia (sentenza del 15 aprile 2021 in cause riunite C-798-18 e C-799-18 e ordinanza 1 marzo 2022 in cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20) hanno escluso ogni contrasto dell’art. 26 d.l. 91 del 2014 con la Costituzione e con il diritto dell’Unione (in particolare, con i principi generali di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile e con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Nel merito richiamava, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., i propri precedenti su identiche questioni (sentenze nn. 10412, 11039, 10918, 10917, 10916 del 4 agosto 2022; nn. 9228, 9226, 9223, 9221 del 6 luglio 2022) nonché i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia nelle citate sentenze, evidenziando, in sintesi, che l’intervento normativo:
a) non lede il principio dell’affidamento, dovendo l’operatore economico prudente ed accorto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno;
b) non viola il principio di ragionevolezza perché risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali;
c) non incide illegittimamente sul diritto dei gestori di utilizzare liberamente risorse di cui dispongono, perché si tratta di incentivi previsti ma non ancora dovuti e perché i gestori non possono far valere un legittimo affidamento sul fatto che essi beneficeranno di tali incentivi in modo invariato.
Secondo il giudice di primo grado, inoltre, non poteva condurre a diverse conclusioni la circostanza che i ricorrenti avessero sottoscritto le convenzioni prima del 31 dicembre 2012, ovvero prima che il Gestore inserisse nello schema di convenzione la clausola avente ad oggetto il diritto del medesimo di modificarne il contenuto in funzione dell’evoluzione normativa. Ciò in quanto, come si legge al punto n. 49 della citata sentenza CGUE del 15 aprile 2021 e come ribadito nella più recente ordinanza della Corte del 1° marzo 2022, n. 306, << le convenzioni concluse con i proprietari degli impianti fotovoltaici interessati entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012 si limitavano a prevedere le condizioni pratiche dell'erogazione degli incentivi, assegnati sotto forma di una precedente decisione amministrativa adottata dal GS >>. A fronte della nuova disciplina, il GS si è limitato a dare esecuzione ad una norma di legge c.d. autoapplicativa senza esercitare alcun tipo di potere autoritativo discrezionale, al fine di quantificare in concreto l’ammontare della riduzione dell’incentivo, discendente in via imperativa esclusivamente dalla norma, giudicata immune da criticità costituzionali ed eurounitarie.
Quanto, infine, ai vizi autonomi di legittimità dei decreti impugnati, il giudice di primo grado ne dichiarava l’inammissibilità, trattandosi di atti generali a contenuto non immediatamente lesivo, nonché l’infondatezza nel merito.
5. Zelos Pvi sas di Green Utility Italia 2 srl & C. e Zelos & Idea sas di Green Utility Italia 2 srl & C., premessa la ricostruzione del quadro normativo e fattuale nonché dello svolgimento del giudizio di primo grado, hanno interposto appello, articolando due motivi di gravame, concludendo per l’accoglimento dell’appello, previa disapplicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. 91/2014 o previo, ove occorra, un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
6. Si è costituito in resistenza il GS che, con successiva memoria, ha insistito per il rigetto dell’appello richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 24 gennaio 2017, dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 aprile 2021 e l’ordinanza del 1 marzo 2022 e dalle sentenze della sesta sezione di questo Consiglio di Stato nn. 9105 e 9108 del 13 novembre 2024.
7. Si è, altresì, costituito il Ministero delle imprese e del made in Italy .
8. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dell’appello e, in subordine, per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
9. All’udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato e deve essere respinto.
11. Con due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, le appellanti deducono:
A) ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO (COMUNITARIO) PRIMARIO, E IN PARTICOLARE DEI PRINCÌPI GENERALI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, NONCHÉ DEGLI ARTT. 16 E 17 CDFUE, COME INTERPRETATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA NELLA SENTENZA DEL 15 APRILE 2021, CAUSE RIUNITE C-798/18 E C-799/18 - CONSEGUENTE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26, COMMI 2 E 3, D.L. N. 91/2014 (MANCATA DISAPPLICAZIONE PER INCOMPATIBILITÀ CON IL PREDETTO DIRITTO EUROPEO PRIMARIO), CON RIGUARDO ALLA POSIZIONE DEI TITOLARI DI CONVENZIONI CONCERNENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENTRATI IN FUNZIONE ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2012, STIPULATE CON IL GS SOTTO IL REGIME DEL PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO CONTO ENERGIA (IN RELAZIONE AL CAPO DELLA SENTENZA GRAVATA AVENTE AD OGGETTO IL RIGETTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO)
La sentenza impugnata, nell’affermare che la Corte di giustizia si sarebbe espressa in modo definitivo sulla compatibilità con il diritto europeo delle norme nazionali rilevanti, non avrebbe considerato che la stessa Corte, pur dichiarando in linea di principio le misure censurate non incompatibili di per sé con il diritto europeo, ha comunque rimesso al giudice nazionale la verifica concreta di tale compatibilità con riguardo alle convenzioni stipulate prima del 31 dicembre 2012 che, a differenza di quelle stipulate successivamente, non contemplavano il diritto del GS di modificarne in via unilaterale il contenuto.
Per contro, le convenzioni stipulate dalle odierne ricorrenti, relativamente agli impianti, entrati in funzione anteriormente al 31 dicembre 2012, sulla base del secondo e del quarto conto energia, prevedevano espressamente che eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto delle stesse dovessero essere convenuti per iscritto dalle due parti contrattuali a pena di nullità.
Per tali ragioni, le società non erano in condizione di prevedere l’adozione dei provvedimenti legislativi e ministeriali che hanno disposto nei loro riguardi la rimodulazione, in senso peggiorativo, della misura degli incentivi precedentemente concessi.
B) SECONDO MOTIVO - OMESSA ESPRESSA E SPECIFICA MOTIVAZIONE SU UN ARGOMENTO DECISIVO - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART. 88, COMMA 2, LETT. D), COD. PROC. AMM., LETTO ALLA LUCE DELL’ART. 111 COST. E DELL’ART. 117, PRIMO COMMA, COST., IN RELAZIONE ALL’ART. 6 CEDU E ALL’ART. 47 CDFUE, COME INTERPRETATI DALLA PERTINENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA (IN RELAZIONE AL CAPO DELLA SENTENZA GRAVATA AVENTE AD OGGETTO IL RIGETTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO).
La sentenza avrebbe violato l’art. 88 c.p.a. per non aver adeguatamente motivato su un profilo decisivo, relativo alla distinzione, in base al contenuto delle convenzioni, tra la posizione dei titolari di convenzioni stipulate sotto il regime dei primi quattro conti energia e la diversa posizione dei titolari di convenzioni stipulate sotto il regime del quinto conto energia.
12. Le doglianze sono infondate.
13. Questo Consiglio di Stato ha già esaminato e respinto censure di tenore analogo a quelle in questa sede articolate (sez. VI, nn. 9105, 9108 e 9111 del 13 novembre 2024) sulla base un’articolata motivazione che il Collegio condivide e che di seguito richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.
14. I citati precedenti hanno, in particolare, osservato che- a differenza di quanto sostenuto anche in questa sede dall’appellante- la Corte di giustizia, con la sentenza del 15 aprile 2021 e la successiva ordinanza del 1 marzo 2022 (entrambe citate dal T.a.r.), ha sancito in maniera chiara che la disciplina del c.d. spalma incentivi non contrasta con il diritto dell’Unione.
15. La Corte ha, infatti, statuito che « l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28 e gli articoli 16 e 17 della Carta, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti ».
15.1. Ha, inoltre, evidenziato che « le convenzioni concluse tra i gestori di impianti fotovoltaici interessati e il GS erano firmate sulla base di contratti-tipo e che esse non assegnavano, di per sé, incentivi agli impianti stessi, ma fissavano unicamente le modalità della loro erogazione, e che, quanto meno per quanto riguarda le convenzioni concluse dopo il 31 dicembre 2012, il GS si riservava il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di queste ultime a seguito di eventuali sviluppi normativi, come espressamente indicato in tali convenzioni. Detti elementi costituivano, quindi, un’indicazione sufficientemente chiara per gli operatori economici nel senso che gli incentivi in questione potevano essere modificati o soppressi ».
16. Sebbene la clausola di modifica unilaterale sia stata inserita solo nelle convenzioni sottoscritte dopo il 2012, la sua mancata previsione in quelle precedenti non impediva – né la Corte ha affermato che tale omissione impedisse – di procedere a revisioni unilaterali in presenza di un interesse generale come quello sotteso al c.d. spalma incentivi.
17. La stessa Corte di giustizia ha escluso che gli operatori economici possano « fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali » (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I‑6911, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 81).
17.1. Secondo la Corte, « la possibilità di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali » (sentenza 15 aprile 2021, cit., punto 42).
17.2. Con specifico riferimento al d. lgs. n. 387 del 2003- che ha istituito il regime di incentivi alla produzione di energia da impianti solari fotovoltaici in Italia, trasponendo la direttiva 2001/77- e segnatamente con riferimento all’art. 7, la Corte ha puntualizzato come tale disposizione « indichi a un operatore economico prudente e avveduto, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 42, che gli incentivi in questione non erano garantiti a tutti gli operatori interessati per un periodo determinato, tenuto conto, in particolare, del riferimento a un importo decrescente delle tariffe incentivanti nonché alla durata limitata dell’incentivo e della fissazione di un limite massimo di potenza elettrica cumulata ammissibile all’incentivo medesimo ».
18. Le richiamate coordinate interpretative escludono la necessità di ogni ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, considerato che tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio risultano già delibate nella sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021, sopra citata.
19. Il rinvio pregiudiziale, infatti, si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio è condizionato dalla valutazione, compiuta dal giudice nazionale, della pertinenza e della necessità di detto rinvio. In tal senso, spetta al giudice nazionale valutare se l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione risulti necessaria per consentirgli di pronunciarsi sulla lite dinanzi ad esso pendente (in tal senso, ex aliis , Corte giustizia UE, 21 luglio 2011, C-104/10, Kelly): interpretazione che nel caso di specie è stata già offerta dalla Corte UE.
20. Ai principi appena richiamati, espressi dai citati precedenti della sesta sezione, il Collegio aggiunge le seguenti ulteriori osservazioni, con specifico riguardo alle censure articolate dalle odierne appellanti:
a) nessun rilevo può assegnarsi alla circostanza che le convenzione stipulate antecedentemente al 31 dicembre 2012 non contemplassero, a differenza di quelle successive, il potere di modifica unilaterale del GS poiché, come osservato dalla Corte di giustizia e ribadito dal T.a.r., le convenzioni in questione si limitano a prevedere le condizioni pratiche di erogazione degli incentivi, assegnati sulla base di una precedente decisione amministrativa; le clausole contrattuali riguardano, infatti, il quomodo dell’erogazione e non l’ an o il quantum dell’incentivo in quanto riservati alla fonte normativa e sottratti alla libera negoziazione dei contraenti;
b) proprio perché la misura dell’incentivo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del legislatore in funzione di un interesse generale, nessun operatore prudente e accorto avrebbe mai potuto fare affidamento sulla sua intangibilità o non modificabilità in ragione della convenzione in precedenza sottoscritta; l’affidamento è, infatti, il frutto di un’errata interpretazione del regolamento contrattuale da parte del contraente privato e non discende dalla previsione di legge, successivamente modificata;
c) il legittimo affidamento non può fondarsi nemmeno sulla clausola, contenuta nelle convenzioni ante 31 dicembre 2012, che richiede la forma scritta degli accordi modificativi o integrativi a pena di nullità, trattandosi di un mero patto sulla forma (art. 1352 c.c.) che è (e non può che essere) limitato al contenuto disponibile dell’accordo, senza estendersi alla tariffa già predeterminata in via provvedimentale;
d) la Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 2017, ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento fondato sulla sola sottoscrizione della convenzione in quanto:
i) la garanzia di costanza dell’incentivo non implica, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata, tanto più che le convenzioni stipulate con il Gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore, ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico (capo 8.3 della sentenza);
ii) è escluso che la rimodulazione degli incentivi presenti gli asseriti caratteri di “imprevedibilità”, risultando la stessa anzi, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la “stabilità” presa in considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi al fotovoltaico, come caratteristica dell’intero sistema e non del singolo incentivo; oltre a costituire (nel quadro di un mercato “regolato” di settore, come quello di cui si discute) un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa (capo 8.3);
iii) non è ravvisabile alcuna lesione della liberà di impresa poiché l’intervento di riduzione e rimodulazione degli incentivi corrisponde all’utilità sociale e non risulta palesemente incongruo o arbitrario (capo 11);
iv) quanto, infine, all’utilizzo della decretazione d’urgenza, ritenuta dalle appellanti incompatibile con la misura in questione, essa è conforme all’art. 77 Cost. per gli obiettivi immediati che la normativa si prefigge (capo 7.1.2.).
21. Ne discende che i principi elaborati dalla Corte di giustizia nella citata sentenza del 15 aprile 2021 sono certamente applicabili anche alle convenzioni sottoscritte sotto il regime dei primi quattro conti energia, essendo irrilevante la diversità del regolamento negoziale messa in evidenza dalle parti (con riguardo allo ius variandi e al patto sulla forma), in quanto afferente al solo contenuto disponibile dell’accordo, laddove l’ammontare dell’incentivo è oggetto di una clausola di fonte legale (art. 1339 c.c.) e non negoziale.
22. Per tali ragioni, anche nella fattispecie per cui è causa- al pari di quelle decise dai sopra indicati precedenti- non sono ravvisabili i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 23. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) non sussiste, come invece sostenuto dalle appellanti, alcuna “ difficoltà di comprensione quanto alla portata della sentenza della Corte ” che si è già pronunciata in maniera chiara sulla compatibilità dell’art. 26 d.l. 91/2014 con il diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, Catania Multiservizi SpA punti 36 e 38);
b) non sussiste una nuova questione giuridica né un nuovo dato di valutazione da sottoporre alla Corte che ha escluso la lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento dello spalma incentivi, prendendo espressamente in considerazione (punto 51 della sentenza del 15 aprile 2021) anche il dato costituito dalla previsione dello ius variandi del GS solo per le convenzioni posteriori al 31 dicembre 2012 (sent. 6 marzo 2003, causa C-466/00, Arben Kaba, punto 39, citata dall’appellante a pag. 9 della memoria di replica);
c) in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di giustizia, il T.a.r., quale giudice di rinvio, ha effettuato le verifiche in ordine all’applicabilità dei principi espressi dalla Corte medesima alla fattispecie per cui è causa, tenendo conto di tutte le circostanze concrete, e confermando -all’esito di siffatta verifica- l’applicabilità di siffatti principi a tutte le convenzioni sottoscritte sia prima che dopo il 2012, poiché la diversità di disciplina negoziale incide, come evidenziato dalla stessa Corte, solo sulle modalità concrete dell’erogazione, già predeterminata a monte nell’ammontare sul piano normativo e provvedimentale.
24. In conclusione, l’appello deve essere respinto con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria ivi formulata.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del GS. Sussistono, invece, giustificati motivi per disporne la compensazione con riguardo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti alla rifusione, a favore del GS, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Spese compensate con il Ministero delle imprese e del made in Italy .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OR, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
RM DD, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RM DD | OB OR |
IL SEGRETARIO