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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ME, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4357/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 28.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di svolgere attività lavorativa di falegname sin dal 1978, alle dipendenze di diverse società;
- di essere stato quindi esposto per tutta la carriera a significative fonti di rumore nonché alla reiterata movimentazione di carichi pesanti;
- di aver infatti contratto due patologie, a suo dire, professionali quali “ipoacusia neurosensoriale” e
“spondilodiscopatie con protrusioni ed ernia discale”;
- di aver pertanto presentato due distinte domande amministrative all' delle quali la prima, CP_1 relativa alla ipoacusia, veniva accolta con riconoscimento (all'esito di visita collegiale) di postumi permanenti nella misura del 9% e la seconda, relativa alla patologia osteoarticolare, respinta per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata.
Censurata quest'ultima determinazione dell' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata“spondilodiscopatie con protusioni ed ernia discale L3- L4” da parte CP_ dell' con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.07.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un danno biologico, quale conseguenza dalla malattia professionale “spondilodiscopatie con protusioni ed ernia discale CP_ CP_ L3- L4” denunciata all' con domanda del 30.07.2021 (caso n. 517695835), in misura pari o superiore al 2% (stante la già riconosciuta menomazione pari al 9% relativa alla malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale” identificata al n. 5157694842 del
24.03.2021), il tutto con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 30.07.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
CP_ 3. accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall' il danno biologico accertato in corso di causa così come prescritto per legge e pertanto il diritto a percepire ogni e qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_ 4. accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire dall' Parte_1
l'indennizzo in conto capitale o la rendita vitalizia conseguente al grado complessivo di invalidità calcolato mediante unificazione dei postumi, ossia mediante valutazione congiunta delle preesistenti invalidità accertate in capo al ricorrente a seguito di malattia professionale n. 5157694842 del
24.03.2021 con i gradi di invalidità residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (caso CP_ n. 517695835 del 30.07.2021) (secondo la disciplina dettata dall'art. 13, comma 5, D.gls
n. 38/2000) da quantificarsi nel presente giudizio nella misura non inferiore al 10%; CP_ 5. per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., ad erogare in favore del
Sig. l'indennizzo in conto capitale o la rendita vitalizia sulla base del grado Parte_1
d'invalidità accertato mediante l'unificazione dei postumi residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (da quantificarsi nella misura non inferiore al 2%) ed i postumi del 9% derivati dalla precedente malattia professionale n. 5157694842 del 24.03.2021 (come prescritto nelle forme, misure e modalità dall'art. dall'art. 13, comma 5, Dgls n.38/2000 e/o dal D.P.R.
30/06/1965 n. 1124) al netto della somme già corrisposte a titolo di indennizzo. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa
(celebrata con modalità di trattazione cartolare così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente, confermando le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott.
affinché accertasse l'eventuale natura professionale anche della patologia Persona_1 osteoarticolare denunziata ed il relativo coefficiente di invalidità conseguente, da unificarsi, poi, a quello già riconosciuto in relazione alla ipoacusia. Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con gli approdi istruttori acquisiti al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte perizianda fosse effettivamente affetta da “protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-
L4”, e che anche tale condizione patologica fosse eziologicamente imputabile all'attività lavorativa di falegname da questa svolta per oltre 40 anni, movimentando manualmente carichi, utilizzando strumenti ed attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni a tutto il corpo, assumendo posture incongrue ed obbligate, nonchè compiendo movimenti ripetitivi a carico del rachide. Tutti fattori cui
è stata riconosciuta preponderante efficienza causale nel determinismo della tecnopatia denunciata, che ha obiettivato esiti di protrusioni discali multiple a livello lombare e lombo sacrale con sofferenza neurogena cronica bilaterale, caratterizzati da limitazione funzionale dei movimenti della colonna lombo sacrale e verosimile dolore locale.
Per quanto concerne la quantificazione percentuale dei postumi permanenti riferibili alle protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4, il CTU ha infine ritenuto che ritenuto che gli stessi potessero essere riconosciuti nella misura dell'8%, sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato.
Procedendo, infine, alla unificazione dei postumi acclarati in questa sede con quelli già precedentemente riconosciuti in sede amministrativa per la tecnopatia ipoacusia neurosensoriale, ossia il
9%, il Consulente è giunto a quantificare un danno biologico complessivo pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.07.2021.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia professionale “protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4”,
è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, che unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia “ipoacusia neurosensoriale” (9%), conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 16%, decorrente dalla data della domanda amministrativa del
30.07.2021
Ne discende la condanna dell' resistente alla erogazione in favore della parte ricorrente del CP_2 relativo indennizzo in forma di rendita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.07.2021, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla ipoacusia neurosensoriale (caso 5157694842).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano con da CP_1 separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che dalla patologia professionale protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4 è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, il quale, unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia ipoacusia neurosensoriale, conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.07.2021;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione del relativo indennizzo in forma di rendita con CP_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.07.2021, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla ipoacusia neurosensoriale (caso n. CP_1
5157694842);
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ME, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4357/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 28.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di svolgere attività lavorativa di falegname sin dal 1978, alle dipendenze di diverse società;
- di essere stato quindi esposto per tutta la carriera a significative fonti di rumore nonché alla reiterata movimentazione di carichi pesanti;
- di aver infatti contratto due patologie, a suo dire, professionali quali “ipoacusia neurosensoriale” e
“spondilodiscopatie con protrusioni ed ernia discale”;
- di aver pertanto presentato due distinte domande amministrative all' delle quali la prima, CP_1 relativa alla ipoacusia, veniva accolta con riconoscimento (all'esito di visita collegiale) di postumi permanenti nella misura del 9% e la seconda, relativa alla patologia osteoarticolare, respinta per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata.
Censurata quest'ultima determinazione dell' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata“spondilodiscopatie con protusioni ed ernia discale L3- L4” da parte CP_ dell' con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.07.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un danno biologico, quale conseguenza dalla malattia professionale “spondilodiscopatie con protusioni ed ernia discale CP_ CP_ L3- L4” denunciata all' con domanda del 30.07.2021 (caso n. 517695835), in misura pari o superiore al 2% (stante la già riconosciuta menomazione pari al 9% relativa alla malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale” identificata al n. 5157694842 del
24.03.2021), il tutto con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 30.07.2021 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
CP_ 3. accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall' il danno biologico accertato in corso di causa così come prescritto per legge e pertanto il diritto a percepire ogni e qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_ 4. accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire dall' Parte_1
l'indennizzo in conto capitale o la rendita vitalizia conseguente al grado complessivo di invalidità calcolato mediante unificazione dei postumi, ossia mediante valutazione congiunta delle preesistenti invalidità accertate in capo al ricorrente a seguito di malattia professionale n. 5157694842 del
24.03.2021 con i gradi di invalidità residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (caso CP_ n. 517695835 del 30.07.2021) (secondo la disciplina dettata dall'art. 13, comma 5, D.gls
n. 38/2000) da quantificarsi nel presente giudizio nella misura non inferiore al 10%; CP_ 5. per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., ad erogare in favore del
Sig. l'indennizzo in conto capitale o la rendita vitalizia sulla base del grado Parte_1
d'invalidità accertato mediante l'unificazione dei postumi residuati dalla malattia professionale oggetto di causa (da quantificarsi nella misura non inferiore al 2%) ed i postumi del 9% derivati dalla precedente malattia professionale n. 5157694842 del 24.03.2021 (come prescritto nelle forme, misure e modalità dall'art. dall'art. 13, comma 5, Dgls n.38/2000 e/o dal D.P.R.
30/06/1965 n. 1124) al netto della somme già corrisposte a titolo di indennizzo. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa
(celebrata con modalità di trattazione cartolare così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente, confermando le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott.
affinché accertasse l'eventuale natura professionale anche della patologia Persona_1 osteoarticolare denunziata ed il relativo coefficiente di invalidità conseguente, da unificarsi, poi, a quello già riconosciuto in relazione alla ipoacusia. Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con gli approdi istruttori acquisiti al processo, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la parte perizianda fosse effettivamente affetta da “protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-
L4”, e che anche tale condizione patologica fosse eziologicamente imputabile all'attività lavorativa di falegname da questa svolta per oltre 40 anni, movimentando manualmente carichi, utilizzando strumenti ed attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni a tutto il corpo, assumendo posture incongrue ed obbligate, nonchè compiendo movimenti ripetitivi a carico del rachide. Tutti fattori cui
è stata riconosciuta preponderante efficienza causale nel determinismo della tecnopatia denunciata, che ha obiettivato esiti di protrusioni discali multiple a livello lombare e lombo sacrale con sofferenza neurogena cronica bilaterale, caratterizzati da limitazione funzionale dei movimenti della colonna lombo sacrale e verosimile dolore locale.
Per quanto concerne la quantificazione percentuale dei postumi permanenti riferibili alle protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4, il CTU ha infine ritenuto che ritenuto che gli stessi potessero essere riconosciuti nella misura dell'8%, sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato.
Procedendo, infine, alla unificazione dei postumi acclarati in questa sede con quelli già precedentemente riconosciuti in sede amministrativa per la tecnopatia ipoacusia neurosensoriale, ossia il
9%, il Consulente è giunto a quantificare un danno biologico complessivo pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.07.2021.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia professionale “protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4”,
è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, che unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia “ipoacusia neurosensoriale” (9%), conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 16%, decorrente dalla data della domanda amministrativa del
30.07.2021
Ne discende la condanna dell' resistente alla erogazione in favore della parte ricorrente del CP_2 relativo indennizzo in forma di rendita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.07.2021, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla ipoacusia neurosensoriale (caso 5157694842).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano con da CP_1 separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara che dalla patologia professionale protrusioni discali multiple in sede lombare e lombosacrale con ernia discale in L3-L4 è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, il quale, unificato con i postumi già riconosciuti e derivanti dalla tecnopatia ipoacusia neurosensoriale, conduce ad un grado complessivo ed unificato pari al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.07.2021;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione del relativo indennizzo in forma di rendita con CP_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.07.2021, oltre interessi legali a decorre dal 121° giorno successivo alla predetta domanda, detratte le prestazioni economiche già corrisposte in capitale in relazione alla ipoacusia neurosensoriale (caso n. CP_1
5157694842);
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 2.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ME