Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 5987/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. AVIGNI ALESSIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1. Cessazione della convivenza - I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e risiederanno presso le rispettive residenze attuali.
2. Residenza e casa coniugale - La IG.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale Pt_1 di Viadana (Mn) via Vigna, 21 che viene a lei assegnata e che la abiterà unitamente ai figli. Il IG. si trasferirà altrove e l'indirizzo verrà comunicato. Parte_2
Per_ 3. Figli - I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 con residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la
durante le vacanze estive i minori potranno rimanere con ciascun genitore fino a tre settimane anche consecutive. I figli trascorreranno con ciascun genitore, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e del Papà. Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4. Mantenimento figli - Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso Parte_2 Pt_1 nel mantenimento dei figli, con decorrenza da dicembre 2024, la somma mensile di euro 175,00 per ogni figlio (e quindi euro 350,00 mensili), importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico e universale erogato dallo Stato sarà Per_ interamente percepito dalla IG.ra . Le spese straordinarie per e Pt_1 Per_2 saranno da suddividere tra i genitori in ragione del 50% secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico
/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di euro 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle delle scuole materne comunali;
spese per la mensa scolastica. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). D) Saranno parimenti suddivise tra i tenitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare;
del motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5. Mantenimento del coniuge - Il IG. ha iniziato a versare alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 50,00, da dicembre 2024.
6. Mutuo casa coniugale - Per l'acquisto della casa coniugale a loro cointestata, le parti hanno contratto un mutuo con scadenza 2039, il cui importo residuo è di euro 70.000,00 circa, che viene rimborsato mensilmente con una rata di euro 560,00. Per tale mutuo le parti concordano il seguente pagamento e ripartizione: euro 170,00 verrà corrisposto e rimarrà a carico della IG.ra ed euro 390,00 a carico del IG. ... Pt_1 Parte_2 (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
GUSSOLA (CR) in data 07/09/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUSSOLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
23/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca