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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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- 2. Malati di Alzheimer, non dovete pi¨ pagare la retta all'RSA, spetta al Servizio Sanitario Nazionale: nuova sentenzaDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 6 novembre 2025
Ricevere una diagnosi di morbo di Alzheimer significa affrontare non solo il progressivo deterioramento cognitivo del proprio caro, ma anche un peso economico che può risultare schiacciante. Quando la situazione si fa insostenibile e il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) diventa inevitabile, le famiglie si trovano di fronte a rette mensili che possono superare diverse migliaia di euro. Per decenni, il meccanismo è stato sempre lo stesso: le strutture e le Asl dividevano la retta in due parti distinte. Una quota, definita "sanitaria", veniva coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. La parte restante, etichettata come "alberghiera" o "socio-assistenziale", finiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1323/2020 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
22 giugno 2020
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1 predetto ricorso e giusta determinazione n. 102 del 16 marzo 2016, dall'avv. Luisa Rubert
e presso il suo studio in via Martiri Sfriso n. 55 elettivamente domiciliato PT
- ricorrente -
contro
(C.F. rappresentata e difesa, per mandato in calce _1 CodiceFiscale_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Maria Luisa Tezza e Michele De Cesco
e presso lo studio del secondo in Pordenone viale Dante n. 50 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
, in SIla (C.F. e Controparte_2 CP_3
P.I. ), rappresentata e difesa, già per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_2
Pagina 1 di 35 costituzione di data 18 maggio 2021 ed ora per mandato in calce alla comparsa di costituzione di difensore e memoria di replica di data 30 gennaio 2023, dall'avv. Vittorina
Colò e presso il suo studio in Azzano Decimo via degli Olmi n. 30 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: altri contratti atipici.
Causa iscritta a ruolo il 23 giugno 2020 e, previa conversione del rito ex art. 702 ter comma 3° c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 15 maggio 2025:
“nel merito in via principale:
- per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accertato e dichiarato che era Parte_2 debitrice nei confronti della Casa di Riposo del Comune di di € 52.421,52 per rette PT di degenza insolute dal luglio 2014 al decesso avvenuto il 29.03.2017, accertare e dichiarare che la resistente è soggetto obbligato in solido al pagamento delle _1 rette per la degenza della madre o, in via alternativa, accertare e dichiarare Parte_2 che la resistente vi è tenuta quale unica erede universale di;
_1 Parte_2
- per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del ricorrente _1 Parte_1
, di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni
[...] singola fattura al saldo;
- spese di lite rifuse;
in subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito in via principale, per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accertare e dichiarare che il debito nei confronti della del Comune di ammonta ad € CP_4 PT
52.421,52 per rette di degenza della Sig.ra insolute dal luglio 2014 al Parte_2 decesso avvenuto il 29.03.2017, e conseguentemente condannare l Controparte_2
Pagina 2 di 35 , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente , di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
-spese di lite rifuse;
In ogni caso via istruttoria come da memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e 3, nonché come da note autorizzate sui mezzi istruttori di data 17.12.2024, note autorizzate di replica di data 17.01.2025, note autorizzate di data 10 luglio 2024 e osservazioni del proprio Ctp di data 16 maggio 2024, allegate alla Ctu e istanze a verbale del 22.10.2024”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 16 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare:
- dichiararsi l'inammissibilità delle note avversarie (“note contenenti le proposte conciliative” depositate da in data 09.07.2024 e dal in data 11.07.2024, CP_3 PT
“note per prendere posizione su eventuale proposta conciliativa” depositate da il CP_3
27.09.2024, delle “note riepilogative dei mezzi istruttori già formulati” depositate da il CP_3
16.12.2024 e dal il 17.12.2024, delle note depositate dal in data PT PT
17.01.2025) in quanto costituiscono, atteso il relativo contenuto, memorie istruttorie e di merito non autorizzate ed, in ogni caso, tardive;
Nel merito – in via principale
- Respingere tutte le eccezioni, deduzioni e domande proposte dal e Parte_1 dall' in quanto improcedibili, Controparte_5 inammissibili e infondate in fatto e diritto.
Nel merito – in via riconvenzionale:
- previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso alla
Pagina 3 di 35 determinazione della compartecipazione de qua per violazione di legge ed eccesso di potere;
- accertare che il non vanta alcun credito nei confronti della resistente, per i PT motivi di cui in atti;
- dichiarare inefficace, nullo e comunque annullabile l'“impegno a pagare” sottoposto alla firma della SI.ra (doc. 1 Comune) al fine della degenza della SI.ra , per i _1 Pt_2 motivi di cui in atti;
- accertare, anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92, D.P.C.M. 14.02.2001 e
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, TFUE, Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.) che le prestazioni erogate alla SI.ra , in relazione alla loro componente sanitaria, devono ritenersi in Pt_2 toto a carico del SSN e, per l'effetto,
- condannare il a restituire alla resistente le somme indebitamente Parte_1 pagate per l'importo di € 9.355,50= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in subordinata ipotesi:
- accertare e dichiarare in applicazione della normativa in materia (D. Lgs. 502/92,
D.P.C.M. 14.02.2001 e 29.11.2001, L. 328/2000 e D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), il quantum dovuto dalla SI.ra per la degenza della SI.ra , nella misura di _1 Pt_2 legge ovvero negli importi ex lege richiedibili a titolo di compartecipazione ai costi della
“quota alberghiera”,
in via denegata, dichiarare ed accertare la minor somma dovuta rispetto a quella richiesta per effetto della normativa richiamata in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo preteso;
In ogni caso: ridurre l'importo preteso;
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
Pagina 4 di 35 IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente la copiosa documentazione già versata in atti (l'indice completo è stato riportato nella terza memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, c.p.c. in data 30.09.2021), ribadendo le deduzioni/eccezioni evidenziate da questa difesa in sede istruttoria, si insiste nelle seguenti istanze.
- dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza istruttoria “a prova contraria” inserita da CP_3 nella nota del 16.01.2025 in quanto del tutto nuova e, pertanto, tardiva;
- dichiararsi la inammissibilità per tardività della produzione documentale del PT effettuata in corso di perizia in data 31.01.2024, come già contestato, in quanto avvenuta oltre i termini ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 , c.p.c. e, per l'effetto, provvedere a non esaminarla;
ad ogni buon conto, e ferme le riserve già espresse in merito, si evidenzia come tale copiosa documentazione non risulta esser stata depositata in allegato alla relazione peritale;
- dichiararsi la inammissibilità per tardività delle note formulate dal CTP nominato da
, dott. , in quanto depositate successivamente alla scadenza dei termini CP_3 Per_1 ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3, c.p.c. nonchè del termine per le osservazioni alla CTU e, per l'effetto, espungerle dal fascicolo ed, in ogni caso, provvedere a non esaminarle;
A) Prova per interpello e testi
- ammettersi prova per interpello del legale rappresentante e/o responsabile del PT
e prova per testi sui seguenti capitoli preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi:
1. la decisione di ricoverare la SInora presso la casa di riposo di il Parte_2 PT
10.02.2014 è stata una presa d'intesa con i medici curanti e gli specialisti che l'avevano in cura;
2. la SInora già all'ingresso in casa di riposo a era affetta da malattia Parte_2 PT di Alzheimer in fase avanzata, con compromissione notevoli delle capacità psicofisiche, presentava inoltre problemi collegati ad una cardiopatia ipertensiva, con episodi iniziali di scompenso durante la sua permanenza, e problemi odontostomatologici, quali infezioni
Pagina 5 di 35 recidivanti, artropatia diffusa in particolare ginocchia, insufficienza venosa arti inferiori ed ipercolesterolemia come risulta dai documenti 2-6 che si rammostrano;
3. la SI.ra sin dall'inizio, ovvero dal febbraio 2014, ha necessitato di assistenza Pt_2 sanitaria e monitoraggio continuo circa il suo stato di salute, come emerge dai documenti
1, 6-42 che si rammostrano;
4. dal 10.02.2014 al 04.02.2016, oltre all'assistenza continua del personale infermieristico presente in struttura dalle ore 06:00 alle ore 21:00, si sono resi necessari più di cento accessi in casa di riposo da parte del medico curante;
5. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016, la SInora è stata sottoposta ai seguenti Pt_2 accertamenti e/o controlli clinici, come risulta dai doc. 1, 6-15, 19-22, 25-38 che si rammostrano: - n. 8 visite neurologiche: a : 08.04.2014 - dott. ; PT Per_2
08.07.2015, 02.03.2016 - dott.ssa e a San Vito al Tagliamento 27.05.2014, Per_3
25.11.2014, 26.05.2015, 03.05.2016, 15.11.2016 - dott. , n.d.r.] - n. 1 visita Per_4 ortopedica, - n. 2 controlli cardiologici con ecg, - 2 rx, - 2 ecocolordoppler - n. 1 invio in p.s. concordato con il 118 per accertamenti in sospetta patologia respiratoria con rx torace, saturimetria ed esami ematochimici) - n. 6 controlli ematochimici, - n. 2 sedute di vaccinazione profilattica - n. 2 ricoveri ospedalieri;
6. durante l'intero periodo di ricovero la SInora era sottoposta ad un piano Parte_2 di cura personalizzato comprendente sia terapia per patologia acuta, sia visite specialistiche, esami, controlli, mezzi di contenzione, mobilizzazione “a frequenza quotidiana” nonché periodiche modifiche del piano terapeutico in atto come risulta dai doc.
1, 6-42 che si rammostrano.
7. la Commissione Invalidi Civili di Pordenone ha riconosciuto la SI.ra in data Pt_2
10.09.2010 affetta da “deterioramento cognitivo” con un'invalidità pari al 70% ed, in sede di aggravamento, alla visita del 04.07.2011, “Portatore di handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3)” - giusta documento doc. 03 che si rammostra;
8. Ad esito della visita del 25.07.2011 la Invalidi Civili di Pordenone ha riconosciuto a decorrere dal 17.05.2011 la SI.ra “INVALIDO ultrasessantacinquenne con Pt_2 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
Pagina 6 di 35 vita” per “Disabilità” “01 Intellettiva, 02 ” - giusta documento doc. 02 che si Per_5 rammostra;
9. plurimi riscontri specialistici, ed in particolare una relazione del Centro Alzheimer di
Padova del 29.04.2011, hanno diagnosticato alla SInora “demenza di Alzheimer Pt_2
a esordio giovanile, attualmente in fase avanzata ” - giusta documento doc. 04 che si rammostra;
10. il quadro clinico dal 10.02.2014 al 04.02.2016 è riportato analiticamente nella relazione del medico curante, dott. fatta in data 04.02.2016 su richiesta della Persona_6 dottoressa Direttore del Distretto Sanitario di - giusta documento doc. Persona_7 PT
06 che si rammostra;
11. all'ingresso in Casa di riposo di il 10.02.2014, la SInora doveva PT Parte_2 essere aiutata per deambulare a causa del “rischio di caduta”, giusta documento doc. 28 che si rammostra;
12. il 12.02.2014 la SInora cadeva a terra, giusta documento doc. 07 che si Parte_2 rammostra;
13. la SI.ra era sottoposta a periodica valutazione, con conseguenti prescrizioni, Pt_2 da parte del fisioterapista come riportato nel relativo diario – doc. 28 – che si rammostra;
14. il dott. rescriveva l'utilizzo continuativo di mezzi di contenzione (tra cui la cintura Per_6 contenitiva) e, precisamente, in data 23.05.2014, 09- 10.06.2014, 25.05.2016, 24.06.2014,
27.10.2015, 05.04.2016, 31.05.2016, 06.05.2016, 23.08.2016, 14.11.2016, 30.11.2016,
27-28.02.2017, 20.05.2017 giusta documenti doc. 07-08 e 28 che si rammostrano;
15. sin dall'epoca del ricovero, la SInora veniva sottoposta a cure Pt_2 odontostomatologiche, in una situazione di “edentulia parziale superiore e totale inferiore.
Presenza di impianti ossei” - giusta documento doc. 06 che si rammostra;
16. dal 10.02.2014 al 04.02.2016 il piano terapeutico comprendeva anche le cure di natura stomatologica descritte nel doc. 06 che si rammostra;
17. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016, alla SInora veniva somministrata una Pt_2 terapia antibiotica per una infezione odontostomatologica - giusta documento doc. 06 che
Pagina 7 di 35 si rammostra;
18. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016 venivano effettuate altre visite odontoiatriche alla SInora , tra le quali, il 18.02.2014 la paziente veniva visitata dal dott. Parte_2 [...]
che prescriveva un rx e in data 12.03.2014, dal dott. giusta Per_8 Persona_9 documenti doc. 06 e doc. 09, 10 che si rammostrano;
19. sin dall'aprile 2014 il medico prescriveva alla SInora l'utilizzo di Parte_2 strumenti di contenzione giusta documenti doc. 06, doc. 07 e doc. 08, che si rammostrano;
20. nello stesso periodo di cui al capitolo precedente, le condizioni fisiche della paziente richiedevano un cambiamento della terapia sedativa giusta documenti doc. 06 e doc. 18 che si rammostrano;
21. ai primi di aprile 2014 il dott. hiedeva la consulenza specialistica psichiatrica del Per_6 dottor del CSM di , che, in data 8.04.2014, modificava la terapia Persona_10 PT neurologica confermando il donezepil 10 mg 1 cp e la memantina 20 mg 1 cp, sospendeva il citalopram 6 gtt sostituendolo con la quetiapina (seroquel) 25 mg 1 comp x 2 e 5 gocce di clotiapina al bisogno - giusta documenti doc. 06, doc. 07, doc. 18 che si rammostrano;
22. l'estrazione dei monconi/denti della paziente veniva effettuata in data Parte_2
22.04.2014 “previa somministrazione di 10-15 gocce di diazepam mezz'ora prima in accordo con la figlia” - giusta documenti doc. 10 e doc. 12, doc. 06 che si rammostrano;
23. successivi controlli per controllo e detartraggio, alla paziente venivano Parte_2 eseguiti in data 10.09.2014, 15.07.2015, 05.08.2015, 31.03.2016 e – con un intervento di smontaggio ed estrazione dei monconi nell'ottobre del 2016 - giusta documenti docc. 13 -
17 che si rammostrano;
24. dal maggio del 2014 la SInora perdeva la capacità di deambulare – Parte_2 giusta documento n. 06 che si rammostra;
25. il 27.05.2014 il neurologo dott. confermava la riduzione e Persona_11 sospensione della quetiapina, mantenendo il citalopran con aggiunta, al bisogno, di aloperidolo (10 gocce), come da docc. 18, 19 che si rammostrano;
26. lo stesso specialista, dott. , visitava/valutava la paziente altre cinque volte Per_4
Pagina 8 di 35 con cadenza semestrale, prescrivendo la terapia riabilitativa, come da docc. 20-24 che si rammostrano;
27. dal 09.06.2014 la SInora veniva trasferita al “nucleo rosso” della casa Parte_2 di riposo di (dedicato ad ospiti con alto carico sanitario), come risulta anche da PT documento 09 all. ricorso che si rammostra;
28. il “nucleo rosso” accoglie "ospiti con un ALTO carico sanitario" come risulta anche dal documento n. 2 all. al ricorso, che si rammostra;
29. la presenza di patologie concorrenti, tra le quali quelle a carico dell'apparato cardiocircolatorio (cardiopatia ipertensiva con episodi di scompenso, problemi di ipercolesterolemia) e la comparsa, soprattutto dopo l'ingresso in Casa di riposo, di rialzi pressori ed edemi alle caviglie, richiedeva cure specifiche, con prescrizione anche di farmaci regolatori della pressione sanguigna (Lasitone 1 c.p.) come da docc. 02, 06, 18 che si rammostrano;
30. su richiesta del dott. la SInora veniva sottoposta ad una visita Per_6 Parte_2 cardiologica ed ECG, eseguita il 04.06.2014 e a successivi controlli come da docc. 06, 07,
25, 26 che si rammostrano;
31. Alla SInora era fornita assistenza infermieristica continua, come anche Parte_2 da docc. 06, 27, 28, 29, 30, 31, che si rammostrano;
32. In esito alla visita odontostomatologica del 10.09.2014, lo specialista prescriveva alla paziente, SInora una seduta di igiene orale domiciliare al dì, con Parte_2 applicazione quotidiana di gel alla clorexidina” come da doc. n. 13 che si rammostra;
33. In esito alla visita neurologica del 25.11.2014, il dott. , confermava la Persona_12 terapia farmacologica in corso e conSIliava di riprovare la terapia riabilitativa per possibilità di recupero della situazione eretta, come da doc. 20 che si rammostra;
34. In seguito all'incontro del 06.02.2015, presso la sede del Distretto Sanitario, presenti la direttrice, dott.ssa la sua collaboratrice, dott.ssa veniva Persona_7 Persona_13 disposta una nuova valutazione fisiatrica, come da doc. 06 che si rammostra;
35. il dott. nel febbraio del 2015 proponeva di procedere con delle sedute, dallo Per_14
Pagina 9 di 35 stesso definite, di “stimolazione psicomotoria” sotto la supervisione di fisioterapista;
36. il 26.05.2015, il dott. , oltre ad attestare e confermare la modifica alla Persona_12 terapia farmacologica “con beneficio sulla rigidità assiale (manifestazioni extrapiramidali da aloperidolo)”, “ribadisce il concetto di conservazione dello stato motorio e di ridurre i rischi di ulteriore decadimento motorio con allettamento, preservando con opportuna fisiockinesiterapia le abilità motorie attuali”, “le performance cognitivo comportamentali non essendo una limitante a tale esecuzione” e “conSIlia una nuova valutazione fisioterapica”, come da doc. 21 che si rammostra;
37. su richiesta della fisiatra, dott.ssa veniva effettuata una visita di controllo Per_15 neurologico in data 08.07.2015 dalla dott.ssa , neurologa del Distretto Sanitario Per_16 che conSIliava il mantenimento della terapia in atto e “mobilizzazione letto – carrozzina a frequenza quotidiana”, come da doc. 32 che si rammostra;
38. il 15.07.2015 il dott. S. , odontostomatologo, visitava la SInora e Per_17 Parte_2
“programma seduta di detartrasi compatibile con il grado di collaborazione della paziente”, attesta: “l'evidente necessità di maggior igiene orale quotidiana e di uso di colluttorio o gel a base di clorexidina”, come da doc. 14 che si rammostra;
39. la prescrizione di cui al capitolo precedente viene inserita, dal dott. nel piano Per_6 terapeutico della paziente, come da doc. 18 che si rammostra;
40. in data 05.08.2015 veniva effettuata una seduta di igiene professionale presso l'ambulatorio Odontoiatrico dell' , come da doc. 15 che si rammostra;
CP_6
41. nel novembre del 2015 si manifestava un serio episodio di tromboflebite venosa profonda dell'arto inferiore sinistro che comportava l'avvio di una terapia con anticoagulanti, con continuo monitoraggio del sangue, come risulta anche da docc. 06, 33,
34, 35 che si rammostrano;
42. la SInora veniva portata in data 02.12.2015 d'urgenza in Pronto Soccorso di Pt_2
Pordenone per un grave episodio di dispnea e ad un accertamento radiografico veniva, tra l'altro, rilevata la presenza di un amartoma polmonare destro, con prescrizione di successivi accertamenti diagnostici (TC) su base semestrale, con raccomandazione di un
“Attento monitoraggio in casa di riposo di funzionalità respiratoria. Frequente
Pagina 10 di 35 mobilizzazione degli arti inferiori (...)” come da doc. 36 che si rammostra;
43. il 09.12.2015, dopo una serie di esami diagnostici, veniva confermata anche una patologia artrosica al ginocchio sx come risulta anche da docc. 37, 38 che si rammostrano;
44. l'11.02.2016 la SInora , veniva portata d'urgenza in Pronto Soccorso per Pt_2
“perdita di conoscenza con contrazioni tonico cloniche associate, deviazione sguardo e della rima buccale a destra” e veniva ricoverata presso l'ospedale “S. Maria degli Angeli” di Pordenone con una prima diagnosi di: ”Epilessia generalizzata convulsiva”, come da doc. 39 che si rammostra;
45. ad un esame diagnostico più accurato la diagnosi di cui al capitolo precedente, veniva aggiornata in: “Occlusione di arteria cerebrale non specificata con infarto cerebrale” come da doc. 39 che si rammostra;
46. l'anamnesi, effettuata dal neurologo, in occasione del ricovero di cui ai capitoli precedenti nn. 44, 45, riportava: “- ipertensione arteriosa in trattamento - sindrome depressiva in trattamento - demenza di Alzheimer con perdita totale nelle ADL. Non deambula, non parla. Ospite di casa di riposo Oggi accompagnata in P.S. per occorrenza intorno alle 11,30 mentre era seduta in carrozzina di crisi generalizzata di tipo tonico clonico. In Ps recidiva di crisi trattata con Valium 3 mg. Eseguita TC cranio (vasculopatia cerebrale cronica, atrofia)” come da doc. 39 che si rammostra;
47. alla dimissione dall'ospedale nell'occasione del ricovero di cui ai precedenti capitoli nn.
44-46, alla SInora veniva diagnosticata un'“emiparesi facio-brachio-crurale Parte_2 sinistra da ischemia cerebrale in paziente affetta da demenza di Alzheimer. Crisi epilettiche sintomatiche acute” come da doc. 39 che si rammostra;
48. dal 17.02.2016 all'11.03.2016 la SInora veniva ricoverata presso il Parte_2 reparto post acuti di , per essere poi dimessa con diagnosi: “Emiparesi facio- PT brachio-crurale sinistra da ischemia cerebrale in paziente di Alzheimer, atrofia cerebrale in vasculopatia cronica microinfartuale e dislipidemia. Crisi epilettiche sintomatiche acute.
Osteoartrosi Osteoporosi. Pregressa TVP arto inferiore sinistro”, come da doc. 39 che si rammostra;
49. in data 02.03.2016, la dott.ssa – alla visita effettuata durante la degenza Per_3
Pagina 11 di 35 ospedaliera della SInora - dava atto della sussistenza, alla TC capo, di un: Parte_2
“atrofia e vasculopatia multi micro infartuale” e di un “emiparesi sinistra ad epicentro brachio curale ad evoluzione spastica all'arto sup. sin;
bulbo mimico presente bil;
CV non valutabile. , dando indicazioni di sospendere il , come da doc. 39 CP_7 Parte_3 che si rammostra;
50. alla SInora , all'atto delle dimissioni, in data 11.03.2016, venivano Parte_2 prescritti “periodici controlli, il primo ad una settimana dalle dimissioni di fenobarbitelamia, emocromo, creatinina, Na+, K+, colesterolo totale, colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, trigliceridi, glicemia a digiuno, AST, ALT, ALP, GGT, LD e bilirubina totale” - nonché “uno stretto monitoraggio da parte del personale infermieristico quando la paziente si alimenta”, come da doc. 39 che si rammostra;
51. con missiva dd 17.03.2016 venivano diffidati i familiari della SInora dal Parte_2 somministrare liquidi ed alimenti non autorizzati dal personale sanitario, come da documento n. 83 che si rammostra;
52. in data 03.05.2016, il dott. ha provveduto a modificare la terapia (da Persona_12
Gardenale 50 mg a Keppra 500 mg x die, come da doc. 23 che si rammostra;
53. in data 13.05.2016, all'incontro di monitoraggio dell'Unità di Valutazione
Multiprofessionale UVM, tra l'altro veniva concordato, nell'ambito del Progetto
Assistenziale Individuale (PAI) di: “sviluppare un progetto (…) per migliorare la compliance alimentare su indicazione terapeutica del dott. come risulta anche da docc. 40, 41, Per_6 che si rammostrano;
54. in data 13.10.2016 oltre al detartaraggio, veniva eseguito lo smontaggio della mesostruttura inferiore su impianti e degli elementi naturali inferiori come da doc. 17 che si rammostra;
55. alla valutazione neurologica effettuata in data 15.11.2016 dal dott. , Persona_12 veniva conSIliata (nuovamente) la “Mobilizzazione passiva/ attiva per evitare posture improprie esito dell'evento ischemico cerebrale e per la prevenzione delle ulcere da decubito”, come da doc. 24 che si rammostra;
56. il 24.03.2017 la SInora veniva ricoverata presso il reparto di medicina Parte_2
Pagina 12 di 35 dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone) per dispnea, da una settimana tosse anche durante la deglutizione, non febbre e all'anamnesi: - “M. di Alzheimer. - 11/2015
TVP (= trombosi venosa profonda) arto inferiore sinistro - 12/2015 amartoma polmonare destro - 19/3/2016 dimessa dalla medicina di sacile con diagnosi: “Emiparesi faciobrachio- curale sinistra da ischemia cerebrale in paziente affetta da M. di Alzheimer, atrofia cerebrale in vasculopatia cronica micro-multinfartuale e dislipidemia. Crisi epilettiche sintomatiche acute. Osteartrosi. Osteoporosi. Pregressa TVP arto inferiore sinistro”, come da doc. 42 che si rammostra;
57. il 29.03.2017 la SInora decedeva con un quadro clinico sintetizzato Parte_2 nella “notifica di decesso” stilata al S. Maria degli Angeli come segue: “M.Alzheimer.
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA ED EPILESSIA. RECIDIVA ICTUS
CEREBRALI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA TERMINALE”, come da doc. 42 che si rammostra;
58. il dott. provvedeva alle variazioni del piano terapeutico in data 20.03.2014, Per_6
08.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014, 29.04.2014, 07.05.2014, 19.05.2014, 23.05.2014,
28.05.2014, 04.06.2014, 13.06.2014, 03.10.2014, 29.01.2015, 17.06.2015, 25.06.2015,
27.10.2015, 30.10.2015, 10.11.2015, 11.03.2016, 15.03.2016, 18.03.2016, 29.03.2016,
10.05.2016, 30.05.2016, 13.06.2016, 02.08.2016, 12.09.2016, 17.02.2017 come risulta dal doc. 18 che si rammostra;
59. dal giorno del ricovero sino al decesso era in atto un continuo monitoraggio fisioterapico specialistico, effettuato anche in diversi momenti della giornata, tramite
“assistenza all'alzata (per valutare le condizioni dell'ospite e la coerenza delle modalità con la quale viene effettuata), il controllo posturale sia a letto che in carrozzina (allo scopo di prevenire danni secondari), l'idoneità ed integrità dei presidi antidecubito e degli ausili, tutti interventi a cadenza pressoché quotidiana” ”come risulta anche dal doc. 87 (relaz.
2.2.2016) allegato a memoria di costituzione che si rammostra;
60. in data 23.10.2017 il dott. certificava che le condizioni di salute della SI.ra Per_6
“sin dall'inizio hanno necessitato assistenza sanitaria continua sia per monitorare Pt_2 lo stato di salute, curare e non far progredire le patologie croniche, curare e risolvere patologie acute e per evitare infortuni e migliorare l'aspetto igienico sanitario di una
Pagina 13 di 35 paziente multiproblematica … oltre all'assistenza continua del personale infermieristico” come risulta dal doc. 01 che si rammostra;
Sulla situazione economica della SI.ra Pt_2
61. Il 10.02.2014, quale condizione per il ricovero in casa di riposo di della madre, PT
, alla SInora veniva sottoposto un modulo prestampato Parte_2 _1 contenente l'impegno “a pagare la retta di ricovero”, giusta documento doc. 1 avv. allegato a ricorso introduttivo che si rammostra;
62. all'atto dell'ingresso in Casa di Riposo di Sacile veniva anche richiesto il pagamento – assieme alla caparra - di un anticipo di € 100,00, come da doc. 55 che si rammostra;
63. i farmaci e/o presidi indicati nel doc. 56, che si rammostra, venivano acquistati direttamente dalla SI.ra ; Pt_2
64. nel 2015 venivano sostenute per l'abitazione della SInora spese correnti per Pt_2 almeno € 4.000,00/anno, nonché costi per la manutenzione ordinaria/straordinaria, per l'importo di € 7.672,21 e, nel 2016, per € 7.089,00 come risulta anche da doc. 57, che si rammostra;
65. la SInora , dal mese di novembre 2013 sino all'ingresso nella Casa di Parte_2
Riposo, frequentava il centro diurno specializzato “Casa Vittoria” di UG , sostenendone i relativi costi, di cui nel 2014 per € 819,46, così come quelli della badante, come risulta anche da doc. 58, che si rammostra;
66. anche durante il periodo in cui la SInora è stata ricoverata in Casa di Parte_2
, la stessa veniva accudita da una badante, autorizzata alla CP_4 Controparte_8 somministrazione dei cibi alla degente con relativo costo sostenuto dalla figlia e ADS, che l'assisteva nell'alimentarsi, come risulta anche da doc. 41 che si rammostra;
67. i costi di cui all'articolo precedente sono pari ad 3.715,94 per il 2014, € 2.400,00 per il
2015 e di € 3.000,00 dal 01.01.2016 al 29.03.2017 come da rendiconti, doc. 89, che si rammostrano;
68. per le visite alla SI.ra nonché per accompagnarla ai controlli all'esterno veniva Pt_2 acquistata una vettura con un costo di € 22.400,00, a fine 2014 come risulta da doc. 59,
Pagina 14 di 35 che si rammostra;
69. per il ricovero, oltre alla caparra, è stato pagato l'importo totale di € 9.355,50 come risulta dai docc. 47 e 61 che si rammostrano;
70. la SI.ra aveva come fonte di reddito la pensione (di circa € 1.050/mese) e Pt_2
l'indennità di accompagnamento (circa € 500,00/mese) come risulta dai doc. 51-54, che si rammostrano;
Si indicano a testimoni: dottor Pordenone;
dott.ssa , Persona_6 Testimone_1
Pordenone; dott. , ; SInora , ; SInor Testimone_2 PT Testimone_3 PT CP_9
; dott. , San Vito al Tagliamento;
SI. SI.
[...] PT Persona_11 _10 SI.ra ; ; dott. dott.ssa _11 Persona_18 _12 _13
; SI. , ; dott.ssa ; SI. Persona_19 Controparte_14 PT Persona_20
, ; SI. SI. , ; SI. Controparte_15 _16 _17 _18 PT _19
, ; SI. , SI. , ; SI.
[...] PT CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, Pordenone;
SI. Controparte_24 CP_25
B) Si chiede CTU medico legale sul seguente quesito: “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari, 1) descriva ed accerti le condizioni di salute, la natura e l'entità delle patologie ed il decorso clinico della SI.ra durante il periodo 10.02.2014 al 29.03.2017, data del Pt_2 decesso;
2) accerti le prestazioni erogate alla SI.ra durante detto periodo e Pt_2 descriva se le stesse attengono a mera ospitalità alberghiera, oppure se è presente un piano terapeutico con prestazioni e cure di natura sanitaria, trattamenti farmacologici, controllo del quadro clinico e monitoraggio medico, prescrizione di strumenti di contenzione;
3) accerti, in particolare, la valenza sanitaria delle stesse ed, in particolare, la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato somministrato congiuntamente alla prestazione socioassistenziale”;
-ci si oppone alle richieste avversarie di estensione del quesito peritale in quanto tardive, inammissibili ed, in ogni caso, irrilevanti;
Pagina 15 di 35 - ci si oppone alle richieste avversarie di chiamata a chiarimenti del CTU essendo l'inquadramento giuridico di competenza di codesto Ill.mo Giudice;
C) CTU CONTABILE
Si rinnova la richiesta di CTU contabile al fine di accertare alla luce della normativa statale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm 29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) l'importo della “quota alberghiera” nella percentuale ex lege (quota sanitaria: 70% a carico del SSN - quota sociale: 30% a carico di PT ed utente ed, in via gradata, 50% quota a carico SSN e 50% a carico di ed PT utente) e, rispetto alla stessa, il quantum a carico della SI.ra in base all'ISEE (ai _1 sensi della L. 328/2000, D.Lgs. 109/1998 e DPCM 159/2013) detratte le spese sostenute, in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
Pertanto, si chiede che, previa verifica e ricostruzione dei versamento eseguito per la retta de qua, il CTU accerti e determini se quanto già pagato esaurisca e/o ecceda l'ammontare della retta massima che può essere richiesta in base a detta normativa, indicando l'eventuale maggiore importo versato;
D) ESIBIZIONE EX ART. 210 E 212 C.P.C.
Ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. si rinnova la richiesta al Giudice di voler ordinare l'esibizione al della seguente documentazione: Parte_1
- ISEE , relativa ad anni 2015 – 2017; Parte_2
nonché al e/o all' Parte_1 Controparte_5
della seguente ulteriore documentazione:
[...]
- diario infermieristico o ogni altro documento avente ad oggetto le prestazioni infermieristiche (e.c.: “Consegne integrate”)
- diario di trattamento fisioterapico dal 03.02.2016 al 23.03.2017
- schede alimentazione ed idratazione
- schede decubiti.
Si ricorda che parte dei documenti di cui si insiste per l'esibizione sono stati, ante causam,
Pagina 16 di 35 inutilmente richiesti al con specifiche istanze di cui si è dato atto in sede di PT costituzione (docc. 43 - e 68) e solo per alcuni degli stessi vi è stata una consegna parziale e lacunosa in sede di C.T.U.
Salva ogni riserva”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 15 maggio 2025:
“In via principale a) Respingere per i motivi esposti in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da parte chiamante nei confronti dell . Controparte_5
b) In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'eccellentissimo Tribunale condannasse l'azienda a CP_5 rimborsare al le somme di natura alberghiera risultanti dalla quantificazione PT effettuata dal stesso nei confronti della SI. detrarre gli importi di natura PT _1 assistenziale percepiti in vita dalla SI. da tale rimborso. _1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22 giugno 2020, il ricorrente
[...]
(in seguito anche solo ricorrente o ha chiesto al Tribunale di Pordenone Parte_1 PT di fissare udienza per la comparizione delle parti, invitando la convenuta a _1 costituirsi in giudizio e proponendo contro costei le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill. Tribunale di Pordenone, in accoglimento del ricorso,
nel merito:
- per le motivazioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato che era Parte_2 debitrice nei confronti della Casa di Riposo del Comune di di € 52.421,52 per rette PT di degenza insolute dal luglio 2014 al decesso avvenuto il 29.03.2017, accertare e dichiarare che la resistente è soggetto obbligato in solido al pagamento delle _1 rette per la degenza della madre o, in via alternativa, accertare e dichiarare Parte_2
Pagina 17 di 35 che la resistente vi è tenuta quale unica erede universale di;
_1 Parte_2
- per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del ricorrente _1 Parte_1
, di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni
[...] singola fattura al saldo;
spese di lite rifuse”.
A sostegno di tali domande, il Comune ha dedotto:
- che il 10 febbraio 2014 , madre della convenuta, era stata accolta nella Parte_2
Casa di Riposo di Sacile - Nucleo Giallo, dedicato alle “patologie dementigene in pazienti che deambulano in autonomia senza bisogno di ausili”;
- che la relativa domanda era stata presentata dalla figlia nonché amministratrice di sostegno, in quanto la gestione a domicilio della madre era divenuta difficoltosa;
- che contestualmente la SInora aveva sottoscritto l'impegno a far fronte agli oneri _1 economici di pagamento della retta;
- che l'ammontare della retta di ospitalità a carico della ricoverata, come da regolamento, era stato stabilito nei seguenti termini, in base alle delibere di IU del Parte_1
, tenuto conto della condizione economica della beneficiaria e detratti i contributi
[...] regionali: per l'anno 2014 la retta giornaliera era stata di € 49,50, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 67,60 il contributo regionale di € 16,60 ed € 1,50 per la situazione ISEE;
per l'anno 2015 la retta giornaliera era stata di € 52,50, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 70,60 il contributo regionale di € 16,60 ed € 1,50 per la situazione ISEE;
per l'anno 2016 la retta giornaliera era stata di € 53,00, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 71,10 il contributo regionale di € 16,60 il contributo regionale di € 1,50;
- che sin dal luglio 2014 l'amministrazione della aveva iniziato a registrare i CP_4 mancati pagamenti della retta di ricovero, essendo risultato vano il sollecito del 15 gennaio
2015;
- che a febbraio 2015 la convenuta, in qualità di amministratrice di sostegno della madre, aveva comunicato al Giudice tutelare di aver interrotto il pagamento delle rette mensili, sostenendo, a giustificazione di tale condotta, che, essendo la madre stessa affetta da
Pagina 18 di 35 morbo di Alzheimer, le prestazioni sanitarie dovevano ritenersi prevalenti rispetto a quelle assistenziali e che, pertanto, l'intero costo della retta andava posto a carico del servizio sanitario nazionale o regionale, come asseritamente statuito dalla Corte di Cassazione;
- di aver comunicato al Giudice tutelare, con missiva del 23 febbraio 2015, la situazione della ricoverata, evidenziando che l'atteggiamento e le prese di posizione della amministratrice di sostegno stavano creando disagio sia alla SInora che agli Pt_2 operatori della struttura e precisando, altresì, di aver interessato gli uffici regionali preposti per ottenere dei chiarimenti su quanto sostenuto dalla SInora in merito alla debenza _1 della retta di degenza;
- che la Regione, nel rispondere al quesito sottopostole, aveva ribadito, come già fatto in altre occasioni, che la sentenza n. 4558/2012 della Suprema Corte non poteva essere considerata fonte di diritto, ma era valevole unicamente fra le parti specifiche della controversia, rilevando che non era, in ogni caso, possibile ricondurre ad una determinata patologia una correlata serie di prestazioni socio-sanitarie e, conseguentemente, individuare secondo tale criterio l'istituzione competente ad assumere i relativi costi;
- che vano era risultato anche altro sollecito di pagamento;
- che la procedura di negoziazione assistita, nelle more attivata dalla SInora si era _1 risolta con verbale negativo;
- che il 29 marzo 2017 la SInora era deceduta;
Pt_2
- che l'insoluto nei propri riguardi era pari ad € 52.421,52;
- che, mentre il marito della SInora aveva rinunciato all'eredità di che trattasi, la Pt_2 figlia l'aveva accettata puramente e semplicemente, essendo erede universale della madre;
- che la SInora era, anzitutto, tenuta al pagamento delle rette per un duplice ordine _1 di ragioni, ossia sia per essersi obbligata, in solido con la madre, in virtù di specifico impegno dalla stessa sottoscritto, sia e comunque in quanto unica erede della SInora
; Pt_2
- che, secondariamente, era infondata la decisione, adottata dalla convenuta sin dal luglio
Pagina 19 di 35 2014, di interrompere il versamento di tali rette, poiché i principi enunciati nella sentenza n. 4558/2012 della Cassazione non erano di per sé invocabili laddove si fosse trattato di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, dovendosi effettuare una valutazione concreta sulla natura delle prestazioni erogate;
- che, infatti, ove tali prestazioni fossero state caratterizzate da forme di lungo-assistenza residenziali, come nel caso della SInora , la ripartizione dei costi tra servizio Pt_2 sanitario nazionale e Comuni faceva, comunque, salva la compartecipazione da parte dell'utente, prevista dalla disciplina regionale e comunale;
- che, diversamente da quanto ritenuto dalla SInora le prestazioni rese alla de _1 cuius non si potevano qualificare come socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, in quanto tali assicurate dalle aziende sanitarie;
- che, peraltro, in vita la SInora aveva percepito anche l'indennità di Pt_2 accompagnamento erogata dall'INPS, prestazione erogata proprio al fine di far fronte alle prestazioni assistenziali che, nella specie, le erano state erogate dalla Casa di Riposo comunale.
1.2 Con decreto del 3 luglio 2020 il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
1.3 Si è, quindi, costituita la convenuta formulando le seguenti, testuali, _1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, contrariis reiectis:
1 in via preliminare di rito: accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, previa conversione del rito, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.
2 Nel merito in via principale:
- respingere le eccezioni, deduzioni e domande tutte proposte da dal in quanto PT improcedibili, inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
Pagina 20 di 35 3 Nel merito in via riconvenzionale:
-previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso alla determinazione della compartecipazione de qua per violazione di legge ed eccesso di potere
- accertare che il non vanta alcun credito nei confronti della resistente per le PT ragioni di cui in narrativa
- dichiarare inefficace, invalido, nullo ed in ogni caso annullabile l'“impegno a pagare” sottoposto alla firma della SI.ra (doc. 1 al fine della degenza della SI.ra _1 PT
, per i motivi di cui in narrativa Pt_2
- accertare, anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92, D.P.C.M. 14.02.2001 art. 3, D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
TFUE, Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.) che le prestazioni erogate alla SI.ra , in relazione alla loro componente sanitaria, devono ritenersi in toto a carico Pt_2 del SSN e, per l'effetto,
- condannare il a restituire alla resistente le somme indebitamente pagate per PT
l'importo di € 9.355,50= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in subordinata ipotesi:
- accertare e dichiarare in applicazione della normativa in materia (D.Lgs. 502/92,
D.P.C.M. 14.02.2001, L. 328/2000 e D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), il quantum dovuto dalla SI.ra per la degenza della SI.ra , nella misura di legge ovvero _1 Pt_2 degli importi ex lege richiedibili a titolo di compartecipazione ai costi della “quota alberghiera”,
in via denegata, dichiarare ed accertare la minor somma dovuta rispetto a quella richiesta per effetto della normativa richiamata in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo preteso;
Pagina 21 di 35 In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammissione di prova per interpello del convenuto opposto e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e da intendersi qui ritrascritte come capitoli di prova, preceduti tutti dalla frase “vero che” ed espunte eventuali frasi, aggettivi, sostantivi ovvero locuzioni contenenti giudizi, con i seguenti testi: dottor Pordenone;
Persona_6 dott.ssa , Pordenone;
dott. , ; SInora Testimone_1 Testimone_2 PT Tes_3
, ; SInor;
dott. , San Vito al
[...] PT CP_9 PT Persona_11
Tagliamento, con riserva di altri indicarne.
- Si chiede CTU medico legale al fine di accertare la valenza sanitaria delle prestazioni erogate alla SI.ra alla luce della normativa alla luce della normativa nazionale, Pt_2 europea ed internazionale in materia (artt. 32, 38 e 117, co. 2, lett. m, Cost.; art. 3 septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dell'art. 3, comma 1 e 3, d.P.C.M. 14.01.2001, del dpcm 29.11.2001, della L. 833/1978 e della L. 730/1983, dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 168 TFUE, dell'art. 11 Carta sociale europea, della Costituzione dell'O.M.S., della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009).
- Si chiede CTU contabile al fine di accertare, relativamente alla eventuale “quota alberghiera” nella percentuale ex lege, il quantum a carico della stessa in base all'ISEE, detratte le spese sostenute, ed alla normativa in materia (L. 328/2000, D.Lgs. 109/1998,
DPCM 159/2013) in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
Ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. si chiede l'esibizione al della seguente PT documentazione:
- valutazioni VALGRAF del 26.05.2014 ed eventuali successive
- diario infermieristico e/o di consegne integrate
- , relativamente anni 2015 - 2017 Persona_21
I documenti di cui si chiede l'esibizione sono stati inutilmente richiesti con specifiche
Pagina 22 di 35 istanze di cui si è dato atto sopra e che si allegano in copia (docc. 43-46 e 61)”.
A sostegno di tali domande, la SInora ha, in estrema sintesi e per quanto _1 ancora rileva, dedotto:
- che il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 4458/2012 (rectius:
4558/2012) era stato successivamente ribadito da numerose altre pronunce, in cui erano stati fissati i parametri dell'analisi del caso concreto al fine di individuare, in ipotesi di degenza presso struttura convenzionata/accreditata, i soggetti (pubblici e/o privati) sui quali dovevano gravare, in tutto o in parte, le spese per le prestazioni rese in favore del paziente ivi collocato;
- che, in particolare, nel caso di prestazioni di natura sanitaria non eseguibili se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale doveva prevalere la natura sanitaria del servizio, da erogarsi, perciò, a titolo gratuito;
- che spettava, peraltro, al ricorrente dimostrare la pretesa valenza “sociale” delle prestazioni de quibus;
- che, al contrario di quanto sostenuto dal Comune, già al momento dell'ingresso in CP_4 di la SInora era affetta da malattia di Alzheimer in fase avanzata, oltre che CP_4 Pt_2 da altre gravi patologie, e necessitava, perciò, di assistenza sanitaria e monitoraggio continuo del proprio stato di salute, tanto è vero che il 9 giugno 2014 era stata trasferita nel diverso reparto denominato “nucleo Rosso”, riservato ad “ospiti con un alto carico sanitario”, e che proprio grazie alle cure ed agli accertamenti sanitari ivi somministrati non aveva subito, sino a febbraio 2016, alcun ricovero ospedaliero;
- che la SInora percepiva unicamente la pensione di circa € 1.050,00 al mese e Pt_2
l'indennità di accompagnamento di circa € 500,00 al mese, reddito insufficiente a coprire le rette della Casa di Riposo pretese dal Comune, anche in considerazione delle spese (ad esempio, per farmaci e/o presìdi) sostenute direttamente;
- che la SInora si era, pertanto, trovata nell'impossibilità di far fronte alle rette ex Pt_2 adverso richieste;
- che per errore era stato corrisposto, dal giorno del ricovero della madre, il considerevole
Pagina 23 di 35 importo di € 9.355,50 (caparra compresa), somma di cui chiedeva in via riconvenzionale la restituzione, in tutto o in parte, essendo affetta da nullità ogni pattuizione fra struttura convenzionata/assicurata ed assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, interamente a carico del servizio sanitario nazionale.
1.3 All'udienza del 27 novembre 2020 il Giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti non si prestavano ad essere trattate nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ha disposto il mutamento del rito.
1.4 All'udienza del 29 gennaio 2021 (celebrata secondo le modalità della trattazione scritta) il Giudice ha, quindi, autorizzato il ricorrente alla chiamata in causa dell'
[...]
. Controparte_5
1.5 Si è costituita, infine, la terza chiamata Controparte_5
(in seguito anche terza chiamata o, in SIla, ), formulando le seguenti,
[...] CP_3 testuali, conclusioni:
“In via principale
Respingere per i motivi esposti in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da parte chiamante nei confronti dell . Controparte_5
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'eccellentissimo Tribunale condannasse l'azienda Sanitaria a rimborsare al le somme di natura alberghiera risultanti dalla quantificazione PT effettuata dal Comune stesso nei confronti della SI. detrarre gli importi di natura _1 assistenziale percepiti in vita dalla SI. da tale rimborso. _1
Con vittoria di spese”.
La terza chiamata ha, in particolare, dedotto:
- che la vigente normativa regionale (decreto del Presidente dalla IU 14 febbraio 1990
n. 083/Pres., art. 7 comma 6°) aveva espressamente distinto fra prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie, le quali ultime non potevano essere poste a carico del servizio sanitario nazionale;
Pagina 24 di 35 - che la disciplina regionale aveva, altresì, previsto un contributo economico per l'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza a carico dell'utente, disponendone specificatamente l'applicazione anche agli ospiti affetti da Alzheimer;
- di aver stipulato nell'anno 2013 una convenzione con la Casa di Riposo di Sacile, poi rinnovata negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché un accordo bilaterale operativo, al fine di garantire l'attività di assistenza sanitaria, cura e riabilitazione a favore di persone in condizione di non autosufficienza, mettendo a disposizione della Struttura l'assistenza medico-generica, l'assistenza infermieristica e fisioterapica, l'assistenza farmaceutica,
l'assistenza ospedaliera e specialistica e la quota integrativa forfettaria per posto letto;
- che, stando a quanto allegato dalla convenuta, alla SInora erano state effettuate Pt_2 un numero normale di visite da parte del medico di medicina generale (100 accessi in più di due anni SInificavano una visita a settimana), visite il cui costo, al pari di quello per le prestazioni specialistiche ricevute, già era stato sostenuto dal Servizio Sanitario pubblico, di talché la quota giustamente richiesta all'utente dalla era relativa alla CP_4 CP_4 sola spesa alberghiera, ampiamente superiore a quella sanitaria;
- che la domanda in garanzia o in manleva, svolta dal ricorrente nei propri confronti, era, invece, priva di fondamento, avendo, come detto essa già sostenuto i costi di propria competenza;
- che, poiché la SInora aveva percepito, sino alla data del decesso, vari Pt_2 emolumenti di natura assistenziale, connessi alla sua situazione di non autosufficienza, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata a pagare, in via di manleva, la quota al contestualmente la SInora avrebbe dovuto restituire gli importi PT _1 corrisposti a titolo di indennità di accompagnamento, la cui erogazione da parte dell'INPS non era, infatti, dovuta al soggetto inabile gratuitamente ricoverato presso una struttura pubblica;
- che per le stesse ragioni doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta;
- che, laddove tale domanda riconvenzionale fosse stata, invece, accolta, nulla essa doveva in ogni caso al Comune.
Pagina 25 di 35 1.6 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2022, in considerazione degli scritti finali depositati dalle parti è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di Ctu medico legale, affidata al dr. e volta a dirimere Persona_22 la questione, controversa e non decidibile allo stato degli atti, circa la natura delle prestazioni in concreto rese in favore della defunta durante il suo ricovero Parte_2 presso la di . CP_4 PT
1.7 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, per le ragioni che si passa ad esporre va, anzitutto, rigettata la domanda principale proposta dal nei confronti della SInora deve, invece, accogliersi la PT _1 domanda subordinata che il ha svolto contro e va, infine, accolta la PT CP_3 domanda riconvenzionale articolata dalla SInora nei confronti del ricorrente. _1
Ed, invero, la questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale concerne l'inquadramento delle prestazioni che vennero erogate dal 10 febbraio 2014 al 29 marzo
2017 alla defunta presso la di ed, in particolare, se Parte_2 CP_4 PT esse debbano essere qualificate come “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” a carico dell'utente, secondo quanto ritiene in principalità il ricorrente, ovvero come “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a titolo gratuito per l'utente stesso, come sostiene la convenuta.
Questione che il Supremo Collegio ha affrontato più volte, risolvendola nei termini che seguono (si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 34590 dell'11 dicembre 2023, che appare particolarmente decisiva, in quanto è intervenuta in un giudizio che riguardava proprio la ). Controparte_26
Appare, allo scopo, utile premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della L.
30 novembre 1998 n. 419), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n.
Pagina 26 di 35 421):
- ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire < connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni>> (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.);
- ha espressamente definito <
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione>> (art. 3 septies, comma 1).
Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017.
D'altronde, in base al D.P.C.M. del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'art. 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza (c.d. l.e.a.), le
Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni adducendo la mancanza di risorse economiche.
Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni
è sancito dall'art. 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ed il ConSIlio di Stato con sentenza n.
Pagina 27 di 35 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito
(soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi».
Nel vigente quadro normativo, le «prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria» vanno distinte sia dalle «prestazioni sanitarie a rilevanza sociale» che dalle «prestazioni sociali a rilevanza sanitaria».
Quanto all'interpretazione della nozione di «prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria», soccorre ancora una volta la Suprema Corte (così, in motivazione,
Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n.
22776 del 2016), la quale:
- ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, «nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio-assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito»;
- ha al contempo precisato che «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo».
In sostanza, si è osservato, «l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale
"pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale -...- ma sta invece nella individuazione di un
Pagina 28 di 35 trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale», e ciò perché in tal caso, «l'intervento
"sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico».
Alla luce del quadro che precede, il Supremo Collegio ha ravvisato nella
«individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.
Quanto, in particolare, ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la
Sezione Prima della Suprema Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: «l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal
. PT
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla
«complessiva prestazione» che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario
Pagina 29 di 35 pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro della Suprema Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che «in tema di prestazioni a carico del S.S.N., l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.».
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima del Supremo Collegio ha respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n. 19303 e n. 19305 del 2021), proposti da nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai Parte_4 parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di
Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la struttura.
Operate dette premesse e calando nel caso di specie i principi che precedono
(giacché dettati, come si è visto, anche nell'ambito di un contenzioso che ha coinvolto la nostra Regione), deve evidenziarsi che dagli atti di causa, dai documenti acquisti e dalle risultanze della Ctu complessivamente emerge:
- che sin dal 10 febbraio 2014 (data in cui venne accolta presso la CP_4 di ) era affetta da demenza di Alzheimer a esordio giovanile in fase PT Parte_2 avanzata (e ciò già dal 2011), oltre che da cardiopatia ipertensiva, problemi
Pagina 30 di 35 odontostomatologici, artropatia diffusa, insufficienza venosa ed ipercolesterolemia;
- che il 12 febbraio 2014 (dunque, a soli due giorni dall'ingresso in Casa di Riposo) nel “diario fisioterapista” viene riportata una caduta della paziente;
- che già all'ingresso viene registrato un peggioramento del controllo dell'equilibrio e della già scarsa capacità deambulatoria rispetto alla valutazione Valgraf del 14 ottobre
2013;
- che da fine aprile 2014 si deve ricorrere alla carrozzina ed al sollevatore a sacca per gli spostamenti;
- che da maggio/giugno 2014 si devono applicare, più o meno regolarmente, spondine, cintura pelvica e carrozzina con tavolino, per l'alto rischio di cadute;
- che a fine maggio 2014 risulta passiva e non collaborante, non Parte_2 controllando più il tronco;
- che il 9 giugno 2014, a causa del peggioramento delle sue condizioni sanitarie,
viene trasferita dal “nucleo giallo”, dedicato alle patologie dementigene, al Parte_2
“nucleo rosso”, dedicato ad ospiti con alto carico sanitario, ove viene assistita con l'aiuto di ausili costanti;
- che le patologie sopra menzionate, di particolare rilievo e di indubbia severità, sono progressivamente peggiorate nel tempo, sì da rendere necessaria una assistenza sanitaria continua (prestata, appunto, da personale sanitario, ossia medici, infermieri e fisioterapisti), sia per monitorare lo stato di salute di , sia per risolvere o, Parte_2 comunque, per tentare di attenuare la varie acuzie volta per volta emerse;
invero, la demenza di Alzheimer, già in fase avanzata, ha subito un inarrestabile decorso neurodegenerativo, imponendo consulenze neurologiche e psichiatriche per necessari e frequenti adattamenti posologici della farmacoterapia in corso;
la cardiopatia ipertensiva ha comportato la necessità di continuo monitoraggio cardiologico e la comparsa di episodi di scompenso, che hanno richiesto specifica terapia;
la trombosi venosa profonda femorale emersa nel novembre 2015 ha richiesto terapia anticoagulante continuativa;
il primo episodio ischemico cerebrale del febbraio 2016 ha provocato emiparesi facio- brachio-crurale sinistra, con crisi epilettiche necessitanti di controllo neurologico e
Pagina 31 di 35 successiva recidiva;
dal marzo 2016 viene prescritta alimentazione con “piatto unico con acqua e addensante”, dovendo essere imboccata dagli operatori, con diffida Parte_2 ai familiari a non somministrarle alimenti o liquidi;
- che ne risulta, pertanto, dovuta l'elaborazione di un piano personalizzato, modulato sulle eSIenze di , a scopo terapeutico, aggiornato alle sempre Parte_2 peggiorate sue condizioni di salute e con continui aggiustamenti farmacologici sulla base delle prescrizioni di specialisti neurologi e psichiatri allo scopo intervenuti e, dunque, con l'intervento coordinato di medici, infermieri, fisioterapisti e personale specializzato nella gestione di disturbi comportamentali gravi;
- che conseguentemente le prestazioni meramente assistenziali sono da intendersi, sin dall'ingresso in Casa di Riposo, inscindibili da quelle di natura sanitaria, non limitandosi il presidio a mero ausilio nello svolgersi delle attività quotidiane e nella correlata sorveglianza, ma comportando la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo;
con l'ulteriore conseguenza che le attività socio assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico totale del Servizio sanitario, mentre rimangono escluse le ipotesi residuali in cui vengono somministrate prestazioni di natura essenzialmente assistenziale;
- che la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente una determinazione di quote, che presuppone, per contro una scindibilità qui non rinvenibile, conseguendone la nullità di ogni accordo pattizio comportante l'impegno del paziente e/o dei suoi familiari al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa.
In definitiva, per le dirimenti ragioni sin qui esposte, dandosi continuità alla giurisprudenza di legittimità sopra sinteticamente ripercorsa, deve affermarsi che, anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta nella materia de qua, niente affatto derogata e comunque non derogabile dalla specifica normativa regionale, è l'integrazione fra le prestazioni, ovvero l'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce, nel caso che ci occupa, la gratuità per la degente
[...]
(ed ora per la convenuta, anche quale sua erede), con il rigetto, per l'effetto, della Pt_2 domanda principale proposta dal nei confronti della convenuta, e, di contro, PT
Pagina 32 di 35 determina sia l'integrale addossamento dei relativi oneri economici in capo ad , che CP_3 va condannata a corrispondere l'importo di € 52.421,52 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) secondo quanto il medesimo ha, come si è PT detto, chiesto in via di subordine, domanda che, va, dunque, accolta, sia la condanna del alla restituzione della somma di € 9.355,50 (oltre interessi legali dalla domanda PT giudiziale al saldo effettivo) pari alle rette ed alla caparra percepite, in accoglimento questa volta della domanda riconvenzionale formulata da _1
A tale ultimo riguardo, appare, infatti, sufficiente osservare:
- che rilievo alcuna assume la questione relativa al percepimento dell'indennità di accompagnamento, che attiene esclusivamente il rapporto con l'INPS, nel presente giudizio, tuttavia, non evocato;
- che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di prescrizione dell'azione di ripetizione svolta dalla convenuta per le somme da ella pagate nel 2014, oltre ad essere di per sé inammissibile in quanto generica (per non essere stato specificato il tipo di prescrizione in concreto invocato, il dies a quo del decorso prescrizionale e la norma applicabile), nell'ipotesi in cui il avesse inteso eccepire la prescrizione estintiva, è, comunque, PT infondata, pacifico essendo che l'azione di ripetizione soggiace al termine ordinario decennale, nella specie niente affatto trascorso (azione proposta nel 2020 rispetto a pagamenti effettuati nel 2014, ossia ampiamente entro il decennio).
2.2 Il in quanto soccombente nel rapporto processuale con la convenuta, va PT condannato alla rifusione delle relative spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione di valore dichiarato
(senza l'ingiustificata richiesta duplicazione per le fasi istruttoria e decisionale per effetto della rimessione della causa per l'espletamento di Ctu).
Attesi i profili di parziale soccombenza reciproca, la terza chiamata va, quindi, condannata alla rifusione della metà delle spese sostenute dal ricorrente limitatamente al relativo rapporto processuale, metà liquidata come in dispositivo per i medesimi principi sopra esposti, con compensazione della restante metà.
2.3 Stante la sostanziale soccombenza circa l'inquadramento in concreto delle prestazioni oggetto di causa, appare opportuno porre a definitivo carico del ricorrente e
Pagina 33 di 35 della terza chiamata, per la giusta metà ciascuno, sia le spese di Ctu nella misura già liquidata in corso di causa al dr. , sia quelle del Ctp della convenuta, Persona_22 liquidate come in dispositivo in conformità alla fattura prodotta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda principale proposta dal ricorrente nei confronti Parte_1 della convenuta _1
2) in accoglimento della domanda subordinata proposta dal ricorrente , Parte_1 condanna la terza chiamata a Controparte_5 corrispondere al ricorrente € 52.421,52, oltre interessi come specificati Parte_1 in motivazione;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta _1 condanna il ricorrente alla restituzione, in favore della convenuta Parte_1 _1
di € 9.355,50, oltre interessi come specificati in motivazione;
[...]
4) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla convenuta che liquida in € 14.103,00 per compenso ed € 118,50 per _1 anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
5) condanna la terza chiamata alla Controparte_5 rifusione della metà delle spese processuali sostenute dal ricorrente , Parte_1 metà che liquida in € 7.051,50 per compenso ed € 192,32 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, dichiarando compensata la restante metà;
6) pone a definitivo carico del ricorrente e della terza chiamata Parte_1 [...]
, per la giusta metà ciascuno, le già liquidate Controparte_5 spese di Ctu, nonché le spese del Ctp della convenuta, liquidate in € 1.464,00.
Così deciso in Pordenone il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Pagina 34 di 35 dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il
22 giugno 2020
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1 predetto ricorso e giusta determinazione n. 102 del 16 marzo 2016, dall'avv. Luisa Rubert
e presso il suo studio in via Martiri Sfriso n. 55 elettivamente domiciliato PT
- ricorrente -
contro
(C.F. rappresentata e difesa, per mandato in calce _1 CodiceFiscale_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Maria Luisa Tezza e Michele De Cesco
e presso lo studio del secondo in Pordenone viale Dante n. 50 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
, in SIla (C.F. e Controparte_2 CP_3
P.I. ), rappresentata e difesa, già per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_2
Pagina 1 di 35 costituzione di data 18 maggio 2021 ed ora per mandato in calce alla comparsa di costituzione di difensore e memoria di replica di data 30 gennaio 2023, dall'avv. Vittorina
Colò e presso il suo studio in Azzano Decimo via degli Olmi n. 30 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: altri contratti atipici.
Causa iscritta a ruolo il 23 giugno 2020 e, previa conversione del rito ex art. 702 ter comma 3° c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 15 maggio 2025:
“nel merito in via principale:
- per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accertato e dichiarato che era Parte_2 debitrice nei confronti della Casa di Riposo del Comune di di € 52.421,52 per rette PT di degenza insolute dal luglio 2014 al decesso avvenuto il 29.03.2017, accertare e dichiarare che la resistente è soggetto obbligato in solido al pagamento delle _1 rette per la degenza della madre o, in via alternativa, accertare e dichiarare Parte_2 che la resistente vi è tenuta quale unica erede universale di;
_1 Parte_2
- per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del ricorrente _1 Parte_1
, di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni
[...] singola fattura al saldo;
- spese di lite rifuse;
in subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate nel merito in via principale, per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, accertare e dichiarare che il debito nei confronti della del Comune di ammonta ad € CP_4 PT
52.421,52 per rette di degenza della Sig.ra insolute dal luglio 2014 al Parte_2 decesso avvenuto il 29.03.2017, e conseguentemente condannare l Controparte_2
Pagina 2 di 35 , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_2 favore del ricorrente , di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
-spese di lite rifuse;
In ogni caso via istruttoria come da memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e 3, nonché come da note autorizzate sui mezzi istruttori di data 17.12.2024, note autorizzate di replica di data 17.01.2025, note autorizzate di data 10 luglio 2024 e osservazioni del proprio Ctp di data 16 maggio 2024, allegate alla Ctu e istanze a verbale del 22.10.2024”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 16 maggio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
In via preliminare:
- dichiararsi l'inammissibilità delle note avversarie (“note contenenti le proposte conciliative” depositate da in data 09.07.2024 e dal in data 11.07.2024, CP_3 PT
“note per prendere posizione su eventuale proposta conciliativa” depositate da il CP_3
27.09.2024, delle “note riepilogative dei mezzi istruttori già formulati” depositate da il CP_3
16.12.2024 e dal il 17.12.2024, delle note depositate dal in data PT PT
17.01.2025) in quanto costituiscono, atteso il relativo contenuto, memorie istruttorie e di merito non autorizzate ed, in ogni caso, tardive;
Nel merito – in via principale
- Respingere tutte le eccezioni, deduzioni e domande proposte dal e Parte_1 dall' in quanto improcedibili, Controparte_5 inammissibili e infondate in fatto e diritto.
Nel merito – in via riconvenzionale:
- previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso alla
Pagina 3 di 35 determinazione della compartecipazione de qua per violazione di legge ed eccesso di potere;
- accertare che il non vanta alcun credito nei confronti della resistente, per i PT motivi di cui in atti;
- dichiarare inefficace, nullo e comunque annullabile l'“impegno a pagare” sottoposto alla firma della SI.ra (doc. 1 Comune) al fine della degenza della SI.ra , per i _1 Pt_2 motivi di cui in atti;
- accertare, anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92, D.P.C.M. 14.02.2001 e
29.11.2001, D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, TFUE, Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.) che le prestazioni erogate alla SI.ra , in relazione alla loro componente sanitaria, devono ritenersi in Pt_2 toto a carico del SSN e, per l'effetto,
- condannare il a restituire alla resistente le somme indebitamente Parte_1 pagate per l'importo di € 9.355,50= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in subordinata ipotesi:
- accertare e dichiarare in applicazione della normativa in materia (D. Lgs. 502/92,
D.P.C.M. 14.02.2001 e 29.11.2001, L. 328/2000 e D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), il quantum dovuto dalla SI.ra per la degenza della SI.ra , nella misura di _1 Pt_2 legge ovvero negli importi ex lege richiedibili a titolo di compartecipazione ai costi della
“quota alberghiera”,
in via denegata, dichiarare ed accertare la minor somma dovuta rispetto a quella richiesta per effetto della normativa richiamata in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo preteso;
In ogni caso: ridurre l'importo preteso;
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
Pagina 4 di 35 IN VIA ISTRUTTORIA
Qualora Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente la copiosa documentazione già versata in atti (l'indice completo è stato riportato nella terza memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, c.p.c. in data 30.09.2021), ribadendo le deduzioni/eccezioni evidenziate da questa difesa in sede istruttoria, si insiste nelle seguenti istanze.
- dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza istruttoria “a prova contraria” inserita da CP_3 nella nota del 16.01.2025 in quanto del tutto nuova e, pertanto, tardiva;
- dichiararsi la inammissibilità per tardività della produzione documentale del PT effettuata in corso di perizia in data 31.01.2024, come già contestato, in quanto avvenuta oltre i termini ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 , c.p.c. e, per l'effetto, provvedere a non esaminarla;
ad ogni buon conto, e ferme le riserve già espresse in merito, si evidenzia come tale copiosa documentazione non risulta esser stata depositata in allegato alla relazione peritale;
- dichiararsi la inammissibilità per tardività delle note formulate dal CTP nominato da
, dott. , in quanto depositate successivamente alla scadenza dei termini CP_3 Per_1 ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3, c.p.c. nonchè del termine per le osservazioni alla CTU e, per l'effetto, espungerle dal fascicolo ed, in ogni caso, provvedere a non esaminarle;
A) Prova per interpello e testi
- ammettersi prova per interpello del legale rappresentante e/o responsabile del PT
e prova per testi sui seguenti capitoli preceduti ciascuno dalla formula “vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi:
1. la decisione di ricoverare la SInora presso la casa di riposo di il Parte_2 PT
10.02.2014 è stata una presa d'intesa con i medici curanti e gli specialisti che l'avevano in cura;
2. la SInora già all'ingresso in casa di riposo a era affetta da malattia Parte_2 PT di Alzheimer in fase avanzata, con compromissione notevoli delle capacità psicofisiche, presentava inoltre problemi collegati ad una cardiopatia ipertensiva, con episodi iniziali di scompenso durante la sua permanenza, e problemi odontostomatologici, quali infezioni
Pagina 5 di 35 recidivanti, artropatia diffusa in particolare ginocchia, insufficienza venosa arti inferiori ed ipercolesterolemia come risulta dai documenti 2-6 che si rammostrano;
3. la SI.ra sin dall'inizio, ovvero dal febbraio 2014, ha necessitato di assistenza Pt_2 sanitaria e monitoraggio continuo circa il suo stato di salute, come emerge dai documenti
1, 6-42 che si rammostrano;
4. dal 10.02.2014 al 04.02.2016, oltre all'assistenza continua del personale infermieristico presente in struttura dalle ore 06:00 alle ore 21:00, si sono resi necessari più di cento accessi in casa di riposo da parte del medico curante;
5. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016, la SInora è stata sottoposta ai seguenti Pt_2 accertamenti e/o controlli clinici, come risulta dai doc. 1, 6-15, 19-22, 25-38 che si rammostrano: - n. 8 visite neurologiche: a : 08.04.2014 - dott. ; PT Per_2
08.07.2015, 02.03.2016 - dott.ssa e a San Vito al Tagliamento 27.05.2014, Per_3
25.11.2014, 26.05.2015, 03.05.2016, 15.11.2016 - dott. , n.d.r.] - n. 1 visita Per_4 ortopedica, - n. 2 controlli cardiologici con ecg, - 2 rx, - 2 ecocolordoppler - n. 1 invio in p.s. concordato con il 118 per accertamenti in sospetta patologia respiratoria con rx torace, saturimetria ed esami ematochimici) - n. 6 controlli ematochimici, - n. 2 sedute di vaccinazione profilattica - n. 2 ricoveri ospedalieri;
6. durante l'intero periodo di ricovero la SInora era sottoposta ad un piano Parte_2 di cura personalizzato comprendente sia terapia per patologia acuta, sia visite specialistiche, esami, controlli, mezzi di contenzione, mobilizzazione “a frequenza quotidiana” nonché periodiche modifiche del piano terapeutico in atto come risulta dai doc.
1, 6-42 che si rammostrano.
7. la Commissione Invalidi Civili di Pordenone ha riconosciuto la SI.ra in data Pt_2
10.09.2010 affetta da “deterioramento cognitivo” con un'invalidità pari al 70% ed, in sede di aggravamento, alla visita del 04.07.2011, “Portatore di handicap in situazione di gravità
(comma 3 art. 3)” - giusta documento doc. 03 che si rammostra;
8. Ad esito della visita del 25.07.2011 la Invalidi Civili di Pordenone ha riconosciuto a decorrere dal 17.05.2011 la SI.ra “INVALIDO ultrasessantacinquenne con Pt_2 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
Pagina 6 di 35 vita” per “Disabilità” “01 Intellettiva, 02 ” - giusta documento doc. 02 che si Per_5 rammostra;
9. plurimi riscontri specialistici, ed in particolare una relazione del Centro Alzheimer di
Padova del 29.04.2011, hanno diagnosticato alla SInora “demenza di Alzheimer Pt_2
a esordio giovanile, attualmente in fase avanzata ” - giusta documento doc. 04 che si rammostra;
10. il quadro clinico dal 10.02.2014 al 04.02.2016 è riportato analiticamente nella relazione del medico curante, dott. fatta in data 04.02.2016 su richiesta della Persona_6 dottoressa Direttore del Distretto Sanitario di - giusta documento doc. Persona_7 PT
06 che si rammostra;
11. all'ingresso in Casa di riposo di il 10.02.2014, la SInora doveva PT Parte_2 essere aiutata per deambulare a causa del “rischio di caduta”, giusta documento doc. 28 che si rammostra;
12. il 12.02.2014 la SInora cadeva a terra, giusta documento doc. 07 che si Parte_2 rammostra;
13. la SI.ra era sottoposta a periodica valutazione, con conseguenti prescrizioni, Pt_2 da parte del fisioterapista come riportato nel relativo diario – doc. 28 – che si rammostra;
14. il dott. rescriveva l'utilizzo continuativo di mezzi di contenzione (tra cui la cintura Per_6 contenitiva) e, precisamente, in data 23.05.2014, 09- 10.06.2014, 25.05.2016, 24.06.2014,
27.10.2015, 05.04.2016, 31.05.2016, 06.05.2016, 23.08.2016, 14.11.2016, 30.11.2016,
27-28.02.2017, 20.05.2017 giusta documenti doc. 07-08 e 28 che si rammostrano;
15. sin dall'epoca del ricovero, la SInora veniva sottoposta a cure Pt_2 odontostomatologiche, in una situazione di “edentulia parziale superiore e totale inferiore.
Presenza di impianti ossei” - giusta documento doc. 06 che si rammostra;
16. dal 10.02.2014 al 04.02.2016 il piano terapeutico comprendeva anche le cure di natura stomatologica descritte nel doc. 06 che si rammostra;
17. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016, alla SInora veniva somministrata una Pt_2 terapia antibiotica per una infezione odontostomatologica - giusta documento doc. 06 che
Pagina 7 di 35 si rammostra;
18. sempre dal 10.02.2014 al 04.02.2016 venivano effettuate altre visite odontoiatriche alla SInora , tra le quali, il 18.02.2014 la paziente veniva visitata dal dott. Parte_2 [...]
che prescriveva un rx e in data 12.03.2014, dal dott. giusta Per_8 Persona_9 documenti doc. 06 e doc. 09, 10 che si rammostrano;
19. sin dall'aprile 2014 il medico prescriveva alla SInora l'utilizzo di Parte_2 strumenti di contenzione giusta documenti doc. 06, doc. 07 e doc. 08, che si rammostrano;
20. nello stesso periodo di cui al capitolo precedente, le condizioni fisiche della paziente richiedevano un cambiamento della terapia sedativa giusta documenti doc. 06 e doc. 18 che si rammostrano;
21. ai primi di aprile 2014 il dott. hiedeva la consulenza specialistica psichiatrica del Per_6 dottor del CSM di , che, in data 8.04.2014, modificava la terapia Persona_10 PT neurologica confermando il donezepil 10 mg 1 cp e la memantina 20 mg 1 cp, sospendeva il citalopram 6 gtt sostituendolo con la quetiapina (seroquel) 25 mg 1 comp x 2 e 5 gocce di clotiapina al bisogno - giusta documenti doc. 06, doc. 07, doc. 18 che si rammostrano;
22. l'estrazione dei monconi/denti della paziente veniva effettuata in data Parte_2
22.04.2014 “previa somministrazione di 10-15 gocce di diazepam mezz'ora prima in accordo con la figlia” - giusta documenti doc. 10 e doc. 12, doc. 06 che si rammostrano;
23. successivi controlli per controllo e detartraggio, alla paziente venivano Parte_2 eseguiti in data 10.09.2014, 15.07.2015, 05.08.2015, 31.03.2016 e – con un intervento di smontaggio ed estrazione dei monconi nell'ottobre del 2016 - giusta documenti docc. 13 -
17 che si rammostrano;
24. dal maggio del 2014 la SInora perdeva la capacità di deambulare – Parte_2 giusta documento n. 06 che si rammostra;
25. il 27.05.2014 il neurologo dott. confermava la riduzione e Persona_11 sospensione della quetiapina, mantenendo il citalopran con aggiunta, al bisogno, di aloperidolo (10 gocce), come da docc. 18, 19 che si rammostrano;
26. lo stesso specialista, dott. , visitava/valutava la paziente altre cinque volte Per_4
Pagina 8 di 35 con cadenza semestrale, prescrivendo la terapia riabilitativa, come da docc. 20-24 che si rammostrano;
27. dal 09.06.2014 la SInora veniva trasferita al “nucleo rosso” della casa Parte_2 di riposo di (dedicato ad ospiti con alto carico sanitario), come risulta anche da PT documento 09 all. ricorso che si rammostra;
28. il “nucleo rosso” accoglie "ospiti con un ALTO carico sanitario" come risulta anche dal documento n. 2 all. al ricorso, che si rammostra;
29. la presenza di patologie concorrenti, tra le quali quelle a carico dell'apparato cardiocircolatorio (cardiopatia ipertensiva con episodi di scompenso, problemi di ipercolesterolemia) e la comparsa, soprattutto dopo l'ingresso in Casa di riposo, di rialzi pressori ed edemi alle caviglie, richiedeva cure specifiche, con prescrizione anche di farmaci regolatori della pressione sanguigna (Lasitone 1 c.p.) come da docc. 02, 06, 18 che si rammostrano;
30. su richiesta del dott. la SInora veniva sottoposta ad una visita Per_6 Parte_2 cardiologica ed ECG, eseguita il 04.06.2014 e a successivi controlli come da docc. 06, 07,
25, 26 che si rammostrano;
31. Alla SInora era fornita assistenza infermieristica continua, come anche Parte_2 da docc. 06, 27, 28, 29, 30, 31, che si rammostrano;
32. In esito alla visita odontostomatologica del 10.09.2014, lo specialista prescriveva alla paziente, SInora una seduta di igiene orale domiciliare al dì, con Parte_2 applicazione quotidiana di gel alla clorexidina” come da doc. n. 13 che si rammostra;
33. In esito alla visita neurologica del 25.11.2014, il dott. , confermava la Persona_12 terapia farmacologica in corso e conSIliava di riprovare la terapia riabilitativa per possibilità di recupero della situazione eretta, come da doc. 20 che si rammostra;
34. In seguito all'incontro del 06.02.2015, presso la sede del Distretto Sanitario, presenti la direttrice, dott.ssa la sua collaboratrice, dott.ssa veniva Persona_7 Persona_13 disposta una nuova valutazione fisiatrica, come da doc. 06 che si rammostra;
35. il dott. nel febbraio del 2015 proponeva di procedere con delle sedute, dallo Per_14
Pagina 9 di 35 stesso definite, di “stimolazione psicomotoria” sotto la supervisione di fisioterapista;
36. il 26.05.2015, il dott. , oltre ad attestare e confermare la modifica alla Persona_12 terapia farmacologica “con beneficio sulla rigidità assiale (manifestazioni extrapiramidali da aloperidolo)”, “ribadisce il concetto di conservazione dello stato motorio e di ridurre i rischi di ulteriore decadimento motorio con allettamento, preservando con opportuna fisiockinesiterapia le abilità motorie attuali”, “le performance cognitivo comportamentali non essendo una limitante a tale esecuzione” e “conSIlia una nuova valutazione fisioterapica”, come da doc. 21 che si rammostra;
37. su richiesta della fisiatra, dott.ssa veniva effettuata una visita di controllo Per_15 neurologico in data 08.07.2015 dalla dott.ssa , neurologa del Distretto Sanitario Per_16 che conSIliava il mantenimento della terapia in atto e “mobilizzazione letto – carrozzina a frequenza quotidiana”, come da doc. 32 che si rammostra;
38. il 15.07.2015 il dott. S. , odontostomatologo, visitava la SInora e Per_17 Parte_2
“programma seduta di detartrasi compatibile con il grado di collaborazione della paziente”, attesta: “l'evidente necessità di maggior igiene orale quotidiana e di uso di colluttorio o gel a base di clorexidina”, come da doc. 14 che si rammostra;
39. la prescrizione di cui al capitolo precedente viene inserita, dal dott. nel piano Per_6 terapeutico della paziente, come da doc. 18 che si rammostra;
40. in data 05.08.2015 veniva effettuata una seduta di igiene professionale presso l'ambulatorio Odontoiatrico dell' , come da doc. 15 che si rammostra;
CP_6
41. nel novembre del 2015 si manifestava un serio episodio di tromboflebite venosa profonda dell'arto inferiore sinistro che comportava l'avvio di una terapia con anticoagulanti, con continuo monitoraggio del sangue, come risulta anche da docc. 06, 33,
34, 35 che si rammostrano;
42. la SInora veniva portata in data 02.12.2015 d'urgenza in Pronto Soccorso di Pt_2
Pordenone per un grave episodio di dispnea e ad un accertamento radiografico veniva, tra l'altro, rilevata la presenza di un amartoma polmonare destro, con prescrizione di successivi accertamenti diagnostici (TC) su base semestrale, con raccomandazione di un
“Attento monitoraggio in casa di riposo di funzionalità respiratoria. Frequente
Pagina 10 di 35 mobilizzazione degli arti inferiori (...)” come da doc. 36 che si rammostra;
43. il 09.12.2015, dopo una serie di esami diagnostici, veniva confermata anche una patologia artrosica al ginocchio sx come risulta anche da docc. 37, 38 che si rammostrano;
44. l'11.02.2016 la SInora , veniva portata d'urgenza in Pronto Soccorso per Pt_2
“perdita di conoscenza con contrazioni tonico cloniche associate, deviazione sguardo e della rima buccale a destra” e veniva ricoverata presso l'ospedale “S. Maria degli Angeli” di Pordenone con una prima diagnosi di: ”Epilessia generalizzata convulsiva”, come da doc. 39 che si rammostra;
45. ad un esame diagnostico più accurato la diagnosi di cui al capitolo precedente, veniva aggiornata in: “Occlusione di arteria cerebrale non specificata con infarto cerebrale” come da doc. 39 che si rammostra;
46. l'anamnesi, effettuata dal neurologo, in occasione del ricovero di cui ai capitoli precedenti nn. 44, 45, riportava: “- ipertensione arteriosa in trattamento - sindrome depressiva in trattamento - demenza di Alzheimer con perdita totale nelle ADL. Non deambula, non parla. Ospite di casa di riposo Oggi accompagnata in P.S. per occorrenza intorno alle 11,30 mentre era seduta in carrozzina di crisi generalizzata di tipo tonico clonico. In Ps recidiva di crisi trattata con Valium 3 mg. Eseguita TC cranio (vasculopatia cerebrale cronica, atrofia)” come da doc. 39 che si rammostra;
47. alla dimissione dall'ospedale nell'occasione del ricovero di cui ai precedenti capitoli nn.
44-46, alla SInora veniva diagnosticata un'“emiparesi facio-brachio-crurale Parte_2 sinistra da ischemia cerebrale in paziente affetta da demenza di Alzheimer. Crisi epilettiche sintomatiche acute” come da doc. 39 che si rammostra;
48. dal 17.02.2016 all'11.03.2016 la SInora veniva ricoverata presso il Parte_2 reparto post acuti di , per essere poi dimessa con diagnosi: “Emiparesi facio- PT brachio-crurale sinistra da ischemia cerebrale in paziente di Alzheimer, atrofia cerebrale in vasculopatia cronica microinfartuale e dislipidemia. Crisi epilettiche sintomatiche acute.
Osteoartrosi Osteoporosi. Pregressa TVP arto inferiore sinistro”, come da doc. 39 che si rammostra;
49. in data 02.03.2016, la dott.ssa – alla visita effettuata durante la degenza Per_3
Pagina 11 di 35 ospedaliera della SInora - dava atto della sussistenza, alla TC capo, di un: Parte_2
“atrofia e vasculopatia multi micro infartuale” e di un “emiparesi sinistra ad epicentro brachio curale ad evoluzione spastica all'arto sup. sin;
bulbo mimico presente bil;
CV non valutabile. , dando indicazioni di sospendere il , come da doc. 39 CP_7 Parte_3 che si rammostra;
50. alla SInora , all'atto delle dimissioni, in data 11.03.2016, venivano Parte_2 prescritti “periodici controlli, il primo ad una settimana dalle dimissioni di fenobarbitelamia, emocromo, creatinina, Na+, K+, colesterolo totale, colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, trigliceridi, glicemia a digiuno, AST, ALT, ALP, GGT, LD e bilirubina totale” - nonché “uno stretto monitoraggio da parte del personale infermieristico quando la paziente si alimenta”, come da doc. 39 che si rammostra;
51. con missiva dd 17.03.2016 venivano diffidati i familiari della SInora dal Parte_2 somministrare liquidi ed alimenti non autorizzati dal personale sanitario, come da documento n. 83 che si rammostra;
52. in data 03.05.2016, il dott. ha provveduto a modificare la terapia (da Persona_12
Gardenale 50 mg a Keppra 500 mg x die, come da doc. 23 che si rammostra;
53. in data 13.05.2016, all'incontro di monitoraggio dell'Unità di Valutazione
Multiprofessionale UVM, tra l'altro veniva concordato, nell'ambito del Progetto
Assistenziale Individuale (PAI) di: “sviluppare un progetto (…) per migliorare la compliance alimentare su indicazione terapeutica del dott. come risulta anche da docc. 40, 41, Per_6 che si rammostrano;
54. in data 13.10.2016 oltre al detartaraggio, veniva eseguito lo smontaggio della mesostruttura inferiore su impianti e degli elementi naturali inferiori come da doc. 17 che si rammostra;
55. alla valutazione neurologica effettuata in data 15.11.2016 dal dott. , Persona_12 veniva conSIliata (nuovamente) la “Mobilizzazione passiva/ attiva per evitare posture improprie esito dell'evento ischemico cerebrale e per la prevenzione delle ulcere da decubito”, come da doc. 24 che si rammostra;
56. il 24.03.2017 la SInora veniva ricoverata presso il reparto di medicina Parte_2
Pagina 12 di 35 dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone) per dispnea, da una settimana tosse anche durante la deglutizione, non febbre e all'anamnesi: - “M. di Alzheimer. - 11/2015
TVP (= trombosi venosa profonda) arto inferiore sinistro - 12/2015 amartoma polmonare destro - 19/3/2016 dimessa dalla medicina di sacile con diagnosi: “Emiparesi faciobrachio- curale sinistra da ischemia cerebrale in paziente affetta da M. di Alzheimer, atrofia cerebrale in vasculopatia cronica micro-multinfartuale e dislipidemia. Crisi epilettiche sintomatiche acute. Osteartrosi. Osteoporosi. Pregressa TVP arto inferiore sinistro”, come da doc. 42 che si rammostra;
57. il 29.03.2017 la SInora decedeva con un quadro clinico sintetizzato Parte_2 nella “notifica di decesso” stilata al S. Maria degli Angeli come segue: “M.Alzheimer.
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA ED EPILESSIA. RECIDIVA ICTUS
CEREBRALI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA TERMINALE”, come da doc. 42 che si rammostra;
58. il dott. provvedeva alle variazioni del piano terapeutico in data 20.03.2014, Per_6
08.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014, 29.04.2014, 07.05.2014, 19.05.2014, 23.05.2014,
28.05.2014, 04.06.2014, 13.06.2014, 03.10.2014, 29.01.2015, 17.06.2015, 25.06.2015,
27.10.2015, 30.10.2015, 10.11.2015, 11.03.2016, 15.03.2016, 18.03.2016, 29.03.2016,
10.05.2016, 30.05.2016, 13.06.2016, 02.08.2016, 12.09.2016, 17.02.2017 come risulta dal doc. 18 che si rammostra;
59. dal giorno del ricovero sino al decesso era in atto un continuo monitoraggio fisioterapico specialistico, effettuato anche in diversi momenti della giornata, tramite
“assistenza all'alzata (per valutare le condizioni dell'ospite e la coerenza delle modalità con la quale viene effettuata), il controllo posturale sia a letto che in carrozzina (allo scopo di prevenire danni secondari), l'idoneità ed integrità dei presidi antidecubito e degli ausili, tutti interventi a cadenza pressoché quotidiana” ”come risulta anche dal doc. 87 (relaz.
2.2.2016) allegato a memoria di costituzione che si rammostra;
60. in data 23.10.2017 il dott. certificava che le condizioni di salute della SI.ra Per_6
“sin dall'inizio hanno necessitato assistenza sanitaria continua sia per monitorare Pt_2 lo stato di salute, curare e non far progredire le patologie croniche, curare e risolvere patologie acute e per evitare infortuni e migliorare l'aspetto igienico sanitario di una
Pagina 13 di 35 paziente multiproblematica … oltre all'assistenza continua del personale infermieristico” come risulta dal doc. 01 che si rammostra;
Sulla situazione economica della SI.ra Pt_2
61. Il 10.02.2014, quale condizione per il ricovero in casa di riposo di della madre, PT
, alla SInora veniva sottoposto un modulo prestampato Parte_2 _1 contenente l'impegno “a pagare la retta di ricovero”, giusta documento doc. 1 avv. allegato a ricorso introduttivo che si rammostra;
62. all'atto dell'ingresso in Casa di Riposo di Sacile veniva anche richiesto il pagamento – assieme alla caparra - di un anticipo di € 100,00, come da doc. 55 che si rammostra;
63. i farmaci e/o presidi indicati nel doc. 56, che si rammostra, venivano acquistati direttamente dalla SI.ra ; Pt_2
64. nel 2015 venivano sostenute per l'abitazione della SInora spese correnti per Pt_2 almeno € 4.000,00/anno, nonché costi per la manutenzione ordinaria/straordinaria, per l'importo di € 7.672,21 e, nel 2016, per € 7.089,00 come risulta anche da doc. 57, che si rammostra;
65. la SInora , dal mese di novembre 2013 sino all'ingresso nella Casa di Parte_2
Riposo, frequentava il centro diurno specializzato “Casa Vittoria” di UG , sostenendone i relativi costi, di cui nel 2014 per € 819,46, così come quelli della badante, come risulta anche da doc. 58, che si rammostra;
66. anche durante il periodo in cui la SInora è stata ricoverata in Casa di Parte_2
, la stessa veniva accudita da una badante, autorizzata alla CP_4 Controparte_8 somministrazione dei cibi alla degente con relativo costo sostenuto dalla figlia e ADS, che l'assisteva nell'alimentarsi, come risulta anche da doc. 41 che si rammostra;
67. i costi di cui all'articolo precedente sono pari ad 3.715,94 per il 2014, € 2.400,00 per il
2015 e di € 3.000,00 dal 01.01.2016 al 29.03.2017 come da rendiconti, doc. 89, che si rammostrano;
68. per le visite alla SI.ra nonché per accompagnarla ai controlli all'esterno veniva Pt_2 acquistata una vettura con un costo di € 22.400,00, a fine 2014 come risulta da doc. 59,
Pagina 14 di 35 che si rammostra;
69. per il ricovero, oltre alla caparra, è stato pagato l'importo totale di € 9.355,50 come risulta dai docc. 47 e 61 che si rammostrano;
70. la SI.ra aveva come fonte di reddito la pensione (di circa € 1.050/mese) e Pt_2
l'indennità di accompagnamento (circa € 500,00/mese) come risulta dai doc. 51-54, che si rammostrano;
Si indicano a testimoni: dottor Pordenone;
dott.ssa , Persona_6 Testimone_1
Pordenone; dott. , ; SInora , ; SInor Testimone_2 PT Testimone_3 PT CP_9
; dott. , San Vito al Tagliamento;
SI. SI.
[...] PT Persona_11 _10 SI.ra ; ; dott. dott.ssa _11 Persona_18 _12 _13
; SI. , ; dott.ssa ; SI. Persona_19 Controparte_14 PT Persona_20
, ; SI. SI. , ; SI. Controparte_15 _16 _17 _18 PT _19
, ; SI. , SI. , ; SI.
[...] PT CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
, Pordenone;
SI. Controparte_24 CP_25
B) Si chiede CTU medico legale sul seguente quesito: “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari, 1) descriva ed accerti le condizioni di salute, la natura e l'entità delle patologie ed il decorso clinico della SI.ra durante il periodo 10.02.2014 al 29.03.2017, data del Pt_2 decesso;
2) accerti le prestazioni erogate alla SI.ra durante detto periodo e Pt_2 descriva se le stesse attengono a mera ospitalità alberghiera, oppure se è presente un piano terapeutico con prestazioni e cure di natura sanitaria, trattamenti farmacologici, controllo del quadro clinico e monitoraggio medico, prescrizione di strumenti di contenzione;
3) accerti, in particolare, la valenza sanitaria delle stesse ed, in particolare, la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato somministrato congiuntamente alla prestazione socioassistenziale”;
-ci si oppone alle richieste avversarie di estensione del quesito peritale in quanto tardive, inammissibili ed, in ogni caso, irrilevanti;
Pagina 15 di 35 - ci si oppone alle richieste avversarie di chiamata a chiarimenti del CTU essendo l'inquadramento giuridico di competenza di codesto Ill.mo Giudice;
C) CTU CONTABILE
Si rinnova la richiesta di CTU contabile al fine di accertare alla luce della normativa statale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001 art. 3, dpcm 29.11.2001, D.Lgs. 289/2002) l'importo della “quota alberghiera” nella percentuale ex lege (quota sanitaria: 70% a carico del SSN - quota sociale: 30% a carico di PT ed utente ed, in via gradata, 50% quota a carico SSN e 50% a carico di ed PT utente) e, rispetto alla stessa, il quantum a carico della SI.ra in base all'ISEE (ai _1 sensi della L. 328/2000, D.Lgs. 109/1998 e DPCM 159/2013) detratte le spese sostenute, in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
Pertanto, si chiede che, previa verifica e ricostruzione dei versamento eseguito per la retta de qua, il CTU accerti e determini se quanto già pagato esaurisca e/o ecceda l'ammontare della retta massima che può essere richiesta in base a detta normativa, indicando l'eventuale maggiore importo versato;
D) ESIBIZIONE EX ART. 210 E 212 C.P.C.
Ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. si rinnova la richiesta al Giudice di voler ordinare l'esibizione al della seguente documentazione: Parte_1
- ISEE , relativa ad anni 2015 – 2017; Parte_2
nonché al e/o all' Parte_1 Controparte_5
della seguente ulteriore documentazione:
[...]
- diario infermieristico o ogni altro documento avente ad oggetto le prestazioni infermieristiche (e.c.: “Consegne integrate”)
- diario di trattamento fisioterapico dal 03.02.2016 al 23.03.2017
- schede alimentazione ed idratazione
- schede decubiti.
Si ricorda che parte dei documenti di cui si insiste per l'esibizione sono stati, ante causam,
Pagina 16 di 35 inutilmente richiesti al con specifiche istanze di cui si è dato atto in sede di PT costituzione (docc. 43 - e 68) e solo per alcuni degli stessi vi è stata una consegna parziale e lacunosa in sede di C.T.U.
Salva ogni riserva”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 15 maggio 2025:
“In via principale a) Respingere per i motivi esposti in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da parte chiamante nei confronti dell . Controparte_5
b) In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'eccellentissimo Tribunale condannasse l'azienda a CP_5 rimborsare al le somme di natura alberghiera risultanti dalla quantificazione PT effettuata dal stesso nei confronti della SI. detrarre gli importi di natura PT _1 assistenziale percepiti in vita dalla SI. da tale rimborso. _1
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22 giugno 2020, il ricorrente
[...]
(in seguito anche solo ricorrente o ha chiesto al Tribunale di Pordenone Parte_1 PT di fissare udienza per la comparizione delle parti, invitando la convenuta a _1 costituirsi in giudizio e proponendo contro costei le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill. Tribunale di Pordenone, in accoglimento del ricorso,
nel merito:
- per le motivazioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato che era Parte_2 debitrice nei confronti della Casa di Riposo del Comune di di € 52.421,52 per rette PT di degenza insolute dal luglio 2014 al decesso avvenuto il 29.03.2017, accertare e dichiarare che la resistente è soggetto obbligato in solido al pagamento delle _1 rette per la degenza della madre o, in via alternativa, accertare e dichiarare Parte_2
Pagina 17 di 35 che la resistente vi è tenuta quale unica erede universale di;
_1 Parte_2
- per l'effetto, condannare al pagamento, in favore del ricorrente _1 Parte_1
, di € 52.421,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni
[...] singola fattura al saldo;
spese di lite rifuse”.
A sostegno di tali domande, il Comune ha dedotto:
- che il 10 febbraio 2014 , madre della convenuta, era stata accolta nella Parte_2
Casa di Riposo di Sacile - Nucleo Giallo, dedicato alle “patologie dementigene in pazienti che deambulano in autonomia senza bisogno di ausili”;
- che la relativa domanda era stata presentata dalla figlia nonché amministratrice di sostegno, in quanto la gestione a domicilio della madre era divenuta difficoltosa;
- che contestualmente la SInora aveva sottoscritto l'impegno a far fronte agli oneri _1 economici di pagamento della retta;
- che l'ammontare della retta di ospitalità a carico della ricoverata, come da regolamento, era stato stabilito nei seguenti termini, in base alle delibere di IU del Parte_1
, tenuto conto della condizione economica della beneficiaria e detratti i contributi
[...] regionali: per l'anno 2014 la retta giornaliera era stata di € 49,50, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 67,60 il contributo regionale di € 16,60 ed € 1,50 per la situazione ISEE;
per l'anno 2015 la retta giornaliera era stata di € 52,50, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 70,60 il contributo regionale di € 16,60 ed € 1,50 per la situazione ISEE;
per l'anno 2016 la retta giornaliera era stata di € 53,00, calcolata detraendo dall'importo giornaliero di € 71,10 il contributo regionale di € 16,60 il contributo regionale di € 1,50;
- che sin dal luglio 2014 l'amministrazione della aveva iniziato a registrare i CP_4 mancati pagamenti della retta di ricovero, essendo risultato vano il sollecito del 15 gennaio
2015;
- che a febbraio 2015 la convenuta, in qualità di amministratrice di sostegno della madre, aveva comunicato al Giudice tutelare di aver interrotto il pagamento delle rette mensili, sostenendo, a giustificazione di tale condotta, che, essendo la madre stessa affetta da
Pagina 18 di 35 morbo di Alzheimer, le prestazioni sanitarie dovevano ritenersi prevalenti rispetto a quelle assistenziali e che, pertanto, l'intero costo della retta andava posto a carico del servizio sanitario nazionale o regionale, come asseritamente statuito dalla Corte di Cassazione;
- di aver comunicato al Giudice tutelare, con missiva del 23 febbraio 2015, la situazione della ricoverata, evidenziando che l'atteggiamento e le prese di posizione della amministratrice di sostegno stavano creando disagio sia alla SInora che agli Pt_2 operatori della struttura e precisando, altresì, di aver interessato gli uffici regionali preposti per ottenere dei chiarimenti su quanto sostenuto dalla SInora in merito alla debenza _1 della retta di degenza;
- che la Regione, nel rispondere al quesito sottopostole, aveva ribadito, come già fatto in altre occasioni, che la sentenza n. 4558/2012 della Suprema Corte non poteva essere considerata fonte di diritto, ma era valevole unicamente fra le parti specifiche della controversia, rilevando che non era, in ogni caso, possibile ricondurre ad una determinata patologia una correlata serie di prestazioni socio-sanitarie e, conseguentemente, individuare secondo tale criterio l'istituzione competente ad assumere i relativi costi;
- che vano era risultato anche altro sollecito di pagamento;
- che la procedura di negoziazione assistita, nelle more attivata dalla SInora si era _1 risolta con verbale negativo;
- che il 29 marzo 2017 la SInora era deceduta;
Pt_2
- che l'insoluto nei propri riguardi era pari ad € 52.421,52;
- che, mentre il marito della SInora aveva rinunciato all'eredità di che trattasi, la Pt_2 figlia l'aveva accettata puramente e semplicemente, essendo erede universale della madre;
- che la SInora era, anzitutto, tenuta al pagamento delle rette per un duplice ordine _1 di ragioni, ossia sia per essersi obbligata, in solido con la madre, in virtù di specifico impegno dalla stessa sottoscritto, sia e comunque in quanto unica erede della SInora
; Pt_2
- che, secondariamente, era infondata la decisione, adottata dalla convenuta sin dal luglio
Pagina 19 di 35 2014, di interrompere il versamento di tali rette, poiché i principi enunciati nella sentenza n. 4558/2012 della Cassazione non erano di per sé invocabili laddove si fosse trattato di pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, dovendosi effettuare una valutazione concreta sulla natura delle prestazioni erogate;
- che, infatti, ove tali prestazioni fossero state caratterizzate da forme di lungo-assistenza residenziali, come nel caso della SInora , la ripartizione dei costi tra servizio Pt_2 sanitario nazionale e Comuni faceva, comunque, salva la compartecipazione da parte dell'utente, prevista dalla disciplina regionale e comunale;
- che, diversamente da quanto ritenuto dalla SInora le prestazioni rese alla de _1 cuius non si potevano qualificare come socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, in quanto tali assicurate dalle aziende sanitarie;
- che, peraltro, in vita la SInora aveva percepito anche l'indennità di Pt_2 accompagnamento erogata dall'INPS, prestazione erogata proprio al fine di far fronte alle prestazioni assistenziali che, nella specie, le erano state erogate dalla Casa di Riposo comunale.
1.2 Con decreto del 3 luglio 2020 il Giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
1.3 Si è, quindi, costituita la convenuta formulando le seguenti, testuali, _1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere, contrariis reiectis:
1 in via preliminare di rito: accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, previa conversione del rito, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.
2 Nel merito in via principale:
- respingere le eccezioni, deduzioni e domande tutte proposte da dal in quanto PT improcedibili, inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
Pagina 20 di 35 3 Nel merito in via riconvenzionale:
-previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso alla determinazione della compartecipazione de qua per violazione di legge ed eccesso di potere
- accertare che il non vanta alcun credito nei confronti della resistente per le PT ragioni di cui in narrativa
- dichiarare inefficace, invalido, nullo ed in ogni caso annullabile l'“impegno a pagare” sottoposto alla firma della SI.ra (doc. 1 al fine della degenza della SI.ra _1 PT
, per i motivi di cui in narrativa Pt_2
- accertare, anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92, D.P.C.M. 14.02.2001 art. 3, D.Lgs. 289/2002, L. 18/2009, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
TFUE, Carta sociale europea, Costituzione dell'O.M.S.) che le prestazioni erogate alla SI.ra , in relazione alla loro componente sanitaria, devono ritenersi in toto a carico Pt_2 del SSN e, per l'effetto,
- condannare il a restituire alla resistente le somme indebitamente pagate per PT
l'importo di € 9.355,50= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 3, c.c., ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in subordinata ipotesi:
- accertare e dichiarare in applicazione della normativa in materia (D.Lgs. 502/92,
D.P.C.M. 14.02.2001, L. 328/2000 e D.Lgs. 109/1998, DPCM 159/2013), il quantum dovuto dalla SI.ra per la degenza della SI.ra , nella misura di legge ovvero _1 Pt_2 degli importi ex lege richiedibili a titolo di compartecipazione ai costi della “quota alberghiera”,
in via denegata, dichiarare ed accertare la minor somma dovuta rispetto a quella richiesta per effetto della normativa richiamata in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo preteso;
Pagina 21 di 35 In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, diritti ed oneri processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammissione di prova per interpello del convenuto opposto e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa e da intendersi qui ritrascritte come capitoli di prova, preceduti tutti dalla frase “vero che” ed espunte eventuali frasi, aggettivi, sostantivi ovvero locuzioni contenenti giudizi, con i seguenti testi: dottor Pordenone;
Persona_6 dott.ssa , Pordenone;
dott. , ; SInora Testimone_1 Testimone_2 PT Tes_3
, ; SInor;
dott. , San Vito al
[...] PT CP_9 PT Persona_11
Tagliamento, con riserva di altri indicarne.
- Si chiede CTU medico legale al fine di accertare la valenza sanitaria delle prestazioni erogate alla SI.ra alla luce della normativa alla luce della normativa nazionale, Pt_2 europea ed internazionale in materia (artt. 32, 38 e 117, co. 2, lett. m, Cost.; art. 3 septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dell'art. 3, comma 1 e 3, d.P.C.M. 14.01.2001, del dpcm 29.11.2001, della L. 833/1978 e della L. 730/1983, dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 168 TFUE, dell'art. 11 Carta sociale europea, della Costituzione dell'O.M.S., della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009).
- Si chiede CTU contabile al fine di accertare, relativamente alla eventuale “quota alberghiera” nella percentuale ex lege, il quantum a carico della stessa in base all'ISEE, detratte le spese sostenute, ed alla normativa in materia (L. 328/2000, D.Lgs. 109/1998,
DPCM 159/2013) in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento.
Ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c. si chiede l'esibizione al della seguente PT documentazione:
- valutazioni VALGRAF del 26.05.2014 ed eventuali successive
- diario infermieristico e/o di consegne integrate
- , relativamente anni 2015 - 2017 Persona_21
I documenti di cui si chiede l'esibizione sono stati inutilmente richiesti con specifiche
Pagina 22 di 35 istanze di cui si è dato atto sopra e che si allegano in copia (docc. 43-46 e 61)”.
A sostegno di tali domande, la SInora ha, in estrema sintesi e per quanto _1 ancora rileva, dedotto:
- che il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 4458/2012 (rectius:
4558/2012) era stato successivamente ribadito da numerose altre pronunce, in cui erano stati fissati i parametri dell'analisi del caso concreto al fine di individuare, in ipotesi di degenza presso struttura convenzionata/accreditata, i soggetti (pubblici e/o privati) sui quali dovevano gravare, in tutto o in parte, le spese per le prestazioni rese in favore del paziente ivi collocato;
- che, in particolare, nel caso di prestazioni di natura sanitaria non eseguibili se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale doveva prevalere la natura sanitaria del servizio, da erogarsi, perciò, a titolo gratuito;
- che spettava, peraltro, al ricorrente dimostrare la pretesa valenza “sociale” delle prestazioni de quibus;
- che, al contrario di quanto sostenuto dal Comune, già al momento dell'ingresso in CP_4 di la SInora era affetta da malattia di Alzheimer in fase avanzata, oltre che CP_4 Pt_2 da altre gravi patologie, e necessitava, perciò, di assistenza sanitaria e monitoraggio continuo del proprio stato di salute, tanto è vero che il 9 giugno 2014 era stata trasferita nel diverso reparto denominato “nucleo Rosso”, riservato ad “ospiti con un alto carico sanitario”, e che proprio grazie alle cure ed agli accertamenti sanitari ivi somministrati non aveva subito, sino a febbraio 2016, alcun ricovero ospedaliero;
- che la SInora percepiva unicamente la pensione di circa € 1.050,00 al mese e Pt_2
l'indennità di accompagnamento di circa € 500,00 al mese, reddito insufficiente a coprire le rette della Casa di Riposo pretese dal Comune, anche in considerazione delle spese (ad esempio, per farmaci e/o presìdi) sostenute direttamente;
- che la SInora si era, pertanto, trovata nell'impossibilità di far fronte alle rette ex Pt_2 adverso richieste;
- che per errore era stato corrisposto, dal giorno del ricovero della madre, il considerevole
Pagina 23 di 35 importo di € 9.355,50 (caparra compresa), somma di cui chiedeva in via riconvenzionale la restituzione, in tutto o in parte, essendo affetta da nullità ogni pattuizione fra struttura convenzionata/assicurata ed assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, interamente a carico del servizio sanitario nazionale.
1.3 All'udienza del 27 novembre 2020 il Giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti non si prestavano ad essere trattate nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ha disposto il mutamento del rito.
1.4 All'udienza del 29 gennaio 2021 (celebrata secondo le modalità della trattazione scritta) il Giudice ha, quindi, autorizzato il ricorrente alla chiamata in causa dell'
[...]
. Controparte_5
1.5 Si è costituita, infine, la terza chiamata Controparte_5
(in seguito anche terza chiamata o, in SIla, ), formulando le seguenti,
[...] CP_3 testuali, conclusioni:
“In via principale
Respingere per i motivi esposti in narrativa e comunque perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da parte chiamante nei confronti dell . Controparte_5
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'eccellentissimo Tribunale condannasse l'azienda Sanitaria a rimborsare al le somme di natura alberghiera risultanti dalla quantificazione PT effettuata dal Comune stesso nei confronti della SI. detrarre gli importi di natura _1 assistenziale percepiti in vita dalla SI. da tale rimborso. _1
Con vittoria di spese”.
La terza chiamata ha, in particolare, dedotto:
- che la vigente normativa regionale (decreto del Presidente dalla IU 14 febbraio 1990
n. 083/Pres., art. 7 comma 6°) aveva espressamente distinto fra prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie, le quali ultime non potevano essere poste a carico del servizio sanitario nazionale;
Pagina 24 di 35 - che la disciplina regionale aveva, altresì, previsto un contributo economico per l'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza a carico dell'utente, disponendone specificatamente l'applicazione anche agli ospiti affetti da Alzheimer;
- di aver stipulato nell'anno 2013 una convenzione con la Casa di Riposo di Sacile, poi rinnovata negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché un accordo bilaterale operativo, al fine di garantire l'attività di assistenza sanitaria, cura e riabilitazione a favore di persone in condizione di non autosufficienza, mettendo a disposizione della Struttura l'assistenza medico-generica, l'assistenza infermieristica e fisioterapica, l'assistenza farmaceutica,
l'assistenza ospedaliera e specialistica e la quota integrativa forfettaria per posto letto;
- che, stando a quanto allegato dalla convenuta, alla SInora erano state effettuate Pt_2 un numero normale di visite da parte del medico di medicina generale (100 accessi in più di due anni SInificavano una visita a settimana), visite il cui costo, al pari di quello per le prestazioni specialistiche ricevute, già era stato sostenuto dal Servizio Sanitario pubblico, di talché la quota giustamente richiesta all'utente dalla era relativa alla CP_4 CP_4 sola spesa alberghiera, ampiamente superiore a quella sanitaria;
- che la domanda in garanzia o in manleva, svolta dal ricorrente nei propri confronti, era, invece, priva di fondamento, avendo, come detto essa già sostenuto i costi di propria competenza;
- che, poiché la SInora aveva percepito, sino alla data del decesso, vari Pt_2 emolumenti di natura assistenziale, connessi alla sua situazione di non autosufficienza, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata a pagare, in via di manleva, la quota al contestualmente la SInora avrebbe dovuto restituire gli importi PT _1 corrisposti a titolo di indennità di accompagnamento, la cui erogazione da parte dell'INPS non era, infatti, dovuta al soggetto inabile gratuitamente ricoverato presso una struttura pubblica;
- che per le stesse ragioni doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta;
- che, laddove tale domanda riconvenzionale fosse stata, invece, accolta, nulla essa doveva in ogni caso al Comune.
Pagina 25 di 35 1.6 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2022, in considerazione degli scritti finali depositati dalle parti è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di Ctu medico legale, affidata al dr. e volta a dirimere Persona_22 la questione, controversa e non decidibile allo stato degli atti, circa la natura delle prestazioni in concreto rese in favore della defunta durante il suo ricovero Parte_2 presso la di . CP_4 PT
1.7 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, per le ragioni che si passa ad esporre va, anzitutto, rigettata la domanda principale proposta dal nei confronti della SInora deve, invece, accogliersi la PT _1 domanda subordinata che il ha svolto contro e va, infine, accolta la PT CP_3 domanda riconvenzionale articolata dalla SInora nei confronti del ricorrente. _1
Ed, invero, la questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale concerne l'inquadramento delle prestazioni che vennero erogate dal 10 febbraio 2014 al 29 marzo
2017 alla defunta presso la di ed, in particolare, se Parte_2 CP_4 PT esse debbano essere qualificate come “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” a carico dell'utente, secondo quanto ritiene in principalità il ricorrente, ovvero come “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a titolo gratuito per l'utente stesso, come sostiene la convenuta.
Questione che il Supremo Collegio ha affrontato più volte, risolvendola nei termini che seguono (si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 34590 dell'11 dicembre 2023, che appare particolarmente decisiva, in quanto è intervenuta in un giudizio che riguardava proprio la ). Controparte_26
Appare, allo scopo, utile premettere che il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (recante
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della L.
30 novembre 1998 n. 419), modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n.
Pagina 26 di 35 421):
- ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire < connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni>> (art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.);
- ha espressamente definito <
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione>> (art. 3 septies, comma 1).
Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017.
D'altronde, in base al D.P.C.M. del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'art. 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Livelli essenziali di assistenza (c.d. l.e.a.), le
Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni adducendo la mancanza di risorse economiche.
Invero, l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni
è sancito dall'art. 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Ed il ConSIlio di Stato con sentenza n.
Pagina 27 di 35 1607/2011 ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito
(soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale» a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi».
Nel vigente quadro normativo, le «prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria» vanno distinte sia dalle «prestazioni sanitarie a rilevanza sociale» che dalle «prestazioni sociali a rilevanza sanitaria».
Quanto all'interpretazione della nozione di «prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria», soccorre ancora una volta la Suprema Corte (così, in motivazione,
Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n.
22776 del 2016), la quale:
- ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali, «nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio-assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito»;
- ha al contempo precisato che «la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica», concerne, per l'appunto, «la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo».
In sostanza, si è osservato, «l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale
"pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale -...- ma sta invece nella individuazione di un
Pagina 28 di 35 trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale», e ciò perché in tal caso, «l'intervento
"sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico».
Alla luce del quadro che precede, il Supremo Collegio ha ravvisato nella
«individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale
"inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima.
Quanto, in particolare, ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, la
Sezione Prima della Suprema Corte, con sentenza n. 4558/2012, ha chiarito che: «l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal
. PT
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite «se non congiuntamente» alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla
«complessiva prestazione» che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario
Pagina 29 di 35 pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato.
Successivamente, la Sezione Lavoro della Suprema Corte (sent. n. 22776/2016) ha ribadito che «in tema di prestazioni a carico del S.S.N., l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.».
In applicazione di questi principi, la Sezione Prima del Supremo Collegio ha respinto alcuni ricorsi (v. Cass. n. 16409, n. 16410, n. 19303 e n. 19305 del 2021), proposti da nel territorio della Regione Lombardia, volti ad ottenere, dai Parte_4 parenti dei ricoverati malati di Alzheimer, una integrazione della retta, ritenendo che, nella specie, il Tribunale, con accertamento in fatto non sindacabile, a fronte di una motivazione logica e coerente, avesse accertato che la patologia di cui erano affetti i degenti (morbo di
Alzheimer) comportava un'attività intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730/1983, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, in difetto di prova contraria, con conseguente irrecuperabilità della spesa mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente-degente presso la struttura.
Operate dette premesse e calando nel caso di specie i principi che precedono
(giacché dettati, come si è visto, anche nell'ambito di un contenzioso che ha coinvolto la nostra Regione), deve evidenziarsi che dagli atti di causa, dai documenti acquisti e dalle risultanze della Ctu complessivamente emerge:
- che sin dal 10 febbraio 2014 (data in cui venne accolta presso la CP_4 di ) era affetta da demenza di Alzheimer a esordio giovanile in fase PT Parte_2 avanzata (e ciò già dal 2011), oltre che da cardiopatia ipertensiva, problemi
Pagina 30 di 35 odontostomatologici, artropatia diffusa, insufficienza venosa ed ipercolesterolemia;
- che il 12 febbraio 2014 (dunque, a soli due giorni dall'ingresso in Casa di Riposo) nel “diario fisioterapista” viene riportata una caduta della paziente;
- che già all'ingresso viene registrato un peggioramento del controllo dell'equilibrio e della già scarsa capacità deambulatoria rispetto alla valutazione Valgraf del 14 ottobre
2013;
- che da fine aprile 2014 si deve ricorrere alla carrozzina ed al sollevatore a sacca per gli spostamenti;
- che da maggio/giugno 2014 si devono applicare, più o meno regolarmente, spondine, cintura pelvica e carrozzina con tavolino, per l'alto rischio di cadute;
- che a fine maggio 2014 risulta passiva e non collaborante, non Parte_2 controllando più il tronco;
- che il 9 giugno 2014, a causa del peggioramento delle sue condizioni sanitarie,
viene trasferita dal “nucleo giallo”, dedicato alle patologie dementigene, al Parte_2
“nucleo rosso”, dedicato ad ospiti con alto carico sanitario, ove viene assistita con l'aiuto di ausili costanti;
- che le patologie sopra menzionate, di particolare rilievo e di indubbia severità, sono progressivamente peggiorate nel tempo, sì da rendere necessaria una assistenza sanitaria continua (prestata, appunto, da personale sanitario, ossia medici, infermieri e fisioterapisti), sia per monitorare lo stato di salute di , sia per risolvere o, Parte_2 comunque, per tentare di attenuare la varie acuzie volta per volta emerse;
invero, la demenza di Alzheimer, già in fase avanzata, ha subito un inarrestabile decorso neurodegenerativo, imponendo consulenze neurologiche e psichiatriche per necessari e frequenti adattamenti posologici della farmacoterapia in corso;
la cardiopatia ipertensiva ha comportato la necessità di continuo monitoraggio cardiologico e la comparsa di episodi di scompenso, che hanno richiesto specifica terapia;
la trombosi venosa profonda femorale emersa nel novembre 2015 ha richiesto terapia anticoagulante continuativa;
il primo episodio ischemico cerebrale del febbraio 2016 ha provocato emiparesi facio- brachio-crurale sinistra, con crisi epilettiche necessitanti di controllo neurologico e
Pagina 31 di 35 successiva recidiva;
dal marzo 2016 viene prescritta alimentazione con “piatto unico con acqua e addensante”, dovendo essere imboccata dagli operatori, con diffida Parte_2 ai familiari a non somministrarle alimenti o liquidi;
- che ne risulta, pertanto, dovuta l'elaborazione di un piano personalizzato, modulato sulle eSIenze di , a scopo terapeutico, aggiornato alle sempre Parte_2 peggiorate sue condizioni di salute e con continui aggiustamenti farmacologici sulla base delle prescrizioni di specialisti neurologi e psichiatri allo scopo intervenuti e, dunque, con l'intervento coordinato di medici, infermieri, fisioterapisti e personale specializzato nella gestione di disturbi comportamentali gravi;
- che conseguentemente le prestazioni meramente assistenziali sono da intendersi, sin dall'ingresso in Casa di Riposo, inscindibili da quelle di natura sanitaria, non limitandosi il presidio a mero ausilio nello svolgersi delle attività quotidiane e nella correlata sorveglianza, ma comportando la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo;
con l'ulteriore conseguenza che le attività socio assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico totale del Servizio sanitario, mentre rimangono escluse le ipotesi residuali in cui vengono somministrate prestazioni di natura essenzialmente assistenziale;
- che la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente una determinazione di quote, che presuppone, per contro una scindibilità qui non rinvenibile, conseguendone la nullità di ogni accordo pattizio comportante l'impegno del paziente e/o dei suoi familiari al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa.
In definitiva, per le dirimenti ragioni sin qui esposte, dandosi continuità alla giurisprudenza di legittimità sopra sinteticamente ripercorsa, deve affermarsi che, anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta nella materia de qua, niente affatto derogata e comunque non derogabile dalla specifica normativa regionale, è l'integrazione fra le prestazioni, ovvero l'unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione, che ne produce, nel caso che ci occupa, la gratuità per la degente
[...]
(ed ora per la convenuta, anche quale sua erede), con il rigetto, per l'effetto, della Pt_2 domanda principale proposta dal nei confronti della convenuta, e, di contro, PT
Pagina 32 di 35 determina sia l'integrale addossamento dei relativi oneri economici in capo ad , che CP_3 va condannata a corrispondere l'importo di € 52.421,52 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) secondo quanto il medesimo ha, come si è PT detto, chiesto in via di subordine, domanda che, va, dunque, accolta, sia la condanna del alla restituzione della somma di € 9.355,50 (oltre interessi legali dalla domanda PT giudiziale al saldo effettivo) pari alle rette ed alla caparra percepite, in accoglimento questa volta della domanda riconvenzionale formulata da _1
A tale ultimo riguardo, appare, infatti, sufficiente osservare:
- che rilievo alcuna assume la questione relativa al percepimento dell'indennità di accompagnamento, che attiene esclusivamente il rapporto con l'INPS, nel presente giudizio, tuttavia, non evocato;
- che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di prescrizione dell'azione di ripetizione svolta dalla convenuta per le somme da ella pagate nel 2014, oltre ad essere di per sé inammissibile in quanto generica (per non essere stato specificato il tipo di prescrizione in concreto invocato, il dies a quo del decorso prescrizionale e la norma applicabile), nell'ipotesi in cui il avesse inteso eccepire la prescrizione estintiva, è, comunque, PT infondata, pacifico essendo che l'azione di ripetizione soggiace al termine ordinario decennale, nella specie niente affatto trascorso (azione proposta nel 2020 rispetto a pagamenti effettuati nel 2014, ossia ampiamente entro il decennio).
2.2 Il in quanto soccombente nel rapporto processuale con la convenuta, va PT condannato alla rifusione delle relative spese, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione di valore dichiarato
(senza l'ingiustificata richiesta duplicazione per le fasi istruttoria e decisionale per effetto della rimessione della causa per l'espletamento di Ctu).
Attesi i profili di parziale soccombenza reciproca, la terza chiamata va, quindi, condannata alla rifusione della metà delle spese sostenute dal ricorrente limitatamente al relativo rapporto processuale, metà liquidata come in dispositivo per i medesimi principi sopra esposti, con compensazione della restante metà.
2.3 Stante la sostanziale soccombenza circa l'inquadramento in concreto delle prestazioni oggetto di causa, appare opportuno porre a definitivo carico del ricorrente e
Pagina 33 di 35 della terza chiamata, per la giusta metà ciascuno, sia le spese di Ctu nella misura già liquidata in corso di causa al dr. , sia quelle del Ctp della convenuta, Persona_22 liquidate come in dispositivo in conformità alla fattura prodotta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda principale proposta dal ricorrente nei confronti Parte_1 della convenuta _1
2) in accoglimento della domanda subordinata proposta dal ricorrente , Parte_1 condanna la terza chiamata a Controparte_5 corrispondere al ricorrente € 52.421,52, oltre interessi come specificati Parte_1 in motivazione;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta _1 condanna il ricorrente alla restituzione, in favore della convenuta Parte_1 _1
di € 9.355,50, oltre interessi come specificati in motivazione;
[...]
4) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla convenuta che liquida in € 14.103,00 per compenso ed € 118,50 per _1 anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
5) condanna la terza chiamata alla Controparte_5 rifusione della metà delle spese processuali sostenute dal ricorrente , Parte_1 metà che liquida in € 7.051,50 per compenso ed € 192,32 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, dichiarando compensata la restante metà;
6) pone a definitivo carico del ricorrente e della terza chiamata Parte_1 [...]
, per la giusta metà ciascuno, le già liquidate Controparte_5 spese di Ctu, nonché le spese del Ctp della convenuta, liquidate in € 1.464,00.
Così deciso in Pordenone il 25 settembre 2025.
Il Giudice
Pagina 34 di 35 dr.ssa Maria Paola Costa
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