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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 75/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Genua, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione, riconoscendo un gradiente di invalidità non inferiore al 75%, con diritto ai ratei dalla revisione al soddisfo;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la sig.ra , premesso Parte_1 di aver presentato domanda d'invalidità civile in data 23.9.2024, esponeva di essere stata sottoposta, addì 24.10.2024, a visita medica presso il C.M.L. all'esito CP_1
1 della quale veniva stimata un'invalidità al 45%, stima che contestava ritenendola infondata e rivendicando un percentile non inferiore al 75%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che la ricorrente, come da documentazione prodotta, aveva percepito, nell'anno 2024, un reddito imponibile superiore alla soglia legale, sicché, in assenza della concreta possibilità di conseguire la provvidenza economica, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'accertamento sanitario.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall' . CP_2
2. Dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio dall' (C.U. 2025 CP_1 redditi 2024), emerge che la ricorrente, nell'anno 2024, ha prodotto un reddito assimilato pari ad € 7.836,59, corrisposto da a titolo di prestazioni a sostegno CP_1 del reddito e considerato ai fini I.R.P.E.F. (somma lorda imponibile), come stabilito dall'art. 14 septies co. 4 D. L. 663/1979, conv. con mod. da L. 33/1980 e ss.mm.ii.
A prescindere dal requisito occupazionale, risulta superata la soglia reddituale per la percezione dell'invocata provvidenza economica (assegno d'invalidità civile), ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, nella misura stabilita per l'anno 2024 , ossia in € 5.725,46, come da allegato n. 2 alla circolare 1/2024, il che impone di ritenere che sia superfluo CP_1
2 accertare la sussistenza del requisito sanitario disconosciuto dall' , poiché CP_2 comunque la prestazione economica in contesa non spetterebbe.
Di conseguenza, risulta inutile procedere all'accertamento sanitario in quanto, seppur riscontrato, la corrispondente provvidenza economica (assegno mensile) non potrebbe comunque essere erogata per assenza del requisito reddituale.
Infatti, i requisiti socioeconomici, benché estranei all'accertamento, incidono sull'ammissibilità della domanda poiché ne condizionano l'utilità concreta e, dunque,
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14629:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c. , che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Pertanto, l'istanza di A.T.P.O. è inammissibile, non potendosi riscontrare un interesse attuale e concreto all'accertamento.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 75/2025, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Genua, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione, riconoscendo un gradiente di invalidità non inferiore al 75%, con diritto ai ratei dalla revisione al soddisfo;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la sig.ra , premesso Parte_1 di aver presentato domanda d'invalidità civile in data 23.9.2024, esponeva di essere stata sottoposta, addì 24.10.2024, a visita medica presso il C.M.L. all'esito CP_1
1 della quale veniva stimata un'invalidità al 45%, stima che contestava ritenendola infondata e rivendicando un percentile non inferiore al 75%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, che la ricorrente, come da documentazione prodotta, aveva percepito, nell'anno 2024, un reddito imponibile superiore alla soglia legale, sicché, in assenza della concreta possibilità di conseguire la provvidenza economica, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'accertamento sanitario.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall' . CP_2
2. Dalla documentazione fiscale prodotta in giudizio dall' (C.U. 2025 CP_1 redditi 2024), emerge che la ricorrente, nell'anno 2024, ha prodotto un reddito assimilato pari ad € 7.836,59, corrisposto da a titolo di prestazioni a sostegno CP_1 del reddito e considerato ai fini I.R.P.E.F. (somma lorda imponibile), come stabilito dall'art. 14 septies co. 4 D. L. 663/1979, conv. con mod. da L. 33/1980 e ss.mm.ii.
A prescindere dal requisito occupazionale, risulta superata la soglia reddituale per la percezione dell'invocata provvidenza economica (assegno d'invalidità civile), ai sensi dell'art. 13 L. 118/1971, nella misura stabilita per l'anno 2024 , ossia in € 5.725,46, come da allegato n. 2 alla circolare 1/2024, il che impone di ritenere che sia superfluo CP_1
2 accertare la sussistenza del requisito sanitario disconosciuto dall' , poiché CP_2 comunque la prestazione economica in contesa non spetterebbe.
Di conseguenza, risulta inutile procedere all'accertamento sanitario in quanto, seppur riscontrato, la corrispondente provvidenza economica (assegno mensile) non potrebbe comunque essere erogata per assenza del requisito reddituale.
Infatti, i requisiti socioeconomici, benché estranei all'accertamento, incidono sull'ammissibilità della domanda poiché ne condizionano l'utilità concreta e, dunque,
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2021, n. 14629:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell' art. 100 c.p.c. , che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
Pertanto, l'istanza di A.T.P.O. è inammissibile, non potendosi riscontrare un interesse attuale e concreto all'accertamento.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno fiscale anteriore all'introduzione del giudizio, pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti e dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 5.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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