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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2499 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Schio (VI) in Via Cristoforo Magrè n. 70, int.1,
e
, C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
17.07.1984, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Bassan e Stefania Faggion
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Chiedono l'emissione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio dei coniugi e e la trasmissione della sentenza all'Ufficiale CP_2 CP_1
di Stato Civile del Comune di Lugo di Vicenza (VI) per la relativa annotazione, alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo che qui si riportano:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi sig. e sig.ra , in data 06/09/2008 in Lugo di Vicenza (VI), CP_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa che provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità e dichiararsi che il figlio verrà collocato presso l'abitazione della madre sita in Lugo di Vicenza
(VI), Via Michelangelo n. 14, con la quale già attualmente convivono e conviveranno alle seguenti condizioni:
- I sig.ri e provvederanno congiuntamente all'educazione ed CP_1 CP_2
all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: CP_1
-un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina alle 8.00 (orario coincidente con quello mattutino di inizio delle lezioni nel periodo scolastico).
Il padre dovrà assicurarsi che il bambino svolga i compiti scolatici, dargli il pasto serale e accompagnarlo a scuola;
2 - durante la settimana il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente che lo riaccompagnerà a scuola. Ad oggi, le parti hanno fissato tale pomeriggio nella giornata del martedì, ma potrà in futuro variare su accordo delle stesse in base agli impegni scolastici e non del figlio;
- nella settimana in cui il figlio non spetta al padre nel fine settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio un altro pomeriggio, ad oggi fissato nella giornata del giovedì – ma che potrà variare su accordo delle parti -, dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente che lo riaccompagnerà
a scuola.
-sette giorni durante il periodo feriale natalizio alternando di anno in anno il giorno di capodanno con quello della epifania, cioè il figlio passerà, ad anni alterni, con uno dei due genitori, una settimana dalle ore 12,00, circa, del 24 dicembre alle ore 12,00, circa, del 01
gennaio ovvero una settimana dalle ore 12,00, circa, del 01 gennaio alle ore 19,00, circa, del 06
gennaio.
- Per quanto riguarda il giorno di Natale i coniugi potranno stabilire, tenuto conto dei desiderio del minore, che il figlio trascorra la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di natale con l'altro, o che il figlio trascorra il 25 dicembre fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00
alle 21.00 con l'altro genitore.
- Per quanto riguarda le feste Pasquali il figlio passerà alternativamente con uno dei due genitori il periodo dalle ore 8,00 circa, del venerdì Santo alle ore 19,00, circa, del martedì dopo Pasqua.
Per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno stabilire, tenuto conto del desiderio del minore, che il figlio trascorra la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta
con l'altro, o che il figlio trascorra il giorno di Pasqua fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle 21.00 con l'altro genitore. Il tutto ad anni alterni e salvo diversi accordi fra i
3 coniugi tenuto conto delle esigenze del minore.
-quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto delle reciproche possibilità di ferie dal lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le altre festività (ponti, periodo di carnevale, compleanno di verranno divise con il Per_1
principio dell'alternanza a settembre di ogni anno quando verrà fornito il calendario delle vacanze scolastiche. Per il compleanno di i genitori potranno decidere di passarlo assieme. Per_1
- Viene garantita la possibilità alla sig.ra di recarsi con il figlio a far visita alla propria CP_2
famiglia in Repubblica Ceca ivi soggiornando. Fin da ora i coniugi sono d'accordo per l'iscrizione al dopo scuola di e che la sig.ra come ha sempre fatto, continui a Per_1 Pt_1
fare affidamento, se possibile, sull'aiuto dei nonni paterni per prelevare da scuola e tenerlo Per_1
con loro (ove il padre non possa per impegni di lavoro) quando i turni di lavoro della madre non le consentono di assolvere tale compito.
3.Dichiararsi relativamente al mantenimento del figlio minore che il sig. Per_2 CP_1
verserà alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni mese, tramite bonifico
[...] CP_2
bancario, un contributo al mantenimento per il figlio pari ad euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), oltre al 50% dei buoni pasto e del doposcuola per il periodo delle scuole dell'obbligo. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4.Dichiararsi che ciascun genitore provvederà a partecipare al 50% per le spese straordinarie opportunamente concordate e documentate tra gli stessi, secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza aggiornato all'ottobre 2017 (a titolo di esempio, corredo scolastico, attività sportive e relativo corredo, spese mediche e dentistiche,
etc.). Il rimborso al coniuge che le avrà anticipate avverrà entro 5 giorni dalla richiesta tramite
4 esibizione del ticket, fattura e/o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
5.Dichiararsi che l'assegno unico erogato dall' e/o altro tipo di sussidio che l' e/o lo CP_3 CP_3
Stato dovesse erogare in sostituzione dell'assegno unico, verrà versato al 50% a ciascun genitore come previsto per legge, con onore per entrambi di adoperarsi con gli adempimenti fiscali/burocratici necessari per percepire l'assegno nei tempi e modi previsti per legge.
6.Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente dai coniugi a titolo di mantenimento fra loro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7.Accertarsi e dichiararsi che i coniugi si danno reciproco assenso in favore del figlio al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Lugo di Vicenza (VI) in data 06.09.2008.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
5 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso in favore del figlio al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi
6 a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Lugo di Vicenza (VI) il 06.09.2008 alle condizioni in epigrafe CP_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lugo di Vicenza (VI) al n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/10/2'24
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2499 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Schio (VI) in Via Cristoforo Magrè n. 70, int.1,
e
, C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
17.07.1984, residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Bassan e Stefania Faggion
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Chiedono l'emissione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio dei coniugi e e la trasmissione della sentenza all'Ufficiale CP_2 CP_1
di Stato Civile del Comune di Lugo di Vicenza (VI) per la relativa annotazione, alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo che qui si riportano:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi sig. e sig.ra , in data 06/09/2008 in Lugo di Vicenza (VI), CP_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa che provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità e dichiararsi che il figlio verrà collocato presso l'abitazione della madre sita in Lugo di Vicenza
(VI), Via Michelangelo n. 14, con la quale già attualmente convivono e conviveranno alle seguenti condizioni:
- I sig.ri e provvederanno congiuntamente all'educazione ed CP_1 CP_2
all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: CP_1
-un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina alle 8.00 (orario coincidente con quello mattutino di inizio delle lezioni nel periodo scolastico).
Il padre dovrà assicurarsi che il bambino svolga i compiti scolatici, dargli il pasto serale e accompagnarlo a scuola;
2 - durante la settimana il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente che lo riaccompagnerà a scuola. Ad oggi, le parti hanno fissato tale pomeriggio nella giornata del martedì, ma potrà in futuro variare su accordo delle stesse in base agli impegni scolastici e non del figlio;
- nella settimana in cui il figlio non spetta al padre nel fine settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio un altro pomeriggio, ad oggi fissato nella giornata del giovedì – ma che potrà variare su accordo delle parti -, dall'uscita da scuola fino alla mattina seguente che lo riaccompagnerà
a scuola.
-sette giorni durante il periodo feriale natalizio alternando di anno in anno il giorno di capodanno con quello della epifania, cioè il figlio passerà, ad anni alterni, con uno dei due genitori, una settimana dalle ore 12,00, circa, del 24 dicembre alle ore 12,00, circa, del 01
gennaio ovvero una settimana dalle ore 12,00, circa, del 01 gennaio alle ore 19,00, circa, del 06
gennaio.
- Per quanto riguarda il giorno di Natale i coniugi potranno stabilire, tenuto conto dei desiderio del minore, che il figlio trascorra la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di natale con l'altro, o che il figlio trascorra il 25 dicembre fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00
alle 21.00 con l'altro genitore.
- Per quanto riguarda le feste Pasquali il figlio passerà alternativamente con uno dei due genitori il periodo dalle ore 8,00 circa, del venerdì Santo alle ore 19,00, circa, del martedì dopo Pasqua.
Per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno stabilire, tenuto conto del desiderio del minore, che il figlio trascorra la Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta
con l'altro, o che il figlio trascorra il giorno di Pasqua fino alle 16.00 con un genitore e dalle ore 16.00 alle 21.00 con l'altro genitore. Il tutto ad anni alterni e salvo diversi accordi fra i
3 coniugi tenuto conto delle esigenze del minore.
-quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno tenuto conto delle reciproche possibilità di ferie dal lavoro, da concordare comunque tempestivamente di anno in anno tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le altre festività (ponti, periodo di carnevale, compleanno di verranno divise con il Per_1
principio dell'alternanza a settembre di ogni anno quando verrà fornito il calendario delle vacanze scolastiche. Per il compleanno di i genitori potranno decidere di passarlo assieme. Per_1
- Viene garantita la possibilità alla sig.ra di recarsi con il figlio a far visita alla propria CP_2
famiglia in Repubblica Ceca ivi soggiornando. Fin da ora i coniugi sono d'accordo per l'iscrizione al dopo scuola di e che la sig.ra come ha sempre fatto, continui a Per_1 Pt_1
fare affidamento, se possibile, sull'aiuto dei nonni paterni per prelevare da scuola e tenerlo Per_1
con loro (ove il padre non possa per impegni di lavoro) quando i turni di lavoro della madre non le consentono di assolvere tale compito.
3.Dichiararsi relativamente al mantenimento del figlio minore che il sig. Per_2 CP_1
verserà alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni mese, tramite bonifico
[...] CP_2
bancario, un contributo al mantenimento per il figlio pari ad euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00), oltre al 50% dei buoni pasto e del doposcuola per il periodo delle scuole dell'obbligo. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4.Dichiararsi che ciascun genitore provvederà a partecipare al 50% per le spese straordinarie opportunamente concordate e documentate tra gli stessi, secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza aggiornato all'ottobre 2017 (a titolo di esempio, corredo scolastico, attività sportive e relativo corredo, spese mediche e dentistiche,
etc.). Il rimborso al coniuge che le avrà anticipate avverrà entro 5 giorni dalla richiesta tramite
4 esibizione del ticket, fattura e/o ricevuta fiscale comprovante la spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
5.Dichiararsi che l'assegno unico erogato dall' e/o altro tipo di sussidio che l' e/o lo CP_3 CP_3
Stato dovesse erogare in sostituzione dell'assegno unico, verrà versato al 50% a ciascun genitore come previsto per legge, con onore per entrambi di adoperarsi con gli adempimenti fiscali/burocratici necessari per percepire l'assegno nei tempi e modi previsti per legge.
6.Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente dai coniugi a titolo di mantenimento fra loro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7.Accertarsi e dichiararsi che i coniugi si danno reciproco assenso in favore del figlio al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Lugo di Vicenza (VI) in data 06.09.2008.
All'esito dell'udienza del 03.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
5 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1
alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso in favore del figlio al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi
6 a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Lugo di Vicenza (VI) il 06.09.2008 alle condizioni in epigrafe CP_2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lugo di Vicenza (VI) al n. 10, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/10/2'24
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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