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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/10/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 642/2024 R.G. trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberta NARDINOCCHI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AT NI e dall'avv. Silvia TORTORELLA entrambe del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. Tribunale di Pescara 51/2024 dell'11 gennaio 2025 in tema di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: nessuno è comparso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Pescara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 che avevano contratto matrimonio concordatario il 1 giugno 2022 in Parte_1
Caporciano con addebito a carico della moglie, assegnazione della casa coniugale alla stessa presso la quale quindi è stato collocato il figlio minorenne ( con riconoscimento del diritto di visita in favore del padre), affidamento condiviso, obbligo per il di provvedere al solo mantenimento del CP_1 minore.
La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dalla . Parte_1
1 Si è costituito il spiegando, a sua volta, gravame incidentale. CP_1
Alla prima udienza di comparizione gli oramai ex coniugi (nelle more, infatti, è stata pronunziata anche la sentenza sullo status nell'ambito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio) hanno congiuntamente chiesto differimento essendo pendenti trattative per un bonario componimento, facendo in ogni caso espressamente salvi i diritti di prima udienza.
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi, ha concluso per la conferma integrale della pronunzia di prime cure.
2. All'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta, nessuna delle parti è comparsa.
Peraltro, in data 25 luglio 2025 le parti hanno depositato in via telematica istanza congiunta di rinunzia agli atti ed alle azioni con compensazione delle spese.
Di conseguenza, deve farsi applicazione dell'art. 473 bis. 21 cpc che, in simili casi, e nell'ipotesi in cui (come accaduto nel caso di specie) il giudizio non sia scaturito dall'iniziativa del Pubblico
Ministero, prevede debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Non ricorrono profili ostativi a tale soluzione in quanto:
- La previsione contenuta nella norma sopra citata è da intendersi chiaramente come speciale e quindi, in quanto tale, destinata a prevalere sulla regola generale che (in forza del combinato disposto degli articoli 181 cpc e 309 cpc) impone la fissazione di una nuova udienza a cui le parti possono, per evitare l'estinzione, partecipare;
- L'art. 473 bis. cpc risulta assai chiaro nel prevedere l'applicazione delle regole generali unicamente laddove non vi sia un riferimento all'applicazione di una disciplina derogatoria;
- La ratio di una immediata definizione della lite (e quindi la estinzione del giudizio) deve cogliersi nell'esigenza di garantire una rapida definizione di giudizi (analogo a quello in esame) in cui si controverte sullo status oppure su diritti personalissimi per il soddisfacimento il legislatore ha inteso prevedere una evidente corsia preferenziale;
- Le stesse parti, attraverso i rispettivi procuratori costituiti, hanno, nelle note di trattazione scritta depositate per le pregresse udienze, manifestato l'esistenza di trattative per una soluzione bonaria della lite;
- Nelle medesime note, come peraltro già anticipato, hanno, altresì, chiesto di fare salvi i diritti di prima udienza sicchè quella fissata per il giorno 7 ottobr 2025 (sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc) deve essere intesa alla stregua di udienza di prima comparizione;
2 - In vista di detta udienza vi è stato, come anticipato, il deposito di un'istanza congiunta di rinunzia agli atti ed all'azione;
- La mancata comparizione comporta di conseguenza l'applicazione dell'art. 473 bis. 21 cpc.
Sulla scorta di tali argomentazioni, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Dalle ragioni che hanno indotto le parti a non comparire deve trarsi un valido argomento per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'estinzione del giudizio;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
c) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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