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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENDINELLI Parte_1 C.F._1
TOMMASO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MIGLIORINI PAOLO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025: per l'attore “Voglia il l'Ill.mo Giudice adito, NEL MERITO: In tesi, accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità ex art. 2059 e 185 C.P. del Sig. per i Controparte_2 fatti e le causali spiegati nella narrativa del presente atto;
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. che si indica in un importo complessivi di Parte_1
€ 158.778,50 o in quella diversa somma determinata nei limiti di quanto risultante dalla espletata CTU
o che comunque sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento, da liquidarsi occorrendo in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con condanna altresì del convenuto alla rifusione al danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche sostenute pari ad € 610,00, nonché al rimborso delle spese anticipate per la CTU – pari ad €
pagina 1 di 7 1.061,07 (salvo ulteriore liquidazione giudiziale - All. 2) - e quelle per CTP, pari ad € 2.000,07 (All. 3).
IN OGNI CASO, con vittoria di competenze legali e spese”; per il convenuto “Voglia il Tribunale di Livorno, in via Controparte_1 preliminare sospendere la presente causa in attesa del procedimento penale intrapreso con la querela depositata, compensare eventuali crediti che potessero emergere dai fatti sopra descritti ed all'uopo si formalizza esplicita domanda riconvenzionale per eventuali danni che oggi si richiedono anche in via equitativa, rigettare, infine, tutte le richieste contenute nell'atto di citazione, per i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mani in data 2 aprile 2024, itava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno per sentirlo condannare al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale patito a seguito del delitto di tentato omicidio posto in essere in data 2 dicembre 2013 dal convenuto (figlio adottivo di zio dell'attore), che, con la carabina marca CZ Persona_1 calibro 270 WN, marca CZ calibro 270 WN, esplodeva un colpo all'indirizzo dell'auto guidata dal il quale non veniva attinto dal proiettile e si allontanava con l'auto dalla sede della Parte_1 società di famiglia ubicata in Radicondoli (SI) Località Fiumarello. Controparte_3
II. Con comparsa depositata in data 8 giugno 2024 si costituiva in giudizio in giudizio
[...]
il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del Controparte_1 procedimento instauratasi a seguito di una querela proposta dal convenuto e nel merito il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale di compensazione del credito risarcitorio dell'attore con il proprio credito risarcitorio derivante dai fatti oggetto della predetta querela.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e a mezzo di consulenza medico – legale e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale instaurato a seguito della querela depositata in data 3 maggio 2024 è infondata ai sensi dell'art. 295 cpc in quanto la decisione sulla domanda dell'attore non dipende all'esito del procedimento penale.
La domanda riconvenzionale è nulla ai sensi degli artt. 163 III comma n. 4 e 164 IV comma cpc in quanto il convenuto non ha dedotto in modo chiaro e specifico i fatti e i comportamenti che fonderebbero la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il fatto di reato del tentato omicidio è stato accertato con efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 cpc dalla sentenza dibattimentale n.1041/17 del Tribunale di Siena del 19 dicembre pagina 2 di 7 2017, che ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del Controparte_1 danno del danno cagionato alla parte civile costituita Parte_1
La sentenza di prime cure veniva confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze
n.6584/2019 del 25 novembre 2019.
Nel presente giudizio rimane solo da liquidare il danno non patrimoniale.
A seguito della condotta delittuosa l'attore ha dimostrato di aver subito un danno morale grave, estrinsecatosi nel non tornare per anni presso l'azienda di famiglia, ubicata a Radicondoli (Siena), nel cambiamento del carattere e nell'essere diventato poco socievole, nell'essersi sentito male e nell'aver seguito una terapia farmacologica.
In sede di interrogatorio libero l'attore ha dichiarato: “sono nato a [...] il 24 Controparte_4 settembre 1975, dopo il fatto di reato da me subito mi sono rivolto al dott. che mi ha Per_2 prescritto una terapia farmacologica di calmanti e antidepressivi che ho seguito per qualche mese, ho fatto diverse visite;
non ho seguito una psicoterapia”.
Il testimone sentito all'udienza del 22 gennaio 2025, ha dichiarato: “sono Testimone_1 informatico e non sono dipendente dell'azienda dei Caldini. Sono amico del e sono Parte_1 venuto a sapere del tentato omicidio ai suoi danni. E' accaduto nel 2013. Dopo il tentato omicidio il sono amico di infanzia, è cambiato nell'atteggiamento, prima era sicuro di sé, Parte_1 conviviale e intraprendente, è diventato chiuso in se stesso, non accettava i miei inviti, si è dimostrato pauroso di poter subire altri attacchi alla propria persona;
mi ha raccontato che è stato seguito da uno psichiatra e che ha assunto una terapia farmacologica;
il era una persona puntuale Parte_1 negli appuntamenti, ma dopo il tentato omicidio ho notato che aveva perduto questa suo pregio, come se vivesse distaccato dalla realtà. In passato ho avuto una ditta insieme al caldini che si occupava di informatica, era una srl, si è trasformata in ditta individuale a me intestata prima del tentato omicidio”.
Il testimone sentita all'udienza del 22 gennaio 2025, ha dichiarato: “lavoro per la Testimone_2 famiglia quale segretaria dal 1979 nell'ufficio amministrativo di Rignano sull'Arno e il datore Pt_1 di lavoro è la società Conosco di persona da quando aveva 4 anni Controparte_3 Parte_1 perché l'ufficio dove lavoravo era sotto l'abitazione della famiglia Confermo il capitolo 4. Il Pt_1
dopo il tentato omicidio ai suoi danni, è cambiato nel carattere, è diventato nervoso e Parte_1 solitario e introverso, non ci dà più la confidenza di prima. è ora alla guida Parte_1 dell'azienda e lo sento telefonicamente, salvo incontri per le assemblee e l'attività di lavoro;
il tentato omicidio risale al 2013; si è vero il capitolo 5, per anni è rimasto lontano dall'azienda; il CP_1 abitava a Radicondoli (Siena) dove aveva sede l'azienda poi FAYSAL è andato via e dopo un po' è pagina 3 di 7 tornato il Sul capitolo 6 so che era seguito da un medico e mi ha Parte_1 Parte_1 detto che prendeva dei farmaci;
non ho mai saputo che il prima del tentato omicidio, Parte_1 prendesse dei farmaci di prescrizione psichiatrica o seguisse una psicoterapia;
escludo che il Parte_1 sia rientrato in azienda dopo il tentato omicidio fino a che il è rimasto a vivere
[...] CP_1 nell'appartamento ubicato nel medesimo edificio dell'azienda”.
Le testimonianze dimostrano in conclusione che il tentativo di omicidio ha condizionato per anni il comportamento dell'attore e il suo stato d'animo, provocandoli una malattia che l'ha costretto ad assumere una terapia farmacologica.
Veniva svolta una consulenza medico legale dal CTU dott. che si concludeva con la Persona_3 relazione agli atti depositata in data 7 aprile 2025.
Il consulente dell'ufficio concludeva attestando che l'attore aveva patito un disturbo dell'ansia ed umore depresso, in accordo con la diagnosi fatta dal Centro di Igiene Mentale di Firenze, che aveva avuto in cura il Parte_1
Venendo, infine, alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dal reato e quindi dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute psichica) e sopra accertato, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
(“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd. “fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e alle presunzioni semplici ai Parte_1 sensi dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie: la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 10%; dell'età della persona offesa al momento del reato 38 anni;
della sofferenza morale connessa all'evento delittuoso, al terrore provato per il pericolo di essere attinto da un'arma da fuoco e quindi di perdere la vita;
della sofferenza intima e psichica connessa alla celebrazione del procedimento penale e al coinvolgimento come testimone;
pagina 4 di 7 della sofferenza connessa all'impossibilità di riprendere le attività pregresse, presso l'azienda dove si era verificato il fatto di reato e dove viveva il convenuto.
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi n.3949 del 10 marzo 2021 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi sopra-citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro,
pagina 5 di 7 nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 10 marzo 2021), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 27.046,00.
Viene, anche, liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 16 della relazione nella misura di euro 610,00.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del
01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Essendo il fatto lesivo verificatosi prima del giorno 8 marzo 2021 la somma di euro 27.656,00 viene devalutata in base agli indici ISTAT fino al giorno 2 dicembre 2013 per un risultato di euro 26.772,51.
Successivamente, procedendo all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data del fatto del 2 dicembre 2013 alla data della sentenza, la somma di euro 26.772,51 viene rivalutata all'attualità in base pagina 6 di 7 agli indici ISTAT fino ad euro 32.608,92 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 2 dicembre
2013 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 2 aprile 2024 alla sentenza nella misura di euro 8.575,19 fino alla liquidazione finale di euro 41.184,11.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_1 refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Parte_1 misura di euro 2.771,87 per spese anticipate (ivi incluse le spese per la consulenza di parte nel corso del giudizio) ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con decreto del
15 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede: condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a Controparte_1 la somma di euro 41.184,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV Parte_1 comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 2.771,87 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di Parte_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Livorno, 29 ottobre 2025 alle ore 13,24.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENDINELLI Parte_1 C.F._1
TOMMASO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MIGLIORINI PAOLO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025: per l'attore “Voglia il l'Ill.mo Giudice adito, NEL MERITO: In tesi, accertare Parte_1
e dichiarare la responsabilità ex art. 2059 e 185 C.P. del Sig. per i Controparte_2 fatti e le causali spiegati nella narrativa del presente atto;
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. che si indica in un importo complessivi di Parte_1
€ 158.778,50 o in quella diversa somma determinata nei limiti di quanto risultante dalla espletata CTU
o che comunque sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento, da liquidarsi occorrendo in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con condanna altresì del convenuto alla rifusione al danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche sostenute pari ad € 610,00, nonché al rimborso delle spese anticipate per la CTU – pari ad €
pagina 1 di 7 1.061,07 (salvo ulteriore liquidazione giudiziale - All. 2) - e quelle per CTP, pari ad € 2.000,07 (All. 3).
IN OGNI CASO, con vittoria di competenze legali e spese”; per il convenuto “Voglia il Tribunale di Livorno, in via Controparte_1 preliminare sospendere la presente causa in attesa del procedimento penale intrapreso con la querela depositata, compensare eventuali crediti che potessero emergere dai fatti sopra descritti ed all'uopo si formalizza esplicita domanda riconvenzionale per eventuali danni che oggi si richiedono anche in via equitativa, rigettare, infine, tutte le richieste contenute nell'atto di citazione, per i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mani in data 2 aprile 2024, itava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno per sentirlo condannare al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale patito a seguito del delitto di tentato omicidio posto in essere in data 2 dicembre 2013 dal convenuto (figlio adottivo di zio dell'attore), che, con la carabina marca CZ Persona_1 calibro 270 WN, marca CZ calibro 270 WN, esplodeva un colpo all'indirizzo dell'auto guidata dal il quale non veniva attinto dal proiettile e si allontanava con l'auto dalla sede della Parte_1 società di famiglia ubicata in Radicondoli (SI) Località Fiumarello. Controparte_3
II. Con comparsa depositata in data 8 giugno 2024 si costituiva in giudizio in giudizio
[...]
il quale chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del Controparte_1 procedimento instauratasi a seguito di una querela proposta dal convenuto e nel merito il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale di compensazione del credito risarcitorio dell'attore con il proprio credito risarcitorio derivante dai fatti oggetto della predetta querela.
III. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e a mezzo di consulenza medico – legale e trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda di sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale instaurato a seguito della querela depositata in data 3 maggio 2024 è infondata ai sensi dell'art. 295 cpc in quanto la decisione sulla domanda dell'attore non dipende all'esito del procedimento penale.
La domanda riconvenzionale è nulla ai sensi degli artt. 163 III comma n. 4 e 164 IV comma cpc in quanto il convenuto non ha dedotto in modo chiaro e specifico i fatti e i comportamenti che fonderebbero la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il fatto di reato del tentato omicidio è stato accertato con efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 cpc dalla sentenza dibattimentale n.1041/17 del Tribunale di Siena del 19 dicembre pagina 2 di 7 2017, che ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del Controparte_1 danno del danno cagionato alla parte civile costituita Parte_1
La sentenza di prime cure veniva confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze
n.6584/2019 del 25 novembre 2019.
Nel presente giudizio rimane solo da liquidare il danno non patrimoniale.
A seguito della condotta delittuosa l'attore ha dimostrato di aver subito un danno morale grave, estrinsecatosi nel non tornare per anni presso l'azienda di famiglia, ubicata a Radicondoli (Siena), nel cambiamento del carattere e nell'essere diventato poco socievole, nell'essersi sentito male e nell'aver seguito una terapia farmacologica.
In sede di interrogatorio libero l'attore ha dichiarato: “sono nato a [...] il 24 Controparte_4 settembre 1975, dopo il fatto di reato da me subito mi sono rivolto al dott. che mi ha Per_2 prescritto una terapia farmacologica di calmanti e antidepressivi che ho seguito per qualche mese, ho fatto diverse visite;
non ho seguito una psicoterapia”.
Il testimone sentito all'udienza del 22 gennaio 2025, ha dichiarato: “sono Testimone_1 informatico e non sono dipendente dell'azienda dei Caldini. Sono amico del e sono Parte_1 venuto a sapere del tentato omicidio ai suoi danni. E' accaduto nel 2013. Dopo il tentato omicidio il sono amico di infanzia, è cambiato nell'atteggiamento, prima era sicuro di sé, Parte_1 conviviale e intraprendente, è diventato chiuso in se stesso, non accettava i miei inviti, si è dimostrato pauroso di poter subire altri attacchi alla propria persona;
mi ha raccontato che è stato seguito da uno psichiatra e che ha assunto una terapia farmacologica;
il era una persona puntuale Parte_1 negli appuntamenti, ma dopo il tentato omicidio ho notato che aveva perduto questa suo pregio, come se vivesse distaccato dalla realtà. In passato ho avuto una ditta insieme al caldini che si occupava di informatica, era una srl, si è trasformata in ditta individuale a me intestata prima del tentato omicidio”.
Il testimone sentita all'udienza del 22 gennaio 2025, ha dichiarato: “lavoro per la Testimone_2 famiglia quale segretaria dal 1979 nell'ufficio amministrativo di Rignano sull'Arno e il datore Pt_1 di lavoro è la società Conosco di persona da quando aveva 4 anni Controparte_3 Parte_1 perché l'ufficio dove lavoravo era sotto l'abitazione della famiglia Confermo il capitolo 4. Il Pt_1
dopo il tentato omicidio ai suoi danni, è cambiato nel carattere, è diventato nervoso e Parte_1 solitario e introverso, non ci dà più la confidenza di prima. è ora alla guida Parte_1 dell'azienda e lo sento telefonicamente, salvo incontri per le assemblee e l'attività di lavoro;
il tentato omicidio risale al 2013; si è vero il capitolo 5, per anni è rimasto lontano dall'azienda; il CP_1 abitava a Radicondoli (Siena) dove aveva sede l'azienda poi FAYSAL è andato via e dopo un po' è pagina 3 di 7 tornato il Sul capitolo 6 so che era seguito da un medico e mi ha Parte_1 Parte_1 detto che prendeva dei farmaci;
non ho mai saputo che il prima del tentato omicidio, Parte_1 prendesse dei farmaci di prescrizione psichiatrica o seguisse una psicoterapia;
escludo che il Parte_1 sia rientrato in azienda dopo il tentato omicidio fino a che il è rimasto a vivere
[...] CP_1 nell'appartamento ubicato nel medesimo edificio dell'azienda”.
Le testimonianze dimostrano in conclusione che il tentativo di omicidio ha condizionato per anni il comportamento dell'attore e il suo stato d'animo, provocandoli una malattia che l'ha costretto ad assumere una terapia farmacologica.
Veniva svolta una consulenza medico legale dal CTU dott. che si concludeva con la Persona_3 relazione agli atti depositata in data 7 aprile 2025.
Il consulente dell'ufficio concludeva attestando che l'attore aveva patito un disturbo dell'ansia ed umore depresso, in accordo con la diagnosi fatta dal Centro di Igiene Mentale di Firenze, che aveva avuto in cura il Parte_1
Venendo, infine, alla liquidazione del danno non patrimoniale, causato dal reato e quindi dalla lesione sofferta del diritto della persona costituzionalmente garantito (diritto alla salute psichica) e sopra accertato, vengono applicati i principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo cui il danno non patrimoniale, che viene di seguito liquidato nella sua interezza in base alle peculiarità del caso concreto, ricomprende in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
(“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd. “fare a-reddituale”).
Ne consegue che, nel caso di specie e adeguando il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si tiene conto, in base a quanto provato in giudizio, alle allegazioni degli elementi di fatto della parte e alle presunzioni semplici ai Parte_1 sensi dell'art. 2729 cc, delle seguenti emergenze probatorie: la relazione medico legale individua l'invalidità permanente nella misura del 10%; dell'età della persona offesa al momento del reato 38 anni;
della sofferenza morale connessa all'evento delittuoso, al terrore provato per il pericolo di essere attinto da un'arma da fuoco e quindi di perdere la vita;
della sofferenza intima e psichica connessa alla celebrazione del procedimento penale e al coinvolgimento come testimone;
pagina 4 di 7 della sofferenza connessa all'impossibilità di riprendere le attività pregresse, presso l'azienda dove si era verificato il fatto di reato e dove viveva il convenuto.
Il danno non patrimoniale viene liquidato con la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e ricorrendo alle Tabelle milanesi n.3949 del 10 marzo 2021 secondo il principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 a mente della quale “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
A seguito delle peculiarità del caso concreto, evidenziate nei superiori paragrafi, vengono applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale le Tabelle milanesi sopra-citate ed il valore del punto di invalidità viene personalizzato, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità espresso, da titolo esemplificativo, dalla sentenza n.15733 del 27 luglio 2015, a mente della quale “in tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro,
pagina 5 di 7 nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto”.
In applicazione delle citate Tabelle milanesi (edizione 10 marzo 2021), il danno da invalidità permanente viene liquidato nella misura di euro 27.046,00.
Viene, anche, liquidato il danno patrimoniale per le spese mediche indicate dal CTU come congrue e necessarie a pagina 16 della relazione nella misura di euro 610,00.
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli art. 1223 cc e 2056 cc, la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente, e gli interessi legali, come danno da lucro cessante.
La determinazione delle due voci di danno viene operata in base a quanto statuito dalle seguenti ordinanze della Corte di Cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria(che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”; Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del
01/02/2023: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso”.
Essendo il fatto lesivo verificatosi prima del giorno 8 marzo 2021 la somma di euro 27.656,00 viene devalutata in base agli indici ISTAT fino al giorno 2 dicembre 2013 per un risultato di euro 26.772,51.
Successivamente, procedendo all'aggiornamento della liquidazione del danno dalla data del fatto del 2 dicembre 2013 alla data della sentenza, la somma di euro 26.772,51 viene rivalutata all'attualità in base pagina 6 di 7 agli indici ISTAT fino ad euro 32.608,92 e vengono aggiunti gli interessi legali dal fatto del 2 dicembre
2013 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 2 aprile 2024 alla sentenza nella misura di euro 8.575,19 fino alla liquidazione finale di euro 41.184,11.
Segue la condanna al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_1 refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Parte_1 misura di euro 2.771,87 per spese anticipate (ivi incluse le spese per la consulenza di parte nel corso del giudizio) ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con decreto del
15 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede: condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a Controparte_1 la somma di euro 41.184,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV Parte_1 comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 2.771,87 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di Parte_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Livorno, 29 ottobre 2025 alle ore 13,24.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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