Sentenza 15 dicembre 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2008, n. 29310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29310 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AU, TT FI, ST LA, TO AR, DA NO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI PAOLO giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2600/2003 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 01/04/2004 R.G.N. 1999/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2008 dal Consigliere Dott. BALLETTI BRUNO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi dinanzi al Giudice del lavoro di Padova TT AU, TT FI, ST LA, TO AR, DA NO - già dipendenti della ditta SART presso lo stabilimento di Cittadella - convenivano in giudizio l'I.N.P.S. esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'inalazione di fibre di amianto presenti nell'ambiente di lavoro e, quindi, di essere in . possesso dei requisiti L. n. 257 del 1992,. ex art. 13, comma 8, al fine di ottenere i benefici connessi alla rivalutazione contributiva di tale normativa. Chiedevano, pertanto, che l'adito Giudice del lavoro accertasse che essi erano rimasti esposti all'assorbimento di fibre di amianto per tutto il periodo lavorativo prestato e, quindi, che riconoscesse i benefici previsti dal cit. art. 13, con conseguente rivalutazione del periodo lavorativo prestato alle dipendenze di tali aziende;
infine, chiedevano la condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione delle prestazioni previdenziali corrispondenti all'erogazione della pensione di anzianità a partire dalla data della domanda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'adito Giudice del lavoro - istruita la causa mediante interrogatorio delle parti, assunzione di prova testimoniale ed acquisizione di documentazione - accoglieva la domanda, ma (a seguito di impugnativa dell'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio) il Tribunale di Padova (quale Giudice del lavoro di secondo grado) - con sentenza "non definitiva" del 22 settembre 2000 e sentenza "definitiva" del 1 aprile 2004, in riforma della sentenza impugnata, "rigettava le domande intese al riconoscimento del beneficio richiamato formulato dagli altri appellati (idest, di TT ZI, TT ZI, ST ND, TO RC e DA MA), in quanto, come precisato in motivazione, per le richieste di tali lavoratori, che non hanno ottenuto alcun riconoscimento dall'I.N.A.I.L. in ordine all'esposizione all'amianto, non vi è infatti alcun elemento che possa integrare la prova dell'esposizione nei limiti quantitativi indicati nella sentenza non definitiva e nessun elemento di prova è possibile trarre dall'espletamento di una c.t.u. ambientale". Per la cassazione della cennata sentenza SE AU, TT FI, ST LA, TO AR e DA NO propongono ricorso affidato a tre motivi. L'intimato I.N.P.S resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti - denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione verso un punto decisivo della controversia" - censurano "l'affermazione del Tribunale di Padova che non sono stati acquisiti in giudizio elementi oggettivi e comparativi da poter essere utilizzati da una c.t.u. in quanto assolutamente non corrispondenti ai fatti di causa e, oltre tutto, senza procedere alla valorizzazione della documentazione I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 210 c.p.". Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciando "violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 277 del 1991, art.31", rilevano che "con la documentazione esistente, il Tribunale di
Padova, avrebbe dovuto, immediatamente riconoscere l'esposizione a rischio dei manutentori ST ND e TO RC e, previo esperimento di c.t.u., quella dei restanti ricorrenti". Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciando "vizio di motivazione per aver ritenuto vincolanti soltanto gli accertamenti I.N.A.I.L." - addebitano al Tribunale di Padova "di avere considerato come unica prova valida quella della certificazione I.N.A.I.L., mentre in tema di atti d'indirizzo amministrativi a dette certificazioni è stata attribuita, con effetti retroattivi, una funzione certificativa ma non certo un potere autoritativo, di talché esaurendo tali certificazioni i loro effetti nell'ambito della procedura amministrativa, la stessa non può assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio".
2 - In linea assolutamente prioritaria deve essere valutata la procedibilità del ricorso in quanto - come evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria e nelle relative conclusioni - il ricorrente non ha ritualmente prodotto copia autentica della sentenza "non definitiva" pronunciata dal Giudice di appello, non adempiendo così all'onere sancito, a pena di improcedibilità, dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n.
2. Al riguardo deve, anzitutto, confermarsi che la sentenza "definitiva" del Tribunale di Padova n. 2600/2003 pubblicata in data 1 aprile 2004 è stata preceduta dalla sentenza "non definitiva" del 22 settembre 2000 (come meramente indicato dal ricorrente) e che quest'ultima sentenza non è stata depositata da esso ricorrente (nè, comunque, è rinvenibile nel fascicolo di ufficio) insieme con il ricorso il cit. art. 369 c.p.c.. In merito al contenuto della cennata sentenza il ricorrente deduceva che "il Tribunale di Padova, uniformandosi alla giurisprudenza dominante, aveva dichiarato che il beneficio di cui era causa spettava ai soli lavoratori per i quali risulti, per un periodo di almeno dieci anni, corrisposto il premio supplementare di cui al D.P.R. n. 1224 del 1965, art. 153, e/o l'esposizione al rischio morbigeno di amianto oltre il limite di concentrazione di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991", e rilevava che con riferimento a siffatto decisum "il Tribunale di Padova, nel proseguo del giudizio, si era limitato a richiedere informazioni all'I.N.A.I.L. ex art. 216 c.p.c., e non aveva disposto alcuna ulteriore attività istruttori";
concludeva, di conseguenza, che "dal complesso della sentenza impugnata (id est, dalle sentenze "non definitiva" e "definitiva") si ricava che il Tribunale di Padova ha ritenuto utilizzabili in giudizio soltanto le certificazioni I.N.A.I.L., rinunciando, per il restante, a disporre ulteriori mezzi istruttori". Si rimarca, pertanto, che il ricorrente ha censurato specificamente il decisum sul punto della sentenza "non definitiva", come - conseguentemente - la statuizione finale contenuta nella sentenza "definitiva" ove (a pag. 22) espressamente viene statuito che "non vi è in atto alcun elemento che possa integrare la prova dell'esposizione nei limiti quantitativi indicati nella sentenza non definitiva". Donde la necessità per la Corte - al fine di poter valutare compiutamente la controversia in tutti gli effettivi termini decisionali - di poter esaminare il contenuto integrale della sentenza "non definitiva":
esame che nella specie non può, peraltro, avvenire a causa del (già evidenziato) mancato adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere imposto dal cit. art. 369 c.p.c., per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Infatti - in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sulla relativa questione (cfr. Cass. n. 12434/2002, Cass. n. 13473/2002) - il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369 c.p.c., n. 2, non consideri espressamente tale ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso non potrà che essere dichiarato improcedibile.
3 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da TT AU, TT FI, ST LA, TO AR, DA NO deve essere dichiarato improcedibile.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., (come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito con L. n. 326 del 2003) per una pronunzia a favore dell'I.N.P.S. delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile;
nulla per le spese, del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008