TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATI Parte_1 C.F._1
BARBARA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Domanda di separazione
1
1. Dichiarare la separazione dei coniugi, Signori e nata a [...]_1
Beius (Romania) il 07.05.1982, residente in [...], con domicilio in Județul Suceava (Romania), Sat. Rǎdǎşeni, Com. Rǎdaşeni, Strada Mierlei
n. 15, Cod. Postale 727460, con autorizzazione a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare ove lo desideri la propria residenza, con l'obbligo di darne comunicazione preventiva all'altro coniuge in caso di modificazione.
2. Accertarsi e dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
Domanda di divorzio
1. Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b), della legge 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cerea (VR), in data 08.04.2006, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2006, n. 5, parte I, Ufficio 1, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerea (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Accertarsi e dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che alcun assegno di divorzio è dovuto
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato il 12.7.2024 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 08/04/2006, in CERA, (regolarmente trascritto nel CP_1
registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale e, non appena verificatisi i presupposti, la pronuncia di scioglimento del matrimonio
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 14.1.2025 a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha autorizzato in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una
2 situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda congiuntamente promossa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le spese di lite verranno liquidate alla definizione del procedimento con la pronuncia della domanda di scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
CEREA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; spese di lite al definitivo provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo della giudice relatrice
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
La Giudice Estensore dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATI Parte_1 C.F._1
BARBARA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Domanda di separazione
1
1. Dichiarare la separazione dei coniugi, Signori e nata a [...]_1
Beius (Romania) il 07.05.1982, residente in [...], con domicilio in Județul Suceava (Romania), Sat. Rǎdǎşeni, Com. Rǎdaşeni, Strada Mierlei
n. 15, Cod. Postale 727460, con autorizzazione a vivere separatamente, liberi ognuno di fissare ove lo desideri la propria residenza, con l'obbligo di darne comunicazione preventiva all'altro coniuge in caso di modificazione.
2. Accertarsi e dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
Domanda di divorzio
1. Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b), della legge 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cerea (VR), in data 08.04.2006, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2006, n. 5, parte I, Ufficio 1, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerea (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Accertarsi e dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che alcun assegno di divorzio è dovuto
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato il 12.7.2024 deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 08/04/2006, in CERA, (regolarmente trascritto nel CP_1
registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale e, non appena verificatisi i presupposti, la pronuncia di scioglimento del matrimonio
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 14.1.2025 a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha autorizzato in via provvisoria ed urgente i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una
2 situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda congiuntamente promossa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le spese di lite verranno liquidate alla definizione del procedimento con la pronuncia della domanda di scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
CEREA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00; spese di lite al definitivo provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo della giudice relatrice
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
La Giudice Estensore dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
3