Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/06/2025, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6205 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto recante protocollo numero -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, mediante il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, determinava “ nei riguardi dell'-OMISSIS-, sospeso precauzionalmente dall'impiego, (…), è disposta, ai soli fini giuridici, a decorrere dal -OMISSIS- (dies a quo della sopracitata Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), la sanzione della -OMISSIS- per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto cessa dal servizio permanentemente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado…con la seguente motivazione: “Graduato dell'Arma dei Carabinieri, il (…), allorquando era effettivo alla stazione Carabinieri di (…), nel corso di servizio perlustrativo, si recava presso il posto di lavoro della propria consorte, prospettando al titolare la possibilità di sanzionarlo per violazioni al Codice della Strada, qualora non le avesse corrisposto con puntualità l'ultimo stipendio e il trattamento di fine rapporto ”, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, il ricorrente impugnava il decreto in epigrafe con cui il Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa gli irrogava la sanzione disciplinare della -OMISSIS- e la cessazione dal servizio nell’Arma dei Carabinieri, iscrivendolo, d’ufficio e senza grado, nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano.
In punto di fatto, egli esponeva:
- di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri col grado di -OMISSIS-;
- di aver subito un procedimento penale n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale ordinario di -OMISSIS-, conclusosi con sentenza -OMISSIS- che lo dichiarava colpevole del reato di cui all’art. 317 c.p. (concussione tentata), condannandolo alla pena di anni -OMISSIS- e dichiarandolo, per la durata della pena, interdetto dai pubblici uffici, tuttavia assolvendolo, perché il fatto non sussiste, dai delitti di cui all’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 314, comma secondo, c.p. (peculato) nonché dal delitto di cui all’art. 612, comma secondo e 61, n. 9, c.p. (minaccia aggravata dall’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio), per assenza di querela;
- che la sopra menzionata condanna veniva, in parte, riformata dalla sentenza -OMISSIS- della Corte d’Appello di -OMISSIS- e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 323- bis , comma 1, c.p., la pena veniva rideterminata in -OMISSIS-;
- che la sentenza della Corte d’Appello -OMISSIS- diveniva irrevocabile a seguito di rigetto del ricorso per cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con sentenza -OMISSIS-;
- che a seguito di tale condanna definitiva, col provvedimento avversato l’amministrazione militare disponeva la sanzione disciplinare della -OMISSIS-.
Contro l’atto avversato, parte ricorrente avanzava un unico, articolato, motivo di gravame con il quale si doleva, innanzitutto, dell’asserito difetto di competenza dell’autorità che lo aveva adottato (in quanto, ai sensi dell’art. 1378, cod. ord. mil. e del punto 2, sezione III, capitolo III della Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, settima edizione 2021, competente ad irrogare la sanzione disciplinare di stato per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri in servizio permanente dovrebbe essere non la Direzione generale per il personale militare, bensì il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri), nonché del difetto di istruttoria del provvedimento avversato (che sarebbe stato adottato pedissequamente adeguandosi alle conclusioni raggiunte dalla Commissione di Disciplina, senza alcuna autonoma valutazione del fatto contestato che avrebbe potuto condurre, secondo la parte, a ritenere sussistenti ragioni umanitarie idonee a dissentire dal giudizio espresso dall’organo collegiale valorizzando, ad esempio, l’attenuante della particolare tenuità del fatto riconosciuta dalla Corte d’Appello) e, infine, dell’evidente difetto di proporzionalità dell’atto impugnato (ritenendo contrario al principio di graduazione delle sanzioni che l’amministrazione abbia considerato automaticamente giustificata l'estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta un reato doloso).
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente con memoria difensiva e documentazione versata in atti.
In vista della discussione in pubblica udienza del ricorso, parte ricorrente depositava documenti e memoria nel termine di cui all’art. 73 c.p.a., insistendo per l’accoglimento del ricorso ed instando per il deposito tardivo dell’invito a dedurre formulato dal Procuratore Regionale della -OMISSIS- della Corte dei Conti per i medesimi fatti per cui è causa (da cui si denoterebbe l’intento persecutorio posto in essere nei confronti del ricorrente), per la produzione del quale non sarebbe stato possibile rispettare i termini di rito in quanto inviato solo in data -OMISSIS-.
L’amministrazione resistente non replicava.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025, infine, la causa passava in decisione.
Preliminarmente va respinta l’istanza di produzione tardiva avanzata da parte ricorrente con memoria del -OMISSIS-, in quanto afferente ad una circostanza – l’invito a dedurre rivolto dal ricorrente dal Procuratore Regionale per la -OMISSIS- della Corte dei Conti all’esito dell’istruttoria n. -OMISSIS- – del tutto ininfluente ai fini di causa, in quanto inerente ad un autonomo procedimento giurisdizionale avviato dall’organo requirente presso il Giudice Contabile nell’esercizio del proprio potere di far valere la responsabilità contabile gravante ex art. 28 Cost. su tutti i pubblici dipendenti, non certo potendosi desumere dall’esercizio di un’attività giurisdizionale obbligatoria (quale l’avvio dell’azione di responsabilità contabile) la sussistenza di un intento persecutorio nei propri confronti peraltro (e non potrebbe essere diversamente) solo adombrato e non altrimenti comprovato dal ricorrente.
Nel merito, il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento.
Per quanto concerne la dedotta incompetenza del Direttore Generale del personale militare ad adottare l’atto impugnato, essa non sussiste atteso il chiaro disposto dell’art. 867 del d.lgs. n. 66/2010, a mente del quale il provvedimento disciplinare avversato “ è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la -OMISSIS- è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo ”.
Quanto al resto delle doglianze dedotte in gravame, pare opportuno al Collegio rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questo Plesso, “ L'individuazione della sanzione da irrogare nel caso concreto spetta a chi dispone del potere/dovere disciplinare ed è frutto di una valutazione discrezionale, competendo al giudice amministrativo esclusivamente la verifica circa la presenza di errori manifesti o di vizi macroscopici che possono inficiare il procedimento o il provvedimento disciplinare. In sostanza, in materia di sanzioni disciplinari, il principio di proporzionalità non può consentire al giudice amministrativo di sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione, essendo possibile solo verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre la medesima Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro ” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. I- bis , n. 4765 del 20 aprile 2022, a tenore della quale, tra l’altro, “ In materia di procedimenti disciplinari degli appartenenti alle Forze Armate, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso cosicché nessuna ulteriore indagine sul fatto doveva essere condotta dall'Amministrazione ”).
Ancora, “ La misura della -OMISSIS- ex art. 866, D.Lgs. n. 66/2010, non costituisce una pena accessoria, ai sensi dell'art. 20 c.p., bensì un effetto indiretto della condanna penale comportante una pena accessoria di carattere interdittivo, applicata in relazione alle categorie di reati ivi contemplati, attesa l'evidente incompatibilità della persistenza del rapporto di servizio con un provvedimento interdittivo. La misura in esame non rappresenta, dunque, un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto indiretto di natura amministrativa, giustificato dalla fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto in conseguenza dell'irrogazione di una sanzione di carattere interdittivo ” (Cons. St., sez. II, n. 3619 del 10.5.2021).
In definitiva, “ Non è contestabile l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate. Infatti, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento ”, tanto più che “ Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ambito miliare non possono essere valutati elogi, encomi ed apprezzamenti ricevuti medio tempore dall'interessato, soprattutto di fronte alla natura e alla gravità dei fatti addebitati al militare che denotano l'assoluta mancanza dell'etica professionale, del senso morale e dell'onore, che devono essere dimostrati dal pubblico dipendente nello svolgimento del servizio d'istituto ” (Cons. St., sez. II, n. 3725 del 12.4.2023).
Nel caso di specie, la sanzione della -OMISSIS- inflitta al ricorrente, all’esito di una sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui concussione tentata, appare del tutto ragionevole e scevra dai dedotti profili di illogicità e sproporzione, atteso che, alla luce dei compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri (Forza militare di polizia a competenza generale ed in servizio permanente di pubblica sicurezza, con compiti di polizia giudiziaria), la commissione di delitti dolosi denota inevitabilmente una grave offesa rivolta all'immagine e all'onore dell'Arma dei Carabinieri, cioè a "valori" che sono patrimonio dell'Arma stessa, senza che al riguardo possa aver rilievo alcuna considerazione inerente la situazione personale del ricorrente o problematiche familiari.
Al contrario, la sanzione irrogata appare proporzionata alla gravità del reato commesso ed accertato in sede penale, non essendo tra l’altro l’amministrazione militare in alcun modo tenuta a considerare l’attenuante generica di cui all’art. 323- bis , comma 1, c.p. (la cui valutazione appare correttamente confinata esclusivamente alla sede processualpenale), a fronte di fatti delittuosi che, come sopra rilevato, appaiono gravemente lesivi del prestigio e dell’onore dell’Arma.
In conclusione, quindi, il gravame proposto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate, in favore dell’amministrazione resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa, che liquida in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.