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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7189/2021 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'avv. Aldo Natale (C.F.:
e dall'avv. Davide Natale (C.F.: C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia presso il loro C.F._3 studio in 81022 – Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n°75;
PARTE ATTRICE contro
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Sant'Angelo d'Alife (CE), 81017, alla Piazza Umberto I n. 1, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Diana (C.F. ed unitamente a C.F._4 quest'ultimo elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Castel Volturno
(CE), al P.co dei Rosmarini n. 55;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento – 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver svolto, seppur in assenza di Parte_1 regolare contratto, attività professionale in favore del Comune di CP_1
, agiva in giudizio al fine di accertare, ex art. 2041 c.c., l'arricchimento
[...] senza causa dell'ente comunale per la Controparte_1 complessiva somma di € 192.540,54, ed il proprio contestuale impoverimento per la complessiva somma di € 54.857,72 (pari alle tariffe professionali di spettanza) oltre oneri fiscali e previdenziali, con conseguente condanna del al pagamento della medesima somma. CP_1
Più nello specifico, l'istante premetteva che: - Con delibera di Giunta Municipale n°149 del 25.08.1998, il predetto Comune approvava il piano dei beni economici silvopastorali nonché il piano integrativo dei tagli con conferimento dell'incarico al dott.
[...]
per assegno e stima, al fine della successiva vendita;
Parte_1
- L'incarico conferitogli veniva regolarmente portato a termine, ricevendo i progetti, previa verifica del competente S.T.A.P.F. della Regione
Campania, anche il visto di conformità ai sensi della L.R. n°11/1996, quale necessario presupposto autorizzativo per l'indizione della gara e la vendita del lotto boschivo;
- Il non solo si avvaleva delle Controparte_1 prestazioni del professionista, ma indebitamente incamerava il deposito provvisorio corrisposto dalle ditte aggiudicatarie per ciascun lotto boschivo, oggetto di progettazione e di gara, senza versare alcunchè al dott. agr.
[...] per onorario e spese relative alle prestazioni professionali Parte_1 espletate, neanche a titolo di acconto e/o rimborso spese;
- A tutela dei propri diritti, l'istante azionava, dapprima, una procedura monitoria nei confronti del (rg. Controparte_1
n°97/2006) presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione
Distaccata di Piedimonte Matese che si concludeva con provvedimento di rigetto pronunciato in data 21.06.2006, con la seguente motivazione:
“considerato che i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta;
la delibera dell'ente pubblico, quale atto avente mera efficacia interna con carattere autorizzatorio nei confronti del diverso organo destinato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente stesso non tiene luogo della prescritta forma e nemmeno vale quale proposta negoziale (ex plurimis Cass. 17891/2003), né può trovare spazio la sussidiaria azione ex art. 2041 c.c., data la possibilità di esperire l'azione diretta ex art. 23 D.L. 02.03.1989 n°66 (cfr.: Cass. 2832/2002)”;
- Decideva così di esperire un'azione diretta ex art. 23 D.L.
02.03.1989 n°66 convertito nella Legge 24.04.1989 n°144 (oggi art. 191
TUEL) nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_2
e del conclusosi, in I grado, con
[...] Controparte_1 sentenza n°68/2012 di accoglimento;
- detta sentenza veniva tuttavia ribaltata nei successivi gradi di giudizio (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 2589/2015e Suprema Corte, sentenza n. 30250/2019) con conseguente definitivo rigetto della sua domanda. Tanto premesso, l'attore domanda l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna del CP_1 medesimo.
Il si è costituito regolarmente in giudizio, contestando in fatto CP_1 ed in diritto la domanda ed eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e, in ogni caso, il giudicato formatosi in ordine alla inammissibilità dell'azione.
La causa, dopo essere stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024, è stata assegnata in decisione all'udienza del 23.4.2025.
*
La domanda è infondata, per quanto di seguito si espone.
Ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
A tal proposito, si rammenta che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (si v. ex plurimis: SSUU n. 5222 del
2023; Cass., 20/11/2018, n. 29988; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28042; SU n° 9531/96).
L'azione di ingiustificato arricchimento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c.. Il termine decorre dal giorno in cui si verifica l'arricchimento e il correlativo depauperamento, cioè dal pagamento e può essere interrotta da un atto di costituzione in mora.
Come chiarito dalla sentenza della Cassazione civile sez. III -
27/01/2010, n. 1707, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti «eterodeterminati», per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (in senso conforme: Cass.,
30.4.2008, n. 10966).
Il medesimo principio è applicabile, a fortiori, per l'ipotesi di esperimento dell'azione ex comma 4 dell'art. 191 del Decreto legislativo
18/08/2000 n. 267 - TUEL nei confronti dei singoli funzionari (l'art. cit. recita:
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.
194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”) anche in ragione della diversità soggettiva dei destinatari.
Alla luce dei principi espressi, discende che i giudizi intrapresi sulla scorta dei differenti titoli (azione monitoria basata su titolo contrattuale e azione ex art. 23 d.l. 66/1989 poi sostituito dall'art. 191 TUEL cit. anch'essa di natura lato sensu contrattuale) non hanno avuto efficacia interruttiva, né istantanea, né permanente, sul termine di prescrizione dell'azione ex art 2041 contro l'ente comunale.
Conseguentemente, seppur si voglia considerare il termine interrotto con le raccomandate allegate da parte attrice sino al 2008, da questa data può dirsi comunque ripreso a decorrere, senza che i giudizi nelle more intraprese abbiano potuto espletare efficacia interruttiva. Ne discende, che ben prima dell'instaurazione del presente giudizio e, anche al momento della dedotta messa in mora del 2020, il termine doveva ritenersi già decorso.
Deve, ad ogni modo, osservarsi, seppur meramente in via incidentale che, con sentenza passata in giudicato, intervenuta nell'ambito del giudizio intrapreso dall'odierno attore ex art. 23 d.l. 66/1989 (oggi art. 191 TUEL) è stato precisato che “l'ente territoriale non aveva assunto alcun impegno di spesa perché aveva stabilito che le competenze professionali spettanti al professionista incaricato sarebbero state a carico della ditta aggiudicataria della gara per il taglio delle sezioni boschive, dunque non a carico di altro ente pubblico(…)” . In particolare, si legge nella sentenza resa dalla S.C. n. 30250/2019 intervenuta a definizione del giudizio: “In altri termini con la delibera in esame il non aveva assunto alcun impegno di spesa che CP_1 rendeva necessario l'impegno contabile e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui mancanza avrebbe determinato il sorgere dell'obbligo a carico di coloro che avevano assunto tale impegno di spesa. Il professionista, dunque, avrebbe dovuto chiedere il compenso alla ditta aggiudicataria della gara o al più proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministrazione per aver colposamente omesso di procedere a tale aggiudicazione. Peraltro, come rilevato dalla Corte d'Appello, l'atto di conferimento dell'incarico era privo di validità esterna e gli amministratori che l'avevano approvato non avevano più alcun contatto con il professionista al quale non avevano in alcun modo sollecitato l'esecuzione dell'attività professionale. La procedura finalizzata alla realizzazione del progetto in esame era proseguita durante l'amministrazione successiva, dunque, nessun comportamento colposo poteva essere addebitato agli amministratori che avevano approvato la delibera”.
In base a quanto chiarito dalla S.C. nel passaggio riportato, difetterebbe pertanto, nel caso al vaglio, anche il requisito della necessaria sussidiarietà dell'azione essendovi altri rimedi a disposizione dell'istante (come precisato dalla S.C. il ricorrente avrebbe potuto “chiedere il compenso alla ditta aggiudicataria della gara o al più proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministrazione per aver colposamente omesso di procedere a tale aggiudicazione” e avrebbe dovuto essere valutata anche la condotta degli amministratori successivi sempre ai fini di un'azione ex art. 191 TUEL) su cui l'istante nulla ha dedotto.
La domanda è dunque da rigettare.
La peculiarità del caso e le ragioni della decisione integrano quei gravi motivi che, a parere di questo Giudice, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta la domanda.
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
SMCV, 7.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7189/2021 promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'avv. Aldo Natale (C.F.:
e dall'avv. Davide Natale (C.F.: C.F._2
), con i quali elettivamente domicilia presso il loro C.F._3 studio in 81022 – Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n°75;
PARTE ATTRICE contro
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Sant'Angelo d'Alife (CE), 81017, alla Piazza Umberto I n. 1, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Diana (C.F. ed unitamente a C.F._4 quest'ultimo elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Castel Volturno
(CE), al P.co dei Rosmarini n. 55;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di ingiustificato arricchimento – 2041 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver svolto, seppur in assenza di Parte_1 regolare contratto, attività professionale in favore del Comune di CP_1
, agiva in giudizio al fine di accertare, ex art. 2041 c.c., l'arricchimento
[...] senza causa dell'ente comunale per la Controparte_1 complessiva somma di € 192.540,54, ed il proprio contestuale impoverimento per la complessiva somma di € 54.857,72 (pari alle tariffe professionali di spettanza) oltre oneri fiscali e previdenziali, con conseguente condanna del al pagamento della medesima somma. CP_1
Più nello specifico, l'istante premetteva che: - Con delibera di Giunta Municipale n°149 del 25.08.1998, il predetto Comune approvava il piano dei beni economici silvopastorali nonché il piano integrativo dei tagli con conferimento dell'incarico al dott.
[...]
per assegno e stima, al fine della successiva vendita;
Parte_1
- L'incarico conferitogli veniva regolarmente portato a termine, ricevendo i progetti, previa verifica del competente S.T.A.P.F. della Regione
Campania, anche il visto di conformità ai sensi della L.R. n°11/1996, quale necessario presupposto autorizzativo per l'indizione della gara e la vendita del lotto boschivo;
- Il non solo si avvaleva delle Controparte_1 prestazioni del professionista, ma indebitamente incamerava il deposito provvisorio corrisposto dalle ditte aggiudicatarie per ciascun lotto boschivo, oggetto di progettazione e di gara, senza versare alcunchè al dott. agr.
[...] per onorario e spese relative alle prestazioni professionali Parte_1 espletate, neanche a titolo di acconto e/o rimborso spese;
- A tutela dei propri diritti, l'istante azionava, dapprima, una procedura monitoria nei confronti del (rg. Controparte_1
n°97/2006) presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione
Distaccata di Piedimonte Matese che si concludeva con provvedimento di rigetto pronunciato in data 21.06.2006, con la seguente motivazione:
“considerato che i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta;
la delibera dell'ente pubblico, quale atto avente mera efficacia interna con carattere autorizzatorio nei confronti del diverso organo destinato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente stesso non tiene luogo della prescritta forma e nemmeno vale quale proposta negoziale (ex plurimis Cass. 17891/2003), né può trovare spazio la sussidiaria azione ex art. 2041 c.c., data la possibilità di esperire l'azione diretta ex art. 23 D.L. 02.03.1989 n°66 (cfr.: Cass. 2832/2002)”;
- Decideva così di esperire un'azione diretta ex art. 23 D.L.
02.03.1989 n°66 convertito nella Legge 24.04.1989 n°144 (oggi art. 191
TUEL) nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_2
e del conclusosi, in I grado, con
[...] Controparte_1 sentenza n°68/2012 di accoglimento;
- detta sentenza veniva tuttavia ribaltata nei successivi gradi di giudizio (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 2589/2015e Suprema Corte, sentenza n. 30250/2019) con conseguente definitivo rigetto della sua domanda. Tanto premesso, l'attore domanda l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento del ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna del CP_1 medesimo.
Il si è costituito regolarmente in giudizio, contestando in fatto CP_1 ed in diritto la domanda ed eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e, in ogni caso, il giudicato formatosi in ordine alla inammissibilità dell'azione.
La causa, dopo essere stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024, è stata assegnata in decisione all'udienza del 23.4.2025.
*
La domanda è infondata, per quanto di seguito si espone.
Ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
A tal proposito, si rammenta che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (si v. ex plurimis: SSUU n. 5222 del
2023; Cass., 20/11/2018, n. 29988; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28042; SU n° 9531/96).
L'azione di ingiustificato arricchimento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c.. Il termine decorre dal giorno in cui si verifica l'arricchimento e il correlativo depauperamento, cioè dal pagamento e può essere interrotta da un atto di costituzione in mora.
Come chiarito dalla sentenza della Cassazione civile sez. III -
27/01/2010, n. 1707, esperita un'azione contrattuale e passata in giudicato la sentenza di rigetto sulla stessa pronunciata, la prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento successivamente esercitata non può farsi correttamente decorrere dal momento in cui la pronuncia giudiziale sull'azione contrattuale è divenuta irrevocabile, atteso che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti «eterodeterminati», per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale (in senso conforme: Cass.,
30.4.2008, n. 10966).
Il medesimo principio è applicabile, a fortiori, per l'ipotesi di esperimento dell'azione ex comma 4 dell'art. 191 del Decreto legislativo
18/08/2000 n. 267 - TUEL nei confronti dei singoli funzionari (l'art. cit. recita:
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.
194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”) anche in ragione della diversità soggettiva dei destinatari.
Alla luce dei principi espressi, discende che i giudizi intrapresi sulla scorta dei differenti titoli (azione monitoria basata su titolo contrattuale e azione ex art. 23 d.l. 66/1989 poi sostituito dall'art. 191 TUEL cit. anch'essa di natura lato sensu contrattuale) non hanno avuto efficacia interruttiva, né istantanea, né permanente, sul termine di prescrizione dell'azione ex art 2041 contro l'ente comunale.
Conseguentemente, seppur si voglia considerare il termine interrotto con le raccomandate allegate da parte attrice sino al 2008, da questa data può dirsi comunque ripreso a decorrere, senza che i giudizi nelle more intraprese abbiano potuto espletare efficacia interruttiva. Ne discende, che ben prima dell'instaurazione del presente giudizio e, anche al momento della dedotta messa in mora del 2020, il termine doveva ritenersi già decorso.
Deve, ad ogni modo, osservarsi, seppur meramente in via incidentale che, con sentenza passata in giudicato, intervenuta nell'ambito del giudizio intrapreso dall'odierno attore ex art. 23 d.l. 66/1989 (oggi art. 191 TUEL) è stato precisato che “l'ente territoriale non aveva assunto alcun impegno di spesa perché aveva stabilito che le competenze professionali spettanti al professionista incaricato sarebbero state a carico della ditta aggiudicataria della gara per il taglio delle sezioni boschive, dunque non a carico di altro ente pubblico(…)” . In particolare, si legge nella sentenza resa dalla S.C. n. 30250/2019 intervenuta a definizione del giudizio: “In altri termini con la delibera in esame il non aveva assunto alcun impegno di spesa che CP_1 rendeva necessario l'impegno contabile e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui mancanza avrebbe determinato il sorgere dell'obbligo a carico di coloro che avevano assunto tale impegno di spesa. Il professionista, dunque, avrebbe dovuto chiedere il compenso alla ditta aggiudicataria della gara o al più proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministrazione per aver colposamente omesso di procedere a tale aggiudicazione. Peraltro, come rilevato dalla Corte d'Appello, l'atto di conferimento dell'incarico era privo di validità esterna e gli amministratori che l'avevano approvato non avevano più alcun contatto con il professionista al quale non avevano in alcun modo sollecitato l'esecuzione dell'attività professionale. La procedura finalizzata alla realizzazione del progetto in esame era proseguita durante l'amministrazione successiva, dunque, nessun comportamento colposo poteva essere addebitato agli amministratori che avevano approvato la delibera”.
In base a quanto chiarito dalla S.C. nel passaggio riportato, difetterebbe pertanto, nel caso al vaglio, anche il requisito della necessaria sussidiarietà dell'azione essendovi altri rimedi a disposizione dell'istante (come precisato dalla S.C. il ricorrente avrebbe potuto “chiedere il compenso alla ditta aggiudicataria della gara o al più proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministrazione per aver colposamente omesso di procedere a tale aggiudicazione” e avrebbe dovuto essere valutata anche la condotta degli amministratori successivi sempre ai fini di un'azione ex art. 191 TUEL) su cui l'istante nulla ha dedotto.
La domanda è dunque da rigettare.
La peculiarità del caso e le ragioni della decisione integrano quei gravi motivi che, a parere di questo Giudice, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta la domanda.
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
SMCV, 7.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano