Decreto cautelare 16 aprile 2022
Ordinanza collegiale 13 maggio 2022
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/06/2025, n. 10731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10731 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4253 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mira Telarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Venticinque 23;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di sospensione disciplinare dall'impiego per sei mesi quale Luogotenente della Marina Militare, ai sensi dell'art. 885, 1357 lett. a), 1379 comma 1 del C.O.M.;
- di ogni altro atto, anche non noto al ricorrente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con il procedimento in esame, compreso il provvedimento -OMISSIS-di Persomil di detrazione di anzianità;
- con rifusione di spese e competenze come generale norma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 aprile 2022 e depositato in data 14 aprile 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-di sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi quale Luogotenente della Marina Militare, ai sensi degli artt. 885, 1357 lett. a), 1379, comma 1 del C.O.M. per il seguente motivo: “ Sottufficiale della Marina Militare, in varie occasioni compiva atti osceni in luogo esposto al pubblico, mentre di trovava all’interno del cortile di pertinenza della sua abitazione, luogo visibile dai palazzi posti nelle vicinanze. In Roma sino al -OMISSIS-. Tale condotta, per la quale peraltro è intervenuta sentenza di patteggiamento, è fortemente censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità nonché con il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza, e quindi anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene, nonché con l’obbligo di comunicazione ”.
2. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata rigettata la domanda di misura cautelare monocratica formulata ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
3. In data 3 maggio 2022 si è costituito in giudizio con atto formale il Ministero della Difesa.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022, il Collegio ha chiesto chiarimenti sui fatti di causa all’Amministrazione resistente.
5. In data 6 giugno 2022, il Ministero ha depositato relazione e documenti.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del 17 giugno 2022, il Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte dalla parte ricorrente si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, come evidenziato dall’Amministrazione intimata nella relazione depositata agli atti il 6.6.2022 ”.
7. All’udienza del 16 maggio 2025 il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso in relazione all’esaurimento degli effetti del provvedimento di sospensione impugnato e la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
8. Il Collegio ritiene di potersi esimere dal più approfondito vaglio della questione della possibile improcedibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta infondato nel merito per le ragioni che seguono.
9. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto.
10. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “ Violazione di legge – art. 1392 c.o.m. termine per la contestazione degli addebiti ”, in quanto l’Amministrazione avrebbe conosciuto sin dal momento in cui è stato negato il NOS (Nulla Osta di Sicurezza) al ricorrente (a seguito della richiesta del -OMISSIS-) la sentenza che ha definito il procedimento penale e il procedimento disciplinare non sarebbe pertanto stato avviato nel rispetto del termine previsto.
10.1 L’Amministrazione resistente, nella relazione agli atti di causa, ha dedotto che con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS- e acquisita dall’Amministrazione il -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di Roma, ha applicato, nei confronti del ricorrente, su conforme richiesta delle parti, la pena, sospesa, di mesi 10 di reclusione in ordine al reato a lui ascritto di atti osceni in luogo pubblico.
Il Comandante Logistico della Marina Militare, con atto del -OMISSIS-, ha disposto l’apertura di un’inchiesta formale e l’Ufficiale inquirente, nella relazione finale del -OMISSIS-, ha ritenuto fondati gli addebiti contestati.
L’Alto Comandante, con atto del -OMISSIS-, concordando sulle conclusioni dell’Ufficiale inquirente, ha proposto di definire la posizione con la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi.
La responsabilità del Sottufficiale, riguardo agli illeciti addebitatigli, è risultata pienamente accertata, poiché, in base al combinato disposto di cui agli articoli 445, comma 1 bis e 653, comma 1 bis , c.p.p., la richiesta di patteggiamento comporta una rinuncia alla contestazione del fatto e della propria responsabilità anche nel successivo procedimento disciplinare.
Le doglianze relative alla tardività della contestazione risultano infondate perché l’inquisito non ha fornito alcuna allegazione in merito all’asserito rispetto dell’obbligo di comunicazione circa la sua sottoposizione al procedimento penale, come indicato dall’Ufficiale inquirente.
La sentenza irrevocabile è stata poi acquisita dal Comando Marittimo Capitale in data -OMISSIS-.
10.2 Il motivo è infondato.
La sentenza de qua , divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, è stata acquisita dall’Amministrazione in data -OMISSIS- e la contestazione degli addebiti è avvenuta in data -OMISSIS- (doc. 11 depositato da parte resistente). Il termine di 90 giorni previsto per legge risulta, pertanto, essere stato rispettato.
L’art. 1392 C.O.M. “ correla l’onere di avvio dell’azione disciplinare al fatto obiettivo della conoscenza integrale della sentenza penale ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1344/2019).
11. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Eccesso di potere – violazione del principio di proporzionalità quale principio generale del diritto punitivo ”: il provvedimento impugnato sarebbe censurabile anche in ordine alla mancanza di motivazione circa la proporzione tra il fatto contestato e la sanzione irrogata e la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto assurgere ad elemento accusatorio degli addebiti, anche alla luce del fatto che il ricorrente avrebbe mantenuto per tutto il tempo intercorrente dalla predetta sentenza, fino alla data di instaurazione del procedimento disciplinare, una condotta esemplare.
11.1 Nella relazione agli atti di causa, il Ministero ha dedotto che i fatti oggetto dell’esame del giudicato penale hanno riguardato, sul piano disciplinare, una condotta disdicevole, alla luce dei doveri imposti a ogni militare dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e, segnatamente dagli articoli 712, 717 e 732 commi 1, 2 e 3 lettera a) e 748.
La condotta perpetrata è risultata in contrasto anche con l’articolo 713, comma 2, del Testo Unico, in quanto la vicenda ha avuto risalto pubblico.
La misura sanzionatoria irrogata risulta proporzionata in quanto l’Amministrazione, che pure ha tenuto conto del positivo rendimento in servizio del Sottufficiale, ha rilevato l’emersione, dalla visione degli atti di indagine, dell’ulteriore gravità dei fatti dovuta al riscontrato coinvolgimento di minori.
11.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Quello effettuato dall’Amministrazione risulta un giudizio valutativo logico e attendibile, che, in quanto tale, resiste al sindacato estrinseco di legittimità del Giudice amministrativo.
“ Si ricordi che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, la grave sproporzionalità e il travisamento . … . Il sindacato del TAR, in tale ambito, è di tipo estrinseco e, a fronte di un giudizio apparentemente congruo dell'amministrazione, non può sfociare in una pronuncia di tipo sostitutivo, pena un inammissibile sconfinamento nel merito amministrativo ” (TAR Lazio, Roma, Sez, I Stralcio, sent. n. 20398/2024).
Neppure risultano fondate le doglianze con le quali parte ricorrente sostiene che, essendo stati i fatti contestati definiti con sentenza penale di patteggiamento, la P.A. non avrebbe potuto fondare la propria decisione esclusivamente su tale sentenza.
Come dedotto dall’Amministrazione resistente, infatti, il provvedimento sanzionatorio non poggia esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, ma anche sugli elementi di indagine autonomamente valutati ai fini del procedimento disciplinare, come evincibile dalle conclusioni rassegnate dall’Ufficiale inquirente.
Peraltro, “ al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare, non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, essendo vero il contrario, e cioè che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Consiglio di Stato, Sez. II, 29/3/2022, n. 2315; Sez. IV, 14 maggio 2019 n. 3125 e giurisprudenza ivi richiamata) ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1538/2023).
Anche la ritenuta omessa motivazione degli elementi a discarico è priva di fondamento, essendo state anche queste circostanze considerate dall’Amministrazione, ma ritenute recessive rispetto alla gravità dei fatti, ritenuti in contrasto con i principi che devono improntare l’agire del pubblico dipendente, oltre che particolarmente lesiva dell’immagine e del prestigio della Forza Armata.
Pertanto l’Amministrazione appare, ad avviso del Collegio, aver provveduto ad una autonoma cognizione del fatto, alla sua qualificazione e alla determinazione della sanzione disciplinare, ritenendo che la condotta tenuta dal ricorrente non potesse considerarsi in linea con i canoni di responsabilità e contegno che avrebbe dovuto perseguire in ragione del suo status.
Né appare possibile sostituire la valutazione discrezionale proposta da parte ricorrente sui fatti addebitati nella sanzione disciplinare e sulla loro gravità con quella effettuata dall’Amministrazione, in assenza di fondati elementi di illogicità o di abnormità ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, n. 1176/2025) che il Collegio non rinviene nel gravato provvedimento.
La sanzione neppure risulta manifestamente sproporzionata in quanto sono stati opportunamente considerati sia la condotta tenuta dal ricorrente durante la sua carriera sia la particolare gravità della condotta che ha visto coinvolti anche soggetti minorenni.
12. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio non rinviene motivi per discostarsi dall’orientamento negativo già espresso nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata.
13. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
14. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.