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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2471/2023 promosso da:
(già , C.F. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARINO PROPERZI e dall'avv. ELISABETTA MENCARELLI;
- parte attrice opponente - contro
Controparte_1
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_2
MARTINA TORRACCHI;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito Accertare e dichiarare che la somma richiesta in pagamento dall'opposta non è dovuta e, per effetto della predetta declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 830/2023, concesso dall'adìto Tribunale, in quanto illegittimamente richiesto. Con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, maggiorate di rimborso forfettario delle spese generali (15%, ex art. 2, comma II, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) su quanto imponibile. Si richiamano altresì, ad ogni effetto di legge e per quanto occorrer possa, tutte le istanze istruttorie presentate in corso di causa”. Conclusioni parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni riportate in atti: 1) nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con conferma del decreto ingiuntivo;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (già ) al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
della somma di € 10.693,32, o alla minore somma che risulterà all'esito CP_1 o, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati a decorrere dal dì del dovuto al saldo effettivo. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Controparte_1
ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di essere creditore,
[...] nei confronti della società , della complessiva somma di euro 10.693,32 Parte_2 di cui alla fattura n. 6285/00 del 23.11.2022 per servizi resi dal CP_1 per la partecipazione a gare d'appalto e riaddebito spese di gara.
[...]
In accoglimento della domanda il Tribunale di Pistoia ha emesso il decreto ingiuntivo 8 settembre 2023 n. 830 per l'importo complessivo di euro 10.693,32.
Avverso di esso ha proposto opposizione la parte ingiunta deducendo che:
- l'attività di predisposizione della documentazione era stata effettuata dai propri uffici;
- la somma di € 2.489,32, relativa alla cauzione provvisoria, non sarebbe dovuta in quanto “si ritiene che il predetto importo sia stato restituito dall'amministrazione che ha indetto la selezione comparativa…”;
2.- L'opposizione non merita accoglimento.
Infatti, ha depositato la documentazione riguardante la Controparte_1 predisposizione della documentazione necessaria per la gara (docc. da 15 a 17 d e
19). Le spese vive anticipate e le attività descritte sono state poste a carico delle società consorziate indicate come affidatarie esecutrici in fase di gara, in proporzione alla loro quota, come previsto dall'art. 13 del Regolamento Interno.
Essi sono relativi a:
- al contributo anac (previsto all'art. 11 del disciplinare);
- al premio della polizza fideiussoria assicurativa per cauzione provvisoria
(prevista all' art. 10 del disciplinare);
- alle competenze dei progettisti per l'elaborazione del progetto tecnico
(studio Facilita);
- ai costi di struttura come indicati nelle tabelle riepilogative. La fattura n.
6285 del 23.11.2022 oggetto del decreto ingiuntivo (doc. 6 documentazione di spesa a), a cui sono allegati i documenti di spesa e la tabella dei costi di struttura con le suddivisioni tra le consorziate indicate in gara come esecutrici (doc. 6), riporta le predette spese a carico della (già . Parte_1 Parte_2
Quanto alla somma inerente al premio della polizza fideiussoria assicurativa pagato dal , essa risulta dalla polizza prodotta in atti che Controparte_1 garantiva per € 2.485.000,00 ed era stata firmata ed accettata da Parte_1
(già come comprovato dallo scambio di mail tra la responsabile del Parte_2
(mail del 19.10.2022, doc. 8) e la responsabile di Parte_3
(già (mail del 20.10.2022, doc. 24). Ai Parte_1 Parte_2 Testimone_1 sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, il premio di polizza per la cauzione provvisoria non viene restituito dalla Stazione Appaltante e rimane un costo a carico dell'offerente per il servizio di polizza fideiussoria ricevuto (applicabile al caso in esame). Il pagamento del premio della polizza fideiussoria è dimostrato anche documentalmente, essendo prodotto in atti il relativo pagamento (doc. 12) e gli altri documenti relativi alla prova dello stesso (docc. 6, 8, 9, 13).
Da tutto quanto sopra esposto deriva che l'opposizione proposta da Pt_1
(Già ) non può trovare accoglimento.
[...] Parte_2
Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse devono fare carico su parte attrice opponente e sono liquidate secondo parametri corrispondenti ai valori medi.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da (già avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo 8 settembre 2023 n. 830/2023;
- condanna (già , alla refusione delle spese legali Parte_1 Parte_2 sostenute da Parte_4
, che si quantificano in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
[...]
Pistoia, 8 gennaio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini