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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22161/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MONIA RODOLFI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. MONIA RODOLFI TE C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto.
2) Casa coniugale: Le parti concordano che l'immobile non venga assegnato a nessuno dei ricorrenti, e stabiliscono che, fermo quanto nel prosieguo pattuito in punto di rapporti patrimoniali tra i coniugi, fino a quando l'immobile non verrà venduto, nello stesso potranno continuare a risiedere il IG. ed il figlio TE Parte_2
, con l'impegno del IG. , finché abiterà nel predetto immobile, di provvedere in via
[...] TE esclusiva:
- al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile;
- al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile (doc. 14): mutuo n. n. 70100156028 erogato da uccursale di Milano (c.f. ), con rata mensile addebitata sul c/c n. 006512 Controparte_2 P.IVA_1 acceso presso la banca Banco BPM s.p.a. cointestato ai coniugi, impegnandosi a tenere indenne la IG.ra da Pt_1 ogni relativa incombenza.
1 La IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale, attualmente domiciliandosi in IA alla Via san Faustino Pt_1
n. 56.
3) Mantenimento del figlio: il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio TE
, maggiore di età, facendosi carico di ogni relativa spesa sia ordinaria che straordinaria. Quindi anche le spese Pt_2 extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di IA saranno sostenute al 100% dal padre, il IG.
. TE
4) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore del figlio, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che:
• L'assegno unico sarà chiesto dalla IG.ra e verrà erogato al 50% ad entrambi i genitori;
Parte_1
• La detrazione ai fini Irpef delle spese straordinarie relative al figlio, sarà operata dal IG. TE al 100%, ed il figlio sarà a carico fiscale del padre al 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Pt_2
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del IG. . TE
5) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) Altri rapporti patrimoniali tra i coniugi: Le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni di separazione:
a) Casa Coniugale: Quanto alla casa coniugale, di comproprietà dei ricorrenti pro quota indivisa di ½, sita in
Castenedolo (BS) Via Enrico Berlinguer n. 32, catastalmente censita al Catasto fabbricati del predetto comune, Sez. urb. NCT, Foglio 10, particella 621, subalterno 7 (Piano T – S1, Cat. A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani) e subalterno
18 (Piano S1, Cat. C/6, classe 3, consistenza 35 mq), di cui al doc. 13 (compravendita del 12/09/2007 n. Rep/Racc
5686/ Notaio in IA) e doc. 12 (visura catastale), i ricorrenti si impegnano a procedere alla Persona_1 vendita dell'immobile sopra indicato a terzi ad un prezzo auspicabile di € 530.000,00=, il cui ricavato sarà ripartito tra le parti nella seguente misura: € 200.000,00 alla sig.ra se venduto alla somma auspicabile, Parte_1 contrariamente sulla medesima proporzione e la restante somma al marito, che avrà cura di provvedere all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile ed al pagamento delle eventuali provvigioni di agenzia. A tal fine le parti si impegnano a conferire, mandato congiunto ad una o più agenzie immobiliari, affinché vengano reperiti possibili acquirenti dell'immobile. Fino a quando la casa coniugale non sarà venduta, il IG. potrà TE continuare ad abitare nella stessa con il figlio , fruendo degli arredi ivi presenti. Pt_2
(b) Casa in montagna: Quanto all'immobile, di comproprietà dei ricorrenti, sito in Vione (BS) Via Cima Bleis 1, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto comune, sezione urb. NCT, Foglio 22, particella 677, subalterno 20 (Piano 1-2, Cat. A/2, classe 5, consistenza 2,5 vani) e subalterno 27 (Piano S2, Cat. C/6, classe 2, consistenza 15 mq) di cui al doc. 12 (visura catastale) e doc. 15 (compravendita del 13/05/2019 con firme autenticate dal notaio n. Rep. /Racc. 27056/12958 Notaio in Iseo – BS), sul quale immobile non Persona_2 grava alcun mutuo nè altro finanziamento, le parti concordano che la sig.ra cederà al sig. Parte_1
la propria quota del predetto immobile pari al 50% indiviso, dietro corresponsione da parte del marito CP_1
2 della somma di € 95.000,00=. La cessione immobiliare avverrà entro e non oltre 3 mesi dalla data della compravendita notarile relativa alla casa coniugale di cui al punto (a), con spese dell'atto notarile a carico dell'acquirente.
(a) e (b): Ad ogni effetto di legge, si dà atto che gli accordi patrimoniali sopra detti ai punti (a) e (b), relativo sia all'impegno di vendita della casa coniugale sita in Castenedolo-BS, sia al trasferimento della quota immobiliare dell'immobile sito in Vione-BS, sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi i IGnori e Parte_1 CP_1
.
[...]
I ricorrenti danno atto altresì di aver raggiunto accordo relativamente alla divisione reciproca degli arredi presenti negli immobili in comproprietà.
c) Beni Mobili registrati:
- L'autovettura GOLF Volkswagen targata EY336FS (doc. 05) già di proprietà della IG.ra rimane Parte_1 di proprietà esclusiva di quest'ultima;
- L'autovettura FORESTER Subaru targata EP731MP (doc. 06) di proprietà della IG.ra ed attualmente in Pt_1 uso al IG. , verrà intestata alla proprietà di quest'ultimo a sua cura e spese, entro 6 mesi TE dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione della separazione;
- L'autovettura Citroen targata DS461TG (doc. 11) di proprietà del IG. ed in uso al figlio TE
, rimane intestata all'attuale proprietario. Pt_2
d) Conti correnti e rapporti finanziari cointestati:
Il c/c n. 006512 (iban [...]) acceso presso la banca Banco BPM s.p.a. (doc. 16), rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa coniugale, dopodiché il c/c verrà chiuso a cura e spese dei contestatari nella misura del 50%,
Il c/c n. 000430085 (iban [...]) acceso presso la banca BCC di IA (doc. 17), sarà chiuso a cura e spese dei contestatari nella misura del 50%,
7) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno.
8) Chiusura: I coniugi danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
9) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/03/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CASTENEDOLO, BS (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in IA, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22161/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MONIA RODOLFI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. MONIA RODOLFI TE C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto.
2) Casa coniugale: Le parti concordano che l'immobile non venga assegnato a nessuno dei ricorrenti, e stabiliscono che, fermo quanto nel prosieguo pattuito in punto di rapporti patrimoniali tra i coniugi, fino a quando l'immobile non verrà venduto, nello stesso potranno continuare a risiedere il IG. ed il figlio TE Parte_2
, con l'impegno del IG. , finché abiterà nel predetto immobile, di provvedere in via
[...] TE esclusiva:
- al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile;
- al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile (doc. 14): mutuo n. n. 70100156028 erogato da uccursale di Milano (c.f. ), con rata mensile addebitata sul c/c n. 006512 Controparte_2 P.IVA_1 acceso presso la banca Banco BPM s.p.a. cointestato ai coniugi, impegnandosi a tenere indenne la IG.ra da Pt_1 ogni relativa incombenza.
1 La IG.ra si è già allontanata dalla casa coniugale, attualmente domiciliandosi in IA alla Via san Faustino Pt_1
n. 56.
3) Mantenimento del figlio: il IG. provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio TE
, maggiore di età, facendosi carico di ogni relativa spesa sia ordinaria che straordinaria. Quindi anche le spese Pt_2 extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di IA saranno sostenute al 100% dal padre, il IG.
. TE
4) Assegno unico, benefici fiscali, sostegno al reddito, bonus: Quanto all'assegno unico, eventuali misure di sostegno al reddito in favore del figlio, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per la medesima, le parti concordano che:
• L'assegno unico sarà chiesto dalla IG.ra e verrà erogato al 50% ad entrambi i genitori;
Parte_1
• La detrazione ai fini Irpef delle spese straordinarie relative al figlio, sarà operata dal IG. TE al 100%, ed il figlio sarà a carico fiscale del padre al 100%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Pt_2
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del IG. . TE
5) Assegno coniuge: I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) Altri rapporti patrimoniali tra i coniugi: Le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni di separazione:
a) Casa Coniugale: Quanto alla casa coniugale, di comproprietà dei ricorrenti pro quota indivisa di ½, sita in
Castenedolo (BS) Via Enrico Berlinguer n. 32, catastalmente censita al Catasto fabbricati del predetto comune, Sez. urb. NCT, Foglio 10, particella 621, subalterno 7 (Piano T – S1, Cat. A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani) e subalterno
18 (Piano S1, Cat. C/6, classe 3, consistenza 35 mq), di cui al doc. 13 (compravendita del 12/09/2007 n. Rep/Racc
5686/ Notaio in IA) e doc. 12 (visura catastale), i ricorrenti si impegnano a procedere alla Persona_1 vendita dell'immobile sopra indicato a terzi ad un prezzo auspicabile di € 530.000,00=, il cui ricavato sarà ripartito tra le parti nella seguente misura: € 200.000,00 alla sig.ra se venduto alla somma auspicabile, Parte_1 contrariamente sulla medesima proporzione e la restante somma al marito, che avrà cura di provvedere all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile ed al pagamento delle eventuali provvigioni di agenzia. A tal fine le parti si impegnano a conferire, mandato congiunto ad una o più agenzie immobiliari, affinché vengano reperiti possibili acquirenti dell'immobile. Fino a quando la casa coniugale non sarà venduta, il IG. potrà TE continuare ad abitare nella stessa con il figlio , fruendo degli arredi ivi presenti. Pt_2
(b) Casa in montagna: Quanto all'immobile, di comproprietà dei ricorrenti, sito in Vione (BS) Via Cima Bleis 1, catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto comune, sezione urb. NCT, Foglio 22, particella 677, subalterno 20 (Piano 1-2, Cat. A/2, classe 5, consistenza 2,5 vani) e subalterno 27 (Piano S2, Cat. C/6, classe 2, consistenza 15 mq) di cui al doc. 12 (visura catastale) e doc. 15 (compravendita del 13/05/2019 con firme autenticate dal notaio n. Rep. /Racc. 27056/12958 Notaio in Iseo – BS), sul quale immobile non Persona_2 grava alcun mutuo nè altro finanziamento, le parti concordano che la sig.ra cederà al sig. Parte_1
la propria quota del predetto immobile pari al 50% indiviso, dietro corresponsione da parte del marito CP_1
2 della somma di € 95.000,00=. La cessione immobiliare avverrà entro e non oltre 3 mesi dalla data della compravendita notarile relativa alla casa coniugale di cui al punto (a), con spese dell'atto notarile a carico dell'acquirente.
(a) e (b): Ad ogni effetto di legge, si dà atto che gli accordi patrimoniali sopra detti ai punti (a) e (b), relativo sia all'impegno di vendita della casa coniugale sita in Castenedolo-BS, sia al trasferimento della quota immobiliare dell'immobile sito in Vione-BS, sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi i IGnori e Parte_1 CP_1
.
[...]
I ricorrenti danno atto altresì di aver raggiunto accordo relativamente alla divisione reciproca degli arredi presenti negli immobili in comproprietà.
c) Beni Mobili registrati:
- L'autovettura GOLF Volkswagen targata EY336FS (doc. 05) già di proprietà della IG.ra rimane Parte_1 di proprietà esclusiva di quest'ultima;
- L'autovettura FORESTER Subaru targata EP731MP (doc. 06) di proprietà della IG.ra ed attualmente in Pt_1 uso al IG. , verrà intestata alla proprietà di quest'ultimo a sua cura e spese, entro 6 mesi TE dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione della separazione;
- L'autovettura Citroen targata DS461TG (doc. 11) di proprietà del IG. ed in uso al figlio TE
, rimane intestata all'attuale proprietario. Pt_2
d) Conti correnti e rapporti finanziari cointestati:
Il c/c n. 006512 (iban [...]) acceso presso la banca Banco BPM s.p.a. (doc. 16), rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa coniugale, dopodiché il c/c verrà chiuso a cura e spese dei contestatari nella misura del 50%,
Il c/c n. 000430085 (iban [...]) acceso presso la banca BCC di IA (doc. 17), sarà chiuso a cura e spese dei contestatari nella misura del 50%,
7) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno.
8) Chiusura: I coniugi danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
9) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/03/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CASTENEDOLO, BS (atto n. 3, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in IA, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
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