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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2024, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
n.r.g. 74437/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta n. 74437/2019 R.G. posta in decisione all'udienza del
11.09.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.IVA in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Monti n. 8, presso lo studio dell'avv. Bernardo A.
Rognetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce unita all'atto di citazione
- Attrice
e in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo
Bevere che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti versata in atti
- Convenuta
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
- In via principale e nel merito: -accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in ordine all'operazione di bonifico del giorno 24 aprile 2019n.
0402571556112144244dell'importo di € 99.760,43 partita dal conto corrente di in Parte_1 favore di città di Georlitz, su IBAN tedesco DE42870700240827288200; Controparte_3
- conseguentemente, condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice della somma di
€ 99.760,43, oltre interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria, se ed in quanto dovuti, o quella maggiore o minore somma secondo giustizia;
Pag. 1 a 6 - disporre altresì nella misura ritenuta di giustizia il risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice a seguito della condotta della convenuta, da quantificarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione 12,5% spese generali di studio, IVA e 4% C.P.A. come per legge ed ulteriore riconoscimento delle spese legali per
l'assistenza stragiudiziale calcolate secondo le tariffe ex lege;
-Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via principale primaria: rigettare in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e sfornita dei necessari requisiti di legge, per tutti i motivi meglio indicati in atti, anche in applicazione dell'art. 1227, 2°comma c.c.; in via principale secondaria: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. la concorrente responsabilità della stessa attrice nella causazione del danno e disporre conseguentemente una proporzionale riduzione del danno. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Oggetto: contratti bancari, risarcimento danni.
All'udienza del 11.09.2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società evocava in giudizio la Pt_1 [...]
Contr (di seguito, per brevità, “ ) esponendo: Controparte_1
- che in data 4.10.2018 avrebbe stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 6043/1954 e sarebbe stato attivato il servizio Contr di Org_1
- che in data 29.04.2019 essa attrice, avvedutasi dell'ammanco sul proprio conto della somma di €99.760,43 oggetto di bonifico disposto in favore della , su Org_2
IBAN tedesco, avrebbe inviato una pec di reclamo alla banca per segnalare e disconoscere l'operazione chiedendone, al contempo, la revoca e l'immediato rimborso della somma illegittimamente pagata, oltre al risarcimento del danno ex lege ed ex contractu;
- che tuttavia nessun riscontro avrebbe ricevuto da parte della convenutam, sicchè in data 2.05.2019 avrebbe reiterato le ridette richieste informando altresì la
[...]
ed il Garante per la protezione dei dati;
Org_3
Contr
- che in data 16.05.2019 la riscontrando la precedente missiva, avrebbe rilevato la intempestività del reclamo del 29.04.2019 ed avrebbe presunto che una qualche
Pag. 2 a 6 responsabilità fosse al più addebitabile ad essa attrice ed in ogni caso avrebbe assicurato di attivarsi per il recupero della somma presso la banca estera;
- che con pec del 20.05.2019 essa attrice avrebbe ribadito la tempestività del proprio reclamo e la grave responsabilità della banca convenuta;
- che in data 26.07.2019 avrebbe depositato istanza di mediazione per la restituzione delle somme ed il risarcimento dei danni, al cui incontro tuttavia non avrebbe preso parte la banca per asserita insussistenza di presupposti per addivenire ad un accordo;
- che la banca convenuta, a fronte della disposizione di pagamento di una somma così ingente, avrebbe dovuto, in conformità agli obblighi di diligenza imposti dalla legge, adottare tutte le iniziative di controllo e segnalare l'operazione;
- che quindi, attesa l'indubbia responsabilità della predetta nella vicenda in questione, sarebbe tenuta al risarcimento del danno, da essa attrice, patito. Contr Si costituiva in giudizio la banca la quale, in contestazione delle deduzioni attoree, rappresentava:
- che il danno asseritamente patito dalla società attrice sarebbe esclusivamente riferibile al comportamento di quest'ultima, verosimilmente viziato da colpa grave;
- che infatti il bonifico in contestazione sarebbe stato effettuato a mezzo sistema di home banking e dunque mediante inserimento del numero clienti, del codice PIN e del codice di OTP (generato dal c.d. token in dotazione della correntista) valido per la singola operazione;
- che a fronte del tardivo disconoscimento dell'operazione da parte della società attrice, essa convenuta avrebbe effettuato le dovute verifiche dalle quali sarebbe emersa la riconducibilità della disposizione di pagamento alla IGnora in Organizzazione_4 qualità di amministratrice della stessa società;
- che in ogni caso la condotta della banca sarebbe stata adeguata a corretti standard di sicurezza certamente idonei a tutelare il cliente;
- che del resto la stessa attrice avrebbe segnalato il fatto con ben tre giorni di ritardo e ciononostante essa convenuta si sarebbe attivata immediatamente per il recupero della somma presso l'istituto di credito estero;
- che non le si potrebbe addebitare alcun tipo di colpa avendo sempre improntato la propria condotta a diligenza.
Con ordinanza del 9.11.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 3 a 6 In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo non avendo la banca convenuta inteso partecipare al relativo incontro.
Nel merito la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In apertura di motivazione occorre anzitutto osservare che la società attrice ha instaurato il Contr presente giudizio al fine di ottenere la condanna della al risarcimento del danno subito a causa dell'esecuzione del bonifico online di € 99.760,43 in favore della società Controparte_3 su IBAN tedesco DE42870700240827288200, mai disposto né autorizzato dalla stessa attrice e non revocato dalla banca convenuta nonostante il tempestivo reclamo ad essa notificato, venendo in tal modo in rilievo una responsabilità contrattuale della banca anche alla luce della disciplina compendiata nel d.lgs. n. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE.
Ebbene, va rilevato che a mente degli artt. 10 e ss. del citato decreto, certamente applicabile al caso di specie, qualora il cliente contesti di aver effettuato ed autorizzato un'operazione di pagamento è onere dell'intermediario provare, oltre all'insussistenza di malfunzionamenti del sistema, l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute;
a mente poi del successivo art. 12, comma 4, lo stesso intermediario deve altresì fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore.
A tal riguardo, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (cfr. Cass. sent.
16417/2022; Cass. n. 2950/2017).
Quanto poi al profilo della prova del dolo e della colpa grave del cliente, la medesima giurisprudenza ha altresì chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal prestatore di servizi, non potendo presumersi dall'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente. In particolare, ha così statuito la Suprema Corte: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e quindi va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa dell'utente” (cfr. sent.
Cass. 26916/2020).
Pag. 4 a 6 Alla luce dei richiamati principi e muovendo alla disamina del caso concreto, a fronte della contestazione sollevata dalla correntista, la banca convenuta si è limitata ad allegare che:
- il reclamo proposto dalla società non fosse stato tempestivo;
- il sistema di pagamento adottato “di autenticazione a tre fattori” (numero cliente, codice PIN e codice OTP generato dal token in dotazione della correntista) fosse il più sicuro in quel preciso periodo;
- da indagini condotte sarebbe emersa la riconducibilità dell'operazione in argomento Org_ alla IG.ra , quale amministratrice della società e l'unica in possesso delle credenziali di accesso agli strumenti di pagamento.
Successivamente, la medesima banca ha allegato - al fine di provare la colpa grave della correntista - che quest'ultima sarebbe responsabile per non aver correttamente custodito le Org_ credenziali, dacchè lasciate in possesso della che al momento dell'avvenuta operazione non rivestiva più la carica di amministratrice della società.
In ordine alla prima allegazione, deve innanzitutto escludersi che il reclamo proposto dalla società attrice a distanza di soli tre giorni dall'operazione contestata possa ragionevolmente ritenersi non tempestivo, non potendosi pretendere dal correntista un controllo costante delle movimentazioni sul conto. Del resto, non vi è allegazione alcuna rispetto ad eventuali sistemi di alert che avrebbero eventualmente consentito alla medesima correntista di avvedersi tempestivamente del bonifico in uscita in caso di segnalazione più precoce.
Quanto poi alle successive allegazioni, va rammentato che i richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova impongono all'intermediario, al fine di andare esente da responsabilità, uno specifico onere probatorio e non già solo allegatorio, come avvenuto nel caso di specie.
Di conseguenza, non possono assumere alcun rilievo le su richiamate argomentazioni, all'evidenza, non sorrette da alcuna prova documentale idonea a comprovare quantomeno l'adozione di tutte le misure di sicurezza - in linea con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., - funzionali a verificare la correttezza dell'operazione nei termini espressi dalla normativa di riferimento (non essendo all'uopo sufficiente la sola indicazione del sistema di autenticazione adottato dalla banca, ancorchè “a tre fattori”), oltrechè l'effettiva riconducibilità dell'operazione alla predetta amministratrice.
In particolare, la convenuta non ha dato alcuna prova della propria diligenza, omettendo finanche di produrre gli stessi “file di log” dall'esame dei quali, a suo dire, si ricaverebbe la prova dell'imputabilità all'attrice della disposizione di bonifico.
Pag. 5 a 6 Nè può neppure dirsi provata la condotta colpevole dell'attrice che, sempre secondo le allegazioni della convenuta, avrebbe lasciato le credenziali di accesso in possesso dell'ex amministratrice, trattandosi di circostanza disconosciuta dall'attrice e non desumibile da alcuna delle prove documentale rinvenibili in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento integrale della domanda di parte attrice, con conseguente condanna della convenuta al pagamento Pt_1 costituito dall'importo del bonifico illegittimamente eseguito, pari ad € 99.760,43, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
I. in accoglimento della domanda proposta dalla società condanna la banca Parte_1
Contr al pagamento, in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €99.760,43 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
II. condanna la a rifondere in favore della parte attrice le spese del presente CP_6 giudizio che si liquidano in €7.052,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 10/02/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta n. 74437/2019 R.G. posta in decisione all'udienza del
11.09.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.IVA in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Monti n. 8, presso lo studio dell'avv. Bernardo A.
Rognetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce unita all'atto di citazione
- Attrice
e in persona del legale rappresentante , Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo
Bevere che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti versata in atti
- Convenuta
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
- In via principale e nel merito: -accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in ordine all'operazione di bonifico del giorno 24 aprile 2019n.
0402571556112144244dell'importo di € 99.760,43 partita dal conto corrente di in Parte_1 favore di città di Georlitz, su IBAN tedesco DE42870700240827288200; Controparte_3
- conseguentemente, condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice della somma di
€ 99.760,43, oltre interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria, se ed in quanto dovuti, o quella maggiore o minore somma secondo giustizia;
Pag. 1 a 6 - disporre altresì nella misura ritenuta di giustizia il risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice a seguito della condotta della convenuta, da quantificarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione 12,5% spese generali di studio, IVA e 4% C.P.A. come per legge ed ulteriore riconoscimento delle spese legali per
l'assistenza stragiudiziale calcolate secondo le tariffe ex lege;
-Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via principale primaria: rigettare in toto la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e sfornita dei necessari requisiti di legge, per tutti i motivi meglio indicati in atti, anche in applicazione dell'art. 1227, 2°comma c.c.; in via principale secondaria: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. la concorrente responsabilità della stessa attrice nella causazione del danno e disporre conseguentemente una proporzionale riduzione del danno. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Oggetto: contratti bancari, risarcimento danni.
All'udienza del 11.09.2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società evocava in giudizio la Pt_1 [...]
Contr (di seguito, per brevità, “ ) esponendo: Controparte_1
- che in data 4.10.2018 avrebbe stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 6043/1954 e sarebbe stato attivato il servizio Contr di Org_1
- che in data 29.04.2019 essa attrice, avvedutasi dell'ammanco sul proprio conto della somma di €99.760,43 oggetto di bonifico disposto in favore della , su Org_2
IBAN tedesco, avrebbe inviato una pec di reclamo alla banca per segnalare e disconoscere l'operazione chiedendone, al contempo, la revoca e l'immediato rimborso della somma illegittimamente pagata, oltre al risarcimento del danno ex lege ed ex contractu;
- che tuttavia nessun riscontro avrebbe ricevuto da parte della convenutam, sicchè in data 2.05.2019 avrebbe reiterato le ridette richieste informando altresì la
[...]
ed il Garante per la protezione dei dati;
Org_3
Contr
- che in data 16.05.2019 la riscontrando la precedente missiva, avrebbe rilevato la intempestività del reclamo del 29.04.2019 ed avrebbe presunto che una qualche
Pag. 2 a 6 responsabilità fosse al più addebitabile ad essa attrice ed in ogni caso avrebbe assicurato di attivarsi per il recupero della somma presso la banca estera;
- che con pec del 20.05.2019 essa attrice avrebbe ribadito la tempestività del proprio reclamo e la grave responsabilità della banca convenuta;
- che in data 26.07.2019 avrebbe depositato istanza di mediazione per la restituzione delle somme ed il risarcimento dei danni, al cui incontro tuttavia non avrebbe preso parte la banca per asserita insussistenza di presupposti per addivenire ad un accordo;
- che la banca convenuta, a fronte della disposizione di pagamento di una somma così ingente, avrebbe dovuto, in conformità agli obblighi di diligenza imposti dalla legge, adottare tutte le iniziative di controllo e segnalare l'operazione;
- che quindi, attesa l'indubbia responsabilità della predetta nella vicenda in questione, sarebbe tenuta al risarcimento del danno, da essa attrice, patito. Contr Si costituiva in giudizio la banca la quale, in contestazione delle deduzioni attoree, rappresentava:
- che il danno asseritamente patito dalla società attrice sarebbe esclusivamente riferibile al comportamento di quest'ultima, verosimilmente viziato da colpa grave;
- che infatti il bonifico in contestazione sarebbe stato effettuato a mezzo sistema di home banking e dunque mediante inserimento del numero clienti, del codice PIN e del codice di OTP (generato dal c.d. token in dotazione della correntista) valido per la singola operazione;
- che a fronte del tardivo disconoscimento dell'operazione da parte della società attrice, essa convenuta avrebbe effettuato le dovute verifiche dalle quali sarebbe emersa la riconducibilità della disposizione di pagamento alla IGnora in Organizzazione_4 qualità di amministratrice della stessa società;
- che in ogni caso la condotta della banca sarebbe stata adeguata a corretti standard di sicurezza certamente idonei a tutelare il cliente;
- che del resto la stessa attrice avrebbe segnalato il fatto con ben tre giorni di ritardo e ciononostante essa convenuta si sarebbe attivata immediatamente per il recupero della somma presso l'istituto di credito estero;
- che non le si potrebbe addebitare alcun tipo di colpa avendo sempre improntato la propria condotta a diligenza.
Con ordinanza del 9.11.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 3 a 6 In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo non avendo la banca convenuta inteso partecipare al relativo incontro.
Nel merito la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In apertura di motivazione occorre anzitutto osservare che la società attrice ha instaurato il Contr presente giudizio al fine di ottenere la condanna della al risarcimento del danno subito a causa dell'esecuzione del bonifico online di € 99.760,43 in favore della società Controparte_3 su IBAN tedesco DE42870700240827288200, mai disposto né autorizzato dalla stessa attrice e non revocato dalla banca convenuta nonostante il tempestivo reclamo ad essa notificato, venendo in tal modo in rilievo una responsabilità contrattuale della banca anche alla luce della disciplina compendiata nel d.lgs. n. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE.
Ebbene, va rilevato che a mente degli artt. 10 e ss. del citato decreto, certamente applicabile al caso di specie, qualora il cliente contesti di aver effettuato ed autorizzato un'operazione di pagamento è onere dell'intermediario provare, oltre all'insussistenza di malfunzionamenti del sistema, l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute;
a mente poi del successivo art. 12, comma 4, lo stesso intermediario deve altresì fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore.
A tal riguardo, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (cfr. Cass. sent.
16417/2022; Cass. n. 2950/2017).
Quanto poi al profilo della prova del dolo e della colpa grave del cliente, la medesima giurisprudenza ha altresì chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal prestatore di servizi, non potendo presumersi dall'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente. In particolare, ha così statuito la Suprema Corte: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e quindi va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa dell'utente” (cfr. sent.
Cass. 26916/2020).
Pag. 4 a 6 Alla luce dei richiamati principi e muovendo alla disamina del caso concreto, a fronte della contestazione sollevata dalla correntista, la banca convenuta si è limitata ad allegare che:
- il reclamo proposto dalla società non fosse stato tempestivo;
- il sistema di pagamento adottato “di autenticazione a tre fattori” (numero cliente, codice PIN e codice OTP generato dal token in dotazione della correntista) fosse il più sicuro in quel preciso periodo;
- da indagini condotte sarebbe emersa la riconducibilità dell'operazione in argomento Org_ alla IG.ra , quale amministratrice della società e l'unica in possesso delle credenziali di accesso agli strumenti di pagamento.
Successivamente, la medesima banca ha allegato - al fine di provare la colpa grave della correntista - che quest'ultima sarebbe responsabile per non aver correttamente custodito le Org_ credenziali, dacchè lasciate in possesso della che al momento dell'avvenuta operazione non rivestiva più la carica di amministratrice della società.
In ordine alla prima allegazione, deve innanzitutto escludersi che il reclamo proposto dalla società attrice a distanza di soli tre giorni dall'operazione contestata possa ragionevolmente ritenersi non tempestivo, non potendosi pretendere dal correntista un controllo costante delle movimentazioni sul conto. Del resto, non vi è allegazione alcuna rispetto ad eventuali sistemi di alert che avrebbero eventualmente consentito alla medesima correntista di avvedersi tempestivamente del bonifico in uscita in caso di segnalazione più precoce.
Quanto poi alle successive allegazioni, va rammentato che i richiamati principi in tema di riparto dell'onere della prova impongono all'intermediario, al fine di andare esente da responsabilità, uno specifico onere probatorio e non già solo allegatorio, come avvenuto nel caso di specie.
Di conseguenza, non possono assumere alcun rilievo le su richiamate argomentazioni, all'evidenza, non sorrette da alcuna prova documentale idonea a comprovare quantomeno l'adozione di tutte le misure di sicurezza - in linea con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., - funzionali a verificare la correttezza dell'operazione nei termini espressi dalla normativa di riferimento (non essendo all'uopo sufficiente la sola indicazione del sistema di autenticazione adottato dalla banca, ancorchè “a tre fattori”), oltrechè l'effettiva riconducibilità dell'operazione alla predetta amministratrice.
In particolare, la convenuta non ha dato alcuna prova della propria diligenza, omettendo finanche di produrre gli stessi “file di log” dall'esame dei quali, a suo dire, si ricaverebbe la prova dell'imputabilità all'attrice della disposizione di bonifico.
Pag. 5 a 6 Nè può neppure dirsi provata la condotta colpevole dell'attrice che, sempre secondo le allegazioni della convenuta, avrebbe lasciato le credenziali di accesso in possesso dell'ex amministratrice, trattandosi di circostanza disconosciuta dall'attrice e non desumibile da alcuna delle prove documentale rinvenibili in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento integrale della domanda di parte attrice, con conseguente condanna della convenuta al pagamento Pt_1 costituito dall'importo del bonifico illegittimamente eseguito, pari ad € 99.760,43, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:
I. in accoglimento della domanda proposta dalla società condanna la banca Parte_1
Contr al pagamento, in favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €99.760,43 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
II. condanna la a rifondere in favore della parte attrice le spese del presente CP_6 giudizio che si liquidano in €7.052,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 10/02/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6