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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6686 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3207/2019 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1164/2019, deliberata il 30.1.2019 e pubblicata il 31.1.2019 (n. 71202/2012 RG); demolizione costruzione e ripristino stato dei luoghi – risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
DEL c.f , Parte_4 C.F._4 difesi dall'avv. Paolo Parlato (c.f. ), C.F._5 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
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IV sezione civile c.f. , Parte_5 C.F._6 difeso dall'avv. Agnese Carannante (c.f. ), C.F._7 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2012 i signori Parte_1
e convenivano dinanzi al Tribunale di Pt_2 Parte_3 Controparte_1
Napoli il sig. per sentir così provvedere: Parte_5
1) Accertata e dichiarata la violazione da parte del convenuto del principio del neminem laedere in relazione alla esecuzione di opere edili sospese con
l'ordinanza resa dal Giudice Valletta di codesto Spett. Tribunale, in dipendenza del sovradimensionamento dei pilastri eseguiti nella opera eseguenda rispetto alle reali dimensioni di quelli preesistenti ed in dipendenza della falsità del calcolo depositato dal convenuto al Genio
Civile ed accertato lo stato di pericolosità in cui versano le proprietà degli attori, ordinare al sig. l'abbattimento a sua cura e Parte_5 spese di tutte le opere realizzate e pertanto ordinargli il ripristino integrale dello stato dei luoghi;
2) Per effetto degli abusi edilizi accertati, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori in termini di limitazioni della amenità della loro proprietà in dipendenza dell'accertamento del rischio di staticità delle stesse e in relazione alla mancata possibile adeguata custodia
e conservazione delle stesse, da liquidarsi nella misura come determinata in corso di causa in dipendenza del calcolo del minor godimento delle stesse e nella misura di Euro 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che emergerà in corso di causa in dipendenza degli eventuali eventi peggiorativi dell'attuale stato dei luoghi;
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IV sezione civile
3) Condannare il convenuto al pagamento di spese. Diritti ed onorario del presente giudizio, maggiorato di rimborso spese generale Cpa ed Iva come per legge;
4) In via istruttoria, a seconda del comportamento processuale di controparte concedersi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 cpc per consentire il deposito delle memorie ivi contenute.
Si costituiva il convenuto che impugnava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. …”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Rigetta la domanda;
Compensa integralmente tra le parti le competenze e le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6
ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
[...]
“1) Accertare e dichiarare la conformità dell'elaborato peritale rispetto al mandato rassegnato al Ctu e per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza resa in primo grado ordinando al sig. l'abbattimento delle opere realizzate Parte_5 abusivamente rispetto alle norme eluse in materia di autorizzazione antisismica, o in via subordinata, in riforma della Sentenza di primo grado, disporre CTU integrativa diretta alla verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi dell'opera edile sospesa rispetto alla nuova domanda presentata nelle more del giudizio di primo grado dal sig. in termini di verifica della Parte_5 corrispondenza dei pesi e dei calcoli depositati rispetto al manufatto eretto, e per
l'effetto, accertare e dichiarare la falsità della suddetta nuova domanda rispetto alle opere realizzate ordinando l'abbattimento dei manufatti realizzati, o in via ancora più gradata accertare e dichiarare la sussistenza documentale della falsità della nuova domanda presentata al Genio Civile dal sig. in virtù delle Parte_5 risultanze già acquisite in sede amministrativa dal Comune di Quarto e per
l'effetto, in accoglimento della domanda attorea condannare il Sig. Parte_5 all'abbattimento dei manufatti fino ad oggi realizzati;
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IV sezione civile
2) Disporre in via istruttoria in ogni caso, nuova CTU al fine di eseguire i saggi statici sull'immobile di proprietà degli appellanti ai fini della determinazione del danno in itinere ed alla specificazione dei costi ripristinatori;
3) Condannare il sig, al pagamento di spese e compensi del Parte_5 doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso Parte_5 come segue:
“1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto;
2) in via subordinata, rigettare le domande formulate da controparte con l'atto di appello;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
In corso di causa è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. . Persona_1
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 22.4.2025, verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Parte_5 norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
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IV sezione civile alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n.
20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass. n. 20835/2022;
Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023; Cass. n.
16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n. 18023/2023;
Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili
(Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_6 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del
Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
LA SOPRAELEVAZIONE – IL PREGIUDIZIO ALLA STATICA DEL FABBRICATO
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_6
Tribunale non ha preso atto che, con precedente ordinanza in data
21.10.2013, era stato disposto lo stralcio della nuova documentazione depositata dalla parte convenuta in maniera irrituale, di guisa che tale documentazione non poteva trovare ingresso nel giudizio.
Hanno evidenziato che il c.t.u. aveva depositato un elaborato peritale confermativo dell'abuso di fatto e di diritto tentato dal , Parte_5 sovraccaricando il solaio divisorio con la nuova costruzione, malgrado avesse presentato al Genio Civile un progetto invece sottodimensionato.
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Hanno ribadito che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto necessariamente disporre la rimessione della causa sul ruolo, al fine di allargare la indagine peritale anche sulla nuova documentazione, sebbene acquisita irregolarmente, se, come indicato in sentenza, essa fosse stata necessaria per consentire ad esso Giudice l'acquisizione dei dati cognitivi completi ai fini di una corretta decisione.
Hanno addotto che essi attori avevano contestato la conformità della domanda antisismica del 2015 ai canoni richiesti, avendo fornito al c.t.u. un'ampia relazione tecnica, che attestava in maniera inconfutabile che anche tale ulteriore autorizzazione fosse gravemente viziata rispetto allo stato dei luoghi. Essi, infatti, avevano già provato, in sede cautelare, che aveva edificato una sopraelevazione, sul solaio di Parte_5 copertura del fabbricato, sopra l'immobile di essi attori, avvalendosi di una domanda al Genio Civile che era stata rigettata, in quanto i calcoli presentati erano completamente falsi rispetto allo stato dei luoghi. La costruzione era, infatti, risultata sovradimensionata per il carico del cemento armato, rispetto al progetto presentato al Genio Civile. Ciò comportava e comporta che il peso che il fabbricato intero e quindi la proprietà degli appellanti è tenuto a sopportare è sicuramente più elevato rispetto a quello consentito per legge ed a quanto falsamente rappresentato al Genio Civile.
Hanno aggiunto che la nuova domanda predisposta dal convenuto nel 2015 continua a rappresentare uno stato progettuale difforme da quello effettivo. Infatti, come accertato da parte del
[...]
, con nota prot. n. 13913 del 19 maggio 2015, Controparte_2
“… dal confronto delle sezioni delle tavole grafiche con le misure a campione riscontrate nel corso del sopralluogo è stato possibile accertare che le Sezioni dei pilastri riportate sui grafici risultano essere PER TUTTI GLI IMPALCATI DI 30
X 60 CM MENTRE DALLE MISURE ESEGUITE IN LOCO RISULTANO
ESSERE IN REALTA' PER I PRIMI DUE IMPALCATI 30 X 60 MENTRE
SONO DI 30 X 50 NEGLI ULTIMI DUE IMPALCATI. Per quanto concerne la verifica della consistenza delle armature in ferro dichiarate negli elaborati grafici è
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IV sezione civile
necessario intervenire con adeguata strumentazione o in subordine procedere a campione con la rimozione parziale e circoscritta del cemento copri ferro.”.
Hanno prospettato che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se la costruzione in corso di esecuzione potesse determinare uno stato di pericolo alla staticità dell'intero fabbricato ed alla sicurezza della proprietà di essi attori e delle persone che la frequentano.
Hanno inferito che la sentenza merita di essere integralmente riformata, con una necessaria nuova indagine tecnica che contenga i saggi ad effettuarsi al fabbricato ed alle strutture portanti dello stesso, al fine di accertare che anche la seconda domanda autorizzativa presentata dal convenuto nel 2015 è assolutamente e pericolosamente falsata.
I motivi meritano reiezione.
L'art. 2696 cod. civ. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento cd. fatti costitutivi).
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno sostenuto che la nuova costruzione Parte_6 realizzata da abbia determinato un pregiudizio alla Parte_5 statica dell'intero fabbricato in Quarto, corso Italia n. 388, ed anche alla loro proprietà sottostante, per cui ne avrebbero dovuto fornire la prova.
Tuttavia, né le risultanze documentali e neanche l'approfondita istruttoria tecnica, realizzata a mezzo di una pluralità di consulenze di ufficio, nel corso dei successivi gradi di giudizio, hanno consentito di dimostrare che il carico della sopraelevazione innalzata da possa Parte_5 provocare un aggravio eccessivo e pericoloso sulle strutture murarie sottostanti.
Nel procedimento per denuncia di nuova opera (art. 1171 cod. civ.), intrapreso da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avanti al Tribunale di Napoli –
[...] Parte_6 sezione distaccata di Pozzuoli (n. 1959/2011 RG) è stata espletata una prima consulenza tecnica dal c.t.u., ing. il quale, in esito Persona_2 all'indagine, pur avendo riportato che “… sulla base dell'analisi della documentazione in atti (progetto originario), vi siano i presupposti di un danno
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temuto dai ricorrenti da identificarsi come danno relativo alla sicurezza del fabbricato.”, ha poi ammonito che “… l'aver rinvenuto i presupposti per un danno temuto non esclude che all'esito di successive e doverose verifiche di calcolo, da effettuarsi sulla base della documentazione di variante presentata ai competenti uffici, non presente in atti, si possa, invece, escludere che dalla realizzazione del sottotetto derivi danno alle strutture del fabbricato. Tale aspetto, positivo o negativo che sia, potrà essere determinato empiricamente solo sulla base dell'esame della documentazione progettuale di variante redatta.”. Il perito del
Tribunale, in quel primo accertamento, ebbe già a rilevare l'insufficienza della documentazione prodotta dai ricorrenti in relazione all'accertamento demandatogli. Infatti, la lacuna probatoria derivante dalla mancanza della documentazione progettuale di variante ha impedito un responso utile e definitivo in riferimento al pericolo alla statica, posto a fondamento del ricorso ex art. 1171 cod. civ., avanzato da , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_6
Anche nel successivo giudizio incardinato dai ricorrenti avanti alla medesima sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli (n.
71202/2012 RG) è stata disposta una nuova indagine tecnica, a mezzo del c.t.u., arch. di Vicino, in esito alla quale ha riscontrato che le Per_3 strutture murarie sottostanti la sopraelevazione non risultavano in alcun modo danneggiate “… Di contro, non si sono riscontrati, allo stato, evidenti danni presenti all'immobile (destinato a scuola privata) riconducibili alle dette violazioni …” (fol. 24 della relazione) ed, in definitiva, pur con le limitazioni derivanti dalla mancata esecuzione di saggi, non ha accertato alcun pregiudizio concreto ed attuale alle sottoposte fabbriche
[...]
. Parte_7
Sotto tale profilo, va condivisa la valutazione del Tribunale di primo grado, laddove afferma che “L'istruttoria tecnica espletata ha consentito di accertare che non sussiste una situazione di pericolo concreto. Le conclusioni dell'Ausiliare depongono, infatti, per una situazione di pericolo meramente astratto. … L'incidenza di un pericolo solo astratto non è sufficiente a ritenere fondata la domanda.”. Il Tribunale, inoltre, ha tratto conferma dell'inesistenza di alcuna minaccia alla stabilità della palazzina dal
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IV sezione civile mancato riscontro di danni alle strutture da parte del c.t.u., circostanza questa verificata ed acclarata nella relazione di perizia ed ha concluso, condivisibilmente, che “Non risulta pertanto accertato un ragionevole timore di danno e non si è raggiunta la prova delle violazioni denunciate dagli attori.”.
Nel corso di questo giudizio di appello, infine, è stata espletata una terza indagine tecnica, a mezzo del c.t.u., arch. , la Persona_1 quale neanche ha consentito di raggiungere alcuna certezza in ordine al pregiudizio statico del fabbricato, lamentato da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_6
Nel corso delle operazioni peritali sono state eseguite molteplici indagini strumentali e saggi sulle strutture, nonché l'accertamento della conformità della sopraelevazione realizzata da Parte_5 all'autorizzazione sismica in sanatoria n. 157/AS/15 del 23.1.2015, presentata al Genio Civile, ma non reperita presso quegli uffici. Il c.t.u., peraltro, ha valutato la documentazione progettuale presentata con l'integrazione n. 410/AS/22, con la quale ha Parte_5 predisposto la verifica ed il completamento del sottotetto. La richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria n. 410/AS/22 deve intendersi attualmente quella definitiva che integra e sostituisce la precedente autorizzazione n. 1704/AS/11 del 28.7.2011, successivamente revocata dal
Genio Civile, e la successiva autorizzazione n. 157/AS/15 del 23.1.2015.
Il c.t.u., pur non avendo potuto eseguire saggi sulla totalità dell'edificio, giacchè alcune porzioni appartengono a soggetti estranei a questo giudizio, ha riscontrato che il piano sottotetto realizzato da si può ritenere conforme all'autorizzazione sismica n. Parte_5
410/AS/22 ed ha confermato che all'attualità non sono presenti danni alle strutture edili sottostanti (“Il sottoscritto … non ha rilevato alcun danno visibile di natura strutturale né delle finiture presenti nella proprietà appellante
”: v. foll. 50-51 della relazione). Parte_1
La Corte osserva, inoltre, che la stessa arch. Persona_4 consulente tecnico di parte degli appellanti, ha compilato il certificato di idoneità statica “per costruzioni in cemento armato o a struttura metallica in zone sismiche” in data “febbraio 2013”, nel quale si legge che “… i locali
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IV sezione civile
facenti parte del fabbricato, sito in Quarto al Corso Italia n. 388, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 12 particella n. 103 sub 56,57 e 58, sono definibili staticamente e sismicamente idonei, in tutte le loro parti, sotto le azioni dirette ed indirette che su di essi devono considerarsi, da quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, e rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64, DPR 6 giugno 2001, n.380 e DD.MM. 16 gennaio 1996, nonché dai DD.MM. 15.5.1985 e 20.9.1985 e dalla L. 13.3.1988 n. 68 (e D.L.
30.9.2003 n. 269.”. Inoltre, è stata allegata in atti la perizia tecnica dell'ing.
Falco, in data 9.5.2011, redatta su incarico professionale ricevuto Per_5 da nell'interesse del “Centro Scolastico Dante Controparte_1
Alighieri”, dalla quale risulta, sotto la voce “Condizioni statiche” che “Il fabbricato è in buono stato di manutenzione, non si rilevano fessurazioni sulle pareti o fenomeni che possano far ipotizzare l'esistenza di cinematismi strutturali.
Dalla visione dei grafici strutturali, le strutture verticali ed orizzontali appaiono idonee a sopportare i carichi permanenti ed accidentali.” e sotto la voce
“Conclusioni” che “… alla data attuale, i locali in oggetto sono staticamente idonei all'esercizio dell'attività scolastica e rispettano le prescrizioni del DM 26 agosto 1992 in merito alla prevenzione incendi. Il sottoscritto inoltre dichiara che
i locali rispettano la Legge 626/94 art. 4,m comma 1-2 e sono in possesso del documento di valutazione dei rischi.“.
Le asseverazioni dei predetti tecnici, nominati dalla stessa parte appellante, hanno escluso, dunque, qualsivoglia pregiudizio di natura statica o sismica ai locali destinati ad attività scolastica, collocati a piani sottostanti la sopraelevazione oggetto di controversia. E, conseguentemente, hanno escluso qualsiasi pericolo che potesse scaturire dal sovraccarico delle strutture dell'ultimo piano.
In definitiva, la mancanza di prova certa in ordine al pregiudizio lamentato all'organismo edilizio di proprietà di , Parte_1
, e che Parte_2 Parte_3 Parte_6 essi stessi avrebbero dovuto fornire, induce il rigetto della loro domanda.
Dall'art. 2697 cod. civ. scaturisce la regula iuris secondo cui, laddove le risultanze dell'istruttoria non restituiscano elementi idonei per
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IV sezione civile l'accertamento pieno dei fatti cd. costitutivi della domanda, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la relativa prova.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, per effetto della rinnovata Parte_6 soccombenza, con attribuzione all'avv. Agnese Carannante, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. note conclusionali depositate il 23.6.2025).
Ai fini del computo degli onorari di avvocato, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6
d.m. 55/2014).
Le spese di c.t.u., in favore dell'arch. , già Persona_1 liquidate da questa Corte con decreto in data 24.4.2025, restano a carico di tutte le parti in solido, nei confronti del professionista, e, nella ripartizione interna, vanno poste a carico di , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_6
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 di versare un ulteriore importo, a titolo di Parte_6 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1164/2019,
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IV sezione civile deliberata il 30.1.2019 e pubblicata il 31.1.2019 (n. 71202/2012 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_6
2) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in solido, al pagamento delle
[...] Parte_6 spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 5.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Agnese Carannante;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate da questa Corte con decreto in data 24.4.2025, a carico di tutte le parti in solido, nei confronti del professionista, e, nella ripartizione interna, interamente a carico di
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_6
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , , Parte_1 Parte_2
e per il versamento Parte_3 Parte_6 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r.
115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 23 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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