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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2934/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabinaca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ON LA
RICORRENTE
contro
, C.F., contumace CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2
avvenuto in PA - IA in data 23.5.2004 e trascritto in Persona_1
Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data
14.10.2004 alle seguenti condizioni:
- Revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente ed a favore della resistente o quanto meno ridurre l'entità dell'assegno secondo quanto il
Tribunale riterrà equo;
2. Si chiede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza;
3. Spese, diritti ed onorari rifusi.
Per il P.M.:
Accogliersi il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la signora in data 23.5.2004 in Singeri CP_1
(IA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 81/2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento nella misura di 450,00 euro mensili, rivalutabili ISTAT;
che dalla data di emissione dell'ordinanza Presidenziale la signora (il cui cognome da nubile era aveva lasciato l'Italia ed CP_1 Per_1
era tornata a vivere in IA – da dicembre 2021 – a casa della madre;
che i tentativi di contatto con la resistente erano risultati infruttuosi;
che l'assegno di mantenimento era stato previsto per permettere alla moglie di reperire un alloggio, avendo dimostrato adeguata capacità di lavoro e di reddito, esigenza
Pag. 2 di 4 oramai venuta meno;
che era pensionato con reddito lordo di 23.000,00 euro annui.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e avvenuto in Parte_1 Persona_1
PA - IA in data 23.5.2004 e trascritto in Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data 14.10.2004 e fosse revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente ed a favore della resistente o quanto meno ridotto nel suo ammontare.
La convenuta rimaneva contumace.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo e concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 24.6.2025 il procuratore di parte ricorrente, autorizzato dal giudice, concludeva come da ricorso e rinunciava ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi dichiarata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 81/2022.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile non avendo parte resistente svolto la relativa domanda. Conseguentemente deve essere dichiarata anche la
Pag. 3 di 4 cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse possono essere interamente compensate tra le parti in quanto la resistente non si è opposta allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_2
e avvenuto in PA - IA in data 23.5.2004 e
[...] Persona_1
trascritto in Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data 14.10.2004;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Dichiara la cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione;
4) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2934/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabinaca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ON LA
RICORRENTE
contro
, C.F., contumace CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2
avvenuto in PA - IA in data 23.5.2004 e trascritto in Persona_1
Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data
14.10.2004 alle seguenti condizioni:
- Revocare l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente ed a favore della resistente o quanto meno ridurre l'entità dell'assegno secondo quanto il
Tribunale riterrà equo;
2. Si chiede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza;
3. Spese, diritti ed onorari rifusi.
Per il P.M.:
Accogliersi il ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la signora in data 23.5.2004 in Singeri CP_1
(IA); che dal matrimonio non erano nati figli;
che con sentenza n. 81/2022 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento nella misura di 450,00 euro mensili, rivalutabili ISTAT;
che dalla data di emissione dell'ordinanza Presidenziale la signora (il cui cognome da nubile era aveva lasciato l'Italia ed CP_1 Per_1
era tornata a vivere in IA – da dicembre 2021 – a casa della madre;
che i tentativi di contatto con la resistente erano risultati infruttuosi;
che l'assegno di mantenimento era stato previsto per permettere alla moglie di reperire un alloggio, avendo dimostrato adeguata capacità di lavoro e di reddito, esigenza
Pag. 2 di 4 oramai venuta meno;
che era pensionato con reddito lordo di 23.000,00 euro annui.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e avvenuto in Parte_1 Persona_1
PA - IA in data 23.5.2004 e trascritto in Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data 14.10.2004 e fosse revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente ed a favore della resistente o quanto meno ridotto nel suo ammontare.
La convenuta rimaneva contumace.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo e concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 24.6.2025 il procuratore di parte ricorrente, autorizzato dal giudice, concludeva come da ricorso e rinunciava ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. Il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale tenuto, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi dichiarata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 81/2022.
Deve quindi ritenersi provato il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile non avendo parte resistente svolto la relativa domanda. Conseguentemente deve essere dichiarata anche la
Pag. 3 di 4 cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse possono essere interamente compensate tra le parti in quanto la resistente non si è opposta allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_2
e avvenuto in PA - IA in data 23.5.2004 e
[...] Persona_1
trascritto in Italia agli atti di matrimonio del Comune di Venezia parte II serie C in data 14.10.2004;
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
3) Dichiara la cessazione dell'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione;
4) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 4 di 4