Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 4963/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4963/2021 Ruolo Generale promossa
D A
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dall'Avv.to GATTA ANTONIO per procura in atti
Altri contratti d'opera ATTORE - OPPONENTE
c o n t r o
CP_1 P.IVA_1 (P. IVA , in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to LUCCHINA ANDREA e dall'Avv.to MANNINO MARCO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
a cui è stata riunita la causa civile n. 1941/2023 Ruolo Generale promossa
D A
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to TADDEI GIANANTONIO per procura in atti
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall'Avv.to UGGETTI FRANCO per procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di
(P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
MARTINI FILIPPO e dall'Avv.to RODOLFI MARCO per procura in atti
TERZA CHIAMATA
In punto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Dell'attore Parte_1
Nel procedimento r.g. 4963/2021
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto,
reietta ogni contraria istanza, alla luce degli accertamenti tecnici svolti
in corso di causa, per tutte le motivazioni ed allegazioni di cui in atti,
Nel merito in via principale:
▪ accertata l'esistenza dei gravi vizi e difformità e/o la mancanza di
qualità essenziali della cosa fornita ed installata dalla lamentati dal CP_1
Sig. , Parte_1
▪ revocare e\o dichiarare nullo e senza effetto giuridico alcuno il decreto
ingiuntivo pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bergamo al n. 1127/2021 R.G.
2171/2021, e per l'effetto - 3 -
▪ accogliere e ritenere fondata la presente opposizione al decreto
ingiuntivo pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bergamo al n. 1127/2021 R.G.
2171/2021, ed altresì
▪ accertata la responsabilità della nonché, in via solidale, CP_1
dell'Arch. per il grave inadempimento compiuto a danno del Sig. Controparte_2
, nonché Parte_1
▪ accertata l'impossibilità della opposta di eseguire, in favore CP_1
del Sig. , ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Parte_1
Consumo), le opere sostanziali di riqualificazione dei serramenti in alluminio per
la mancanza assoluta delle qualità essenziali dell'opera, senza possibilità di porvi
rimedio se non con la completa sostituzione dei serramenti, così come ben
descritto nella relazione del C.T.U., per l'effetto
▪ condannare la nonché, in via solidale, l'Arch. CP_1 [...]
al pagamento, in favore del Sig. , della somma CP_2 Parte_1
necessaria per la completa sostituzione dei serramenti, ad oggi inutilizzabili e
difformi dall'uso a cui sono destinati, come liquidata dal C.T.U. Geom.
[...]
in € 38.215,00 oltre Iva (pari ad € 45.925,70), oltre interessi dal fatto al Parte_2
saldo effettivo, e
▪ condannare la nonché, in via solidale, l'Arch. CP_1 [...]
al risarcimento dei danni tutti ulteriori subìti dal Sig. CP_2 Parte_1
per il grave inadempimento posto in essere dai convenuti stessi, considerato che
l'importo complessivo, come sopra precisato e liquidato dalla C.T.U. Geom. Pt_2 - 4 -
non tiene conto del maggior costo di nuovi serramenti rispettosi Parte_2
dell'attuale normativa (cfr. pag. 52 della C.T.U.), nella maggiore somma di €
15.000,00 (pari all'aumento di valore attuale del 35% circa), ovvero, nella misura
che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia determinare, anche ex artt. 1226 e 2056
c.c.
Con vittoria dei compensi e spese di lite tutte, oltre agli oneri ed
accessori di legge, nonché delle complessive spese tecniche di C.T.U.”.
Nel procedimento r.g. 1941/2023
“In via principale, nel merito:
Per le ragioni tutte di cui in espositiva:
- accertata l'esistenza dei vizi, difetti, difformità e/o mancanza di qualità
dei serramenti oggetto di causa denunziati da parte attrice;
- accertata e dichiarata la sussistenza di corresponsabilità /
responsabilità, solidale con l'appaltatrice, del direttore dei lavori, Arch.
[...]
CP_2
- condannare l'Arch. se del caso in solido con Controparte_2
appaltatrice, al risarcimento dei danni tutti subìti dal committente, Sig. Parte_1
nella misura accertata in corso di causa ovvero nella misura che l'Ill.mo
[...]
Giudice adìto riterrà equo riconoscere, oltre rivalutazione monetaria e interessi
dal fatto al saldo effettivo.
In via istruttoria:
Si confermano le produzioni documentali già agli atti del fascicolo - 5 -
telematico contraddistinte con numerazione da 1 a 20 e successivi.
Si insiste nella ammissione della prova testimoniale ritualmente dedotta
ed articolata in sede di seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc ed eventualmente
non ammessa.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese di lite unitamente alle spese tecniche di
consulenza tecnica di ufficio.”
Della convenuta - opposta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, disattesa ogni contraria e/o
diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione:
I) Accertare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dalla
convenuta opposta di cui è causa.
II) Rigettare, in toto (ivi compresa la domanda riconvenzionale),
l'opposizione avversaria, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare integralmente ed in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
III) In mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle conclusioni avverse, condannare l'opponente
al pagamento dell'eventuale minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito
del presente giudizio.
IV) Condannare l'attrice-opponente all'integrale rifusione delle spese di
lite e di sentenza, anche per il presente grado di giudizio, oltre agli accessori di
legge e a tutte le successive occorrende. - 6 -
V) Condannare la medesima opponente al risarcimento dei danni per
responsabilità aggravata, avendo agito nel presente giudizio in maniera
visibilmente temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., in misura
da determinarsi secondo equità.
In via istruttoria:
VI) Si insiste per la rinnovazione della CTU con sostituzione del
consulente d'Ufficio.”
Del convenuto Controparte_2
“In via pregiudiziale di merito
- per tutti i motivi indicati in atti si insiste nell'opposizione alla riunione
dei giudizi RG 4963/2021 e 1941/2023.
nel merito
- in via principale respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto,
tutte le domande di parte attrice avanzate nei confronti dell'architetto
[...]
CP_2
in subordine
nel non creduto caso in cui il Tribunale dovesse accogliere, anche solo
parzialmente, le domande di parte attrice nei confronti dell'architetto
[...]
dichiarare e condannare la terza chiamata, in forza della polizza n. CP_2
402351562, a tenere indenne e manlevare il convenuto architetto Controparte_2
per tutto quanto questi dovesse essere tenuto a corrispondere all'attore in
conseguenza dell'accoglimento delle sue domande. - 7 -
in ogni caso
con vittoria delle spese e delle competenze di causa.
in via istruttoria
Ci si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto nei precedenti atti e si
chiede che vengano ammesse prove per interrogatorio formale del signor Pt_1
e per testi sulle seguenti circostanze.
i. “vero che l'architetto ha presentato al signor i CP_2 Pt_1
preventivi delle ditte SW, LM Sverniciature e di una ditta di Adrara San Martino”
ii. “vero che i nominativi erano stati segnalati dal signor Pt_1
all'architetto CP_2
iii. “vero che il signor tra tali proposte ha scelto quella della Pt_1
società SW ed ha concluso il contratto come da documento 4 che mi si mostra”
iv. “vero che l'architetto è stato incaricato dal signor CP_2 Pt_1
di occuparsi della Direzione dei Lavori”
v. “vero che tra il 18 ed il 21 maggio 2020 l'arch. è CP_2
intervenuto imponendo alla società SW di sostituire le guarnizioni che si
presentavano accartocciate”
vi. “vero che tra il 29 luglio ed il 5 agosto 2020 ha presenziato CP_2
all'intervento di per verificare la causa del blocco di uno dei Controparte_4
serramenti”
vii. “vero che in tale occasione ha imposto non la sola CP_2
sostituzione della staffa di uno dei serramenti ma delle staffe su tutti i serramenti, - 8 -
compresi quelli dove non si era verificato il problema”
Si indicano a testi i seguenti signori.
Su tutti i capitoli arch. con studio in Bergamo Testimone_1
Sui capitoli (i) - (iii) – (v) – (vi) – (vii) il legale rappresentante della
C società
Sul capitolo (i) il legale rappresentante di LM Sverniciature.
Sul capitolo (vi) il legale rappresentante di .” Controparte_5
Della terza chiamata Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le
declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: previa declaratoria di
inoperatività della garanzia assicurativa invocata dall'Arch. od Controparte_2
accertata comunque la violazione, da parte del predetto, del disposto di cui
all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione (e quindi dell'art. 1915 del Codice
civile), rigettare qualsiasi pretesa azionata nei confronti di Controparte_3
poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
[...]
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di
ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dall'Arch.
[...]
di rispetto da parte di quest'ultimo del disposto di cui all'art. 7 delle CP_2
Condizioni di Assicurazione (e quindi dell'art. 1915 del Codice civile), nonché di
responsabilità nella vicenda per la quale è giudizio, determinare e liquidare
secondo giustizia e per quanto provato i danni subiti dal Sig. , Parte_1 - 9 -
limitando l'esposizione di nei termini contrattualmente Controparte_3
pattuiti, con applicazione della franchigia ivi indicata, rigettando ogni ulteriore e
maggiore pretesa poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in
narrativa;
3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 giugno 2021
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
emesso dall'intestato Tribunale, in favore di per il complessivo CP_1
importo di euro 6.100,00, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto della fattura n. 45/E/20 del 20 maggio 2020, emessa a saldo delle opere di sostituzione dei serramenti esistenti e fornitura di nuovi infissi scorrevoli per la chiusura della piscina collocata all'interno della propria abitazione di Bagnatica.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_1
eccepito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c. l'insorgenza di vizi e difetti nelle opere eseguite da atteso il mancato fissaggio a CP_1
terra delle porte scorrevoli, con rilevanti ripercussioni sulla stabilità delle stesse, la presenza di condensa dei vetri dei serramenti e di spifferi di aria fredda provenienti dalla parte sottostante delle porte scorrevoli, come risultante dalla perizia redatta dall'arch. di . Controparte_6 CP_4
Per l'effetto, ha chiesto al Tribunale di revocare il Parte_1 - 10 -
decreto ingiuntivo opposto ed ai sensi dell'art. 130 Codice del Consumo di
Contr porre a carico di l'esecuzione delle opere sostanziali di riqualificazione dei serramenti in alluminio, ovvero in subordine di disporre la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c..
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto che in CP_1
diritto l'avversa opposizione, ed ha invocato la scrittura transattiva del 22
ottobre 2020 (doc. 5 fascicolo monitorio), in forza della quale
[...]
si è impegnato a versare entro e non oltre il 30 ottobre 2020 la Pt_1
somma di euro 27.041,20, purché l'appaltatrice provvedesse al completamento delle porte scorrevoli ed alla sistemazione delle criticità
riscontrate, con l'ulteriore previsione del versamento della somma di euro
6.100,00 ad estinzione integrale della fattura n. 45/E/20, a fronte del collaudo definitivo del direttore dei lavori arch. (cfr. verbale di CP_2
collaudo definitivo del 4/5 novembre 2020, sottoscritto dall'arch. . CP_2
ha evidenziato come tutte le opere per il rifacimento CP_1
della chiusura della piscina siano state seguite dal direttore dei lavori arch.
il quale ha periodicamente approvato l'avanzamento dei Controparte_2
lavori; ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione promossa e di ogni avversa domanda, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'istruzione del giudizio mediante l'assunzione della prova testimoniale dedotta e la nomina di un consulente tecnico, è - 11 -
pervenuta la richiesta di riunione della causa r.g. 1941/2023 promossa da nei confronti dell'arch. al fine di sentir Parte_1 Controparte_2
accertare la responsabilità del professionista per l'esistenza dei vizi e dei difetti riscontrati nelle opere di causa, con conseguente domanda di condanna dello stesso al risarcimento dei danni tutti patiti.
Costituendosi in giudizio ha evidenziato che ogni Controparte_2
decisione in ordine al tipo di intervento da effettuarsi ed alla tipologia di serramento da porre in opera è stata presa direttamente e personalmente da il quale ha chiesto l'intervento del professionista Parte_1
unicamente per il deposito di CILA di pratica ” al fine di poter CP_7
beneficiare del beneficio fiscale del recupero fino al 65%. Ha inoltre precisato che l'obbligazione posta a carico del direttore dei lavori non è di risultato, ed ha concluso per il rigetto di ogni avversa domanda risarcitoria.
Nel giudizio si è costituita anche su Controparte_3
richiesta dell'assicurato arch. la compagnia assicurativa, nella sua CP_2
veste di terza chiamata, ha eccepito l'inoperatività della polizza e nel merito si è associata alle difese dell'arch. negando qualsivoglia CP_2
responsabilità e così concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
La causa, a seguito della disposta riunione dei giudizi e della rinnovazione della consulenza tecnica, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 12 -
1. Qualificazione del contratto in essere tra e Parte_1
CP_1
È documentato agli atti ed in ogni caso incontestato in causa che:
- con ordine datato 3 luglio 2019 ha sottoposto a CP_1 [...]
il proprio preventivo per la posa di una porta scorrevole a quattro Pt_1
ante a chiusura della piscina interna al prezzo di euro 37.000,00 oltre iva
(doc. 2 fascicolo monitorio);
- ha versato a titolo di acconto la somma di euro Parte_1
15.799,00, comprensiva di iva, a pagamento della fattura n. 232/E/2019
(doc. 1 fascicolo atto di citazione in opposizione);
- la fattura di saldo n. 45/E/20 dell'importo di euro 33.141,20 non è
stata in un primo tempo saldata dal in ragione dell'insorgenza di Pt_1
vizi nelle opere;
- le parti con scrittura privata del 22 ottobre 2020 hanno stabilito che si impegnasse a versare entro e non oltre il 30 ottobre 2020 Parte_1
la somma di euro 27.041,20 (a titolo di ulteriore acconto sulla fattura n.
45/E/20), purché l'appaltatrice provvedesse al completamento della posa degli infissi scorrevoli ed alla sistemazione delle criticità riscontrate (doc. 5
fascicolo monitorio);
- con tale scrittura privata le parti hanno altresì convenuto che provvedesse a versare l'ulteriore somma di euro 6.100,00 Parte_1
ad estinzione integrale della fattura n. 45/E/20, a fronte del collaudo - 13 -
definitivo del direttore dei lavori arch. CP_2
- in data 4 novembre 2020, alla presenza di per Per_1 [...]
e dell'arch. si è proceduto alla verifica di quanto CP_1 Controparte_2
eseguito in esecuzione della scrittura del 22 ottobre 2020, ed “a lavori
ultimati l'arch. conferma il collaudo” (doc. 6 fascicolo Controparte_2
monitorio);
- dalla Cila n. 20970/2019 (Comunicazione inizio lavori asseverata)
depositata presso il Comune di Bagnatica in data 22 novembre 2019 emerge che l'arch. ha assunto le funzioni di progettista e di Controparte_2
direttore dei lavori con riferimento alle opere per cui è causa (doc. 2
fascicolo . CP_2
Prima di esaminare il merito delle domande poste in causa, è
preliminarmente opportuno procedere alla qualificazione del contratto perfezionato tra e Parte_1 CP_1
In argomento, si richiama il tralatizio orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti al fine di accertare nei singoli casi se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della - 14 -
cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (cfr. Cass., 20391/2008).
La distinzione tra appalto e vendita va, dunque, tracciata sulla scorta del criterio della prevalenza dell'obbligazione di dare ovvero di quella di facere, avuto riguardo all'assetto di interessi concretamente pattuito dalle parti: mentre oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere
(anche se comprensivo di un dare), che può concretarsi sia nel compimento di un'opera che di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, oggetto del contratto di vendita è invece il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un'obbligazione di fare,
ovvero l'obbligazione di 'mettere in opera' il bene compravenduto.
Così ricostruito il criterio discretivo tra le due figure contrattuali, nel caso concreto ci troviamo di fronte ad un contratto di appalto in quanto:
nello stesso ordine di si fa riferimento alla fornitura ed al CP_1
collaudo dell'opera installata;
i lavori sono stati accompagnati dal deposito di una Cila presso il Comune di Bagnatica;
l'arch. ha assunto le CP_2
funzioni di progettista e di direttore dei lavori. E' evidente che, qualora si fosse trattato di un mero contratto di compravendita, non sarebbe stato necessario né il collaudo né la previsione di un direttore dei lavori, in quanto previsioni tipiche nell'ipotesi di perfezionamento di un contratto d'appalto.
2. Pretesa creditoria azionata in sede monitoria
ha azionato in sede monitoria la scrittura privata del 22 CP_1 - 15 -
ottobre 2020, in ragione del collaudo redatto in data 4/5 novembre 2020
dall'arch. così invocando il saldo della fattura n. 45/E/20 del 20 CP_2
maggio 2020 per il residuo importo di euro 6.100,00, emessa per le opere di fornitura ed installazione di nuovi infissi scorrevoli a chiusura del locale piscina dell'immobile sito in Bagnatica, Via Papa Giovanni XIII di proprietà di Parte_1
A fondamento della propria domanda ha altresì invocato CP_1
il verbale di collaudo del 4/5 novembre 2020 sottoscritto dal direttore dei lavori arch. (doc. 6 monitorio), e sulla scorta di ciò ha invocato la CP_2
natura transattiva della scrittura del 22 ottobre 2020, con conseguente rinuncia da parte del committente a far valere i vizi.
Il Tribunale osserva sul punto che la verifica dell'opera tramite collaudo positivo non preclude in ogni caso al committente di far valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c..
Conseguentemente, l'opposizione promossa da è Parte_1
ammissibile, non ravvisandosi una rinuncia all'azione di garanzia per vizi.
3. Motivi di opposizione articolati da Parte_1
ha lamentato l'insorgenza di vizi e difetti nell'opera
[...]
fornita ed installata da ed ha invocato la disciplina CP_1
consumeristica di cui agli artt. 129-135 d.lgs. 205/2006 – Codice del
Consumo ai fini della riduzione del prezzo. - 16 -
Come già sopra esposto, il contratto deve essere qualificato in termini di appalto e non già di compravendita e, per l'effetto, anche la domanda di riduzione del prezzo formulata dall'attore opponente deve essere ricondotta all'alveo normativo degli art. 1667 e 1668 c.c. previsti in materia di appalto.
In argomento, si fa rilevare come del tutto indebitamente
[...]
nel giudizio r.g. 4963/2021 abbia modificato nel foglio di Pt_1
precisazione delle conclusioni la domanda di riduzione del prezzo oltre il maturare delle preclusioni assertive, facendo peraltro leva sul disposto dell'art. 130 del Codice del Consumo, non applicabile nel caso di specie.
Ferme le superiori considerazioni, si osserva come entrambi i consulenti tecnici d'ufficio nominati hanno concordato sulla inidoneità dei serramenti posati da in particolare, non solo il geom. CP_1 Parte_2
ma anche il geom. ha concluso, dopo aver accertato la presenza dei CP_8
difetti indicati nella perizia di parte depositata da che “non Parte_1
vi sono interventi od opere rimediali che porterebbero alla completa
eliminazione dei vizi e difetti riscontrati se non il completo rifacimento dei
nuovi serramenti in sei ante invece di quattro”.
Del pari il ctu geom. con motivazione ampia ed immune Parte_2
da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, dopo aver preso diretta cognizione dei luoghi di causa ha ritenuto che “per la completa - 17 -
eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati ed al fine di rispettare le attuali
normative si dovrà procedere alla completa rimozione dei serramenti ed
attinenti accessori installati ed alla fornitura di n. 3 nuovi serramenti
compatibili con il contesto in cui sono installati e rispettosi delle relative
normative applicabili”; all'elaborato del consulente si può quindi fare rinvio in questa sede. Pari rinvio deve essere fatto alla consulenza del geom. anche con riguardo all'individuazione delle cause dei vizi e Parte_2
dei difetti riscontrati, ed ovvero errori progettuali, errori esecutivi ed omessa vigilanza del direttore dei lavori.
In un tale contesto probatorio non si può pertanto condividere la conclusione a cui giunge il geom. nella parte individua nel 25% il CP_8
minor valore dell'opera eseguita (€ 48.940,20 x 25% = € 12.235,00), in quanto si tratta di considerazione incompatibile con la ritenuta impossibilità
di individuare interventi rimediali diversi rispetto al necessario rifacimento dei serramenti installati da CP_1
Deve, dunque, trovare applicazione il principio di diritto affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., secondo cui “l'accertamento del giudice di merito deve
fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il
rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo
viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato
apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con - 18 -
il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (cfr. Cass.,
11409/2008).
Per l'effetto, preso atto dell'assoluta inidoneità dell'opera installata presso l'immobile di parte attrice, così come accertato da ben due consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio, si ritiene di dover assumere a riferimento ai fini della domanda di riduzione del prezzo il costo necessario per la sostituzione dei serramenti, così come quantificati dal consulente tecnico geom. Parte_2
A nulla, peraltro, vale la replica di secondo cui le scelte CP_1
progettuali sono state tutte decise dal progettista arch. ovvero dal CP_2
committente , in quanto per consolidato orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità l'appaltatore, oltre all'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, è tenuto anche ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è, pertanto, obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate,
può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale
nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
In applicazione del superiore principio di diritto, si condanna pertanto fermo restando quanto dalla stessa già incassato a CP_1 - 19 -
titolo di corrispettivo dal Preziosa, a versare in favore del committente la complessiva somma di euro 45.925,70, comprensivo di i.v.a., a titolo di riduzione del prezzo.
Tenuto altresì conto che la somma liquidata a favore del committente per l'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'opera - a titolo di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore che non è soggetto al principio nominalistico e,
pertanto, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (cfr.
Cass. 11594/2004), si procede alla relativa rivalutazione monetaria.
Ciò posto, la somma sopra indicata deve essere maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso al saldo, calcolati su tale importo previa devalutazione dello stesso alla data dell'evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. nel rispetto del principio espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 1712/1995. La data dell'evento dannoso viene individuata nel 22 ottobre 2020, in quanto al momento della sottoscrizione della scrittura privata sopra meglio indicata, i vizi per cui è causa sono stati accertati;
per l'effetto, grazie a supporto informatico la somma da riconoscere a titolo di riduzione del prezzo viene ricalcolata nel complessivo importo di euro 49.983,64.
Nessun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno, - 20 -
in assenza di idonea allegazione e di prova.
4. Domanda risarcitoria promossa da nei Parte_1
confronti di Controparte_2
Come sopra esposto, ha rivestito il ruolo di Controparte_2
progettista e di direttore dei lavori.
Per l'effetto, deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il direttore dei lavori per conto del committente,
essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie
risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in
corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta
di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con
riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
“diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (così Cass. n. 7336/2019).
Ancora, nella fattispecie in esame il convenuto è altresì chiamato a rispondere dei difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali (cfr. in tal senso Cass. n. 6321/2020), risultando l'incarico conferito al convenuto - 21 -
espressamente esteso anche all'attività di progettazione, così risultando dalla Cila.
L'arch. è, dunque, chiamato a rispondere in solido con CP_2
l'impresa esecutrice delle opere dei danni subiti dal committente
[...]
. Sebbene la Suprema Corte abbia affermato che, in tema di Pt_1
contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo
sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni
di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento”
(Cass. n. 20294/2004), è altrettanto vero che, ove le difformità e i vizi siano riconducibili a inadempimenti del progettista e del direttore dei lavori
(come avvenuto nel caso di specie) la relativa responsabilità dovrà essere vagliata in base all'art. 1218 c.c. e alla disciplina relativa alle professioni intellettuali, con esclusione altresì dell'applicabilità della disciplina relativa al contratto d'opera (cfr.: Cass. S.U. n. 15781/2005, Cass. n. 28575/2013).
Conseguentemente, l'arch. in solido con Controparte_2 [...]
è tenuto a versare a favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
49.983,64; si precisa che di tale importo l'arch. dovrà rispondere CP_2
non già a titolo di riduzione del prezzo bensì a titolo di risarcimento del danno.
5. Domanda di manleva nei confronti di Controparte_3 - 22 -
L'arch. a copertura della propria responsabilità Controparte_2
professionale, è assicurato con con polizza n. Controparte_3
402351562 denominata “R.C. Professionale: Ingegneri – Architetti –
Geometri – Periti edili”, con decorrenza dal 31 Dicembre 2015 (doc. 1
Contr fascicolo .
L'art. 13 delle condizioni generali di polizza stabilisce che “la
Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto Parte_3
a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), per:
a) morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente
cagionati a terzi, compresi i clienti, nell'espletamento come libero
professionista dell'attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore
svolte in qualità di ingegnere, architetto, geometra o perito edile, nei limiti
previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa”.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza in ragione dell'art. 22, lettera b) nn. 9 e 10, in forza del quale
“l'assicurazione non è valida per i danni e per le perdite pecuniarie “9)
alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a
quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori”, nonché “10)
derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui
sono destinate” (doc. 2 – pagine 7 – 8).
Tuttavia, è stata proprio a riconoscere che Controparte_3 - 23 -
le garanzie complementari “A01” ed “A02” (l'una riferibile al sopra citato punto 9) della lettera b) dell'art. 22 e l'altra al parimenti citato punto 10) del medesimo articolo) prevedono espressamente, in deroga alle condizioni di base, che l'assicurazione si intende estesa ai danni direttamente causati da
“rovina totale o parziale delle opere” e da “rovina e gravi difetti di parti
che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e / o
il suo utilizzo” (A01), nonché che “l'assicurazione relativa all'attività di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le perdite
pecuniarie cagionate ai committenti di una progettazione o direzione dei
lavori in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o
diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea
l'opera all'uso alla quale è destinata” (A02).
La garanzia vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate e riscontrati dopo l'ultimazione delle opere,
ma non successivamente al collaudo e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione; trattasi di condizione assolutamente rispettata nel caso concreto, in quanto i vizi si sono manifestati prima dei 12 mesi dal momento di ultimazione delle opere (cfr. scrittura privata del 20.10.2020).
Si aggiunga inoltre che l'art. 29 delle condizioni generali di polizza stabilisce che: “a parziale deroga del punto 17 del titolo 22 l''assicurazione
si intende estesa alle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”. - 24 -
L'arch. ha altresì rispettato il termine di tre giorni dalla CP_2
conoscenza del sinistro per dare avviso alla compagnia assicurativa, così
come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di polizza. Ed, infatti,
l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro, ed ovvero della richiesta di risarcimento per i rischi per cui è prestata l'assicurazione (cfr. glossario condizioni di polizza), soltanto al momento della notifica dell'atto di citazione di cui al procedimento r.g. 1941/2023 e ha correttamente provveduto a darne avviso ad a nulla potendo Controparte_3
peraltro rilevare la pregressa pendenza del procedimento tra
[...]
e Pt_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale accerta e dichiara l'operatività della polizza di causa e condanna Controparte_3
a manlevare e tenere indenne di quanto lo stesso sarà
[...] Controparte_2
condannato a pagare in esecuzione della presente sentenza.
6. Regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
e devono essere condannati in solido tra CP_1 Controparte_2
loro a rimborsare le spese di lite in favore di si assume a Parte_1
riferimento il criterio del c.d. decisum, e dunque il parametro di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, con una maggiorazione del 50% in ragione della difesa in due distinti giudizi con due difensori diversi ai sensi - 25 -
dell'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014.
deve invece essere condannata a Controparte_3
rimborsare le spese di lite in favore del proprio assicurato Controparte_2
in ragione della soccombenza nel relativo rapporto processuale.
Quanto invece alle spese di consulenza tecnica, si pongono a carico di le spettanze liquidate in favore del geom. mentre CP_1 CP_8
quanto liquidato in favore del ctu geom. viene posto a carico Parte_2
solidale di e di i quali devono essere altresì Controparte_2 CP_1
chiamati a rimborsare in favore del Preziosa la somma di euro 3.806,40,
quale compenso del proprio consulente tecnico di parte.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione promossa da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2
versare in favore di la somma di euro 49.983,64, oltre agli Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
3. condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_3
di quanto lo stesso sarà condannato a pagare in esecuzione Controparte_2
della presente sentenza;
4. condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 - 26 -
rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone Parte_1
l'ammontare in euro 11.424,00 per compensi professionali ai sensi del
D.M. 55/2014 ed euro 1.090,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_3
favore di liquidandone l'ammontare in euro 7.616,00 per Controparte_2
compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate con decreto in data 12 ottobre 2022, definitivamente a carico di CP_1
7. pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate con decreto in data 3 luglio 2024, definitivamente a carico solidale di
[...]
e di CP_1 Controparte_2
8. condanna e in solido tra loro, a Controparte_2 CP_1
versare in favore di la somma di euro 3.806,40, a titolo di Parte_1
rimborso per le spese del proprio consulente tecnico di parte.
Così deciso in Bergamo, il giorno 7 marzo 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)