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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale COenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso, in virtù di procure in atti, dall'avv. Pier COroparte_1
Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici, elettivamente domiciliato come in atti Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5175/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/05/2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del
23/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità COroparte_1 in favore della dal 1.1.2017 presso la sede di Viale Parte_1
Altiero Spinelli, con mansioni di addetto alla sicurezza-sorveglianza, seppur soltanto formalmente assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società ICTS s.r.l., ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e CP_2 dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e
[...] sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto COroparte_3 di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 01.07.2017 (data di inizio di svolgimento delle prestazioni lavorative in favore di CO
(o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto del ricorrente all' inquadramento nella 2° area, 1° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro COroparte_3 tempore, a corrispondere al ricorrente a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 2° area - 1° livello retributivo del suddetto CCNL sulla base di €2.147,34 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria
e interessi legali sulle somme rivalutate. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara l'esistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e BNL-Banca Parte_1
, a decorrere dal 1.7.17. Dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella
[...]
2°area-1 livello ccnl aziende di credito;
Dichiara la nullità delle ulteriori domande.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la convenuta l pagamento del residuo che liquida in euro 3500.”
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di assenza di contratti di appalto a copertura dell'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso, affermando, in particolare, che: a) la convenuta ha affermato che per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata aveva fatto ricorso ad ICTS Italia s.r.l. già dal COr 2012 e ha depositato la seguente documentazione : - il primo contratto tra e ICTS per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” relativo al periodo 29/02/2012- 28/02/2013, prorogato dapprima fino al 28/02/2014 ed in seguito rinnovato per il periodo COr 01/03/2014-31/12/2016; - la comunicazione della datata 26/01/2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 01/01/2017-31/12/2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da ICTS per accettazione con firma digitale apposta in data 13/03/2017; - contratto sottoscritto il 29/01/2018 relativo al periodo 01/01/2017; b) la società ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con ICTS successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. “clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi, ragion per cui, in forza di tale previsione, non sarebbe riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale;
c) tuttavia, ai sensi dell'art.
8.2 richiamato COr dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione, mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il 28/01/2018 e, quindi, non solo oltre il predetto termine semestrale, ma anche oltre il termine del 01/04/2017 stabilito dalla COr comunicazione della del 26/01/2017; d) dunque, le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 01/07/2017, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto;
d) difettando la prova che l'utilizzazione del ricorrente da parte della Pt_1 resistente presso i propri luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla
[...]
- e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in CP_2 essere.
Pertanto, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il CCNL aziende di credito, e condivisibile l'inquadramento del lavoratore nella 2° Area-1° livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e
d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e COroparte_4
a decorrere dal 01/07/2017 con l'indicato inquadramento, dichiarando, peraltro, nulla la domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto
C.C.N.L., non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della
Banca e le guardie giurate armate, nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. COroparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. L'appello è infondato e deve essere respinto. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure di inesistenza di un valido contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l., CP_2 formale datrice di lavoro dell'odierno appellato, riproponendo, peraltro, argomenti già esposti nel giudizio di primo grado, ossia che “l'accordo tra i contraenti (a prescindere dalla formalizzazione dello stesso, avvenuta il 29 gennaio 2018) si era perfezionato già tra gennaio e marzo 2017 …, vale a dire ben entro il lasso temporale di 6 mesi previsto dalla c.d. clausola di migrazione sopra citata e, comunque, ben prima della data di decorrenza della avversa pretesa (1°luglio 2017)”.
Parte appellante, invero, non sviluppa una critica efficace alla motivazione del primo giudice, in particolar modo nella parte in cui evidenzia che la proposta del 26/01/2017 prevedeva espressamente che il contratto di appalto venisse stipulato entro il 01/04/2017,
e che tale termine non è stato rispettato in ragione della data della stipula del contratto definitivo (29/01/2018).
Dunque, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data
29/02/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del COratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato stipulato in data 29/01/2018 CP_2 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata
26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto COr di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016, rectius 01/01/2017.
Ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del
18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
Nella fattispecie in esame, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore sia stata COroparte_1 fondata sulla esistenza di un genuino e valido contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003, quantomeno a decorrere dal 01/01/2017. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un efficace CP_2 rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue
l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e ICTS CP_2
Italia s.r.l. s.r.l., che ha proceduto all'assunzione, ai fini dell'affidamento della fornitura del Servizio di vigilanza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellato è stata adempiuta in favore di CP_2 in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dal lavoratore e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
Il primo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla circa Pt_1 COr la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di COr cui è titolare, fattispecie a cui si riferisce l'art. 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze Pt_1 guardie particolari sarebbe necessario che il legale rappresentante pro tempore dell' fosse munito di licenza prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo CP_5 COr oggettivo, è errato l'assunto avversario, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia
a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter Pt_1 assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) il primo giudice ha completamente omesso di valutare le difese svolte sul punto, pervenendo, così, ad una valutazione gravemente errata, in quanto semplicemente inconciliabile rispetto ad una attività che, data la sua natura altamente specialistica, non poteva essere svolta che da società genuine attraverso personale che, per formazione, competenza e caratteristiche, non poteva, né avrebbe potuto, soggiacere al potere direttivo dell'appaltante, mero fruitore dei servizi di sicurezza.
Anche tale motivo di appello è da ritenere infondato.
Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza
“relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che l'appellato COr abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice. Sul punto osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. In virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia (configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto ed insussistente laddove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni), ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; Cass. Sez. III, 14/05/2013, n. 11547; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018).
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa si dà atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale COenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso, in virtù di procure in atti, dall'avv. Pier COroparte_1
Luigi Panici e dall'avv. Chiara Panici, elettivamente domiciliato come in atti Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5175/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/05/2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del
23/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità COroparte_1 in favore della dal 1.1.2017 presso la sede di Viale Parte_1
Altiero Spinelli, con mansioni di addetto alla sicurezza-sorveglianza, seppur soltanto formalmente assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società ICTS s.r.l., ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e CP_2 dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e
[...] sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto COroparte_3 di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 01.07.2017 (data di inizio di svolgimento delle prestazioni lavorative in favore di CO
(o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto del ricorrente all' inquadramento nella 2° area, 1° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro COroparte_3 tempore, a corrispondere al ricorrente a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso) le ordinarie retribuzioni previste per la 2° area - 1° livello retributivo del suddetto CCNL sulla base di €2.147,34 mensili lordi per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria
e interessi legali sulle somme rivalutate. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara l'esistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e BNL-Banca Parte_1
, a decorrere dal 1.7.17. Dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella
[...]
2°area-1 livello ccnl aziende di credito;
Dichiara la nullità delle ulteriori domande.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la convenuta l pagamento del residuo che liquida in euro 3500.”
Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di assenza di contratti di appalto a copertura dell'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso, affermando, in particolare, che: a) la convenuta ha affermato che per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata aveva fatto ricorso ad ICTS Italia s.r.l. già dal COr 2012 e ha depositato la seguente documentazione : - il primo contratto tra e ICTS per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” relativo al periodo 29/02/2012- 28/02/2013, prorogato dapprima fino al 28/02/2014 ed in seguito rinnovato per il periodo COr 01/03/2014-31/12/2016; - la comunicazione della datata 26/01/2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 01/01/2017-31/12/2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da ICTS per accettazione con firma digitale apposta in data 13/03/2017; - contratto sottoscritto il 29/01/2018 relativo al periodo 01/01/2017; b) la società ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con ICTS successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. “clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi, ragion per cui, in forza di tale previsione, non sarebbe riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale;
c) tuttavia, ai sensi dell'art.
8.2 richiamato COr dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione, mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il 28/01/2018 e, quindi, non solo oltre il predetto termine semestrale, ma anche oltre il termine del 01/04/2017 stabilito dalla COr comunicazione della del 26/01/2017; d) dunque, le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 01/07/2017, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto;
d) difettando la prova che l'utilizzazione del ricorrente da parte della Pt_1 resistente presso i propri luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla
[...]
- e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in CP_2 essere.
Pertanto, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il CCNL aziende di credito, e condivisibile l'inquadramento del lavoratore nella 2° Area-1° livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e
d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e COroparte_4
a decorrere dal 01/07/2017 con l'indicato inquadramento, dichiarando, peraltro, nulla la domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto
C.C.N.L., non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della
Banca e le guardie giurate armate, nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. COroparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo. L'appello è infondato e deve essere respinto. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure di inesistenza di un valido contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l., CP_2 formale datrice di lavoro dell'odierno appellato, riproponendo, peraltro, argomenti già esposti nel giudizio di primo grado, ossia che “l'accordo tra i contraenti (a prescindere dalla formalizzazione dello stesso, avvenuta il 29 gennaio 2018) si era perfezionato già tra gennaio e marzo 2017 …, vale a dire ben entro il lasso temporale di 6 mesi previsto dalla c.d. clausola di migrazione sopra citata e, comunque, ben prima della data di decorrenza della avversa pretesa (1°luglio 2017)”.
Parte appellante, invero, non sviluppa una critica efficace alla motivazione del primo giudice, in particolar modo nella parte in cui evidenzia che la proposta del 26/01/2017 prevedeva espressamente che il contratto di appalto venisse stipulato entro il 01/04/2017,
e che tale termine non è stato rispettato in ragione della data della stipula del contratto definitivo (29/01/2018).
Dunque, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data
29/02/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del COratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato stipulato in data 29/01/2018 CP_2 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata
26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto COr di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016, rectius 01/01/2017.
Ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del
18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
Nella fattispecie in esame, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore sia stata COroparte_1 fondata sulla esistenza di un genuino e valido contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003, quantomeno a decorrere dal 01/01/2017. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di un efficace CP_2 rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue
l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e ICTS CP_2
Italia s.r.l. s.r.l., che ha proceduto all'assunzione, ai fini dell'affidamento della fornitura del Servizio di vigilanza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellato è stata adempiuta in favore di CP_2 in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dal lavoratore e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
Il primo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla circa Pt_1 COr la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di COr cui è titolare, fattispecie a cui si riferisce l'art. 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze Pt_1 guardie particolari sarebbe necessario che il legale rappresentante pro tempore dell' fosse munito di licenza prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo CP_5 COr oggettivo, è errato l'assunto avversario, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia
a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter Pt_1 assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) il primo giudice ha completamente omesso di valutare le difese svolte sul punto, pervenendo, così, ad una valutazione gravemente errata, in quanto semplicemente inconciliabile rispetto ad una attività che, data la sua natura altamente specialistica, non poteva essere svolta che da società genuine attraverso personale che, per formazione, competenza e caratteristiche, non poteva, né avrebbe potuto, soggiacere al potere direttivo dell'appaltante, mero fruitore dei servizi di sicurezza.
Anche tale motivo di appello è da ritenere infondato.
Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza
“relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che l'appellato COr abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice. Sul punto osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. In virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia (configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto ed insussistente laddove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni), ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; Cass. Sez. III, 14/05/2013, n. 11547; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018).
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa si dà atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della parte appellata che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa