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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), via Rosolino
Pilo n. 51, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Valenza Massimiliano
(PEC: e GE Accursio (PEC: Email_1
; Email_2 appellante contro
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato ex lege (PEC:
; Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 11/02/2020 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'appellata ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Palermo – Sez. V civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e previa disapplicazione e/o inefficacia dei provvedimenti amministrativi relativi alla revoca del contributo erogato in relazione alla Misura 112 e al rigetto del ricorso gerarchico, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte appellante, oltre che di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, tutti richiamati dalla narrativa che precede:
I) Ritenere e dichiarare conseguito il requisito professionale in capo all'odierna appellante per tutti
i motivi indicati in narrativa;
II) Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione consequenziale, l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione odierna appellata sia in relazione alla revoca del contributo, sia in relazione alla richiesta di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra e per l'effetto ritenere e Pt_1
dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi alla revoca parziale del contributo con riferimento alla somma di euro 40.000,00, erogata in relazione alla misura 112, adottati con nota n. 1160 del 09/09/2016, nota n. 1337 del 26/04/2017, nota n. 05685 del 26/04/2017, nota n. 1728 del 05/06/2017, Decreto di Revoca Parziale del
Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017 del D.D.S di concessione n° 5167 del 23/11/2011, nonché quello di rigetto del ricorso gerarchico adottato con nota n. 44243 del
12/09/2017, tutti richiamati dalla narrativa che precede, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della appellante;
In via subordinata:
III) Ritenere e dichiarare l'inadempimento dell'appellante di scarsa gravità ed entità, posto che
l'inadempimento è stato sanato e che l'insediamento della sig.ra nel settore agricolo si è Pt_1
concretamente realizzato, e che dunque l'obiettivo della Misura 112 è stato raggiunto, e che l'assenza dell'attestato di capo azienda non è individuato dalle disposizioni attuative quale motivo di revoca dell'intero contributo;
IV) Condannare l'Amministrazione appellata a rideterminare la somma da infliggere a titolo di sanzione, per il tardivo adempimento nell'acquisizione del requisito professionale, nella misura del
3% dell'importo di €. 40.000,00, ovvero nella diversa misura che si chiede venga determinata.
V) Condannare l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per l'appellato:
“si chiede il rigetto dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre che di quelle prenotate a debito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 10/11/2017, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l
[...]
, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione e/o inefficacia dei provvedimenti amministrativi relativi alla revoca del contributo erogato in relazione alla Misura 112 e al rigetto del ricorso gerarchico, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, oltre che di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, tutti richiamati dalla narrativa che precede, pronunciarsi sulle seguenti domande
In via principale:
I. Ritenere e dichiarare conseguito il requisito professionale in capo alla ricorrente per tutti i motivi indicati in narrativa;
II. Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione consequenziale, l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione odierna resistente sia in relazione alla revoca del contributo, sia in relazione alla richiesta di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra e per l'effetto ritenere e Pt_1
dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi alla revoca parziale del contributo con riferimento alla somma di euro 40.000,00, erogata in relazione alla misura 112, adottati con nota n. 1160 del 09/09/2016, nota n. 1337 del 26/04/2017, nota n. 05685 del 26/04/2017, nota n. 1728 del 05/06/2017, Decreto di Revoca Parziale del
Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017 del D.D.S di concessione n° 5167 del 23/11/2011, nonché quello di rigetto del ricorso gerarchico adottato con nota n. 44243 del 12/09/2017, tutti richiamati dalla narrativa che precede, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
In via subordinata:
III. Ritenere e dichiarare l'inadempimento della ricorrente di scarsa gravità ed entità, posto che
l'inadempimento è stato sanato e che l'insediamento della giovane ricorrente nel settore agricolo si è concretamente realizzato, e che dunque l'obiettivo della Misura 112 è stato raggiunto;
IV. Condannare l'Amministrazione resistente a rideterminare la somma da infliggere a titolo di sanzione, per il tardivo adempimento nell'acquisizione del requisito professionale, nella misura del
3% dell'importo di €. 40.000,00, ovvero nella diversa misura che si chiede venga determinata.
Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. A tali conclusioni premetteva: Parte_1
- che il 30/04/2010 era stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
(G.U.R.S. anno 64 n. 21 del 30/04/2010), il Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 -
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura - Pacchetto giovani”, ad opera dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 del regolamento CE n. 1698 del
20/09/2005, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste aveva predisposto il
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013, adottando diverse misure aggregate che, nel loro insieme, costituivano il “Pacchetto giovani” (avente l'obiettivo di sviluppare una maggiore professionalità degli imprenditori, assicurando, nel contempo, la costituzione di nuove imprese competitive, mediante interventi finanziati); tra queste misure, vi era la 112 (“Insediamento dei giovani agricoltori”), finalizzata a proseguire nell'azione di ringiovanimento del settore agricolo con l'insediamento, per la prima volta, di giovani;
- di aver chiesto all Controparte_2
(con domanda n. 94750478136 del 3/12/2010, acquisita al
[...]
protocollo n. 23656 del 07/12/2010) la concessione di aiuti in relazione alla misura 112, nonché i benefici inerenti alla misura 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”), collegata al Pacchetto giovani;
- che, in accoglimento di detta domanda, con D.D.S. n. 5167 del 23/11/2011
l'Assessorato l'aveva ammessa a beneficiare di un contributo per un importo di € 40.000,00, nell'ambito della misura 112, e di € 70.822,80 (pari al 60 % della spesa ammissibile di € 118.038,00), nell'ambito della misura 121;
- di aver realizzato il progetto approvato con il decreto di concessione, conseguendo così
l'erogazione del premio di insediamento previsto di € 40.000,00;
- che, tuttavia, con nota n. 1160 del 09/09/2016, l
[...]
le aveva comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis Controparte_3 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca parziale dei benefici previsti dalla misura 112, sulla scorta della seguente motivazione: “entro il termine di 36 mesi a decorrere dalla data della decisione individuale (decreto di concessione n. 5167 del 23.11.2011) non
è stato raggiunto il requisito della professionalità” (…) “considerato che tale inadempienza comporta la revoca ed il conseguente recupero dei benefici previsti dalla Misura 112 (€ 40.000,00), così come chiarito dal Dirigente Generale del dipartimento Regionale dell'Agricoltura con le disposizioni prot. n. 82158 del 11.12.2015”;
- che, avendo conseguito in ritardo l'attestato di frequenza del corso di capo azienda, le era stata contestata la violazione della disposizione di cui all'art. 5 del D.D.S. n. 5167 del
23/11/2011 (“Obblighi e prescrizioni Misura 112 e Pacchetto Giovani”), ossia dell'obbligo della ditta di acquisire la professionalità entro tre anni dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, ovvero entro tre anni dalla data di notificazione del detto decreto di concessione (nel caso di specie avvenuta il 16/12/2011);
- di non esser riuscita a conseguire tale attestato prima della fine del triennio soltanto perché, nel periodo in questione, non si erano tenuti corsi specifici, almeno nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della sua azienda, e dunque per cause di forza maggiore;
- di avere, comunque, trovato un ente che organizzava il corso idoneo al conseguimento dell'attestato, riuscendo, pertanto, ad avviare la frequenza;
- di avere presentato, peraltro, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, memoria (protocollo n. 1754 del 27/11/2014), fornendo chiarimenti in merito alle contestazioni mosse, e di aver presentato memoria (protocollo n. 13249 del 22/09/2016) anche avverso il procedimento di archiviazione;
- che, tuttavia, l , con nota n. 1337 del 26/04/2017, le aveva Controparte_3 comunicato il rigetto delle argomentazioni esposte nella memoria, sostenendo che la frequentazione del corso di formazione professionale, per il conseguimento della qualifica di capo azienda, era avvenuta oltre il termine previsto (precisamente, dal 7/10/2015 al 22/12/2015, con esame di qualifica sostenuto il 29/02/2016) e, pertanto, con nota n. 05685 di pari data, l'aveva invitata alla restituzione della somma di €
40.000,00, trasmettendole, con successiva nota n. 1728 del 05/06/2017, “il Decreto di
Revoca Parziale del Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017” del citato
D.D.S n. 5167 del 23/11/2011;
- di aver presentato ricorso gerarchico, rigettato dall Controparte_4
con nota n. 44243 del 12/09/2017, sul presupposto che non fosse stato
[...] rispettato quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del regolamento CE n. 1974/2006 e dal paragrafo 5 delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del PSR Sicilia
2007/2013;
- che i provvedimenti di revoca del contributo di € 40.000,00 erano, tuttavia, illegittimi per gli stessi motivi esposti nel ricorso gerarchico, che venivano, dunque, reiterati.
1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, con il primo motivo del ricorso di primo grado
(“Insussistenza dell'inadempimento in relazione al presunto mancato conseguimento del requisito della professionalità; Violazione del paragrafo 5 comma 1 n. 4 del bando di cui alla misura 112;
Illegittimità del decreto di revoca del contributo;
Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa;
Illegittimità del bando ove interpretato nel senso preteso dall'amministrazione per illogicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 3 della
Costituzione – disparità di trattamento”) , deduceva: Parte_1
- posto che il paragrafo 5 del bando imponeva di dimostrare, ai fini della maturazione del requisito professionale, l'iscrizione INPS in qualità di “coadiuvante familiare o lavoratore agricolo”, allo spirare dei trentasei mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del beneficio (dunque, alla data del 16/12/2014), essa aveva comunque maturato – a prescindere dal conseguimento dell'attestato di frequenza di un corso di capo azienda – il requisito professionale richiesto, essendo in possesso di un'iscrizione INPS, nella sezione “autonomi in agricoltura”, in qualità di “coltivatore diretto” (risultante dall'estratto conto contributivo), prolungata per almeno cinquantuno giorni all'anno per tre anni (che testimoniava, pertanto, l'esperienza lavorativa richiesta in qualità di lavoratore agricolo); tale iscrizione, ottenuta il 17/10/2011 (e ancora mantenuta), doveva intendersi equipollente rispetto al possesso dell'attestato, ai sensi del paragrafo 5, comma 1, lettera B), delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del bando PSR Sicilia
2007/2013;
- in ogni caso, anche ammettendo che essa si fosse iscritta all'INPS come titolare di azienda e non come coadiuvante familiare (come affermato nel decreto di rigetto dell ), le classificazioni di lavoratore agricolo (categoria generica) e capo CP_4 azienda erano identiche, essendo esattamente le stesse le mansioni svolte;
- il bando non precludeva la possibilità di concedere la proroga per il conseguimento del requisito professionale dell'anzianità di iscrizione contributiva, e ritenere che la proroga fosse ammissibile solo nel caso in cui l'interessato avesse optato per il conseguimento dell'attestato di capo azienda costituiva interpretazione contraria all'art. 3 Cost., anche alla luce della generica formulazione dell'art. 5, punto n. 2, del decreto di concessione del finanziamento (che faceva riferimento alla necessità di “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora già non posseduta”, senza ulteriore distinguo).
1.3. Con un secondo motivo di ricorso (“Violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 26 c. 1, 51 c. 4 del reg. ce/1698/2005 e dell'art. 18, c. 2 del reg. ce/65/2011 - violazione del paragrafo 16 delle disposizioni attuative della “misura 112” del bando”), Parte_1 rappresentava che:
- il provvedimento di revoca era una sanzione assolutamente sproporzionata, in contrasto con quanto disposto sia dal regolamento CE n. 1698 del 20/09/2005, sia dall'art. 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, avendo essa pienamente realizzato l'obiettivo perseguito dal contributo (spendendo l'intera somma erogata per acquistare beni strumentali per la conduzione dell'impresa) e avendo, altresì, raggiunto il requisito di professionalità non solo in ragione dell'anzianità contributiva, ma anche del conseguimento dell'attestato di frequenza del corso di capo azienda (conseguito, anche se in ritardo, il 29/02/2016);
- tra le ipotesi tassative di revoca del decreto di concessione (previste dall'articolo 16 delle disposizioni attuative del bando) non era ricompreso il mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda;
- in ogni caso, il ritardo nel conseguimento dell'attestato era stato determinato da causa di forza maggiore, in quanto nel periodo di riferimento non era stato realizzato alcun corso nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della propria azienda (ove era costretta, quale coltivatore diretto, a presenziare per assolvere alle incombenze lavorative), come d'altronde confermato dalla stessa amministrazione nella nota n. 44243 del 12/09/2017
(che, nel far riferimento solo a corsi tenuti nella provincia di Palermo, lasciava intuire che in provincia di Caltanissetta non se ne fosse tenuto alcuno).
1.4. Con un motivo di ricorso subordinato (“Violazione del D.M. MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 - violazione del paragrafo 22, comma 3 delle disposizioni attuative della “misura
112” del Bando”), deduceva, infine, che, poiché il suo inadempimento Parte_1
era stato sanato con il conseguimento tardivo dell'attestato ed era stato, comunque, di scarsa entità e gravità, si sarebbe dovuta applicare, al più, la sanzione della riduzione del contributo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, nonché dell'art. 19, comma 2, del D.M. MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009.
2. Con comparsa depositata il 28/02/2018 si costituiva l
[...]
, chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando che:
- la misura 112 del PSR 2007/2013 prevedeva l'erogazione di un premio ai giovani che si fossero insediati per la prima volta in agricoltura (determinato dalla Regione Sicilia in
€ 40.000) e, al fine di rendere l'insediamento stabile e duraturo, era stato istituito il
Pacchetto giovani, collegato alla misura 112, prevedendosi che il giovane insediato, per usufruire del premio, dovesse effettuare degli investimenti nell'azienda agricola, ai sensi di almeno un'altra misura del PSR;
- i requisiti per essere ammessi al bando erano: avere un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
essersi insediato per la prima volta, in qualità di capo azienda, in una azienda agricola di determinate dimensioni economiche;
aver presentato un piano di sviluppo aziendale;
- relativamente al requisito della professionalità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento CE n. 1974/2006, era stata concessa una deroga, consistente, per i giovani che ne erano sprovvisti, in un periodo di massimo trentasei mesi, decorrenti dalla data del decreto di concessione del finanziamento, per il conseguimento delle conoscenze e competenze professionali (laurea in scienze agrarie o in veterinaria, diploma di perito agrario o agrotecnico, attestato di capo azienda); - non essendo la giovane , al momento della presentazione della Parte_1 domanda, in possesso di alcuno dei titoli necessari, le era stata accordata tale proroga e, tra le diverse possibilità consentite, essa aveva optato per il conseguimento dell'attestato di capo azienda (ottenibile con la frequenza di un corso di formazione, gestito da enti autorizzati, di durata media di quattro mesi);
- la frequenza del corso era iniziata con notevole ritardo (dopo circa quarantotto mesi, avendo la frequentato il corso dal 7/10/2015 al 22/12/2015 ed avendo sostenuto Pt_1 gli esami il 29/02/2016) e, pertanto, stante il mancato conseguimento del requisito della professionalità entro i trentasei mesi concessi (termine perentorio), in violazione dell'art. 13, comma 1, secondo paragrafo del regolamento CE 1974/2006 e dell'art. 5 delle citate disposizioni attuative, la domanda era stata dichiarata inammissibile;
- non si trattava di una sanzione, ma, per l'appunto, di un provvedimento di inammissibilità della domanda per mancanza di uno dei requisiti indispensabili, comportante necessariamente la revoca dell'intero premio;
- ai sensi dell'art. 5, lettera B), numero 4, delle disposizioni attuative, il requisito della professionalità era riconosciuto ai giovani che, alla data di presentazione della domanda, avessero esperienza lavorativa per almeno tre anni nell'ambito familiare oppure come lavoratore agricolo, attestata dalla contribuzione INPS;
pertanto, era irrilevante l'esperienza lavorativa acquisita successivamente all'insediamento, non essendo prevista, a differenza che per i titoli di studio sopra citati, la deroga dei trentasei mesi;
- diversamente opinando, la professionalità avrebbe dovuto essere eliminata dai requisiti di accesso (in quanto tutti i giovani insediati l'avrebbero raggiunta al terzo anno di attività);
- nel ricorso era stato menzionato solo il termine “contributo”, facendosi confusione tra quanto erogato ai sensi della misura 112 e quanto ai sensi della misura 121, ma la revoca aveva, in realtà, riguardato solo il premio di € 40.000, che si differenziava dal contributo perché non finalizzato alla realizzazione di investimenti, ma consistente in una somma erogata in più, come incentivo ad insediarsi in agricoltura;
- ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE/65/2011, l'applicazione di sanzioni in proporzione alla gravità dell'inadempienza era propria delle griglie sanzionatorie specifiche per ciascuna misura del PSR, mentre l'unica misura in cui non erano state inserite griglie sanzionatorie era la 112, perché il relativo premio o veniva riconosciuto o veniva revocato per intero;
- nel periodo di riferimento, nella sola provincia di Palermo erano stati rilasciati centinaia di attestati, e , in alternativa, avrebbe potuto frequentare un corso a Parte_1 distanza (corsi PAD).
3. Con ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. dell'11/02/2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite.
3.1 In particolare, il Tribunale rilevava che:
- ai sensi dell'art. 5 del DDS 5167/11, nel rispetto dell'art. 6 del bando CE 1698/2005
PSR 2007-2013, tra gli obblighi che la beneficiaria era tenuta a osservare, “pena la revoca dei benefici concessi”, vi era quello di “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto qualora già non posseduta”, professionalità che consisteva nel “possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali per capo azienda, svolti da enti o istituti di formazione tecnica superiore riconosciuti ai sensi delle normative vigenti in materia”;
- era pacifico, oltre che documentale, che la ricorrente aveva ottenuto l'attestato in esame ben oltre il termine di tre anni e, al riguardo, il bando non contemplava alcuna sanatoria;
- il requisito dell'anzianità contribuiva, previsto al punto 4) del citato art. 5, par. B, come emergeva chiaramente dall'uso della disgiuntiva “oppure” e dalla rubrica dell'articolo
“requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”, era alternativo (e, dunque, equipollente) al possesso dell'attestato di cui al punto 3), ove sussistente al momento della domanda;
- la premessa del citato articolo 5 recitava, infatti, che i “requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa” e, per converso, l'art. 6 prevedeva la possibilità di proroga di tre anni solo in relazione all'acquisizione dei titoli di cui al punto B – 1), 2)
e 3);
- neppure era ravvisabile l'esimente della forza maggiore, in quanto, “In disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di frequentare i corsi in questione a distanza”, l'attestato conseguito (in ritardo) dalla ricorrente risultava rilasciato da una scuola ubicata al di fuori della provincia in cui aveva sede l'impresa e che, come la Corte di Cassazione aveva osservato “con risalente, ma non superata, giurisprudenza”, “la forza maggiore esime da ogni responsabilità e rende superfluo l'accertamento dell'eventuale sussistenza di una condotta colposa, quando si concreta in un avvenimento 'cui resisti non potest', rispetto al quale, cioé non
v'ha forza umana atta ad impedirne le conseguenze dannose, avvenimento che s'inserisce nella successione dei fatti togliendo alla causa remota ogni efficacia causativa” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n.
428/62)”.
4. Con atto di citazione notificato il 12/03/2020 e depositato in pari data,
[...]
ha proposto appello avverso la detta ordinanza, reiterando le deduzioni e le Parte_1 domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, concludendo come in epigrafe.
5. Con comparsa depositata il 9/09/2020 si è costituito l
[...]
, reiterando Controparte_1 pedissequamente le difese del primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre che di quelle prenotate a debito.
6. Sostituita l'udienza del giorno 16/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del
17/07/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
7. Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza in Parte_1 relazione a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso di primo grado, ribadendo che:
- aveva già maturato, allo spirare dei trentasei mesi di proroga, il requisito professionale richiesto, essendo in possesso, dal 17/10/2011, di un'iscrizione previdenziale INPS in qualità di “coltivatore diretto” per un periodo di almeno cinquantuno giorni all'anno per tre anni (da considerarsi equipollente rispetto al possesso dell'attestato conseguito ad un corso di capo azienda);
- il bando ed il decreto di concessione permettevano il conseguimento del requisito professionale in via postuma non solo nel caso in cui tale requisito fosse stato conseguito optandosi per il conseguimento dell'attestato di capo azienda, ma anche nel caso in cui si fosse maturata l'anzianità contributiva, stanti la formulazione generica dell'art. 5 del decreto di concessione del finanziamento e la violazione, diversamente opinando, dell'art. 3 Cost. (tenuto conto che, in entrambe le ipotesi, la ratio tendente al conseguimento del beneficio della proroga, era identica, trattandosi di giovani agricoltori immessi per la prima volta nel mondo dell'agricoltura ed interessati ad ottenere più tempo per conseguire il requisito di professionalità);
- in ogni caso, le classificazioni di capo azienda e lavoratore agricolo erano identiche, essendo le stesse le mansioni concretamente svolte.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
8.1. Appare opportuno premettere una breve ricostruzione della normativa, di matrice europea, che regola la fattispecie in esame.
Viene in rilievo, in primo luogo, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, all'articolo 20, prevede una serie di misure di sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale, tra le quali quelle volte a sostenere l'insediamento di giovani agricoltori (cfr. lettera A, punto II). Il successivo articolo 22 dispone che “il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori: […]; b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate”.
Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, poi, all'articolo 13, comma 1, paragrafo 2, prevede – in merito alle condizioni che, ai fini del sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, devono sussistere alla data di presentazione della domanda – che per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui al citato articolo 22, paragrafo 1, lettera B), del regolamento (CE) n. 1698/2005, al giovane agricoltore può essere accordata una proroga non superiore a trentasei mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.
In attuazione della normativa descritta, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013, sulla cui scorta è stato poi emesso il Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura -
Pacchetto giovani”.
Orbene, l'articolo 5 delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del bando (rubricato “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”), nell'elencare i requisiti e le condizioni che devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti “all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa”, indica, alla lettera B) – richiamando la dicitura europea – “possedere conoscenze e competenze professionali adeguate”.
La centralità di tale requisito emerge in tutta evidenza, ove si consideri l'obiettivo preso di mira dall'amministrazione regionale con la predisposizione del PSR Sicilia 2007/2013
e del relativo c.d. Pacchetto giovani, consistente proprio nel favorire lo sviluppo di una maggiore professionalità degli imprenditori e la costituzione di nuove imprese competitive.
Le conoscenze e competenze professionali richieste, a loro volta, secondo il citato articolo 5, “si considerano assolte se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1) possesso di diploma di laurea, anche triennale, in scienze agrarie e forestali. Nel caso di aziende zootecniche è pertinente anche il diploma di laurea in medicina veterinaria;
oppure 2) possesso di un titolo di studio superiore nel settore agricolo (perito agrario, agrotecnico); oppure 3) possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali per capo azienda, svolti da enti o istituti di formazione tecnica superiore riconosciuti ai sensi delle normative vigenti in materia;
oppure 4) esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 3 anni documentata con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola per periodo minimo di 51 giorni per anno”.
La disposizione in esame prevede, inoltre, la possibilità del conseguimento postumo del requisito della professionalità di cui alla lettera B), ma soltanto ove tale requisito venga raggiunto mediante il conseguimento del diploma di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria, del titolo di studio superiore nel settore agricolo (perito agrario o agrotecnico) oppure dell'attestato di frequenza di corsi professionali per capo azienda.
Precisamente, la norma dispone che “Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera B), l'Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto”.
Ben si comprende la ratio di tale deroga che, collocandosi nel solco degli interventi finalizzati ad un ringiovanimento del settore agricolo e inseriti nella misura 112, sulla stessa scia di questi è volta a favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la concessione di un maggiore lasso temporale per il conseguimento del titolo di studio richiesto. D'altronde, la proroga in esame era già stata contemplata nella normativa europea di riferimento (cfr. citato articolo 13, comma 1, paragrafo 2, del regolamento CE n.
1974/2006) ed è stata riproposta, con formulazione maggiormente circostanziata, nel corpo del detto articolo 5 delle disposizioni attuative.
La proroga in esame è stata, altresì, richiamata – con formulazione un po' più generica, costituendo, d'altronde, di fatto, un mero rinvio a quanto già previsto nella lex specialis di riferimento (per l'appunto, le disposizioni attuative del bando) – all'articolo 5 del decreto di concessione dell'aiuto (D.D.S. n. 5167 del 23/11/2011), a mente del quale, pena la revoca dei benefici concessi, la ditta è obbligata – per l'appunto – ad “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora già non posseduta”.
Dal combinato disposto di tutte le norme passate in rassegna può, dunque, affermarsi che la proroga di tre anni dalla data di notificazione del decreto di concessione del finanziamento, prevista quale termine perentorio ultimo per il raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali richieste dal bando, è circoscritta alle tassative ipotesi del conseguimento di una laurea in scienze agrarie o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o agrotecnico oppure di un attestato di capo azienda.
Del resto – non appare superfluo ribadirlo – così è lapidariamente e inequivocabilmente previsto al citato articolo 5 delle disposizioni attuative (“Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera B), l'Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di tre anni…”), affatto superabile, stante il rango di lex specialis, regolatrice della materia, che possiede il bando.
8.2. Pertanto, venendo al merito del primo motivo di appello, a nulla rileva che
[...]
abbia conseguito, nelle more, “allo spirare dei trentasei mesi” dalla notifica Parte_1
del provvedimento di concessione del beneficio (dunque, alla data del 16/12/2014), il requisito alternativo ai sensi dell'articolo 5, lettera B), numero 4, delle disposizioni attuative (consistente nel possesso di una “esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 3 anni documentata con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola per periodo minimo di 51 giorni per anno”), sulla base dell'iscrizione previdenziale, quale “coltivatore diretto”, ottenuta il 17/10/2011, posto che trattasi di data successiva alla presentazione della domanda (risalente, invece, al mese di dicembre del
2010).
La lettura proposta dall'appellante viola palesemente il disposto dell'articolo 5 delle disposizioni attuative del bando, concretandosi in un'arbitraria ed inammissibile elusione della condizione “Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri
1), 2) e 3) della lettera B)”, che – come esposto – circoscrive il meccanismo di proroga descritto alle sole ipotesi espressamente indicate, tra le quali non è affatto menzionata quella del possesso di un'esperienza lavorativa continuata.
Alla luce di ciò, priva di pregio è la considerazione dell'equipollenza, a questi fini, dell'iscrizione INPS al possesso dell'attestato di capo azienda.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo, alla cui motivazione può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 14786 del 19/07/2016), il requisito dell'anzianità contribuiva, come emerge chiaramente dall'uso della disgiuntiva “oppure” e dalla rubrica dell'articolo “requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”, è alternativo (e, dunque, equipollente) al possesso dell'attestato di cui al numero 3), soltanto ove sussistente al momento della domanda.
Sul punto vale appena rilevare – come correttamente osservato dall'Assessorato appellato
– che la tesi di renderebbe del tutto superfluo il possesso degli altri Parte_1 requisiti richiesti, poiché risulterebbe in ogni caso sufficiente, al fine di accedere ai benefici, intraprendere l'attività agricola oggetto del bando: in altri termini, accogliere la lettura dell'appellante equivarrebbe ad eliminare, di fatto, la professionalità (ritenuto uno degli elementi cardine dall'Unione) dai requisiti di accesso, posto che tutti i giovani insediati la raggiungerebbero al terzo anno di attività.
8.3. Priva di pregio, oltre che irrilevante, risulta, quindi, ogni considerazione circa l'asserita discriminazione e disparità di trattamento tra professionalità conseguita mediante l'attestato e mediante iscrizione INPS (attenendo, peraltro, le due ipotesi a fattispecie differenti anche nella ratio, concernendo l'una un preciso titolo da conseguire a fini formativi e, l'altra, l'esperienza lavorativa maturata sul campo), nonché circa la presunta identità tra le mansioni concretamente svolte da un capo azienda ed un lavoratore agricolo. 9. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza Parte_1 impugnata in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso di primo grado, sostenendo che la motivazione del Tribunale sarebbe stata solo apparente, in merito alla censura dell'impossibilità di conseguire l'attestato per cause di forza maggiore, e del tutto omessa, in merito alla censura della violazione del principio di proporzionalità.
9.1 Con riguardo al primo dei due aspetti, l'appellante:
- ha precisato, innanzitutto, di aver effettivamente conseguito l'attestato in questione presso un ente di formazione di una provincia (Agrigento) diversa da quella ove era ubicata la propria azienda (Caltanissetta), ma mediante formazione a distanza;
- ha ribadito, poi, che il ritardo nel conseguimento dell'attestato è stato determinato da causa di forza maggiore, non essendo stato realizzato, nel periodo di riferimento, alcun corso nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della propria azienda (essendo eccessivamente gravoso imporle, quale coltivatore diretto, di allontanarsi tanto dalla propria azienda, considerato che, in quanto piccola impresa, non disponeva di margini di guadagno sufficienti per avvalersi di personale dipendente);
- ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, non configurandosi la causa di forza maggiore necessariamente in un evento apocalittico, essendo piuttosto sufficiente il verificarsi di un impedimento grave, che ostacoli seriamente l'adempimento.
9.2. Con riguardo al secondo dei due aspetti, : Parte_1
- ha ribadito che la revoca dell'intero contributo costituisce, comunque, una sanzione sproporzionata rispetto all'effettiva entità dell'irregolarità in ipotesi riscontrata, avendo essa pienamente realizzato l'obiettivo perseguito dal contributo, raggiungendo altresì il requisito di professionalità (sia in ragione dell'anzianità contributiva, sia in ragione del conseguimento, sia pur tardivo, dell'attestato);
- ha ribadito, altresì, che l'articolo 16 delle disposizioni attuative non contempla, tra le ipotesi tassative di revoca del decreto di concessione, il mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda;
- ha poi ricordato le tre fasi in cui si articola, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, il c.d. test di proporzionalità, sostenendo che il mancato conseguimento di un
“banale attestato” non possa vanificare la concreta operatività dell'impresa (alla luce della maturata esperienza di almeno tre anni sul campo), essendo stata peraltro la stessa amministrazione ad equiparare tale anzianità ed esperienza al conseguimento dell'attestato, tenuto conto anche che la revoca del contributo non apporterebbe alcun vantaggio rispetto all'attività dell'amministrazione, volta all'avviamento di nuove imprese giovanili.
10. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
10.1. Sul punto va premesso che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la giovane , al momento della presentazione della domanda, non era in Parte_1 possesso di alcuno dei titoli necessari e che, pertanto, le è stata accordata la detta proroga
(avendo essa optato, tra le diverse possibilità consentite, per il conseguimento dell'attestato di capo azienda).
Altrettanto incontestata tra le parti e documentalmente provata – come, d'altronde, correttamente rilevato dal Tribunale – è la circostanza che abbia Parte_1 ottenuto l'attestato in esame ben oltre il termine di tre anni dalla data di notificazione del decreto di concessione (la decorrenza del termine da tale dies a quo è stata specificata nella nota del Dirigente Generale n. 58381 del 07/12/2016).
Infatti, mentre il decreto di concessione le è stato notificato in data 16/12/2011, la frequenza del corso è iniziata in data 7/10/2015 e gli esami finali sono stati sostenuti soltanto in data 29/02/2016, con evidente ritardo di oltre un anno rispetto al termine ultimo concessole.
Legittimamente, pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile, posto che il bando – come, altresì, correttamente rilevato dal Tribunale – non contempla alcuna sanatoria in tal senso.
Ne consegue che è assolutamente condivisibile quanto statuito del giudice di prime cure anche in merito alla dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore impeditiva del conseguimento tempestivo dell'attestato, potendosi, anche qui, operare un richiamo per relationem (in tal senso, sempre citata Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016) alle argomentazioni del Tribunale.
Priva di alcun pregio, sul punto, è la deduzione che la motivazione del Tribunale sia stata, sotto tale profilo, soltanto apparente. Ed invero, l'aver precisato Parte_1
– in esordio al secondo motivo di appello – di aver sì conseguito l'attestato, ma mediante formazione a distanza, non fa che confermare l'assenza, nel caso di specie, di un oggettivo impedimento, posto che ella ben avrebbe potuto frequentare un corso a distanza di tal sorta entro i termini che le erano stati concessi (come, peraltro, eccepito dall'Assessorato fin dalla comparsa di primo grado).
Del resto, non è stata fornita alcuna prova della mancata predisposizione, nel periodo di riferimento – periodo, peraltro, abbastanza lungo (tre anni) rispetto alle tempistiche medie per conseguire l'attestato di capo azienda (circa quattro mesi) – di corsi di formazione a distanza. – reiterando quanto già dedotto in primo grado Parte_1
– si è infatti limitata a dedurre che, nel periodo di riferimento, non sarebbero stati organizzati corsi “quanto meno nel raggio di 80 km dal luogo in cui ha sede l'azienda agricola condotta” e che imporle di allontanarsi dalla propria azienda sarebbe stato un onere eccessivamente gravoso: circostanze, queste, che dimostrano come la difesa dell'appellante, lungi dal provare l'eventuale mancanza di corsi a distanza, si sia limitata ad allegare generiche difficoltà nel reperimento di un corso in presenza nella provincia di appartenenza (Caltanissetta).
10.2. Non coglie nel segno nemmeno la deduzione dell'assenza, tra le ipotesi di revoca del decreto di concessione, del mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda, posto che l'elencazione di cui all'articolo 16 delle disposizioni attuative non è affatto tassativa, rinviando espressamente, per ulteriori impegni ed obblighi, “alle singole misure attivate con il pacchetto”.
A quest'ultimo riguardo, come già rilevato, proprio l'articolo 5 del decreto di concessione prevede espressamente la revoca dei benefici concessi in caso di mancato raggiungimento del requisito della professionalità entro il termine concesso.
D'altronde, l'inammissibilità della domanda, prevista dal detto articolo 5 delle disposizioni attuative, non può che comportare, ragionevolmente, la revoca dell'intero premio.
10.3. Tale revoca, piuttosto che integrare una “sanzione” in senso tecnico, costituisce la naturale e inesorabile conseguenza del mancato soddisfacimento di una espressa condizione di ammissibilità della domanda, con la conseguenza che deve ritenersi destituita di fondamento, altresì, ogni considerazione relativa alla presunta sproporzione della misura adottata.
In ultimo, va rilevata la fallacia del ragionamento dell'appellante laddove ha addotto, a motivo della ritenuta sproporzione della sanzione, anche l'asserito raggiungimento del requisito di professionalità, sia mediante la maturazione dell'anzianità contributiva, sia mediante il conseguimento tardivo dell'attestato, posto che vi è prova certa – come ampiamente evidenziato – del contrario (restando, per l'effetto, irrilevante ogni considerazione circa l'impiego dell'importo erogato per acquistare beni strumentali all'esercizio dell'impresa).
11. Infine, con un terzo motivo, subordinato, ha dedotto l'erroneità Parte_1 dell'ordinanza impugnata in relazione a quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso di primo grado, a suo dire del tutto ignorato dal Tribunale di Palermo, ribadendo che l'amministrazione, al più, avrebbe dovuto irrogare la sanzione della riduzione del contributo.
11.1. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, anche quest'ultimo motivo (in quanto strettamente connesso al secondo) va disatteso.
11.2. Non appare superfluo, comunque, precisare che, essendo l'inadempimento contestato attinente non ad impegni e obblighi gravanti sul beneficiario in conseguenza della concessione degli aiuti richiesti (quali, ad esempio, quelli previsti dal citato articolo
16 delle disposizioni attuative), bensì a requisiti previsti come condizione di accesso agli aiuti medesimi (in assenza dei quali la domanda deve essere dichiarata inammissibile), non può applicarsi alla fattispecie in esame la disciplina di riduzione dell'aiuto, invocata dall'appellante (ad esempio, l'articolo 22, comma 3, delle disposizioni attuative,
l'articolo 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, etc.), non facendo, tale disciplina, alcun riferimento alle ipotesi di mancanza dei requisiti previsti a pena di inammissibilità della domanda.
13. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di Palermo
[...]
dell'11/02/2020, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 19/11/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore C.F._1 dell'omonima ditta individuale, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), via Rosolino
Pilo n. 51, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli Avv.ti Valenza Massimiliano
(PEC: e GE Accursio (PEC: Email_1
; Email_2 appellante contro
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato ex lege (PEC:
; Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 11/02/2020 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'appellata ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Palermo – Sez. V civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e previa disapplicazione e/o inefficacia dei provvedimenti amministrativi relativi alla revoca del contributo erogato in relazione alla Misura 112 e al rigetto del ricorso gerarchico, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte appellante, oltre che di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, tutti richiamati dalla narrativa che precede:
I) Ritenere e dichiarare conseguito il requisito professionale in capo all'odierna appellante per tutti
i motivi indicati in narrativa;
II) Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione consequenziale, l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione odierna appellata sia in relazione alla revoca del contributo, sia in relazione alla richiesta di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra e per l'effetto ritenere e Pt_1
dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi alla revoca parziale del contributo con riferimento alla somma di euro 40.000,00, erogata in relazione alla misura 112, adottati con nota n. 1160 del 09/09/2016, nota n. 1337 del 26/04/2017, nota n. 05685 del 26/04/2017, nota n. 1728 del 05/06/2017, Decreto di Revoca Parziale del
Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017 del D.D.S di concessione n° 5167 del 23/11/2011, nonché quello di rigetto del ricorso gerarchico adottato con nota n. 44243 del
12/09/2017, tutti richiamati dalla narrativa che precede, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della appellante;
In via subordinata:
III) Ritenere e dichiarare l'inadempimento dell'appellante di scarsa gravità ed entità, posto che
l'inadempimento è stato sanato e che l'insediamento della sig.ra nel settore agricolo si è Pt_1
concretamente realizzato, e che dunque l'obiettivo della Misura 112 è stato raggiunto, e che l'assenza dell'attestato di capo azienda non è individuato dalle disposizioni attuative quale motivo di revoca dell'intero contributo;
IV) Condannare l'Amministrazione appellata a rideterminare la somma da infliggere a titolo di sanzione, per il tardivo adempimento nell'acquisizione del requisito professionale, nella misura del
3% dell'importo di €. 40.000,00, ovvero nella diversa misura che si chiede venga determinata.
V) Condannare l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per l'appellato:
“si chiede il rigetto dell'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre che di quelle prenotate a debito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 10/11/2017, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l
[...]
, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione e/o inefficacia dei provvedimenti amministrativi relativi alla revoca del contributo erogato in relazione alla Misura 112 e al rigetto del ricorso gerarchico, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, oltre che di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo, tutti richiamati dalla narrativa che precede, pronunciarsi sulle seguenti domande
In via principale:
I. Ritenere e dichiarare conseguito il requisito professionale in capo alla ricorrente per tutti i motivi indicati in narrativa;
II. Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione consequenziale, l'infondatezza della pretesa azionata dall'Amministrazione odierna resistente sia in relazione alla revoca del contributo, sia in relazione alla richiesta di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra e per l'effetto ritenere e Pt_1
dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi alla revoca parziale del contributo con riferimento alla somma di euro 40.000,00, erogata in relazione alla misura 112, adottati con nota n. 1160 del 09/09/2016, nota n. 1337 del 26/04/2017, nota n. 05685 del 26/04/2017, nota n. 1728 del 05/06/2017, Decreto di Revoca Parziale del
Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017 del D.D.S di concessione n° 5167 del 23/11/2011, nonché quello di rigetto del ricorso gerarchico adottato con nota n. 44243 del 12/09/2017, tutti richiamati dalla narrativa che precede, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
In via subordinata:
III. Ritenere e dichiarare l'inadempimento della ricorrente di scarsa gravità ed entità, posto che
l'inadempimento è stato sanato e che l'insediamento della giovane ricorrente nel settore agricolo si è concretamente realizzato, e che dunque l'obiettivo della Misura 112 è stato raggiunto;
IV. Condannare l'Amministrazione resistente a rideterminare la somma da infliggere a titolo di sanzione, per il tardivo adempimento nell'acquisizione del requisito professionale, nella misura del
3% dell'importo di €. 40.000,00, ovvero nella diversa misura che si chiede venga determinata.
Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
1.1. A tali conclusioni premetteva: Parte_1
- che il 30/04/2010 era stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
(G.U.R.S. anno 64 n. 21 del 30/04/2010), il Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 -
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura - Pacchetto giovani”, ad opera dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 del regolamento CE n. 1698 del
20/09/2005, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste aveva predisposto il
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013, adottando diverse misure aggregate che, nel loro insieme, costituivano il “Pacchetto giovani” (avente l'obiettivo di sviluppare una maggiore professionalità degli imprenditori, assicurando, nel contempo, la costituzione di nuove imprese competitive, mediante interventi finanziati); tra queste misure, vi era la 112 (“Insediamento dei giovani agricoltori”), finalizzata a proseguire nell'azione di ringiovanimento del settore agricolo con l'insediamento, per la prima volta, di giovani;
- di aver chiesto all Controparte_2
(con domanda n. 94750478136 del 3/12/2010, acquisita al
[...]
protocollo n. 23656 del 07/12/2010) la concessione di aiuti in relazione alla misura 112, nonché i benefici inerenti alla misura 121 (“Ammodernamento delle aziende agricole”), collegata al Pacchetto giovani;
- che, in accoglimento di detta domanda, con D.D.S. n. 5167 del 23/11/2011
l'Assessorato l'aveva ammessa a beneficiare di un contributo per un importo di € 40.000,00, nell'ambito della misura 112, e di € 70.822,80 (pari al 60 % della spesa ammissibile di € 118.038,00), nell'ambito della misura 121;
- di aver realizzato il progetto approvato con il decreto di concessione, conseguendo così
l'erogazione del premio di insediamento previsto di € 40.000,00;
- che, tuttavia, con nota n. 1160 del 09/09/2016, l
[...]
le aveva comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis Controparte_3 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca parziale dei benefici previsti dalla misura 112, sulla scorta della seguente motivazione: “entro il termine di 36 mesi a decorrere dalla data della decisione individuale (decreto di concessione n. 5167 del 23.11.2011) non
è stato raggiunto il requisito della professionalità” (…) “considerato che tale inadempienza comporta la revoca ed il conseguente recupero dei benefici previsti dalla Misura 112 (€ 40.000,00), così come chiarito dal Dirigente Generale del dipartimento Regionale dell'Agricoltura con le disposizioni prot. n. 82158 del 11.12.2015”;
- che, avendo conseguito in ritardo l'attestato di frequenza del corso di capo azienda, le era stata contestata la violazione della disposizione di cui all'art. 5 del D.D.S. n. 5167 del
23/11/2011 (“Obblighi e prescrizioni Misura 112 e Pacchetto Giovani”), ossia dell'obbligo della ditta di acquisire la professionalità entro tre anni dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, ovvero entro tre anni dalla data di notificazione del detto decreto di concessione (nel caso di specie avvenuta il 16/12/2011);
- di non esser riuscita a conseguire tale attestato prima della fine del triennio soltanto perché, nel periodo in questione, non si erano tenuti corsi specifici, almeno nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della sua azienda, e dunque per cause di forza maggiore;
- di avere, comunque, trovato un ente che organizzava il corso idoneo al conseguimento dell'attestato, riuscendo, pertanto, ad avviare la frequenza;
- di avere presentato, peraltro, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, memoria (protocollo n. 1754 del 27/11/2014), fornendo chiarimenti in merito alle contestazioni mosse, e di aver presentato memoria (protocollo n. 13249 del 22/09/2016) anche avverso il procedimento di archiviazione;
- che, tuttavia, l , con nota n. 1337 del 26/04/2017, le aveva Controparte_3 comunicato il rigetto delle argomentazioni esposte nella memoria, sostenendo che la frequentazione del corso di formazione professionale, per il conseguimento della qualifica di capo azienda, era avvenuta oltre il termine previsto (precisamente, dal 7/10/2015 al 22/12/2015, con esame di qualifica sostenuto il 29/02/2016) e, pertanto, con nota n. 05685 di pari data, l'aveva invitata alla restituzione della somma di €
40.000,00, trasmettendole, con successiva nota n. 1728 del 05/06/2017, “il Decreto di
Revoca Parziale del Dirigente del Servizio 11 n° 1397/2017/SV 11 del 29/05/2017” del citato
D.D.S n. 5167 del 23/11/2011;
- di aver presentato ricorso gerarchico, rigettato dall Controparte_4
con nota n. 44243 del 12/09/2017, sul presupposto che non fosse stato
[...] rispettato quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del regolamento CE n. 1974/2006 e dal paragrafo 5 delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del PSR Sicilia
2007/2013;
- che i provvedimenti di revoca del contributo di € 40.000,00 erano, tuttavia, illegittimi per gli stessi motivi esposti nel ricorso gerarchico, che venivano, dunque, reiterati.
1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, con il primo motivo del ricorso di primo grado
(“Insussistenza dell'inadempimento in relazione al presunto mancato conseguimento del requisito della professionalità; Violazione del paragrafo 5 comma 1 n. 4 del bando di cui alla misura 112;
Illegittimità del decreto di revoca del contributo;
Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa;
Illegittimità del bando ove interpretato nel senso preteso dall'amministrazione per illogicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 3 della
Costituzione – disparità di trattamento”) , deduceva: Parte_1
- posto che il paragrafo 5 del bando imponeva di dimostrare, ai fini della maturazione del requisito professionale, l'iscrizione INPS in qualità di “coadiuvante familiare o lavoratore agricolo”, allo spirare dei trentasei mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del beneficio (dunque, alla data del 16/12/2014), essa aveva comunque maturato – a prescindere dal conseguimento dell'attestato di frequenza di un corso di capo azienda – il requisito professionale richiesto, essendo in possesso di un'iscrizione INPS, nella sezione “autonomi in agricoltura”, in qualità di “coltivatore diretto” (risultante dall'estratto conto contributivo), prolungata per almeno cinquantuno giorni all'anno per tre anni (che testimoniava, pertanto, l'esperienza lavorativa richiesta in qualità di lavoratore agricolo); tale iscrizione, ottenuta il 17/10/2011 (e ancora mantenuta), doveva intendersi equipollente rispetto al possesso dell'attestato, ai sensi del paragrafo 5, comma 1, lettera B), delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del bando PSR Sicilia
2007/2013;
- in ogni caso, anche ammettendo che essa si fosse iscritta all'INPS come titolare di azienda e non come coadiuvante familiare (come affermato nel decreto di rigetto dell ), le classificazioni di lavoratore agricolo (categoria generica) e capo CP_4 azienda erano identiche, essendo esattamente le stesse le mansioni svolte;
- il bando non precludeva la possibilità di concedere la proroga per il conseguimento del requisito professionale dell'anzianità di iscrizione contributiva, e ritenere che la proroga fosse ammissibile solo nel caso in cui l'interessato avesse optato per il conseguimento dell'attestato di capo azienda costituiva interpretazione contraria all'art. 3 Cost., anche alla luce della generica formulazione dell'art. 5, punto n. 2, del decreto di concessione del finanziamento (che faceva riferimento alla necessità di “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora già non posseduta”, senza ulteriore distinguo).
1.3. Con un secondo motivo di ricorso (“Violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 26 c. 1, 51 c. 4 del reg. ce/1698/2005 e dell'art. 18, c. 2 del reg. ce/65/2011 - violazione del paragrafo 16 delle disposizioni attuative della “misura 112” del bando”), Parte_1 rappresentava che:
- il provvedimento di revoca era una sanzione assolutamente sproporzionata, in contrasto con quanto disposto sia dal regolamento CE n. 1698 del 20/09/2005, sia dall'art. 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, avendo essa pienamente realizzato l'obiettivo perseguito dal contributo (spendendo l'intera somma erogata per acquistare beni strumentali per la conduzione dell'impresa) e avendo, altresì, raggiunto il requisito di professionalità non solo in ragione dell'anzianità contributiva, ma anche del conseguimento dell'attestato di frequenza del corso di capo azienda (conseguito, anche se in ritardo, il 29/02/2016);
- tra le ipotesi tassative di revoca del decreto di concessione (previste dall'articolo 16 delle disposizioni attuative del bando) non era ricompreso il mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda;
- in ogni caso, il ritardo nel conseguimento dell'attestato era stato determinato da causa di forza maggiore, in quanto nel periodo di riferimento non era stato realizzato alcun corso nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della propria azienda (ove era costretta, quale coltivatore diretto, a presenziare per assolvere alle incombenze lavorative), come d'altronde confermato dalla stessa amministrazione nella nota n. 44243 del 12/09/2017
(che, nel far riferimento solo a corsi tenuti nella provincia di Palermo, lasciava intuire che in provincia di Caltanissetta non se ne fosse tenuto alcuno).
1.4. Con un motivo di ricorso subordinato (“Violazione del D.M. MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 - violazione del paragrafo 22, comma 3 delle disposizioni attuative della “misura
112” del Bando”), deduceva, infine, che, poiché il suo inadempimento Parte_1
era stato sanato con il conseguimento tardivo dell'attestato ed era stato, comunque, di scarsa entità e gravità, si sarebbe dovuta applicare, al più, la sanzione della riduzione del contributo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, nonché dell'art. 19, comma 2, del D.M. MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009.
2. Con comparsa depositata il 28/02/2018 si costituiva l
[...]
, chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando che:
- la misura 112 del PSR 2007/2013 prevedeva l'erogazione di un premio ai giovani che si fossero insediati per la prima volta in agricoltura (determinato dalla Regione Sicilia in
€ 40.000) e, al fine di rendere l'insediamento stabile e duraturo, era stato istituito il
Pacchetto giovani, collegato alla misura 112, prevedendosi che il giovane insediato, per usufruire del premio, dovesse effettuare degli investimenti nell'azienda agricola, ai sensi di almeno un'altra misura del PSR;
- i requisiti per essere ammessi al bando erano: avere un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
essersi insediato per la prima volta, in qualità di capo azienda, in una azienda agricola di determinate dimensioni economiche;
aver presentato un piano di sviluppo aziendale;
- relativamente al requisito della professionalità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento CE n. 1974/2006, era stata concessa una deroga, consistente, per i giovani che ne erano sprovvisti, in un periodo di massimo trentasei mesi, decorrenti dalla data del decreto di concessione del finanziamento, per il conseguimento delle conoscenze e competenze professionali (laurea in scienze agrarie o in veterinaria, diploma di perito agrario o agrotecnico, attestato di capo azienda); - non essendo la giovane , al momento della presentazione della Parte_1 domanda, in possesso di alcuno dei titoli necessari, le era stata accordata tale proroga e, tra le diverse possibilità consentite, essa aveva optato per il conseguimento dell'attestato di capo azienda (ottenibile con la frequenza di un corso di formazione, gestito da enti autorizzati, di durata media di quattro mesi);
- la frequenza del corso era iniziata con notevole ritardo (dopo circa quarantotto mesi, avendo la frequentato il corso dal 7/10/2015 al 22/12/2015 ed avendo sostenuto Pt_1 gli esami il 29/02/2016) e, pertanto, stante il mancato conseguimento del requisito della professionalità entro i trentasei mesi concessi (termine perentorio), in violazione dell'art. 13, comma 1, secondo paragrafo del regolamento CE 1974/2006 e dell'art. 5 delle citate disposizioni attuative, la domanda era stata dichiarata inammissibile;
- non si trattava di una sanzione, ma, per l'appunto, di un provvedimento di inammissibilità della domanda per mancanza di uno dei requisiti indispensabili, comportante necessariamente la revoca dell'intero premio;
- ai sensi dell'art. 5, lettera B), numero 4, delle disposizioni attuative, il requisito della professionalità era riconosciuto ai giovani che, alla data di presentazione della domanda, avessero esperienza lavorativa per almeno tre anni nell'ambito familiare oppure come lavoratore agricolo, attestata dalla contribuzione INPS;
pertanto, era irrilevante l'esperienza lavorativa acquisita successivamente all'insediamento, non essendo prevista, a differenza che per i titoli di studio sopra citati, la deroga dei trentasei mesi;
- diversamente opinando, la professionalità avrebbe dovuto essere eliminata dai requisiti di accesso (in quanto tutti i giovani insediati l'avrebbero raggiunta al terzo anno di attività);
- nel ricorso era stato menzionato solo il termine “contributo”, facendosi confusione tra quanto erogato ai sensi della misura 112 e quanto ai sensi della misura 121, ma la revoca aveva, in realtà, riguardato solo il premio di € 40.000, che si differenziava dal contributo perché non finalizzato alla realizzazione di investimenti, ma consistente in una somma erogata in più, come incentivo ad insediarsi in agricoltura;
- ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE/65/2011, l'applicazione di sanzioni in proporzione alla gravità dell'inadempienza era propria delle griglie sanzionatorie specifiche per ciascuna misura del PSR, mentre l'unica misura in cui non erano state inserite griglie sanzionatorie era la 112, perché il relativo premio o veniva riconosciuto o veniva revocato per intero;
- nel periodo di riferimento, nella sola provincia di Palermo erano stati rilasciati centinaia di attestati, e , in alternativa, avrebbe potuto frequentare un corso a Parte_1 distanza (corsi PAD).
3. Con ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. dell'11/02/2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite.
3.1 In particolare, il Tribunale rilevava che:
- ai sensi dell'art. 5 del DDS 5167/11, nel rispetto dell'art. 6 del bando CE 1698/2005
PSR 2007-2013, tra gli obblighi che la beneficiaria era tenuta a osservare, “pena la revoca dei benefici concessi”, vi era quello di “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto qualora già non posseduta”, professionalità che consisteva nel “possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali per capo azienda, svolti da enti o istituti di formazione tecnica superiore riconosciuti ai sensi delle normative vigenti in materia”;
- era pacifico, oltre che documentale, che la ricorrente aveva ottenuto l'attestato in esame ben oltre il termine di tre anni e, al riguardo, il bando non contemplava alcuna sanatoria;
- il requisito dell'anzianità contribuiva, previsto al punto 4) del citato art. 5, par. B, come emergeva chiaramente dall'uso della disgiuntiva “oppure” e dalla rubrica dell'articolo
“requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”, era alternativo (e, dunque, equipollente) al possesso dell'attestato di cui al punto 3), ove sussistente al momento della domanda;
- la premessa del citato articolo 5 recitava, infatti, che i “requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa” e, per converso, l'art. 6 prevedeva la possibilità di proroga di tre anni solo in relazione all'acquisizione dei titoli di cui al punto B – 1), 2)
e 3);
- neppure era ravvisabile l'esimente della forza maggiore, in quanto, “In disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di frequentare i corsi in questione a distanza”, l'attestato conseguito (in ritardo) dalla ricorrente risultava rilasciato da una scuola ubicata al di fuori della provincia in cui aveva sede l'impresa e che, come la Corte di Cassazione aveva osservato “con risalente, ma non superata, giurisprudenza”, “la forza maggiore esime da ogni responsabilità e rende superfluo l'accertamento dell'eventuale sussistenza di una condotta colposa, quando si concreta in un avvenimento 'cui resisti non potest', rispetto al quale, cioé non
v'ha forza umana atta ad impedirne le conseguenze dannose, avvenimento che s'inserisce nella successione dei fatti togliendo alla causa remota ogni efficacia causativa” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n.
428/62)”.
4. Con atto di citazione notificato il 12/03/2020 e depositato in pari data,
[...]
ha proposto appello avverso la detta ordinanza, reiterando le deduzioni e le Parte_1 domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, concludendo come in epigrafe.
5. Con comparsa depositata il 9/09/2020 si è costituito l
[...]
, reiterando Controparte_1 pedissequamente le difese del primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre che di quelle prenotate a debito.
6. Sostituita l'udienza del giorno 16/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., la parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del
17/07/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
7. Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza in Parte_1 relazione a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso di primo grado, ribadendo che:
- aveva già maturato, allo spirare dei trentasei mesi di proroga, il requisito professionale richiesto, essendo in possesso, dal 17/10/2011, di un'iscrizione previdenziale INPS in qualità di “coltivatore diretto” per un periodo di almeno cinquantuno giorni all'anno per tre anni (da considerarsi equipollente rispetto al possesso dell'attestato conseguito ad un corso di capo azienda);
- il bando ed il decreto di concessione permettevano il conseguimento del requisito professionale in via postuma non solo nel caso in cui tale requisito fosse stato conseguito optandosi per il conseguimento dell'attestato di capo azienda, ma anche nel caso in cui si fosse maturata l'anzianità contributiva, stanti la formulazione generica dell'art. 5 del decreto di concessione del finanziamento e la violazione, diversamente opinando, dell'art. 3 Cost. (tenuto conto che, in entrambe le ipotesi, la ratio tendente al conseguimento del beneficio della proroga, era identica, trattandosi di giovani agricoltori immessi per la prima volta nel mondo dell'agricoltura ed interessati ad ottenere più tempo per conseguire il requisito di professionalità);
- in ogni caso, le classificazioni di capo azienda e lavoratore agricolo erano identiche, essendo le stesse le mansioni concretamente svolte.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
8.1. Appare opportuno premettere una breve ricostruzione della normativa, di matrice europea, che regola la fattispecie in esame.
Viene in rilievo, in primo luogo, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, all'articolo 20, prevede una serie di misure di sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale, tra le quali quelle volte a sostenere l'insediamento di giovani agricoltori (cfr. lettera A, punto II). Il successivo articolo 22 dispone che “il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori: […]; b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate”.
Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, poi, all'articolo 13, comma 1, paragrafo 2, prevede – in merito alle condizioni che, ai fini del sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, devono sussistere alla data di presentazione della domanda – che per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui al citato articolo 22, paragrafo 1, lettera B), del regolamento (CE) n. 1698/2005, al giovane agricoltore può essere accordata una proroga non superiore a trentasei mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.
In attuazione della normativa descritta, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013, sulla cui scorta è stato poi emesso il Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura -
Pacchetto giovani”.
Orbene, l'articolo 5 delle disposizioni attuative, parte specifica della misura 112 del bando (rubricato “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”), nell'elencare i requisiti e le condizioni che devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti “all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa”, indica, alla lettera B) – richiamando la dicitura europea – “possedere conoscenze e competenze professionali adeguate”.
La centralità di tale requisito emerge in tutta evidenza, ove si consideri l'obiettivo preso di mira dall'amministrazione regionale con la predisposizione del PSR Sicilia 2007/2013
e del relativo c.d. Pacchetto giovani, consistente proprio nel favorire lo sviluppo di una maggiore professionalità degli imprenditori e la costituzione di nuove imprese competitive.
Le conoscenze e competenze professionali richieste, a loro volta, secondo il citato articolo 5, “si considerano assolte se il richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
1) possesso di diploma di laurea, anche triennale, in scienze agrarie e forestali. Nel caso di aziende zootecniche è pertinente anche il diploma di laurea in medicina veterinaria;
oppure 2) possesso di un titolo di studio superiore nel settore agricolo (perito agrario, agrotecnico); oppure 3) possesso di attestato di frequenza con esito positivo di corsi professionali per capo azienda, svolti da enti o istituti di formazione tecnica superiore riconosciuti ai sensi delle normative vigenti in materia;
oppure 4) esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 3 anni documentata con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola per periodo minimo di 51 giorni per anno”.
La disposizione in esame prevede, inoltre, la possibilità del conseguimento postumo del requisito della professionalità di cui alla lettera B), ma soltanto ove tale requisito venga raggiunto mediante il conseguimento del diploma di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria, del titolo di studio superiore nel settore agricolo (perito agrario o agrotecnico) oppure dell'attestato di frequenza di corsi professionali per capo azienda.
Precisamente, la norma dispone che “Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera B), l'Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto”.
Ben si comprende la ratio di tale deroga che, collocandosi nel solco degli interventi finalizzati ad un ringiovanimento del settore agricolo e inseriti nella misura 112, sulla stessa scia di questi è volta a favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la concessione di un maggiore lasso temporale per il conseguimento del titolo di studio richiesto. D'altronde, la proroga in esame era già stata contemplata nella normativa europea di riferimento (cfr. citato articolo 13, comma 1, paragrafo 2, del regolamento CE n.
1974/2006) ed è stata riproposta, con formulazione maggiormente circostanziata, nel corpo del detto articolo 5 delle disposizioni attuative.
La proroga in esame è stata, altresì, richiamata – con formulazione un po' più generica, costituendo, d'altronde, di fatto, un mero rinvio a quanto già previsto nella lex specialis di riferimento (per l'appunto, le disposizioni attuative del bando) – all'articolo 5 del decreto di concessione dell'aiuto (D.D.S. n. 5167 del 23/11/2011), a mente del quale, pena la revoca dei benefici concessi, la ditta è obbligata – per l'appunto – ad “acquisire la professionalità entro tre anni a decorrere dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora già non posseduta”.
Dal combinato disposto di tutte le norme passate in rassegna può, dunque, affermarsi che la proroga di tre anni dalla data di notificazione del decreto di concessione del finanziamento, prevista quale termine perentorio ultimo per il raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali richieste dal bando, è circoscritta alle tassative ipotesi del conseguimento di una laurea in scienze agrarie o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o agrotecnico oppure di un attestato di capo azienda.
Del resto – non appare superfluo ribadirlo – così è lapidariamente e inequivocabilmente previsto al citato articolo 5 delle disposizioni attuative (“Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera B), l'Amministrazione può concedere un periodo di adeguamento di tre anni…”), affatto superabile, stante il rango di lex specialis, regolatrice della materia, che possiede il bando.
8.2. Pertanto, venendo al merito del primo motivo di appello, a nulla rileva che
[...]
abbia conseguito, nelle more, “allo spirare dei trentasei mesi” dalla notifica Parte_1
del provvedimento di concessione del beneficio (dunque, alla data del 16/12/2014), il requisito alternativo ai sensi dell'articolo 5, lettera B), numero 4, delle disposizioni attuative (consistente nel possesso di una “esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 3 anni documentata con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola per periodo minimo di 51 giorni per anno”), sulla base dell'iscrizione previdenziale, quale “coltivatore diretto”, ottenuta il 17/10/2011, posto che trattasi di data successiva alla presentazione della domanda (risalente, invece, al mese di dicembre del
2010).
La lettura proposta dall'appellante viola palesemente il disposto dell'articolo 5 delle disposizioni attuative del bando, concretandosi in un'arbitraria ed inammissibile elusione della condizione “Qualora il giovane agricoltore debba acquisire uno dei titoli di cui ai numeri
1), 2) e 3) della lettera B)”, che – come esposto – circoscrive il meccanismo di proroga descritto alle sole ipotesi espressamente indicate, tra le quali non è affatto menzionata quella del possesso di un'esperienza lavorativa continuata.
Alla luce di ciò, priva di pregio è la considerazione dell'equipollenza, a questi fini, dell'iscrizione INPS al possesso dell'attestato di capo azienda.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale di Palermo, alla cui motivazione può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 14786 del 19/07/2016), il requisito dell'anzianità contribuiva, come emerge chiaramente dall'uso della disgiuntiva “oppure” e dalla rubrica dell'articolo “requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità”, è alternativo (e, dunque, equipollente) al possesso dell'attestato di cui al numero 3), soltanto ove sussistente al momento della domanda.
Sul punto vale appena rilevare – come correttamente osservato dall'Assessorato appellato
– che la tesi di renderebbe del tutto superfluo il possesso degli altri Parte_1 requisiti richiesti, poiché risulterebbe in ogni caso sufficiente, al fine di accedere ai benefici, intraprendere l'attività agricola oggetto del bando: in altri termini, accogliere la lettura dell'appellante equivarrebbe ad eliminare, di fatto, la professionalità (ritenuto uno degli elementi cardine dall'Unione) dai requisiti di accesso, posto che tutti i giovani insediati la raggiungerebbero al terzo anno di attività.
8.3. Priva di pregio, oltre che irrilevante, risulta, quindi, ogni considerazione circa l'asserita discriminazione e disparità di trattamento tra professionalità conseguita mediante l'attestato e mediante iscrizione INPS (attenendo, peraltro, le due ipotesi a fattispecie differenti anche nella ratio, concernendo l'una un preciso titolo da conseguire a fini formativi e, l'altra, l'esperienza lavorativa maturata sul campo), nonché circa la presunta identità tra le mansioni concretamente svolte da un capo azienda ed un lavoratore agricolo. 9. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza Parte_1 impugnata in relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso di primo grado, sostenendo che la motivazione del Tribunale sarebbe stata solo apparente, in merito alla censura dell'impossibilità di conseguire l'attestato per cause di forza maggiore, e del tutto omessa, in merito alla censura della violazione del principio di proporzionalità.
9.1 Con riguardo al primo dei due aspetti, l'appellante:
- ha precisato, innanzitutto, di aver effettivamente conseguito l'attestato in questione presso un ente di formazione di una provincia (Agrigento) diversa da quella ove era ubicata la propria azienda (Caltanissetta), ma mediante formazione a distanza;
- ha ribadito, poi, che il ritardo nel conseguimento dell'attestato è stato determinato da causa di forza maggiore, non essendo stato realizzato, nel periodo di riferimento, alcun corso nel raggio di ottanta chilometri dalla sede della propria azienda (essendo eccessivamente gravoso imporle, quale coltivatore diretto, di allontanarsi tanto dalla propria azienda, considerato che, in quanto piccola impresa, non disponeva di margini di guadagno sufficienti per avvalersi di personale dipendente);
- ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, non configurandosi la causa di forza maggiore necessariamente in un evento apocalittico, essendo piuttosto sufficiente il verificarsi di un impedimento grave, che ostacoli seriamente l'adempimento.
9.2. Con riguardo al secondo dei due aspetti, : Parte_1
- ha ribadito che la revoca dell'intero contributo costituisce, comunque, una sanzione sproporzionata rispetto all'effettiva entità dell'irregolarità in ipotesi riscontrata, avendo essa pienamente realizzato l'obiettivo perseguito dal contributo, raggiungendo altresì il requisito di professionalità (sia in ragione dell'anzianità contributiva, sia in ragione del conseguimento, sia pur tardivo, dell'attestato);
- ha ribadito, altresì, che l'articolo 16 delle disposizioni attuative non contempla, tra le ipotesi tassative di revoca del decreto di concessione, il mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda;
- ha poi ricordato le tre fasi in cui si articola, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, il c.d. test di proporzionalità, sostenendo che il mancato conseguimento di un
“banale attestato” non possa vanificare la concreta operatività dell'impresa (alla luce della maturata esperienza di almeno tre anni sul campo), essendo stata peraltro la stessa amministrazione ad equiparare tale anzianità ed esperienza al conseguimento dell'attestato, tenuto conto anche che la revoca del contributo non apporterebbe alcun vantaggio rispetto all'attività dell'amministrazione, volta all'avviamento di nuove imprese giovanili.
10. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
10.1. Sul punto va premesso che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la giovane , al momento della presentazione della domanda, non era in Parte_1 possesso di alcuno dei titoli necessari e che, pertanto, le è stata accordata la detta proroga
(avendo essa optato, tra le diverse possibilità consentite, per il conseguimento dell'attestato di capo azienda).
Altrettanto incontestata tra le parti e documentalmente provata – come, d'altronde, correttamente rilevato dal Tribunale – è la circostanza che abbia Parte_1 ottenuto l'attestato in esame ben oltre il termine di tre anni dalla data di notificazione del decreto di concessione (la decorrenza del termine da tale dies a quo è stata specificata nella nota del Dirigente Generale n. 58381 del 07/12/2016).
Infatti, mentre il decreto di concessione le è stato notificato in data 16/12/2011, la frequenza del corso è iniziata in data 7/10/2015 e gli esami finali sono stati sostenuti soltanto in data 29/02/2016, con evidente ritardo di oltre un anno rispetto al termine ultimo concessole.
Legittimamente, pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile, posto che il bando – come, altresì, correttamente rilevato dal Tribunale – non contempla alcuna sanatoria in tal senso.
Ne consegue che è assolutamente condivisibile quanto statuito del giudice di prime cure anche in merito alla dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore impeditiva del conseguimento tempestivo dell'attestato, potendosi, anche qui, operare un richiamo per relationem (in tal senso, sempre citata Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016) alle argomentazioni del Tribunale.
Priva di alcun pregio, sul punto, è la deduzione che la motivazione del Tribunale sia stata, sotto tale profilo, soltanto apparente. Ed invero, l'aver precisato Parte_1
– in esordio al secondo motivo di appello – di aver sì conseguito l'attestato, ma mediante formazione a distanza, non fa che confermare l'assenza, nel caso di specie, di un oggettivo impedimento, posto che ella ben avrebbe potuto frequentare un corso a distanza di tal sorta entro i termini che le erano stati concessi (come, peraltro, eccepito dall'Assessorato fin dalla comparsa di primo grado).
Del resto, non è stata fornita alcuna prova della mancata predisposizione, nel periodo di riferimento – periodo, peraltro, abbastanza lungo (tre anni) rispetto alle tempistiche medie per conseguire l'attestato di capo azienda (circa quattro mesi) – di corsi di formazione a distanza. – reiterando quanto già dedotto in primo grado Parte_1
– si è infatti limitata a dedurre che, nel periodo di riferimento, non sarebbero stati organizzati corsi “quanto meno nel raggio di 80 km dal luogo in cui ha sede l'azienda agricola condotta” e che imporle di allontanarsi dalla propria azienda sarebbe stato un onere eccessivamente gravoso: circostanze, queste, che dimostrano come la difesa dell'appellante, lungi dal provare l'eventuale mancanza di corsi a distanza, si sia limitata ad allegare generiche difficoltà nel reperimento di un corso in presenza nella provincia di appartenenza (Caltanissetta).
10.2. Non coglie nel segno nemmeno la deduzione dell'assenza, tra le ipotesi di revoca del decreto di concessione, del mancato conseguimento dell'attestato di capo azienda, posto che l'elencazione di cui all'articolo 16 delle disposizioni attuative non è affatto tassativa, rinviando espressamente, per ulteriori impegni ed obblighi, “alle singole misure attivate con il pacchetto”.
A quest'ultimo riguardo, come già rilevato, proprio l'articolo 5 del decreto di concessione prevede espressamente la revoca dei benefici concessi in caso di mancato raggiungimento del requisito della professionalità entro il termine concesso.
D'altronde, l'inammissibilità della domanda, prevista dal detto articolo 5 delle disposizioni attuative, non può che comportare, ragionevolmente, la revoca dell'intero premio.
10.3. Tale revoca, piuttosto che integrare una “sanzione” in senso tecnico, costituisce la naturale e inesorabile conseguenza del mancato soddisfacimento di una espressa condizione di ammissibilità della domanda, con la conseguenza che deve ritenersi destituita di fondamento, altresì, ogni considerazione relativa alla presunta sproporzione della misura adottata.
In ultimo, va rilevata la fallacia del ragionamento dell'appellante laddove ha addotto, a motivo della ritenuta sproporzione della sanzione, anche l'asserito raggiungimento del requisito di professionalità, sia mediante la maturazione dell'anzianità contributiva, sia mediante il conseguimento tardivo dell'attestato, posto che vi è prova certa – come ampiamente evidenziato – del contrario (restando, per l'effetto, irrilevante ogni considerazione circa l'impiego dell'importo erogato per acquistare beni strumentali all'esercizio dell'impresa).
11. Infine, con un terzo motivo, subordinato, ha dedotto l'erroneità Parte_1 dell'ordinanza impugnata in relazione a quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso di primo grado, a suo dire del tutto ignorato dal Tribunale di Palermo, ribadendo che l'amministrazione, al più, avrebbe dovuto irrogare la sanzione della riduzione del contributo.
11.1. Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, anche quest'ultimo motivo (in quanto strettamente connesso al secondo) va disatteso.
11.2. Non appare superfluo, comunque, precisare che, essendo l'inadempimento contestato attinente non ad impegni e obblighi gravanti sul beneficiario in conseguenza della concessione degli aiuti richiesti (quali, ad esempio, quelli previsti dal citato articolo
16 delle disposizioni attuative), bensì a requisiti previsti come condizione di accesso agli aiuti medesimi (in assenza dei quali la domanda deve essere dichiarata inammissibile), non può applicarsi alla fattispecie in esame la disciplina di riduzione dell'aiuto, invocata dall'appellante (ad esempio, l'articolo 22, comma 3, delle disposizioni attuative,
l'articolo 18, comma 2, del regolamento CE/65/2011, etc.), non facendo, tale disciplina, alcun riferimento alle ipotesi di mancanza dei requisiti previsti a pena di inammissibilità della domanda.
13. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da nei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del Tribunale di Palermo
[...]
dell'11/02/2020, che conferma;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, se dovute, I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 19/11/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.