CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 283/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC.: ) e Parte_1 C.F._1
(COD. FISC.: ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA ENRICO FERMI N.6 54100
MASSA - rappresentata e difesa dall'Avv. FIROMINI ANNA LUCIA (COD. FISC.:
) C.F._3
attori in riassunzione nei confronti di
1 (COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione e Parte_1 [...]
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed Parte_2
eccezione reietta:
1)- Dichiarare infondati e conseguentemente rigettare tutti i motivi di impugnazione proposti con l'atto di citazione in appello della in data 30/03- Controparte_1
08/04/2016, confermando l'inesistenza del diritto di detta società di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
, anche quali eredi della loro madre;
[...] Persona_1
2)- Condannare la al pagamento delle spese, comprese le spese del Controparte_1
giudizio di cassazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 1330/2024 pubblicata il 12/01/2024 in merito al fatto e allo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio:
“La ha notificato precetto di pagamento delle spese processuali Controparte_1
relativa ad una precedente controversia, che l'attuale ricorrente aveva versato all'avv.
AN TE in esecuzione di una sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda di accertamento negativo della responsabilità professionale proposta dal difensore, ponendo le spese a carico della La decisione era stata CP_1
impugnata dalla società ed il processo, interrotto a causa del decesso dell'attore, era stato poi riassunto nei confronti degli attuali ricorrenti, rimasti contumaci, con notifica dell'atto di riassunzione impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto.
2 All'esito la Corte distrettuale, con sentenza n. 1344/2013, aveva riformato integralmente la prima decisione, respingendo tutte le domande e compensando le spese processuali di entrambi i gradi di causa.
e hanno proposto opposizione al Parte_2 Parte_1
precetto, deducendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione della causa pendente in appello e di aver rinunciato all'eredità.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, negando che gli opponenti dovessero rispondere dei debiti del de cuius, avendo rinunciato all'eredità.
La decisione è stata confermata con diversa motivazione dalla Corte distrettuale di
Genova, affermando che gli opponenti non potevano contestare la loro qualità di eredi, non essendosi costituiti in giudizio pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, avendo compiuto un atto che costituiva accettazione tacita dell'eredità, qualità che non poteva essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta degli interessati, quale la rinuncia all'eredità.
Ha, tuttavia, confermato la decisione appellata sul rilievo che la pronuncia di compensazione delle spese non era titolo esecutivo spendibile dalla per Controparte_1
ottenere il rimborso delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado ottenuta nel precedente giudizio.
Per la cassazione della sentenza e Parte_2 Parte_1
hanno proposto ricorso affidato a due motivi di censura.
La resiste con controricorso. Controparte_1
La causa, avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 25006/2020.
Le parti hanno depositato memorie illustrative”.
3 Con la citata sentenza n. 1330/2024 la Corte di cassazione così decideva: “accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di cassazione”.
e in qualità di eredi di hanno Parte_1 Parte_2
riassunto il processo ex art. 392 c.p.c. con atto notificato il 13.03.2024.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, la Corte, Controparte_1
vista la regolarità delle notifiche, ne dichiarava la contumacia con provvedimento del
19.07.2024; rinviava altresì all'udienza del 09.07.2025 per precisazione delle conclusioni.
Infine, la parte costituita precisava le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 09.07.2025, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale e giorni 10 per il deposito di note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) DOMANDA DI RIGETTO DELL'APPELLO PROPOSTO DA CP_1
AVVERSO LA SENTENZA 107/2016 DEL TRIBUNALE DI MASSA
[...]
FORMULATA DAGLI ATTORI IN RIASSUNZIONE.
I) Si riporta la motivazione della Cassazione (pagg. 4 – 12): “Il primo motivo censura la violazione degli artt. 476 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte
d'appello ritenuto che la notifica dell'atto di riassunzione effettuato personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, onerasse i chiamati alla successione di costituirsi in riassunzione e di far valere la mancata accettazione di eredità, e che, essendo essi rimasti contumaci, non potessero più negare il possesso della qualità di eredi, avendo tacitamente accettato l'eredità.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 476 e 2697 c.c., per aver la sentenza affermato che il semplice perfezionamento della notifica agli eredi, effettuata
4 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, aveva determinato l'accettazione tacita dell'eredità.
I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono fondati.
Il giudice distrettuale, oltre ad aver accolto l'opposizione per carenza del titolo esecutivo, ha esplicitamente riconosciuto ai ricorrenti la qualità di eredi di AN
TE per effetto della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di appello, sul rilievo che l'assunzione in giudizio della qualità di erede varrebbe quale accettazione tacita che non può essere rimessa in discussione allegando una successiva rinuncia all'eredità.
E' perciò evidente che con l'impugnazione in cassazione, i ricorrenti non mirano ad ottenere una mera modifica della motivazione, di per sé inammissibile, ma intendono impedire che passi in giudicato la parte della sentenza con cui il giudice ha definito la questione di merito attinente al possesso della qualità di eredi, statuizione di cui la potrebbe avvalersi per ottenere la restituzione delle spese processuali del CP_1
giudizio di cognizione in un autonomo processo, discutendosi di un debito dell'eredità dell'avv. AN TE (cfr., in tal senso, Cass. 26921/2008; Cass.
5656/2012; Cass. 17193/2012 secondo cui la soccombenza, che determina l'interesse all'impugnazione, si configura anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione).
2.1. Nel merito occorre premettere che, a seguito del decesso dell'avv. TE nel corso del giudizio di appello, la citazione in riassunzione era stata notificata personalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto e che, nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 303, comma secondo, c.c., i ricorrenti non si erano costituiti nella fase di riassunzione.
Occorre allora distinguere i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che
5 riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie. Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius.
Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità.
Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa” (cfr. Cass.
25885/2020).
Quanto alla prova richiesta per la riassunzione della causa, le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte che intenda coltivare il processo, potendo notificare l'atto di riassunzione personalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, senza dimostrare che i destinatari siano gli eredi effettivi della parte deceduta anche dal punto di vista sostanziale. Lo stesso criterio di prova vale in caso di notifica diretta ai soggetti che, in virtù del rapporto di parentela con il defunto, appaiano legittimati a subentrare nel processo come eredi. Tale attenuazione si ricollega all'esigenza di evitare i possibili effetti negativi della previsione di un breve termine per riattivare il processo a pena di estinzione, spesso incompatibile con i mezzi dati alla parte per sollecitare il chiamato a prendere posizione (ad es. tramite l'actio
6 interrogatoria ex art. 481 c.c.) o con la necessità di svolgere ricerche per acquisire la prova dell'accettazione.
Per tali motivi l'art. 303, comma secondo, c.p.c. solleva la parte dal compito di individuare singolarmente i potenziali eredi, destinatari della notifica dell'atto di riassunzione (Cass. 23783/2007) e di svolgere verifiche che, in assenza di specifici riscontri documentali, eccedano dal controllo allo stato degli atti, della sussistenza di uno stato di fatto legittimante la successione, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza;
Cass. 22870/2015;
Cass. 21287/2011). In tal caso, effettuata la notifica, il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace
(Cass. 12783/1998: Cass. 22797/2017).
Con riferimento alle necessità di riattivazione del processo si profila, allora, un problema di legittimazione processuale e non di titolarità del rapporto sostanziale di debito, che va risolto secondo le coordinate interpretative elaborate dalle S.U., per cui, ferma la descritta agevolazione probatoria discendente dalle previsioni dell'art. 303, comma secondo, c.p.c., la prova della titolarità del rapporto sostanziale di debito compete al creditore, essendo pertinente ad un fatto costitutivo del diritto azionato
(Cass. 25885/2020; Cass. s.u. 2951/2016; Cass. Cass. 5247/2018; Cass. 21436/2018).
2.2. A tal proposito, giova considerare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, occorrendo da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. 6479/2002; Cass. 3696/2003; Cass.
10525/2010; Cass. 5247/2018; Cass. 21436/2018). La semplice ricezione della notifica dell'atto di riassunzione non costituisce un atto di accettazione tacita (in tal senso, Cass.
34666/2020, secondo cui l'accettazione tacita ricorre solo se l'erede esperisca una
7 domanda che sarebbe spettata al ante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius"; conf. 35466/2020; ma anche Cass. 12987/2020;
Cass. 21287/2011 Cass. 4843/2019, favorevoli a gravare il chiamato dell'onere di costituirsi in riassunzione e di dar prova di non essere erede), né consente di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (Cass. 15995/2022).
L'accettazione può desumersi in via presuntiva anche dalla condotta o extraprocessuale
(o a fortiori, ove l'interessato che non abbia svolto in proposito alcuna contestazione); nel caso che tali contestazioni siano state sollevate mediante una mera difesa, l'onere della prova rivive in capo all'attore al pari dell'ipotesi in cui il successore sia rimasto contumace. L'art. 115 c.p.c. impone, difatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". La contumacia esprime, pertanto, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, né esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr., testualmente, Cass. s.u. 2951/2016; Cass. 30545/2017; Cass.
3765/2021).
L'aver ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione e il fatto di non essersi costituiti nel giudizio instaurato da AN TE non aveva comportato la successione nei debiti ereditari, considerato che nessuna condanna era stata direttamente adottata nei loro confronti, né il giudice della cognizione aveva accertato l'acquisito di tale qualità
8 in capo ai chiamati con statuizione passata in giudicato e perciò insuscettibile di esser nuovamente posta in discussione.
2.2. Un diverso orientamento ha ritenuto che il chiamato alla successione, ricevuta la notifica dell'atto di riassunzione, debba necessariamente costituirsi in giudizio ed allegare e provare di non essere erede in ossequio al principio di vicinanza della prova, inteso quale “parametro della relatività, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali, dell'automatismo insito nell'articolo 2697 c.c.: non, quindi, un mezzo per eluderlo, bensì un presidio sistemico per impedirne l'abuso, id est la trasformazione del dispositivo processuale in un'inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali (Cass. 13851/2020; Cass.
17445/2019; Cass. 21287/2011).
In effetti, detto principio è anzitutto impiegato come criterio selettivo per la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni ed è destinato ad integrarsi con (piuttosto che a sostituire) il più generale criterio formale dell'art. 2697 c.c., nel senso che l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione
(Cass. s.u. 13533/2011) In altri precedenti, come evidenziato da Cass. s.u. 11749/2019,
è invece inteso come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe altrimenti gravata. In accordo con parte della dottrina, di esso si è però raccomandato un impiego residuale, allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere le due categorie di fatti (Cass. 12910/2022), quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (cfr. Cass. 17108/2016 e Cass.
7830/2018). Nessuna attenuazione o deroga al criterio formale dell'art. 2697 c.c. è comunque ammissibile ove il fatto possa essere dimostrato tramite l'accesso ad una fonte di prova rispetto alla quale le parti si trovino in posizione di equidistanza o non
9 sussista la possibilità di una solo di esse di offrire la relativa dimostrazione (Cass.
20707/2023; Cass. 7023/2020; Cass. 18769/2016), né quando l'interessato abbia la possibilità, ad es. secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (Cass.
12490/2020), In definitiva, pur non potendo darsi incondizionata prevalenza – ai fini del riparto della prova - alla distinzione astratta tra fatti ed eccezioni in base alla descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, resta ferma la valenza di principio cardine dell'art. 2697 c.c., che assicura la prevedibilità dei compiti processuali affidati a ciascuna delle parti, non rimettendo al giudice, di volta in volta, stabilire chi debba provare le circostanze rilevanti in causa. D'altronde, se la vicinanza alle fonti di prova opera come limite all'abuso degli strumenti processuali o come rimedio destinato a superare la disparità tra le parti, in modo da non ostacolare il conseguimento del merito (Cass. 13851/2020), non appare ragionevolmente predicabile, né una fisiologica situazione di debolezza, né l'impossibilità, in assoluto, in capo all'attore di dar prova dell'accettazione dell'eredità (prova somministrabile in una pluralità di casi senza sforzi non esigibili o eccessivamente gravosi come, a titolo esemplificativo, mediante la consultazione dei registri delle trascrizioni in caso di lasciti immobiliari, dei registri delle successioni ove sono annotate le accettazioni o le rinunce o tramite il ricorso all'actio interrogatoria esperibile anche in corso di causa e rispetto al contumace ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., strumento che può risultare inconciliabile con i ristretti termini entro cui deve essere riassunto il giudizio interrotto, ma non necessariamente con i tempi dell'istruttoria e della trattazione). In conclusione, sono accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.” (sentenza n.
1330/2024)
II) Gli attori in riassunzione chiedono, “Facendo applicazione di tali princìpi, considerato il fatto che la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio contro l'Avv.
10 AN TE era avvenuta, ex art. 303, comma 2, c.p.c., “collettivamente e impersonalmente agli eredi, all'ultimo domicilio del defunto” e che i destinatari della notifica, rimasti contumaci in giudizio, con l'opposizione al precetto avevano immediatamente eccepito di non avere di fatto mai ricevuto l'atto di riassunzione e di non avere avuto conoscenza dell'esistenza del giudizio, era onere della Controparte_1
fornire la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dei Sigg.ri TE e comunque di una loro condotta significativa ai fini dell'accettazione dell'eredità”
(citazione appello pag. 5), respingere l'appello di vverso la sentenza n. CP_1
107/2016 del Tribunale di Massa confermando integralmente la sentenza di prime cure nella parte in cui “aveva affermato che “il presente giudizio ex art. 615 c.p.c. rappresenta l'unica sede nella quale gli opponenti hanno avuto modo di contestare la propria qualità di eredi della parte deceduta nel corso del giudizio di cognizione nell'ambito del quale si è formato il titolo anzidetto. Né può ritenersi che la rinuncia all'eredità sia tardiva e quindi priva di effetti, attesa la carenza di allegazione – e di relativa prova – circa un'ipotetica precedente accettazione tacita della stessa eredità da parte degli opponenti (non integrata certo da un mero contegno omissivo quale l'omessa costituzione dei medesimi a seguito dell'atto di riassunzione loro notificato nel giudizio di cognizione a definizione del quale si è formato il titolo esecutivo)”.
(citazione in riassunzione pag. 5).
III) con atto di appello 8 aprile 2016, chiedeva la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado ed in particolare, al C, che venisse riformata la CP_2
sentenza di primo grado, “in quanto la contumacia è equiparabile alla partecipazione attiva al processo in corso, del quale, poco credibilmente, hanno dichiarato di esserne all'oscuro salvo ricorrere a fare la rinuncia all'eredità non appena a conoscenza- questa volta si- dell'esito loro sfavorevole del processo” (appello pag. 9). Al CP_1
punto D, l'appellante sosteneva che conseguentemente avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva la rinuncia all'eredità, “in quanto oggettivamente esiste un atteggiamento omissivo che consiste proprio nel non volersi costituire, benché ritualmente evocati in giudizio ex art. 303, co. 2 c.c. quali eredi della parte defunta;
ciò
11 è dato presumere per evidente strategia processuale. (…) Da ciò è lecito dedurre che, se i chiamati all'eredità non si costituiscono, perdono il diritto di contestare la loro legittimazione e conseguentemente anche di quello di accettare e rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c.” (appello SPEDIACCI pag. 10).
IV) La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 16/2019, ha confermato che “non sussiste alcun diritto di ad intraprendere un'esecuzione forzata nei CP_1
confronti degli appellati non sussistendo alcun titolo esecutivo a fondamento di essa” ma ha ritenuto in motivazione che fosse ravvisabile la qualità di eredi del defunto
MU in capo agli odierni attori in riassunzione. Solo questa affermazione contenuta in motivazione è stata impugnata dagli odierni attori in riassunzione.
V) TUTTO CIÒ PREMESSO, LA CORTE OSSERVA:
a) gli “eredi TE”, una volta ricevuta la notifica in modo impersonale e collettivo, non si erano costituti nel giudizio di appello definito da questa Corte con la sentenza 1344/2013, in forza della quale la aveva poi chiesto con Controparte_1
atto di precetto agli attuali attori in riassunzione, quali eredi di AN TE, la restituzione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che il Tribunale di
Massa aveva posto a carico di e asseritamente corrisposte dalla società CP_1
al TE mediante assegno emesso il 3.10.2006 per €.11.806,55, laddove la sentenza n.1344/2013 della Corte d'appello, aveva dichiarato interamente compensate le spese per entrambi i gradi di giudizio;
b) il Tribunale di Massa con sentenza 107/2016 ha accolto l'opposizione a precetto proposta dagli attuali attori in riassunzione affermando “l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis nei confronti degli opponenti in forza della Controparte_1
richiamata sentenza notificata unitamente all'intimato precetto”, in quanto gli stessi non erano eredi del TE, avendo rinunciato all'eredità in data 31/1/2024 prima che la sentenza n. 1344/2013 emessa il 20/11/2013 passasse in giudicato;
12 c) la Corte d'Appello con la sentenza 16/2019 ha invece ritenuto che la qualità di erede non potesse essere contestata “oltre la fine del procedimento di merito e per un fatto come la rinuncia, che venne a esistenza ben dopo la fine di tale giudizio, a nulla rilevando che la sentenza n. 1344/2013 di questa Corte non fosse passata in giudicato”
e tuttavia ha confermato che “non sussiste alcun diritto di ad CP_1
intraprendere un'esecuzione forzata nei confronti degli appellati non sussistendo alcun titolo esecutivo a fondamento di essa”, sull'assunto che «Nell'atto di precetto viene fatta una breve cronistoria della vicenda , indicando che il Tribunale di Massa aveva posto a carico di le spese di lite;
che tali spese erano state corrisposte CP_1
dalla società mediante assegno emesso il 3.10.2006 per 11.806,55; che la sentenza n.1344/2013 della Corte d'appello aveva dichiarato interamente compensate le spese per entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, in nessuna parte della sentenza n.1344/2013 della Corte risulta menzionata tale somma, o emesso un ordine di ripetizione di essa.
Nel dispositivo, infatti, si legge: "respinge l'appello; dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio... ". La sentenza sulla cui base
è stato redatto il precetto, quindi, consiste in una pronuncia dichiarativa, di reiezione delle domande attoree, con la compensazione delle spese di lite, statuizione che non integra gli estremi di un titolo esecutivo, poiché non contiene alcuna statuizione di condanna»;
d) la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato;
pertanto, resta solo da decidere in questa sede in ordine all'accertamento della qualità di eredi in capo agli odierni attori in riassunzione, contenuto nella motivazione della sentenza n. 16/2019 di questa Corte, applicando i principi affermati dalla sentenza della Cassazione n. 1330/2024, tenuto conto che “… nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno” (Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5137, Rv. 652698 - 01);
13 e) in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Cassazione n. 1330/2024, si deve rilevare: - che, pacificamente, nel giudizio d'appello definito con la sentenza di questa Corte n. 1344/2013 (il titolo esecutivo), dopo il decesso di TE
AN, la riassunzione fu effettuata mediante notifica del relativo atto collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del de cuius;
- la mancata costituzione degli odierni attori in riassunzione nel predetto giudizio, non può essere equiparata ad una accettazione tacita di eredità; - che la convenuta in riassunzione
(contumace in questa sede), pur essendo gravata dell'onere probatorio Controparte_1
relativo alla titolarità del rapporto sostanziale, non ha dato alcuna prova, né ha chiesto di fornirla, in ordine all'effettivo possesso della qualità di eredi di AN
TE in capo odierni attori;
- che risulta al contrario, per tabulas, che gli stessi abbiano rinunciato all'eredità e che tale fatto non sia stato oggetto di contestazione;
VI) Sulla scorta di tali considerazioni, deve essere escluso, pertanto, che gli odierni attori in riassunzione abbiano assunto la qualità di eredi di TE AN.
VII) Pertanto, la domanda di rigetto dell'appello e della conseguente conferma delle statuizioni di primo grado deve essere accolta, anche in relazione all'acclarato difetto, in capo agli odierni attori, del possesso della qualità di eredi del defunto
MU NC.
2. SPESE
Stante l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte le spese del presente giudizio e di quello di Controparte_1
Cassazione, liquidate come da dispositivo in favore delle parti Parte_1
, , ritenendo, quanto alla misura
[...] Parte_2
della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM
55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
14 Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
a) giudizio di Cassazione
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 672,00
e quindi complessivamente € 3.082,00 con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 4.006,60
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge b) giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
e quindi complessivamente € 5.809,00 con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 7.551,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, decidendo quale giudice del rinvio a seguito sentenza della Corte di cassazione n. 1330/2024 che ha cassato la sentenza di questa Corte n.
16/2019,
15 1.respinge l'appello a suo tempo proposto da Controparte_1
avverso la l'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 5/2/2016
[...]
dal Tribunale di Massa in composizione monocratica;
2. condanna a rifondere, in favore delle Controparte_1
parti e , le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio, liquidate in € 4.006,60 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per il giudizio di cassazione;
in € 7.551,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per il giudizio di rinvio.
Genova, 1/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
16