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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9087 2024 RG
FRA
Avv. SALVAGO GABRIELE Parte_1
E
Avv. PESSI ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO Controparte_1
NONCHE'
Avv. ANDREA FORTUNAT, ARCANGELO CELI, Controparte_2
CP_3
Avv. ALESSANDRO CRESTI, Controparte_4 [...]
[...]
Avv. ALESSANDRO CRESTI, Controparte_5 Controparte_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 414 Cpc, le società Parte_1 P_
nonché
[...] Controparte_2 Controparte_4 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia al Giudice Ill.mo adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato quanto sopra dedotto, in accoglimento della domanda proposta:
A. accertare e dichiarare che tra il Sig. e è in corso un Parte_1 Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal mese di novembre
2020 e tale rapporto è tuttora in corso di svolgimento;
B. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio da parte di e dunque a percepire, con decorrenza dalla data dell'atto di messa in Controparte_1 mora e di offerta delle prestazioni di lavoro del 5/9/2023, la retribuzione correlata alla 2^ area professionale, primo livello retributivo, corrispondente all'importo mensile di
€2.350,10, pari, per quattordici mensilità contrattualmente previste, ad effettivi € 2.741,78; C. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato al ricorrente da con comunicazione del 28/8/2023 e, per gli effetti;
Controparte_4
D. ordinare alla - in via subordinata alla Controparte_5 Controparte_4
- di reintegrare il servizio il ricorrente e quindi condannare -
[...] Controparte_5 in via subordinata - al pagamento, in favore del Sig. Controparte_4 Pt_1
di un'indennità risarcitoria sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione
[...] utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, quest'ultima pari a € 1.708,62; E. in via ulteriormente subordinata, dichiarato estinto il rapporto di lavoro dedotto, condannare al pagamento di un'indennità non assoggettata Controparte_4 a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei mensilità (pari a € 10.251,72) e non superiore a trentasei mensilità (pari a € 61.510,32) mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- in ogni caso:
F. condannare e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente e per i titoli sopra specificati ai paragrafi contraddistinti dai numeri romani da “-IV-“ a “- VII-“, della somma di € 8.598,62, o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
G. condannare e in solido tra lo loro ai Controparte_4 Controparte_5 sensi dell'art. 2112 cod. civ., al pagamento, in favore del ricorrente e per i titoli sopra specificati ai paragrafi contraddistinti dai numeri romani da “-VIII-“ a “-XIII-“, dell'importo di € 10.070,36 o di quello diverso che risulterà equo e di giustizia;
H. condannare e in solido con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e al pagamento, in favore del ricorrente e per i titoli
[...] Controparte_5 indicati ai paragrafi contraddistinti dai numeri romani “-VIII-“, “-IX-“ e “-XIII-“, della somma ulteriore rispetto a quella indicata al precedente punto “F.” di € 5.348,71, o di quella che risulterà equa e di giustizia;
I. condannare, altresì, le parti convenute solidalmente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ai sensi degli artt. 429
c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; C con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dei sottoscritti procuratori”. In fatto ha allegato di aver lavorato quale addetto alla sorveglianza presso commesse in
Roma condotte da , dal febbraio 2008 al dicembre 2016 presso Filiali di BNL CP_2
Paribas e, successivamente, presso filiali di essere stato assegnato al servizio di P_ piantonamento presso Filiale di Roma - Via Trionfale n.7110 - dal Controparte_1
5/12/2016 al 28/2/2020 e, quindi, presso Filiale di Roma - Via Romagnoli Controparte_1
n 1 - dal 1/3/2020 al 21/11/2023); di aver prestato la propria opera per il periodo dal 06/12/2016 al 31/01/2021 alle dipendenze della full time, ed inquadramento nel 4° livello di cui al Controparte_7
c.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza, con mansioni di guardia particolare giurata, ovvero di addetto alla sorveglianza degli accessi ed alla vigilanza armata per svolgere servizi antirapina, con stabile inserimento nell'organizzazione produttiva del (“…con obbligo di uniformarsi, nello svolgimento delle mansioni Controparte_7 assegnategli …, alle direttive impartitegli dai preposti di quest'ultima, da assolvere nei tempi e secondo modalità prestabilite dalla società. In caso di trasgressione delle disposizioni ricevute … soggetto all'irrogazione di sanzioni disciplinari”); che tale situazione si era protratta sino a che, “quantomeno dal mese di novembre 2020” il non disponeva più di una sala operativa e/o di uffici, di collegamento Controparte_7 radio e/o telefonico, con irrintracciabilità dei preposti, sicché aveva proseguito a svolgere il proprio servizio con diverse modalità, osservando disposizioni provenienti dal direttore della Filiale o del personale della stessa, per svolgere attività del tutto estranee rispetto a quelle di vigilanza oggetto del servizio di appalto, volte in maniera esclusiva ad impedire accessi abusivi all'agenzia di banca;
in particolare, gli era stata assegnata una postazione all'interno dell'agenzia, di nuova installazione e destinata alla prima accoglienza dei clienti;
al mattino, riceveva in consegna dagli impiegati della banca un elenco degli appuntamenti fissati dai clienti nell'arco della giornata per conferire con il personale addetto ai servizi di consulenza commerciali o al servizio di cassa, per recarsi a colloquio con il direttore dell'agenzia o ancora per accedere alle cassette di sicurezza;
una volta sopraggiunto il cliente ne rilevava la temperatura corporea, quindi ne verificava le generalità, l'orario dell'appuntamento e l'addetto dell' incaricato;
esaurito tale P_ controllo, faceva accomodare l'utente nello spazio destinato all'attesa e - dopo essersi sinceratosi che quest'ultimo potesse essere ricevuto - lo accompagnava all'ufficio o sportello di destinazione;
forniva accoglienza e assistenza ai clienti che intendevano fissare appuntamenti telefonici o eseguire bonifici bancari, pagamenti da eseguire tramite modello F24, RAV o MAV, regolava l'accesso all'area dell'agenzia ove sono collocati i bancomat.
Ha quindi lamentato che con comunicazione del 22/2/2023 (pervenutagli il successivo giorno 1/3) la aveva contestato quanto segue: Controparte_4
“Oggetto: Contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 legge 20.05.1970 n. 300 e ex artt.: 101 e 104 del c.c.n.l. applicabile. Con la presente Le rivolgiamo formale contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, Legge n. 300 del 20.05.1970 e degli artt. 101 e 104 e ss. del CCNL <
Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari>>, a fronte di quanto di seguito descritto.
Ci risulta che in data 16 febbraio 2023 durante il servizio a lei domandato di antirapina con inizio alle ore 08.15 - 13.45 e dalle ore 14.30-16.35, presso la filiale n° P_
36022, come prassi e come prescritto dalle norme di servizio, veniva effettuato un accesso del Nucleo ispettivo ( e presso la postazione a Lei assegnata, come Per_1 Per_2 prescritto dal Regolamento (2.c: Controlli – Rapporto di lavoro -Disciplina). Durante l'accesso ispettivo, Le veniva contestato che Lei non indossava il Giubbotto antiproiettile (GAP) utile e necessario alla Sua salvaguardia, come previsto per legge […]
Inoltre, si contesta che Lei, contravvenendo alle norme di servizio, stava svolgendo la Sua prestazione all'interno della filiale mentre il servizio di antirapina (con il P_ GAP indosso) deve essere effettuato all'esterno del sito […] Tanto Le contestiamo formalmente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori […]”; Aveva reso le proprie giustificazioni con comunicazione inviata in data 6/3/2023, specificando quanto segue:
“Spettabile Società, faccio seguito alla contestazione disciplinare recante data 22/2/2023, consegnatami il successivo 1/3/2023, per rilevare, al riguardo, quanto segue:
1) svolgo il servizio di piantonamento antirapina presso la filiale n. 36022 con P_ decorrenza dal 1°/3/2020;
2) con decorrenza da tale data, dunque in piena pandemia determinata dalla diffusione del virus Covid-19, per disposizioni in tal senso ricevute l'operatività giornaliera è stata profondamente modificata rispetto al passato e mi sono stati assegnati compiti ulteriori, che ritengo essere stati previamente concordati con la committente, consistenti nella rilevazione della temperatura corporea, nella regolamentazione e verifica degli accessi da parte dei clienti (la filiale riceve per appuntamento), consentita solo agli avventori che vengono indicati nell'apposito elenco consegnatomi al mattino, che devo accompagnare all'interno dell'agenzia previa verifica della disponibilità dell'impiegato con il quale è stato fissato l'appuntamento a riceverlo;
non sono, poi, infrequenti i casi in cui devo intervenire all'interno della filiale a causa delle intemperanze di alcuni clienti;
3) tali modalità sono facilmente verificabili consultando il direttore della Filiale, che potrà confermare come esse siano state concordate e rimaste invariate nel corso del tempo.
Nessuna indicazione contraria a tali disposizioni, consolidatesi nel corso degli anni e ritengo a Voi ben note, ho mai ricevuto da parte della Vostra Società;
4) quanto sopra per evidenziare come, in alcuni momenti della giornata, sia tenuto ad accedere all'interno della filiale per esigenze legate al servizio;
5) all'atto del controllo ispettivo - condotto in maniera che personalmente non condivido ma sul quale sorvolo - mi trovavo all'interno dell'agenzia proprio per le ragioni innanzi evidenziate ed avevo levato il giubbotto antiproiettile, che tenevo comunque a portata di mano e pronto ad indossarlo nuovamente una volta eseguita l'incombenza all'interno dell'agenzia stessa, solo per alcuni istanti. Tali i fatti, ricondotti al loro reale sviluppo. Non posso, peraltro, omettere di evidenziare significativamente come l'ispezione sia stata condotta a brevissima distanza di tempo dalla sentenza pronunciata dal Giudice del Lavoro di Roma all'udienza del 2.2.2023 all'esito del giudizio da me instaurato nei confronti della Società.
Ed ancora, ulteriore elemento di perplessità in merito alla vicenda, valutata nel suo complesso, è rappresentato dai molteplici destinatari della contestazione, estranei al rapporto di lavoro.
Resto, comunque, a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento riteniate necessario o anche solo opportuno”. Aveva poi ritenuto di porre a conoscenza del contenuto della contestazione, con P_ missiva del seguente tenore: “Spettabile P_ segnalo alla Vostra cortese attenzione gli eventi occorsimi nello svolgimento del servizio di vigilanza presso l'agenzia n.36022 in Roma, via M. Romagnoli n.
1. In particolare, mentre ero intento a svolgere le normali incombenze richiestemi, alcune delle quali all'interno dei locali dell'Agenzia, sono stato soggetto ad ispezione da parte di incaricati della Società subappaltatrice il servizio da parte di Controparte_4
dalla quale è scaturita contestazione disciplinare e successiva Controparte_2 sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fondata anche sulla considerazione che il servizio deve essere svolto mediante stazionamento all'esterno della
Filiale indicata.
Per evitare il ripetersi di una simile situazione, per me evidentemente incresciosa - oltre che per non sottrarmi alle richieste formulate dal personale dell'Agenzia, per evadere le quali, in pieno spirito di collaborazione, devo necessariamente accedere ai locali della Filiale - Vi prego di considerare la possibilità di richiedere alla Società appaltatrice una deroga alle modalità del servizio che contempli la possibilità di ingresso ai Vostri locali. In attesa di un Vostro cortese riscontro, formulo i miei migliori saluti”. Ha quindi lamentato che nonostante le giustificazioni rese, gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni, contestata tramite il proprio difensore.
Ulteriore contestazione disciplinare era stata sollevata con comunicazione del 31.7.2023:
“…ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, Legge n. 300 del 20.05.1970 e degli artt. 101 e 104 e ss. del CCNL <<contratto collettivo < i>>… … A fronte di comunicazione da l'ente appaltante su richiesta della data la grande confidenza creatasi con i dipendenti P_ della e clienti, Ci viene imposto di sollevarla definitivamente dal servizio presso P_ la filiale n° 36022 di Roma, sita in via Mario Romagnoli, 1 - cap 00136 Roma, perché la troppa confidenza tende a distrarla dai Suoi obbiettivi (antirapina esterna alla filiale). E-mail scritta dalla committente dopo telefonata intercorsa con i vertici il P_ cliente preferisce avere una nuova risorsa, dopo tanto tempo si instaurano dei rapporti troppo confidenziali e non va bene.
La scrivente fa presente che Lei è venuto con un cambio di appalto, che la Filiale sopra menzionata, è l'unico luogo di lavoro dove lei è autorizzato a svolgere la mansione di GPG come da comunicazione al MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI […] tutto controfirmato da Lei inoltre il luogo di lavoro è anche su lettera di assunzione controfirmata da Lei […] La scrivente La informa che saranno presi provvedimenti in merito. Tanto Le contestiamo formalmente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori […]”. Nonostante, anche in questo caso, le giustificazioni rese, e la integrazione di queste tramite la associazione sindacale, gli era stato intimato il licenziamento in data 28.8.2023, per giustificato motivo soggettivo, con preavviso di 15 gg., provvedimento impugnato in data
5-20.9.2023.
Ha quindi precisato di aver reperito altra occupazione remunerata in data 11.12.2023, alle dipendenze di con inquadramento nel 4° liv. del CCNL per gli Controparte_8 istituti di vigilanza, con retribuzione pari ad euro 1.328,88. Ha poi lamentato di essere rimasto sospeso dal servizio dal 7 settembre al 21 novembre
(giorno di effettiva cessazione del rapporto/termine preavviso interrotto dallo stato morboso insorto dal 1° settembre al 31 ottobre) senza percepire la retribuzione del novembre 2023 e di non aver percepito le competenze di fine rapporto;
rappresentato che con precedente ricorso aveva ottenuto da l'accertamento del Controparte_4 proprio diritto agli scatti di anzianità (sent. n. 1056/23) nonché azione monitoria per ottenerne il pagamento per l'epoca successiva al deposito del ricorso e che anche in tal caso la aveva provveduto al pagamento della somma Controparte_4 ingiunta, omettendo nuovamente di adeguare gli scatti d'anzianità al contenuto della sentenza per il periodo successivo (ovvero dal mese di giugno al mese di novembre 2023); che con comunicazione del 19/10/2023 aveva informato le Controparte_4 associazioni sindacali maggiormente rappresentative della propria intenzione di cedere il ramo d'azienda inerente i “[…] servizi di vigilanza privata comprensivo, tra l'altro, di tutti i contratti di appalto di servizi erogati in favore di terzi e di tutti i rapporti di lavoro del personale dipendente in essere alla data di efficacia del contratto di fitto del ramo d'azienda […]”, in favore della Controparte_5
In diritto ha paventato una illegittima intermediazione ed in specie che la effettiva utilizzatrice della propria prestazione dovesse considerarsi quanto meno con P_ decorrenza dal mese di novembre 2020 sino a tutt'oggi; il - i cui Controparte_7 elementi materiali e gli organi decisionali ed esecutivi erano ormai inesistenti - prima e la poi, non avevano infatti svolto altro incarico se non quello Controparte_4 di conferire "lavoro" in appalto, così come non avevano assunto alcun rischio in relazione ad un conferimento di opere e servizi. Era ad avere esercitato tramite i suoi P_ preposti, da tale data, il potere direttivo, gerarchico e disciplinare. Ha argomentato sulla esistenza del “…fenomeno tipico della presenza di un soggetto terzo intermediario facilmente individuabile…” nelle società e Controparte_7 [...]
titolari formalmente del rapporto riferibile a effettiva utilizzatrice, Controparte_4 P_ quantomeno con decorrenza dal novembre 2020 “a tutt'oggi”; sul fatto che il
[...]
e la non avevano assolto altro incarico se non quello CP_7 Controparte_4 di conferire lavoro in appalto (considerato anche che gli elementi materiali e gli organi decisionali ed esecutivi erano ormai inesistenti), e non avevano assunto alcun rischio;
sul proprio diritto a vedersi riconoscere il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con con applicazione del CCNL per i dipendenti degli istituti di credito, ancora P_ in corso;
in ogni caso, qualora non fosse ritenuto il rapporto di lavoro riconducibile ad ha argomentato sulla illegittimità e/o nullità del licenziamento da parte di P_
, per infondatezza del fatti costituenti il fondamento della Controparte_4 contestazione del 31.7.2023 (come la precedente del 22.2.2023), e comunque per genericità, in violazione dell'art. 7 l. n. 300/70, nonché per manifesta eccessività del provvedimento adottato;
sulla spettanza, in ogni caso, delle retribuzioni maturate nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, ratei di tredicesima e quattordicesima, oltre il TFR maturato al 31.1.2021, di cui dovevano rispondere ai sensi dell'art. 29 D.lgs 276/2003, sia il committente che l'appaltatore ( e;
sulla spettanza, Controparte_2 Controparte_1 inoltre, degli scatti di anzianità in virtù della sentenza pronunciata nei confronti di da determinarsi sulla base dell'anzianità dal 1.2.2008 (scatti Controparte_4 corrisposti sino al mese di maggio 2023); sul diritto alla normale retribuzione durante la sospensione unilaterale dal servizio, in assenza di qualsivoglia giustificazione;
sul diritto alla retribuzione delle ferie maturate e non godute¸ nonché all'indennità giornaliera prevista dall'art. 14 del Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro di Roma e Provincia del 2004 (cfr. doc. n. 30) per i servizi bancari anti-rapina per la pausa di durata non superiore ad un'ora, ed al TFR maturato all'atto della risoluzione del rapporto.
si è costituita resistendo alla pretesa del ricorrente, alla stregua della Controparte_1 legittimità dell'appalto e della inesistenza di alcuna ipotesi di interposizione fittizia, assumendo comunque la genericità/irrilevanza e inammissibilità delle allegazioni di parte ricorrente, nonché la infondatezza delle pretese azionate, concludendo nei seguenti termini:
“…disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare integralmente il ricorso avversario, poiché è inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Anche la soc. si è costituita resistendo alle pretese del Controparte_9 Pt_1 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La comparente ha sostenuto la propria estraneità alle concrete vicende lavorative che avevano interessato il ricorrente, rappresentando che, quale società di servizi di sicurezza e vigilanza, aveva sottoscritto un contratto di appalto con la committente Gruppo Unicredit, in data 24.6.2019, per la fornitura di servizi di vigilanza;
che già dall'anno 2016 riceveva dal Controparte_2
Gruppo Unicredit mandato affinché ricercasse sul territorio Istituti di vigilanza privata, autorizzati con licenza ex art. 134 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), idonei a prestare servizi di sicurezza e vigilanza a favore delle banche e società del predetto Gruppo, tra le quali rientravano anche alcune agenzie e filiali aventi sede in Roma;
che, in ossequio all'incarico ricevuto, (già individuava in la società Controparte_2 CP_2 Controparte_7 alla quale affidare i servizi di vigilanza richiesti dalla committente, dopo che CP_7 aveva fornito ad ampie garanzie in merito alla sussistenza dei requisiti
[...] CP_2 richiesti dalla committente;
che il (già “Gruppo Secur S.p.a.”), nei Controparte_7 confronti del e nella particolare fattispecie della sezione vigilanza Parte_2 armata, aveva fornito servizi di vigilanza privata, anche nell'ambito del territorio della Regione Lazio;
che, in data 1/1/2020 la aveva concluso un contratto di Controparte_2 affitto alla del ramo d'azienda relativo a tutte le attività e i servizi di Controparte_2 vigilanza privata e, successivamente, con lettera di incarico del 12.1.2021, la CP_2 aveva incaricato il fornitore della
[...] Controparte_4 summenzionata attività di vigilanza, in favore della cliente;
che la P_0
pertanto, in ossequio a quanto previsto dal contratto di appalto Controparte_2 sottoscritto con il Gruppo Unicredit, oltre che della normativa vigente, aveva affidato l'attività di vigilanza alla (come da contratto stipulato tra le Controparte_4 Società, l'attività di vigilanza antirapina, dinamica, teleallarme, pronto intervento, tenuta chiavi ai fini antifurto, gestione apertura e chiusura con bonifica locali all'insediamento, servizi extra e/o straordinari su richiesta, servizi resi in favore delle Banche e Società del
Gruppo Unicredit). Ha rappresentato come il primo periodo in contestazione coincidesse con la emergenza Covid-19 e che in detto frangente aveva fatto applicare, per l'appalto in Controparte_2 esame, il protocollo di sicurezza condiviso con diretto a concordare, P_ integrandole, le attività che sarebbero state richieste dalla sua entrata in vigore alla guardie giurate in piantonamento di filiali, protocollo che descriveva la attività aggiuntive richieste;
come il avesse svolto attività di vigilanza presso la filiale di di via Pt_1 P_
Romagnoli dal 01/03/2020 al 31/07/2023 (e non al novembre 2023, come indicato invece in ricorso) alle dipendenze del sino al 31 gennaio 2021 e della Controparte_7 [...] dal 1/2/2021 in poi. Controparte_4
Ha poi argomentato in ordine alla legittimità dei contratti di appalto e subappalto stipulati fra le società e quanto al diritto di di essere manlevata da ogni responsabilità; al CP_2 difetto di allegazione e prova in relazione all'asserito rapporto di lavoro intercorso fra il ed in ragione di una presunta violazione della normativa in materia di Pt_1 P_ appalto [Dal ricorso avversario emergeva infatti come tutta la dotazione per svolgere l'attività di vigilanza era stata fornita al dipendente dalla Società come, a titolo CP_4 esemplificativo, il giubbotto antiproiettile (GAP), cfr. pag. 23 del ricorso;
i pagamenti delle retribuzioni dovute venivano effettuati unicamente dalla i Controparte_5 turni di lavoro venivano comunicati al ricorrente dalla (cfr. doc. 17 Controparte_5 allegato al ricorso avversario); i controlli ispettivi venivano disposti alla Controparte_5
e da questa venivano irrogate le sanzioni al ricorrente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso avversario)].
Il inoltre, pur essendo stato assunto con mansioni di piantonamento e vigilanza, Pt_1 pertanto da svolgere unicamente all'esterno della Filiale, aveva disatteso le disposizioni imposte dalla datrice di lavoro, tanto da richiedere l'intervento dell'utilizzatrice P_ che, come dimostrato dalla seconda contestazione disciplinare mossa al lavoratore, chiedeva alla datrice di lavoro di poter sostituire il dipendente (sig. addetto alla Pt_1
Vigilanza poiché non svolgeva più correttamente la propria mansione, avendo istaurato rapporti troppo amicali con gli utenti tanto da venir meno allo svolgimento dell'attività di vigilanza;
né la dichiarazione scritta fornita dal dott. , direttore della Filiale Per_3 di Via Mario Romagnoli n.1, poteva considerarsi idonea (e sufficiente) a P_ dimostrare di aver prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze dell' (nella P_ dichiarazione il direttore aveva infatti rappresentato come il ricorrente svolgesse l'attività presso la Filiale cui egli era preposto, circostanza pacifica); non solo, il ricorrente asseriva sarebbe stata la ad aver esercitato il potere direttivo, gerarchico e disciplinare ma P_ senza invero, minimamente allegare, e poi provare, a quali poteri sarebbe stato assoggettato.
Ha quindi contestato anche i conteggi e concluso per il rigetto del ricorso.
La società costituitasi tempestivamente, ha Controparte_4 chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. Il ricorrente, transitato presso la convenuta in data 1.2.2021, in forza di cambio appalto (la era succeduta al precedente assegnataria dell'appalto), era stato CP_4 CP_7 assegnato quale Guardia Particolare Giurata al servizio antirapina presso l'Agenzia Unicredit di via Mario Romagnoli 1, ove era già applicato con le precedenti appaltatrici;
a seguito dell'assunzione si era trovata a rispondere di un giudizio attivato dal e Pt_1 relativo alla progressione di scatti di anzianità anche per i pregressi rapporti con le altre società di vigilanza, ove aveva prestato servizio in precedenza e, definito il giudizio, aveva corrisposto quanto previsto oltre spese e accessori, mentre era destituita di fondamento l'affermazione secondo cui il controllo ispettivo (effettuato dal Nucleo Ispettivo) del 16.2.2023, andava ricondotto alla soccombenza relativa a tale giudizio, in quanto relativo a tutte le posizioni;
che invero era il ricorrente ad aver svolto le proprie mansioni in modo scorretto, mettendo in pericolo sé stesso, il personale e tutti i clienti;
che in occasione della verifica del personale ispettivo, infatti, il era stato rinvenuto all'interno dei locali Pt_1 della banca e non fuori come da normativa di riferimento (già nel febbraio 2023) e, soprattutto, privo del giubbotto antiproiettile in dotazione;
che nel caso della vigilanza presso la filiale di Via Romagnoli n. 1, era pacifico che il servizio dovesse essere P_ svolto in esterna, sia perché la filiale non era munita di apposito box blindato, sia perché il servizio prevedeva proprio la vigilanza esterna all' ; che tale contegno era gravissimo P_1 in quanto non garantiva la sicurezza della filiale mentre le giustificazioni fornite erano prive di fondamento ed aggravavano, se possibile, la sua posizione lasciando ad intendere che non si trattava di un episodio sporadico ma di una consuetudine;
che infatti il si Pt_1 era riferito a non meglio precisati accordi assunti nel periodo Covid direttamente con che prevedevano lo svolgimento di compiti assolutamente estranei a quelli del P_ contratto di assunzione;
che comunque nel febbraio 2023 l'emergenza Covid era cessata (mentre la convenuta era intervenuta nel rapporto solo dal febbraio 2021, non avendo contezza di tali accordi). Nonostante avesse potuto licenziare il ricorrente, aveva scelto di limitarsi ad irrogare una sanzione conservativa, ma a distanza di pochi mesi era stata notiziata da della continuazione di tale condotta, anche in ragione del Controparte_2 proprio rapporto confidenziale che aveva istaurato col personale della filiale e con alcuni dei clienti più assidui (era merso che il ricorrente a causa della eccessiva confidenza con il personale e con alcuni clienti, era solito rimanere all'interno della filiale e soggetto a continue distrazioni). Alla luce di tale conferma, quindi, non era possibile alcuna alternativa al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in effetti intimato con lettera del 28.8.2023, con preavviso di 15 gg.
Ha quindi negato che alcun dipendente di avesse mai impartito Controparte_4 direttive difformi rispetto a quelle attinenti alla vigilanza armata (da effettuare rigorosamente all'esterno atteso che la filiale predetta non è dotata di box blindato antirapina).
Ha contestato la richiesta di instaurazione del rapporto alle dirette dipendenze di P_ essendo peraltro dotata di propria organizzazione aziendale, sede e sala operativa, nonché la richiesta di differenze per la progressione degli scatti di anzianità, in quanto con separato decreto ingiuntivo il aveva ottenuto anche le somme per l'aggiornamento successivo Pt_1 alla sentenza e sino alla cessazione del rapporto, mentre le altre poste erano sprovviste di prova;
pacifico che il ricorrente aveva reperito una nuova occupazione a decorrere dal
11/12/2023 e quindi nella denegata ipotesi, quanto eventualmente riconosciuto dal Giudice avrebbe dovuto essere corrisposto al netto di quanto percepito nel medesimo periodo dalla nuova occupazione.
La società all'esito del radicamento del contraddittorio, ha Controparte_5 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non essendosi realizzata la condizione per il perfezionamento dell'accordo di cessione di ramo di azienda relativi alla vigilanza (da , con la conseguente totale estraneità ai fatti di causa. Controparte_4
All'odierna udienza quindi, fallito ogni tentativo di conciliazione, nonostante i differimenti allo scopo concessi, esperita la prova testimoniale e disposto lo scambio di note il processo
è stato deciso
Il ricorso è fondato solo in parte, nei sensi di cui alla seguente motivazione. Deve essere dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
non risultando realizzata la cessione di ramo di azienda e quindi il fatto CP_5 costitutivo sotteso ad ogni rivendicazione. Osserva poi il Giudicante che l'attuale ricorrente aziona il proprio diritto ad ottenere la riammissione in servizio presso (con il percepimento della retribuzione P_ commisurata alla seconda area professionale, primo liv. retr.), accertata la concreta sussistenza del rapporto di lavoro con tale parte datoriale, alla stregua della illegittimità e/o nullità del licenziamento intimatogli da;
chiede, di poi, l'ordine Controparte_12 di reintegrazione nei confronti di – o, in via subordinata, nei Controparte_5 confronti di – e la condanna al pagamento dell'indennità Controparte_4 risarcitoria (massimo 12 mensilità); ancora in via gradata la declaratoria di estinzione del rapporto e la condanna di al pagamento di una indennità Controparte_4
(fra le 6 e le 36 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR), nonché la condanna di e , in solido fra loro, al pagamento delle differenze come P_ Controparte_2 quantificate (par. da IV a VII), nonché di e Controparte_4 [...]
sempre in solido fra loro (par. da VII a XIII), nonché tutte le società al CP_5 pagamento in solido della somma ulteriore per i titoli indicati nei par. VIII, IX e XIII, o di giustizia, nonché della rivalutazione ed interessi e spese di giudizio.
Si pone quindi in primo luogo la questione riguardante la effettiva titolarità del rapporto
(quantomeno con decorrenza novembre 2020) alle dirette dipendenze di P_
Tale allegazione viene corroborata dal in primo luogo con la circostanza afferente la Pt_1 irrintracciabilità dei preposti del formale datore di lavoro ( di cui si Controparte_7 sarebbe poi dichiarato il fallimento) e del dissolvimento degli elementi materiali dell'azienda (tanto che aveva continuato a lavorare senza percepire lo stipendio per oltre un anno), così dimostrando di non poter ricevere alcuna direttiva, ricevuta in realtà dal personale della filiale cui era addetto. Tuttavia, riguardo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare (v. anche cap. 19 ricorso) il offre la prova su circostanze affatto generiche (“…il sig. proseguiva a svolgere Pt_1 Pt_1 il servizio secondo modalità modificate rispetto a quelle precedenti, … osservando disposizioni di servizio provenienti o dal direttore della Filiale o dal suo personale per svolgere attività del tutto estranee rispetto a quelle di vigilanza… , volta in maniera esclusiva ad impedire accessi abusivi all'agenzia …”), non indicando né i referenti della con i quali si sarebbe interfacciato, né la postazione (peraltro di nuova P_ installazione, v. cap. 20) che gli sarebbe stata assegnata all'interno della filiale (posto l'incontestata assenza di un'area riservata all'interno della filiale), per svolgere le attività elencate (v. cap. 21, relative alla rilevazione della temperatura ed alla verifica delle generalità del cliente, accoglienza e accompagnamento dello stesso presso il servizio di destinazione, regolazione dell'accesso all'area bancomat), né a quali soggetti – e disposizioni - sarebbe stato assoggettato.
Si deve pertanto concordare con l'impostazione delle convenute nella misura in cui hanno sostenuto la genericità ed inidoneità delle allegazioni;
sul punto, richiamate nell'atto introduttivo;
ed infatti non sarebbe possibile corroborare utilmente gli assunti attorei anche attraverso la prova di aver “modificato” le proprie mansioni, senza la conferma della imputabilità dei sottesi poteri datoriali in capo ad P_ Rispetto a tali dirimenti circostanze, e quindi all'esercizio dei poteri datoriali, nonché alle modalità di impartizione di direttive ed ai soggetti di – persone fisiche - con i P_ quali si sarebbe interfacciato, le allegazioni di cui al ricorso debbono considerarsi quindi irrimediabilmente generiche ed inidonee a corroborare la ricostruzione attorea.
Ciò può affermarsi anche volendo prescindere dalla ulteriore censura di contraddittorietà avanzata dalla difesa [nella misura in cui da un lato in ricorso si sostiene che le P_ diverse mansioni sarebbero state svolte dal novembre 2020, mentre nella lettera di giustificazioni trasmessa nel marzo 2023 (all. 8 ric.) si afferma che “… per disposizioni in tal senso ricevute” gli ulteriori compiti gli sarebbero stato attribuiti dal 1° marzo 2020, “in piena pandemia ... per disposizioni in tal senso ricevute, … che ritengo essere stati previamente concordati con la committente…”]. Deve infatti considerarsi che la specifica congiuntura pandemica del periodo risulta essere stata considerata anche nei rapporti di con , determinando, per come P_ CP_2 comprovato dalla stessa le interlocuzioni afferenti le intese raggiunte proprio al P_ fine di garantire il piantonamento anche in tale periodo, sempre ai fini di garantire la sicurezza delle filiali;
ciò si evince dalla documentazione in atti (v. protocollo all. 16bis
dalla quale può ricavarsi che le esigenze determinate dalla emergenza sono state P_ considerate anche riguardo al personale di vigilanza, al quale, in filiale, doveva essere fornito il numero massimo di persone che potevano essere presenti in contemporanea, la lista degli appuntamenti, il termometro per la misurazione della temperatura. Il fatto che il personale dell'agenzia dovesse verificare che la Gpg avesse i dpi previsti (dovendoli fornire in assenza, ma anche segnalando tale circostanza al Security manager); che il personale di filiale avrebbe dovuto concordare con il personale di vigilanza le modalità di comunicazione degli ingressi di clienti senza appuntamento;
che, nel caso di ritardo del personale di vigilanza, quello della filiale doveva procedere con la segnalazione immediata all'Area Manager e Security manager, tutte circostanze queste che si evincono dalla cit. documentazione, comprovano, al contrario di quanto allegato dal che le Pt_1 iniziative intraprese non erano determinazioni riconducibili al personale ma P_ frutto di accordi fra le società proprio al fine di regolare il flusso della clientela nello specifico contesto emergenziale.
Pur volendo sottovalutare la documentazione offerta da in ogni caso, la P_ prospettazione del non può ritenersi fondata. Pt_1 Nel precedente ricorso avanzato dall'odierno ricorrente, per come sottolineato da del resto, il afferma di essere dipendente del sin dal P_ Pt_1 CP_7 dicembre 2016 e di essere “…assoggettato al potere direttivo gerarchico e disciplinare concretamente esercitato dal (v. p. “D”, in fatto del ricorso n. r.g. CP_7
34553/2020, in atti), mentre nella relazione di servizio allegata da il P_ Pt_1 afferma di svolgere attività di piantonamento anti-rapina (nel settembre 2021). Nella istanza di ammissione al passivo proposta dallo stesso ricorrente nei confronti del sempre il afferma di aver lavorato per la a CP_7 Pt_1 Controparte_7 seguito di passaggio di appalto, dal dicembre 2016 al 31.1.2021, indicando le varie società succedutesi nell'appalto, ma pur sempre rivendicando la retribuzione non corrisposta a far data dall'agosto 2009, tanto che era stato costretto ad “intraprendere tre ricorsi giudiziali, riuniti in un unico procedimento” (rg 3238/2020) conclusosi con sentenza che aveva riconosciuto quanto rivendicato a titolo di retribuzioni a tutto il novembre 2020, oltre mensilità aggiuntive (complessivi euro 25.891,24), corrisposti dalla soc. , CP_2 chiamata in causa quale appaltante e responsabile in solido con il CP_7
Risulta, inoltre, sentenza del 2.2.2023, con la quale la è stata Controparte_7 condannata al pagamento di differenze sulla retribuzione ordinaria e differita (13a e 14a) nonché decreto ingiuntivo nei confronti di sempre relativo Controparte_4 alle stesse poste, a tutto il maggio 2023 (v. ricorso e decreto del giorno 6.6.2023, all. 21 ric.).
Le emergenze processuali, quindi, sul punto, lungi dal corroborare la ricostruzione di cui al ricorso, autorizzano a ritenere che nella fattispecie non si sia realizzato alcun fenomeno interpositorio, anche considerate le stesse risultanze documentali richiamate dalla parte ricorrente e che, verosimilmente, si sia piuttosto realizzato quel necessario e costante coordinamento, del tutto legittimo, fra il committente e l'appaltatore, non potendo ritenersi sufficienti ad integrare il requisito ex art. 414 n. 3 e 4 le deduzioni affatto generiche dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in assenza della allegazione degli elementi di fatto circa il concreto esercizio del potere gerarchico e disciplinare, comprovante l'assoggettamento al potere di eterodirezione promanante dal soggetto che si assume essere il datore di lavoro (ex multis Cass. n. 15557/2019).
Venendo alle vicende che hanno determinato la cessazione del rapporto, di poi, si deve osservare che quanto affermato dalla effettiva parte datoriale abbia trovato sufficiente conferma anche in sede testimoniale.
Il teste (guardia giurata presso la , dal 2013, in Tes_1 Controparte_4 qualità di comandante dell'Istituto) ha confermato che il ricorrente (sinché era stato con loro) era stato alla filiale di di Via Romagnoli;
ha affermato che la normativa P_ prevede che vi sia una guardia all'esterno a meno che non c'è un box interno, e che non gli risultava che nella filiale di via Romagnoli vi fosse un box interno;
che il teste si era recato lì per le classica ispezione, ed aveva potuto constatare che il ricorrente non era col giubbotto antiproiettile, che non aveva la radio e che era all'interno della filiale;
il teste non ricorda il periodo esatto ed aggiunge gli sembrava di ricordare che tale situazione era stata accertata anche in un'altra occasione, nel corso di una ispezione che non aveva condotto in prima persona. Ha poi affermato che nel periodo Covid c'erano delle linee guida da rispettare ed anche il controllo degli ingressi doveva essere fatto all'esterno (“…anche perché se io faccio entrare un soggetto senza averlo controllato vìolo la normativa”); di poter riferire che, quando aveva fatto l'ispezione, il ricorrente era dentro e nella condizione che aveva prima riferito, nonché che si era giustificato dicendogli che il Direttore voleva che stesse dentro.
Il teste (guardia giurata adesso per prima per Metropol Vigilanza) ha Tes_2 CP_8 riferito che il ricorrente, dipendente della non aveva lavorato a contatto con lui CP_4 (il teste lavorava all'Ufficio servizi come responsabile della centrale operativa) che il ricorrente era a Piazza della Balduina per il servizio anti rapina esterno;
il teste era stato in tale luogo in quanto aveva fatto una sostituzione (appena finito il periodo covid di restrizione), per sostituire proprio il il quale, nell'agenzia, si occupava solo di “anti Pt_1 rapina esterna”. Ha quindi riferito che lui (il ricorrente n.d.r.) doveva stare fuori col giubbotto antiproiettile e che non c'era una postazione interna;
ADR: l'unica cosa che ricorda il teste e che c'era stata una e-mail da parte della banca del direttore, con P_ la quale si faceva presente che non volevano più il all'interno; questo, il teste, lo Pt_1 ricorda perfettamente, perché l'aveva dovuto sostituire con personale che non avevano e quindi la “fu data per circa un mese ad un altro istituto, anche se non ricordo se ho Pt_3 visto la mail”.
Orbene, considerate le deposizioni sul punto, anche valorizzata la natura delle specifiche mansioni ed il contesto lavorativo, ritiene il Giudicante che, in effetti, il abbia posto Pt_1 in essere un comportamento non conforme alle sue mansioni di vigilanza esterna
(evidentemente intrattenendosi con i clienti e dipendenti e quindi all'interno dei locali della filiale) non garantendo quindi la necessaria sicurezza. Posto infatti che l'assunzione presso è avvenuta anche da ultimo, Controparte_4 proprio per svolgere il servizio di vigilanza armata, con piantonamento esterno presso la cit. filiale, risulta che il non abbia rispettato le regole tecniche del DM interno Pt_1
269/2010, che stabiliscono le modalità concrete da attuare quanto alla postazione (esterna e tale da garantire un ampio raggio visivo, se non esiste box blindato interno).
Considerato poi che la società aveva già irrogato una sanzione conservativa, la sostanziale reiterazione di tale comportamento ha reso inevitabile la massima sanzione (in quanto, si ripete, il ricorrente, a causa della eccessiva confidenza con il personale e con alcuni clienti, era solito rimanere all'interno della filiale e soggetto a continue distrazioni), considerato che il precedente analogo contegno – contestato anche quanto alla necessità di indossare il giubbotto antiproiettile – era già stato contestato in ragione di regole che ben possono ritenersi connaturate, anche alla stregua dell'id quod plerunque accidit, alla funzione ed alla finalità preventiva e protettiva della specifica figura.
Neppure possono rilevare quindi, per come acquisito in relazione alla condotta già sanzionata, eventuali desiderata del direttore della filiale (peraltro smentite dal teste Tes_2 che afferma proprio il contrario, essendosi il direttore lamentato proprio del fatto che il fosse all'interno), dovendo semmai condividersi, fra l'altro, anche l'argomentazione Pt_1 della società datoriale quanto all'aggravamento della posizione del nella misura in Pt_1 cui le giustificazioni fornite lasciavano ad intendere che non si trattasse di un episodio sporadico ma di una consuetudine. Alla luce della successiva condotta, quindi, realizzatasi tramite i confidenziali rapporti coi i clienti e con i dipendenti della filiale, non è apparsa possibile alla società datoriale alcuna alternativa al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attesa la rilevanza dell'inadempimento, provvedimento in effetti intimato con lettera del 28.8.2023, con preavviso di 15 gg. In data 22 febbraio 2023, infatti, aveva contestato al che in Controparte_4 Pt_1 data “… 16 febbraio 2023 durante il servizio a lei domandato di antirapina..” nel corso di un “accesso del Nucleo ispettivo ( e presso la postazione … Per_1 Per_2 assegnata… …” era stato contestato al che “…non indossava il Giubbotto Pt_1 antiproiettile (GAP) utile e necessario alla Sua salvaguardia, come previsto per legge” nonché che “…contravvenendo alle norme di servizio, stava svolgendo la Sua prestazione all'interno della filiale mentre il servizio di antirapina (con il GAP indosso) P_ deve essere effettuato all'esterno del sito […]” ed a tale contestazione, alla quale era seguito la sanzione conservativa, il ha replicato assumendo che gli erano stati Pt_1 assegnati “compiti ulteriori” nonché rappresentando che proprio per questo, all'atto dell'accesso ispettivo, era all'interno della filiale, senza giubbotto antiproiettile. In data 31.7.2023, di poi, viene ulteriormente contestato che aveva comunicato P_ che fra il ricorrente ed i dipendenti e clienti della filiale si era creata una grande confidenza e quindi che tale situazione tendeva a distrarlo (“…perché la troppa confidenza tende a distrarla dai Suoi obbiettivi (antirapina esterna alla filiale”). La definizione del secondo procedimento disciplinare che conduce al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, interviene con missiva del 28 agosto 2023, del seguente tenore:
La scrivente, alla luce dei fatti che Le sono stati contestati, precisa che in data 22 febbraio
2023 Le veniva già fatta una Contestazione Disciplinare con Prot. N° 2202/BLS/1/23. Nella predetta Le veniva che non indossava il GAP e che contravvenendo alle Tes_3 norme di servizio, stava svolgendo la sua prestazione all'interno della filiale P_ mentre Lei per effettuare un antirapina e garantire la sicurezza alla filiale doveva svolgere il servizio con il GAP e all'esterno. Ciò in quanto nella stessa filiale non è presente
interno blindato […] Parte_4
A seguito della contestazione Le veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per giorni 6 (SEI).
A distanza di pochi mesi la committente ci comunicava altresì che la filiale ove P_
Lei è applicato, chiedeva il Suo allontanamento immediato in ragione della eccessiva confidenza che Lei riservava sia al personale della filiale che ai clienti della stessa. Confidenza che la distoglie inevitabilmente dal delicato servizio cui è adibito.
Ciò premesso valutata attentamente la Sua condotta, vista la sanzione conservativa già comminata, valutate anche le Sue giustificazioni rese, non ritenute valide, si ritiene che il suo comportamento, abbia irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso, siamo dunque a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per
Giustificato motivo Soggettivo con diritto al preavviso di giorni 15 che decorreranno dalla ricezione della presente. Ciò in considerato altresì della procedura seguita di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, nonché gli artt. 101 e 104 del C.C.N.L. applicabili e alle disposizioni aziendali”; Il ricorrente sostiene a riguardo che della prima contestazione (menzionata solo nell'atto di recesso) non potrebbe tenersi conto, atteso che la recidiva doveva essere contestata (“Come noto, infatti, la recidiva - o ciascun precedente disciplinare che la integra - deve essere contestata, in via preventiva, al lavoratore in maniera tale da rendere identificabili gli eventuali precedenti disciplinari e la relativa mancanza inficia la sanzione eventualmente Irrogata” così in ricorso).
Ritiene il Giudice che tali censure non colgano nel segno. La S. Corte infatti precisa che il riferimento generico ai precedenti del lavoratore al momento del licenziamento ma non in sede di contestazione, non costituisce violazione del principio di immutabilità della contestazione: infatti, l'omessa contestazione della recidiva rende inefficace la sanzione disciplinare solo se la recidiva è da intendersi come parte integrante del fatto contestato.
Se, invece, i precedenti del lavoratore vengono citati solo per stabilire la gravità della condotta e per scegliere, dunque, una sanzione proporzionata, non è necessario che i precedenti vengano menzionati già nella lettera di contestazione (Cass. sent. n.
28494/2023; n. 1909/2018; n. 23924/2010). Tanto alla stregua del fatto che, nel caso di specie, il fatto contestato da ultimo con missiva del 31 luglio e, specificamente, la distrazione dagli obblighi assunti con il contratto di lavoro, connaturati al servizio di “antirapina esterna alla filiale”, si riferisce comunque ad accadimenti che concretano il grave inadempimento del ricorrente (come si evince dal riferimento alla distrazione dai suoi compiti precipui); tale circostanza, in altri termini, viene indicata a riprova della inosservanza dei doveri correlati alla specifica prestazione e di come, in concreto, la prestazione del fosse stata eseguita con negligenza, con Pt_1 sostanziale violazione degli obblighi contrattuali.
Tale grave inadempimento dei doveri contrattuali concreta, pertanto, il giustificato motivo soggettivo posto a fondamento del recesso e la precedente condotta (recidiva) ben può essere considerata al fine di stabilire la gravità dell'addebito e scegliere la sanzione proporzionata.
La valutazione della gravità dell'inadempimento, del resto, non può non essere commisurata al ruolo di prevenzione connaturato alla natura dei servizi di sicurezza cui tale figura attende, che, in quanto caratterizzati anche da un certo grado di pericolosità, esigono una specifica professionalità ed una consistente responsabilizzazione.
Venendo dunque alle poste economiche le stesse vengono avanzate per un primo periodo
(ovvero dal 06/12/2016 al 31/01/2021), in cui il rapporto si è svolto alle dipendenze della (della quale è stato dichiarato il fallimento), per complessivi €.8.598,62, Controparte_13 di cui € 5.131,96 a titolo di trattamento di fine rapporto;
si tratta di somme per le quali, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, egli ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del (all. 4 ric. e succ. all. 1 del 7.10.2024, in quanto dall'agosto CP_7
2019 la società non aveva più corrisposto la retribuzione ordinaria, né 13 e 14, e quindi retr. di dic. 20 €. 1278,88 e genn. 2021 €. 1278,88, Ind. piantonamento fisso di €. 0,65 al g. per 20 gg, e antirapina di €. 3,12 al g,; ratei 13^ e 14^, ferie, secondo l'ultima b.p. del giugno 2020 residuo di gg 29,14 e permessi, sempre secondo le risultanze dell'ultima b.p. del giugno 2020, per residui 23,86 gg;
scatti di anz. tenuta conto l'anzianità di servizio 4° scatto al 1.2.2020 per €. 84,52 mensili e quelli già maturati;
tfr). Dall'allegato di parte ricorrente si evince che non è stato ancora fissata l'udienza di verifica della insinuazione e, quindi, come non fosse intervenuta liquidazione neppure parziale delle indennità richieste da parte del fallimento o del Fondo di garanzia.
Orbene, posto che a norma dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (oggetto di modifica ad opera del D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni dalla L. n. 49 del 2017), il benefico della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore è venuto meno, non può ritenersi che questo continui ad operare con riferimento a quei rapporti sorti prima della data di entrata in vigore della novella.
In ogni caso, qualora – tenuta presente l'originaria formulazione – il committente eccepisce, nella prima difesa utile, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori, il Giudice comunque è tenuto ad accertare la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, seppure l'azione esecutiva possa essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Sennonché, alla data della proposizione dell'azione, da parte del ricorrente, la predetta disposizione era stata già abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni, dalla L. n. 49 del 2017 (a nulla rilevando neppure la data di stipula dell'appalto, in mancanza di una norma di "salvezza" in tal senso.). Non risulta preclusa in altri termini, quindi, nonostante la domanda di ammissione al passivo di uno dei coobbligati la facoltà del creditore di agire in via ordinaria contro gli altri coobbligati in bonis.
Deve pertanto riconoscersi la fondatezza della domanda di condanna di Controparte_2 in solido con ex art. 29 D.lgs 276/2003, quale appaltatore e
[...] P_ committente, al pagamento della complessiva somma di euro 8.598,62 oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Anche con riferimento al successivo periodo dal 1° febbraio 2021 al 28.8.2023, ai sensi della medesima norma dell'art.29, va condannata la , in solido Controparte_4 con al pagamento della somma di complessivi euro 10.070,36, con Controparte_1 interessi e rivalutazione al saldo.
Anche in questo caso, infatti, la censura relativa al fatto che gli importi sarebbero stati già richiesti con decreto ingiuntivo relativo agli scatti di anzianità non coglie nel segno in quanto tali poste non sono comprese nella odierna domanda. La rivendicazione odierna, infatti, viene avanzata per scatti corrisposti dopo il maggio
2023, per la retribuzione non percepita durante la sospensione unilaterale dal servizio, delle ferie maturate e non godute e, infine, per l'indennità giornaliera prevista dall'art. 14 del Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro di Roma e Provincia del 2004, per i servizi bancari anti-rapina per la pausa di durata non superiore ad un'ora, ed al TFR maturato all'atto della risoluzione del rapporto.
Tali i motivi della decisione di accoglimento solo parziale del ricorso, motivi che giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali, attesa la parziale reciproca soccombenza fra le parti legittimate, come nei confronti della parte non legittimata passivamente alla partecipazione al giudizio in considerazione della natura della controversia e della verosimile difficoltà della parte ricorrente di ricostruire l'esatta successione delle società nell'appalto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 condanna la società al pagamento in favore del della Controparte_2 Pt_1
complessiva somma di euro 8.598,62, nonché la società al Controparte_4
pagamento, sempre in favore del della somma di euro 10.070,36, il tutto in solido Pt_1
con la soc. e con interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli P_
crediti al saldo;
rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Roma lì, 28.2.2025 Il Giudice