Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1961 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(già , (CF in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Della Mura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Scafati (SA), Via Enrico Fermi n. 3
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Primarosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Flumeri (AV), via Olivieri n. 60
CONVENUTA
NONCHE'
Ing. (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa CP_2 C.F._1
D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Campagna (Sa), Via Statale 91, I° Pal.
Ruggiero, 236
CONVENUTO
E
Arch. (CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo CP_3 C.F._2
Angeloro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Eboli (SA), Viale Tavoliello, 37
CONVENUTO
E
(CF , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Benevento, Via Giustiniani n.1
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Giovanni Gazzola e dall'Avv. Alberto Gazzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Torino, Corso Galileo Ferraris, 43.
E
Ing. (CF ) , residente in [...]12/b CP_6 C.F._3
TERZI CHIAMATI
Avente ad oggetto: illecito contrattuale - risarcimento danni
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto neceSSrio della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda.
Per i convenuti ed i terzi chiamati: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 12 maggio 2022 la (già ) Parte_1 Parte_2 esponeva di essere proprietaria del lotto D6 ubicato nell'area P.I.P. del Comune di Eboli, Località
Pezzagrande e che, in data 15 febbraio 2012, aveva stipulato un contratto di fornitura e montaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione un edificio a destinazione industriale (poi effettivamente costruito nell'anno 2014) con la dietro corrispettivo della somma di € Controparte_1 3
150.000,00, oltre IVA, con Direzione Lavori per la realizzazione dell'opera affidata all'Ing. CP_2
e all'Arch. mentre l'Ing. ne aveva eseguito il progetto
[...] CP_3 CP_6
strutturale.
La proseguiva esponendo che iniziò ad utilizzare per i propri scopi Parte_1
l'edificio nel novembre 2014 e che, in conseguenza delle prime precipitazioni atmosferiche, si avvedeva della presenza di copiose infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, provvedendo immediatamente a denunciare l'accaduto alla società costruttrice, la quale operava degli interventi che, purtroppo, si erano rivelati del tutto inefficaci, tanto che si verificava il crollo del una parte del soffitto, rendendo l'edificio inagibile con danno economico derivante dalla inutilizzabilità della struttura e dal danneggiamento di merci ivi stoccate.
In conseguenza di quanto riferito, la società attrice si determinava ad avviare presso questo Tribunale procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. per l'accertamento delle cause delle richiamate infiltrazioni di acqua piovana e per l'accertamento delle opere neceSSrie al ripristino. Veniva nominato quale
CTU l'Arch. , la quale assolveva al compito affidatole, depositando elaborato peritale, Persona_1
sulla scorta del quale la promuoveva il presente giudizio convenendo la Parte_1
l'Arch. e l'Ing. per sentirli condannare in solido tra Controparte_1 CP_7 CP_2
loro, o per quanto di singola ragione, al risarcimento dei danni per la rimozione delle cause di infiltrazione per un importo di € 15.000,00, al risarcimento del danno per il ripristino dei locali interni al capannone per un importo di € 10.250,30, al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del capannone industriale per i 20 gg occorrenti all'esecuzione dei lavori di ripristino per un importo di
€ 4.000,00, al risarcimento per lucro ceSSnte pari ad € 3.000,00 mensili dalla data di ultimazione dei lavori 18.09.2013 e sino alla data del soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ing. il quale deduceva CP_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni pretesa dell'attrice avanzata nei suoi confronti e chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della e della , Controparte_4 Controparte_5
società con le quali aveva stipulato delle polizze per la RC professionale, chiedendo, allo stesso tempo, autorizzazione alla evocazione in giudizio del progettista strutturale dell'opera Ing. CP_6
[...]
Provvedeva alla costituzione in giudizio anche l'Arch. , che contestava ogni addebito CP_3 mosso a suo carico e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_5
con la quali aveva stipulato una polizza per la RC professionale.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, in via preliminare, la quale contestava il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e la infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. 4
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, come richieste nei rispettivi atti difensivi dai convenuti, si costituivano in giudizio la per l'ing. contro il quale eccepiva la inoperatività della CP_5 CP_2
garanzia in quanto il professionista era a conoscenza delle circostanze da cui era scaturita la presente causa al momento della sottoscrizione della polizza;
mentre per il secondo, arch. , eccepiva CP_7 la improcedibilità della domanda e la decadenza in cui era incorso l'assicurato.
Provvedeva alla costituzione in giudizio anche la impugnando sia Controparte_4
l'atto introduttivo del presente giudizio, che la richiesta di manleva formulata nei propri confronti dall'Ing. eccependo la inoperatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza era CP_2
stata stipulata successivamente alla notifica del ricorso per ATP innanzi al Tribunale di Benevento.
L'Ing. pur raggiunto dalla notifica dell'atto di chiamata in causa, non provvedeva alla CP_6
costituzione in giudizio.
Il GI concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. allo spirare dei quali, non ritenendo neceSSria l'assunzione di mezzi istruttori e, previa formulazione di proposta transattiva disattesa dalle parti convenute, fiSSva udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea, così come presentata al Tribunale merita parziale accoglimento per i seguenti
MOTIVI
Le domande presentate al Tribunale dall'attrice sono di natura risarcitoria per illecito contrattuale in danno della e dei 2 tecnici che assolsero alla Direzione Lavori Controparte_1 dell'opera commissionata ed esse non sono state modificate in sede di prima memoria depositata in atti ex art. 183 VI comma cpc.
Il fatto storico che ha generato il presente giudizio non è in contestazione tra le parti, ovvero la sussistenza di un valido contratto di appalto per la realizzazione di un edificio industriale tra l'attrice e operata dall'Ing. e dall'Arch. così Parte_3 CP_2 CP_7
come non sono sorte contestazioni in ordine alla avvenuta corresponsione del prezzo pattuito da parte della committente alla appaltatrice.
La fattispecie in esame può ricondursi all'art.1218 c.c., il quale prevede una una forma di responsabilità presunta che grava sul debitore che non abbia adempiuto alla propria prestazione, e quindi non sia riuscito a soddisfare l'interesse patrimoniale o non patrimoniale del creditore, ai sensi dell'art.1174 c.c. La norma in questione contiene tre presunzioni relative a favore del creditore, ossia tre elementi che egli dovrà solo allegare, dichiarandone l'esistenza: l'inadempimento del debitore, la colpa di quest'ultimo e il danno come verificatosi ex art.1223 c.c., che, nella forma di danno 5
emergente o lucro ceSSnte, costituisce il differenziale tra lo stato patrimoniale del soggetto prima e dopo l'inadempimento.
Alla luce di queste considerazioni, la società attrice ha dimostrato la sussistenza di un valido contratto,
l'avvenuto assolvimento dell'obbligo contrattualmente assunto, ovvero il pagamento del prezzo pattuito e la oggettiva mancata realizzazione in maniera funzionale alle proprie esigenze dell'opera commissionata, con sussistenza di danni diretti come individuati nella relazione di ATP redatta dall'Arch. alla quale sono state mosse contestazioni di natura procedurale e che, però, nella Per_1
sostanza tecnica, appare fondata su precisi elementi oggettivamente riscontrati in loco.
Fatta questa breve premeSS, occorre esaminare le singole argomentazioni difensive avanzate dai convenuti.
La sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva nella attuale controversia, Parte_3 ritenendo che l'edificio oggetto del contratto è stato realizzato nell'anno 2014 dalla
[...]
e stipulato in data 15.02.2012 con l'attrice. Detta convenuta afferma che con l'atto Controparte_1
di costituzione di del 12.04.2014, per notar OT.SS , la Pt_1 Persona_2 Controparte_1 ha ceduto alla unicamente un ramo d'azienda, individuato
[...] Controparte_1
in tutte le sue componenti attive e passive, nella relazione di stima a firma della dott.SS Per_3
ed allegata all'atto notarile;
e poiché in tale relazione non è fatto cenno del contratto per cui
[...]
è causa non può ritenersi sussistente responsabilità ex art. 2558 c.c.
La Corte di CaSSzione, nella massima n. 20417/2016 ha chiarito che nel caso di cessione di un ramo di azienda, il principio della sorte comune dei beni unitariamente organizzati per l'esercizio dell'impresa non soffre eccezione alcuna, con la conseguenza che i rapporti riferibili a detto ramo - ossia quelli per loro natura oggettivamente determinabili, in ragione della riconoscibile destinazione funzionale all'esercizio del settore di attività imprenditoriale ad essi strettamente collegato - devono ritenersi inevitabilmente destinati a seguire le sorti del complesso organizzato cui accedono, salvo si tratti di beni personali (art. 2558 c.c.) o che le parti abbiano proceduto alla determinazione dei singoli beni o rapporti non destinati alla successione, a tal fine potendo eventualmente anche provvedere alla comprensiva indicazione di tutti i rapporti contrattuali per loro natura oggettivamente e riconoscibilmente strumentali all'esercizio del settore di attività imprenditoriale conservato dal cedente.
Da tali premesse deriva che, laddove le parti abbiano omesso di escludere taluni rapporti contrattuali propri dell'azienda del cedente dalla cessione di un ramo di questa, ove tali rapporti non fossero di 6
per sé oggettivamente e riconoscibilmente estranei al ramo d'attività ceduto, ovvero oggettivamente e riconoscibilmente pertinenti al settore imprenditoriale (e dunque al compendio aziendale) rimasto in capo al cedente, detti rapporti contrattuali devono neceSSriamente ritenersi ceduti, ai sensi dell'art. 2558 c.c., al cessionario del ramo d'azienda corrispondente.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, nell'atto notarile di cessione per notar non Per_2 appare l'esplicita esclusione dalla cessione del rapporto negoziale oggetto del presente giudizio, che, tra l'altro, rientra tra quelli di normale esplicazione dell'attività imprenditoriale della
[...]
e della cessionaria;
pertanto l'eccezione deve essere disattesa e ritenersi sussistente Controparte_1
la legittimazione passiva della Parte_3
Ciò precisato, a parere del Tribunale la suddetta società convenuta non ha fornito elementi atti ad elidere le proprie responsabilità nella produzione dei danni come lamentati e dimostrati, mediante le conclusioni riportate nell'ATP, da parte attrice, con le conseguenze di legge.
Va ora esaminata la posizione dei due tecnici convenuti dalla società attrice;
e pare opportuno qui richiamare quanto riportato nell'elaborato peritale dall'Arch. nella relazione di ATP: Per_1
“Alla luce di quanto descritto innanzi e tenendo conto di quanto riportato nel precedente punto 3.5, si asserisce che le infiltrazioni presenti sono senz'altro imputabili sia ad un difetto di progettazione dei dettagli costruttivi e sia ad una non corretta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori. In merito al difetto di progettazione bisogna precisare che la parte strutturale delle opere precompresse
è stata espletata, a seguito di commissione da parte della dalla Parte_2 [...]
secondo le indicazioni fornite dal progettista architettonico (ing. e Controparte_1 CP_2
arch. ) i quali avrebbero dovuto accertare la rispondenza del progetto strutturale a quello CP_7
architettonico, con riguardo anche ai dettagli costruttivi, prima di consentire la produzione in stabilimento delle strutture prefabbricate. In altre parole, i professionisti ing. e arch. , CP_2 CP_7
a) nelle qualità di progettisti architettonici avrebbero dovuto: - evidenziare e risolvere le criticità dei dettagli costruttivi (assenza di pluviali nei pilastri centrali, lieve pendenza delle travi H e CUP, bocchette di scolo di dimensioni ridotte, numero di pluviali ridotte in rapporto all'intera dimensione planimetrica dell'edificio, ecc..) prima dell'accettazione della commeSS delle strutture prefabbricate;
- dimensionare le condotte di scarico delle acque meteoriche proveniente dalla copertura al fine di garantire, anche in occasioni di pioggia di maggiore intensità, uno scolo corretto evitando la tracimazione delle stesse all'interno della struttura;
- consigliare, eventualmente, una tipologia costruttiva della copertura diversa;
- predisporre uno scarico diretto in corrispondenza di tutti i pilastri e non limitando gli scarichi alla sola zona perimetrale;
b) nelle vesti di progettisti strutturali delle opere fondazionali avrebbero dovuto: - realizzare un sistema di collettamento 7
fognario (innesto delle pluviali discendenti) per recepire lo scolo delle acque in corrispondenza dei pilastri centrali al fabbricato, prevedendo oppure suggerendo al costruttore delle opere prefabbricate la disposizione nei pilastri centrali di tubazione di scarico di collegamento. In tali situazioni si sarebbe dovuto realizzare il plinto a bicchiere in c.ao. con la predisposizione della tubazione di collegamento come fatto per i plinti perimetrali all'opificio. c) nelle vesti di direttori dei lavori avrebbero dovuto evidenziare le criticità summenzionate e trovare la soluzione idonea al fine di garantire la realizzazione a regola d'arte di tutte le opere. - sorvegliare sull'esecuzione dei lavori al fine di garantire una corretta meSS in opera delle impermeabilizzazioni evitando al contempo il restringimento dei diametri delle bocchette di scolo;
- provvedere alla impermeabilizzazione di tutti gli innesti (trave-trave e trave-pilastro); - prevedere un numero di discendenti maggiore;
- garantire, anche attraverso la posa in opera di massetti di pendenza, una ottimizzazione degli scoli. Alla luce di quanto asserito si appalesa che le problematiche sono dovute sia ad un difetto di progettazione dei dettagli sia ad una non idonea sorveglianza delle opere che hanno compromesso la corretta realizzazione a regola d'arte delle opere connesse allo scolo meteorico delle acque provenienti dalla copertura del fabbricato.”
“Nei grafici di progetto esecutivo, oggetto di rilascio di permesso di costruire, a firma dell'ing.
e dell'Arch. , NON SONO STATI RINVENUTI elaborati specifici con CALCOLI CP_2 CP_7
IDROGEOLOGICI ed IDRAULICI al fine di progettare e verificare il dimensionamento del sistema di Scarico delle acque meteoriche. Pertanto la osservazione vanno poste e riferite non alle competenze del CTU, come erroneamente asserito dal CTP ing. bensì alle carenze Persona_4
progettuali che hanno determinato il conseguente problema di cui è oggetto la presente perizia.”
Queste valutazioni del CTU vanno ricondotte nell'alveo delle costanti determinazioni in giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo le quali, in tema di contratto di appalto, sussiste il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente;
sicché il committente può, a sua scelta, citare in giudizio tutti i corresponsabili o anche solo uno di essi, per la totalità, ex art. 1292 c.c. – fatto salvo il diritto di regresso, ex art. 1299
c.c., del condebitore che ha pagato per l'intero.
Vale anche la pena di ricordare che il progettista è responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della
“diligentia quam in concreto”. Allo stesso modo il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che comportano l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve 8
assicurare il risultato sperato dal committente, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della “diligentia quam in concreto”.
Tra l'altro, non sono stati offerti alla valutazione del Tribunale elementi che dovrebbero condurre ad una attribuzione integrale delle responsabilità tecniche palesatesi nella vicenda all'operato dell'Ing. terzo chiamato, che, ad opinione dell'Ing. dovrebbe essere ritenuto CP_6 CP_2 unico responsabile nella produzione dei danni lamentati dall'attrice; nè appaiono sostenibili le argomentazioni addotte a confutazione dell'operato del CTU nominato, il quale, nel suo elaborato, dimostra di aver preso visione dell'intera documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'opera per cui è causa, dall'esame della quale ha estrapolato i ruoli rivestiti dai professionisti coinvolti nel giudizio.
Inoltre, per costante giurisprudenza di merito e legittimità, laddove le parti abbiano avuto compiutamente modo di presentare al CTU nominato prima del deposito dell'elaborato finale tutte le osservazioni che abbiano ritenuto neceSSrie, cosa avvenuta nel caso dell'espletato procedimento per ATP, non può mai parlarsi di violazione del diritto di difesa.
Sul punto, occorre anche disattendere l'eccezione di nullità dell'ATP per non aver avuto ingresso la nomina di nuovo CTP dell'Arch. in quanto Egli non necessitava di alcuna autorizzazione CP_7
per la sostituzione del CTP nominato in precedenza.
Altra questione posta dai convenuti e è relativa alla mancata denuncia dei vizi della CP_2 CP_7 cosa nel termine di legge, perché essi sostengono che ciò è stato fatto dall'attrice solo nei confronti dell'appaltatrice; la questione, però, non è rilevante, perché, a mente dell'art 1310 cc, l'interruzione dei termini nei confronti di uno dei condebitori solidali opera anche a nei confronti degli altri obbligati.
Infine, occorre valutare se le garanzie assicurative in manleva invocate dai due tecnici convenuti siano da ritenere operative.
In verità, le difese svolte dai due tecnici assicurati su tale punto sono estremamente generiche, limitandosi a riaffermare la piena operatività delle garanzie sottoscritte, poco o nulla replicando alle argomentazioni a contrariis poste dalle società assicurative.
Nel dettaglio, la , che aveva stipulato polizze sia con l'Ing. che con Controparte_5 CP_2
l'Arch. espone che, in riferimento all'Arch. con il quale aveva stipulato due CP_7 CP_2
certificati assicurativi, prima della data di decorrenza di ciascuno dei contratti assicurativi Egli fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo alla richiesta risarcitoria, con applicazione dell'esclusione prevista all'art. 20 g) B) “Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da: (…) le conseguenze di qualsiasi circostanza (…) nota all'assicurato alla decorrenza della presente polizza”. La medesima norma è contenuta all'art. 17.3 del Certificato n. 2. 9
Inoltre, la sostiene che debba, altresì, trovare applicazione la disposizione di cui alla CP_5
Scheda di copertura secondo la quale “dalla copertura di polizza sarà escluso qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente relativo alle circostanze note/sinistri notificati a questionario/moduli trasmessi alla scrivente”.
Poiché le polizze furono stipulate nel 2019, ovvero due anni dopo l'avvenuta notifica all'Ing. CP_2
del ricorso per ATP che presupponeva la possibilità concreta di una domanda risarcitoria in suo danno da parte della attuale attrice, in mancanza di chiari rilievi in contrario sul punto, tale deduzione deve trovare accoglimento.
Per la posizione dell'Arch. la sostiene l'inoperatività della polizza poiché trattasi CP_7 CP_5
di una polizza claims made, ovvero di polizza che copre solo gli eventi reclamati in via risarcitoria nel periodo di validità della steSS. Nel caso di specie la validità della polizza è intercorsa dal
14.11.2017 al 14.11.2018, per cui, essendo la domanda risarcitoria avanzata con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero nell'anno 2022, la polizza non sarebbe operativa.
Nel caso di specie la però, assume una posizione in netto contrasto con quella proposta per CP_5
l'Ing. poiché mentre in quel caso ha ritenuto che la notifica del ricorso per ATP assurgesse a CP_2
richiesta di risarcimento validamente avanzata, entrata in quel momento nella sfera di conoscibilità dell'assicurato, nel caso dell'Arch. ritiene che debba avere tale valenza solo l'atto di citazione CP_7
per il presente giudizio.
Diventa, quindi, determinante accertare quale sia stata la data di notifica del ricorso per ATP pervenuta all'Arch. onde verificare se tale evento sia rientrante nel periodo di validità della CP_7
polizza.
E, poiché, tale indicazione ricade nell'onere probatorio posto a carico di chi invoca l'applicazione della garanzia assicurativa in proprio favore, gravava sull'Arch. fornire la relativa CP_7
dimostrazione, cosa, però, non avvenuta.
Pertanto, deve concludersi per il rigetto della invocata manleva da parte dei professionisti nei confronti della . Controparte_5
L'Ing. ha invocato l'operatività di un'altra polizza, a suo tempo stipulata con la CP_2 [...]
. Controparte_4
Anche in questo caso trattasi di polizza claims made, con validità dal giorno 8.11.2017, e la predetta società assicuratrice, nelle proprie difese, sostiene che l'Ing. abbia ricevuto la notifica del CP_2
ricorso per ATP in data 2 novembre 2017, ovvero prima della data di operatività della polizza;
e, anche in questo caso, era preciso onere di chi invoca la piena vigenza della polizza contrastare tale assunto, cosa che non è stata esposta in atti, per cui la domanda di manleva non potrà trovare accoglimento. 10
Infine, occorre procedere alla quantificazione del danno subito dalla attrice. Il CTU ne ha fornito una elencazione così sintetizzabile: lavori a farsi per la rimozione delle cause delle infiltrazioni, il CTU ha quantificato tali opere in euro 15.000,00; in riferimento ai lavori per il ripristino dello stato interno del capannone, il CTU ha quantificato il costo delle opere a farsi in euro 10.250,00 e precisamente.
Il CTU ha anche evidenziato che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti occorreranno 20 giorni naturali e consecutivi, periodo in cui non potrà essere utilizzato l'immobile.
Considerato che
il capannone ha un valore locativo di euro 200,00 giornalieri (canone mensile 6.000,00 / 30 giorni =
200,00), il tempo per l'esecuzione dei lavori di ripristino comporterà un danno di ulteriori euro
4.000,00. A quanto sopra, va aggiunto il danno subito dalla attrice a titolo di lucro ceSSnte per impossibilità di locazione totale del capannone. Sul punto il CTU, rispondendo al quesito n. 10, ha chiarito che le infiltrazioni presenti ed evidenti sia nel capannone che negli uffici e servizi hanno precluso la possibilità di utilizzo al 100% dell'opificio con conseguenziali danni che sono stati stimati nella misura di una riduzione del 50% rispetto al canone ordinario. Il CTU ha quindi evidenziato che il fitto medio mensile di un immobile siffatto è pari ad € 6.000,00 al quale corrisponde un fitto annuo pari ad € 72.000,00. Pertanto, l'ausiliare ha stimato € 36.000,00 annui il danno subito dalla società attrice per impossibile pieno utilizzo dell'immobile.
Su quest'ultimo punto, occorre rilevare che, una volta, esaurite le operazioni peritali, nulla impediva alla attrice di procedere alla risistemazione dell'immobile; orbene, le operazioni peritali si esaurirono il 13 settembre 2018, data del primo accesso, senza che il CTU ne abbia previsti ulteriori. Pertanto, il periodo di neceSSria persistenza dei danni può essere delimitato dal 22.11.2014 a tale ultima data. Il tema, a parere del Tribunale, non può essere sic et simpliciter equiparato alla mancata possibilità di percepire la metà del valore locatizio dell'immobile, criterio troppo gravoso per i convenuti, atteso che la steSS parte attrice riferisce che è riuscita, comunque, a locare l'immobile, anche a se a condizioni diverse da quelle ottimali. Pertanto, appare equo riconoscere una somma in via indennitaria di € 10.000,00 in ragione di anno, ovvero complessivi € 40.000,00.
Detti rilievi, disattesa ogni ulteriore eccezione o deduzione, appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 11
1) Accoglie per quanto di ragione ed esposto in parte motiva la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1 dell'Arch. e dell'Ing. CP_3 CP_2
2) Per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., l'Arch. e l'Ing. in solido tra loro, al pagamento in CP_3 CP_2
favore della in persona del legale rapp.te p.t., della somma di Parte_1
€ 69.250,00, oltre interessi legali dal 22.11.2014.
3) Rigetta le domande di manleva avanzate nei confronti dell'Ing. della CP_6
e della . Controparte_5 Controparte_4
4) Condanna in persona del legale rapp.te p.t., l'Arch. Controparte_1
e l'Ing. in solido tra loro alla refusione in favore della CP_3 CP_2
Società attrice delle competenze di giudizio, quantificate in € 545,00 per esborsi ed Euro
7.616,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15 % , oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti con attribuzione al difensore.
Benevento, li 10 marzo 2025.
Il GOP
OT. Luigi D'Ambrosio