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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 286/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1 del Foro di Macerata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Medici del Foro di Ancona
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 ai sensi degli artt. 392 e 394 c.p.c. ha Parte_1 chiesto che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.12868/2024 pubblicata in data 10/05/2024, fosse accertato il diritto di essa ricorrente al riconoscimento e pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto interamente maturati dall'1.7.1998 al 31.3.2004, con conferma dell'accertamento circa la natura subordinata del rapporto di lavoro nel suddetto arco temporale, quindi che controparte fosse condannata alle spese di ogni fase dell'intero giudizio. In proposito, ha dedotto la ricorrente che la Suprema Corte, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso proposto in via principale dalla controparte, aveva accertato il maturare della prescrizione estintiva quinquennale da quest'ultima eccepita rispetto al vantato credito da differenze retributive, rigettando gli altri motivi, quindi aveva dichiarato inammissibile il proprio ricorso incidentale inerente alla decadenza dalla facoltà di formulare l'eccezione suddetta, in relazione alla tardività della costituzione in primo grado della convenuta;
ha dedotto, inoltre, che contro tale capo della sentenza era in via di deposito il ricorso per revocazione, in quanto la
Suprema Corte era incorsa in errore di fatto essenziale, non avendo riscontrato nel corpo del ricorso incidentale la chiara allegazione che controparte si era costituita il giorno precedente la data dell'udienza, né avendo esaminato il verbale d'udienza acquisito agli atti, in cui era adeguatamente documentata l'immediata formulazione dell'eccezione di tardività della costituzione. si è costituita chiedendo nel merito accertarsi la prescrizione Controparte_1 del credito vantato da a titolo di differenze retributive per il periodo anteriore al Parte_1
14.3.2004, nonché dichiararsi che, in base al principio dell'assorbimento, nulla era dovuto alla stessa ai titoli dedotti in causa per il periodo dal 14 al 31.3.2004; che il credito per TFR era limitato alla somma di euro 192,44, e che la domanda di condanna al versamento della contribuzione previdenziale era inammissibile ovvero infondata;
ha, quindi, chiesto condannarsi Parte_1 alla restituzione in proprio favore della somma di euro 13.330,51 percepita a titolo di spese legali, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti indicate in narrativa al saldo;
il tutto con vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo va chiarito che l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.12868/2024, in forza della reiezione dei motivi di cui ai nn. 1, 2 , 4 e 5 del ricorso principale proposto da
[...]
ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
Ancona n.431/2017, nella parte in cui questa accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa dall'1 luglio 1998 al 31 marzo 2004; ciò implica l'inammissibilità della odierna domanda finalizzata a ribadire siffatto accertamento.
Viceversa, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso principale, e nel dichiarare inammissibile l'unico motivo di ricorso incidentale - inerente alla decadenza dell' CP_1 dall'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale - la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto il diritto a percepire le pretese differenze retributive muovendo dall'accertamento di unicità del rapporto di lavoro dedotto in causa, mentre avrebbe dovuto considerare singolarmente ciascun contratto a tempo determinato e calcolare le differenze di retribuzione tenendo conto degli intervalli non lavorati, quindi ha ribadito il principio di diritto, già in altre occasioni affermato, secondo cui «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato (…), rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Ebbene, rispetto a quest'ultima pronuncia l'odierna ricorrente in riassunzione non ha chiesto, né avrebbe avuto minimo interesse a chiedere, l'adeguamento al surrichiamato principio di diritto ormai vincolante, bensì ha preteso, oltre all'inammissibile declaratoria di cui si è detto innanzi, che il Collegio sospendesse il processo “….sino al termine del giudizio di revocazione dinanzi la
Suprema Corte che è in corso redazione…” ; in proposito, infatti, ha dedotto circa l'errore di fatto essenziale in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte nel delibare sul ricorso incidentale in tema di decadenza della controparte dall'eccezione di prescrizione, auspicando che, attraverso il rimedio ex art. 391 bis cpc, si pervenisse alla declaratoria di siffatta decadenza, quindi al definitivo accertamento di spettanza alla lavoratrice delle differenze retributive maturate sin dall'anno 1998.
Tuttavia, nelle note illustrative depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'odierna ricorrente in riassunzione rappresenta che “….la sig.ra non ha depositato il ricorso per Parte_1 revocazione, dati i rilevanti costi….”
La surriferita circostanza rende superflua la sospensione del processo e consente di ritenere definitivamente consacrato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in seno all'Ordinanza n. 12868/2024, dunque impone di acclarare - stante la sollecitazione in tal senso della costituita - la spettanza alla lavoratrice delle sole differenze Controparte_1 retributive maturate dal 14 al 31 marzo 2004, anche a titolo di TFR relativo all'ultimo rapporto intercorso tra le parti dall'1 gennaio 2004 al 31 marzo 2004; ciò in relazione al primo documentato atto interruttivo costituito dalla raccomandata del 14 marzo 2009.
Pertanto, superata l'esigenza di attendere gli esiti del paventato procedimento ex art. 391 bis cpc, ogni altra questione sollevata in questa sede resta assorbita in virtù degli effetti naturali dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, mentre resta ammissibile la richiesta inerente alla liquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio e la domanda, formulata dall'odierna resistente ai sensi dell'art. 389 cpc, di restituzione delle somme eventualmente erogate alla lavoratrice in esecuzione delle parti della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.431/2017 che non hanno acquistato autorità di cosa giudicata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la causa va decisa come da dispositivo;
la situazione di reciproca soccombenza in cui versano le parti rispetto all'esito complessivo del giudizio ed il carattere inammissibile dell'odierno ricorso suggeriscono di compensare integralmente tra le stesse le spese di lite relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:1) dichiara inammissibile l'odierno ricorso in riassunzione e, assorbita ogni altra questione, dichiara tenuta a versare in favore di Controparte_1
le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro dedotto in causa a Parte_1 partire dal 14 marzo 2004, anche a titolo di TFR, oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio;
3) ordina a la Parte_1 restituzione delle somme eventualmente percepite, in esecuzione delle parti della sentenza della
Corte di Appello di Ancona n.431/2017 non passate in giudicato, in misura eccedente il credito suindicato
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 286/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1 del Foro di Macerata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Medici del Foro di Ancona
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 ai sensi degli artt. 392 e 394 c.p.c. ha Parte_1 chiesto che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.12868/2024 pubblicata in data 10/05/2024, fosse accertato il diritto di essa ricorrente al riconoscimento e pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto interamente maturati dall'1.7.1998 al 31.3.2004, con conferma dell'accertamento circa la natura subordinata del rapporto di lavoro nel suddetto arco temporale, quindi che controparte fosse condannata alle spese di ogni fase dell'intero giudizio. In proposito, ha dedotto la ricorrente che la Suprema Corte, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso proposto in via principale dalla controparte, aveva accertato il maturare della prescrizione estintiva quinquennale da quest'ultima eccepita rispetto al vantato credito da differenze retributive, rigettando gli altri motivi, quindi aveva dichiarato inammissibile il proprio ricorso incidentale inerente alla decadenza dalla facoltà di formulare l'eccezione suddetta, in relazione alla tardività della costituzione in primo grado della convenuta;
ha dedotto, inoltre, che contro tale capo della sentenza era in via di deposito il ricorso per revocazione, in quanto la
Suprema Corte era incorsa in errore di fatto essenziale, non avendo riscontrato nel corpo del ricorso incidentale la chiara allegazione che controparte si era costituita il giorno precedente la data dell'udienza, né avendo esaminato il verbale d'udienza acquisito agli atti, in cui era adeguatamente documentata l'immediata formulazione dell'eccezione di tardività della costituzione. si è costituita chiedendo nel merito accertarsi la prescrizione Controparte_1 del credito vantato da a titolo di differenze retributive per il periodo anteriore al Parte_1
14.3.2004, nonché dichiararsi che, in base al principio dell'assorbimento, nulla era dovuto alla stessa ai titoli dedotti in causa per il periodo dal 14 al 31.3.2004; che il credito per TFR era limitato alla somma di euro 192,44, e che la domanda di condanna al versamento della contribuzione previdenziale era inammissibile ovvero infondata;
ha, quindi, chiesto condannarsi Parte_1 alla restituzione in proprio favore della somma di euro 13.330,51 percepita a titolo di spese legali, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti indicate in narrativa al saldo;
il tutto con vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo va chiarito che l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.12868/2024, in forza della reiezione dei motivi di cui ai nn. 1, 2 , 4 e 5 del ricorso principale proposto da
[...]
ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
Ancona n.431/2017, nella parte in cui questa accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa dall'1 luglio 1998 al 31 marzo 2004; ciò implica l'inammissibilità della odierna domanda finalizzata a ribadire siffatto accertamento.
Viceversa, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso principale, e nel dichiarare inammissibile l'unico motivo di ricorso incidentale - inerente alla decadenza dell' CP_1 dall'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale - la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto il diritto a percepire le pretese differenze retributive muovendo dall'accertamento di unicità del rapporto di lavoro dedotto in causa, mentre avrebbe dovuto considerare singolarmente ciascun contratto a tempo determinato e calcolare le differenze di retribuzione tenendo conto degli intervalli non lavorati, quindi ha ribadito il principio di diritto, già in altre occasioni affermato, secondo cui «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato (…), rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Ebbene, rispetto a quest'ultima pronuncia l'odierna ricorrente in riassunzione non ha chiesto, né avrebbe avuto minimo interesse a chiedere, l'adeguamento al surrichiamato principio di diritto ormai vincolante, bensì ha preteso, oltre all'inammissibile declaratoria di cui si è detto innanzi, che il Collegio sospendesse il processo “….sino al termine del giudizio di revocazione dinanzi la
Suprema Corte che è in corso redazione…” ; in proposito, infatti, ha dedotto circa l'errore di fatto essenziale in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte nel delibare sul ricorso incidentale in tema di decadenza della controparte dall'eccezione di prescrizione, auspicando che, attraverso il rimedio ex art. 391 bis cpc, si pervenisse alla declaratoria di siffatta decadenza, quindi al definitivo accertamento di spettanza alla lavoratrice delle differenze retributive maturate sin dall'anno 1998.
Tuttavia, nelle note illustrative depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'odierna ricorrente in riassunzione rappresenta che “….la sig.ra non ha depositato il ricorso per Parte_1 revocazione, dati i rilevanti costi….”
La surriferita circostanza rende superflua la sospensione del processo e consente di ritenere definitivamente consacrato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in seno all'Ordinanza n. 12868/2024, dunque impone di acclarare - stante la sollecitazione in tal senso della costituita - la spettanza alla lavoratrice delle sole differenze Controparte_1 retributive maturate dal 14 al 31 marzo 2004, anche a titolo di TFR relativo all'ultimo rapporto intercorso tra le parti dall'1 gennaio 2004 al 31 marzo 2004; ciò in relazione al primo documentato atto interruttivo costituito dalla raccomandata del 14 marzo 2009.
Pertanto, superata l'esigenza di attendere gli esiti del paventato procedimento ex art. 391 bis cpc, ogni altra questione sollevata in questa sede resta assorbita in virtù degli effetti naturali dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, mentre resta ammissibile la richiesta inerente alla liquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio e la domanda, formulata dall'odierna resistente ai sensi dell'art. 389 cpc, di restituzione delle somme eventualmente erogate alla lavoratrice in esecuzione delle parti della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.431/2017 che non hanno acquistato autorità di cosa giudicata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la causa va decisa come da dispositivo;
la situazione di reciproca soccombenza in cui versano le parti rispetto all'esito complessivo del giudizio ed il carattere inammissibile dell'odierno ricorso suggeriscono di compensare integralmente tra le stesse le spese di lite relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:1) dichiara inammissibile l'odierno ricorso in riassunzione e, assorbita ogni altra questione, dichiara tenuta a versare in favore di Controparte_1
le differenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro dedotto in causa a Parte_1 partire dal 14 marzo 2004, anche a titolo di TFR, oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio;
3) ordina a la Parte_1 restituzione delle somme eventualmente percepite, in esecuzione delle parti della sentenza della
Corte di Appello di Ancona n.431/2017 non passate in giudicato, in misura eccedente il credito suindicato
Ancona, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente