Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE Società agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Uria Organizzazione di Produttori Maricoltori Società Cooperativa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'atto dirigenziale n. 224 del 30 marzo 2023 di approvazione della graduatoria relativa a “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura 2.56 par. 1 lett. f) “Misure relative alla salute e al benessere degli animali" Art. 56, par. 1, lett. f) del Reg.UE 508/2014” Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale” pubblicato all'Albo Pretorio Regionale dall’11 maggio 2023 al 25 maggio 2023;
- di tutti gli atti/verbali istruttori redatti nel corso del procedimento amministrativo de quo ;
- del verbale di "verifica di ammissibilità" della domanda della LE del 15 novembre 2022;
- della nota prot. n. AOO_030/2802 del 8 marzo 2021, del Servizio Programma Feamp della Regione Puglia, avente ad oggetto: <<FEAMP 2014/2020, Misura 2.56 "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale" Avviso pubblico DDS n. 100 del 05 giugno 2020 pubblicato sul B.U.R.P. n. 93 del 25/06/2020. Richiesta integrazione documentale fase ammissibilità>>;
- della nota AOO_030/06018 del 26 maggio 2021, del Servizio Programma FEAMP della Regione Puglia avente ad oggetto: <<FEAMP 2014/2020, Misura 2.56 "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale" Avviso pubblico DDS n. 100 del 05 giugno 2020 pubblicato sul B.U.R.P. n. 93 del 25/06/2020. Richiesta ulteriore integrazione documentale fase ammissibilità>>;
ove occorra:
- della Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l''agricoltura e la pesca della Regione Puglia n. 100 del 5 giugno 2020, avente ad oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, Misura 2.56 "Misure relative alla salute e al benessere degli animali" Art.56, par. 1, lett. f) del Reg. UE 508/2014 "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale". Approvazione avviso pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche di accertamento e di spesa non perfezionata>> e relativi allegati:
- del punto 13 delle "disposizioni attuative di misura" allegate alla DDS n. 100 del 5 giugno 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
quanto ai motivi aggiunti:
per l’annullamento
dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 l’avv. EL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Determinazione del Dirigente di Sezione n. 100 del 5.6.2020, pubblicata sul BURP n. 93 del 25.6.2020, la Regione ha approvato l'Avviso per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f), del Reg. UE 508/2014, con i relativi allegati, ossia l’Allegato A “Disposizioni attuative di misura” e l’Allegato B “Parte B - Modulistica”.
L’art. 56, par. 1, lett. f), del Reg. UE 508/2014 prevede che
“ 1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) può sostenere…
f) la compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese ”.
L’Avviso n. 100 del 5 giugno 2020 (art. 5) ha pertanto previsto, oltre al requisito soggettivo di ammissibilità della qualità d’impresa acquicola della molluschicoltura capo al richiedente, due requisiti oggettivi alternativi relativi alla sospensione temporanea dell’attività di molluschicoltura causata dalla mortalità di massa eccezionale ovvero:
- il tasso di mortalità superiore al 20%;
- una perdita superiore del 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato annuo medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui le attività sono state sospese.
La ricorrente è una società acquicola della molluschicoltura, concessionaria di un'area di 90 ha destinata all'allevamento della vongola verace nella laguna di Varano. In ragione della mortalità di massa eccezionale delle vongole veraci allevate presso l'area in concessione verificatasi nel periodo giugno - settembre 2017 a causa delle elevate temperature estive e del conseguente innalzamento della salinità del tratto di laguna interessato, la ricorrente ha presentato tempestiva domanda di sostegno spendendo il requisito oggettivo della perdita del fatturato annuo superiore al 35%.
L’art. 9 dell’avviso prevede che in tal caso il richiedente deve allegare alla domanda, fra l’altro, una
“ i. Relazione analitica e dettagliata (vedasi allegato b.1d), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che l'ammontare della perdita di reddito, di cui al successivo par. 13. calcolo della compensazione, dovuta alla sospensione dell'attività, supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese. Questa relazione è sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili...
4. Copia dei bilanci dell'impresa del periodo di riferimento (anno oggetto dell'evento eccezionale + 3 anni civili che precedono l'anno) e ulteriori documenti a supporto dei dati riportati nella relazione di cui al precedente punto 3) ”.
La ricorrente, in applicazione del paragrafo 13, ha dichiarato una perdita di reddito pari ad euro 404.277,39, calcolata con riferimento al triennio precedente l’evento avverso del 2017 e quindi con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016.
All’esito dell’istruttoria effettuata, la ricorrente è stata ammessa al contributo per un importo pari a € 192.522,60, come da graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 224 del 30 marzo 2023.
Più precisamente, la Regione ha calcolato una perdita di reddito pari a € 221.629,93, diversa da quella di € 404.277,39 indicata in sede di candidatura che, in applicazione in virtù dell’applicazione del par. 13, ult. cpv. dell’Avviso (“Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso saranno ripartite fra i soggetti ammissibili in maniera proporzionale rispetto alle Perdite di Reddito riconosciute ammissibili”), ha comportato il riconoscimento di un aiuto pari a € 192.522,60.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dei paragrafi 3, 5 e 9 delle Disposizioni attuative di misura, difetto d’istruttoria violazione dell'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e dei paragrafi 1, 13 delle Disposizioni attuative di Misura e dell'Allegato XIII - Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli art. 40, par. 1 lett. h), 53, 54, 55 e 56 par. 1 lett. f) del Programma Operativo Feamp Italia 2014-2020.
Assume, in buona sostanza, che nel calcolo della perdita di reddito, la Regione abbia erroneamente preso in considerazione anche i ricavi della vendita di prodotti diversi dalle vongole e che abbia utilizzato un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato in sede di domanda.
La Regione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravane, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 423 del 14 ottobre 2023.
Previo deposito di memorie e repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025.
2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti non impugnatori, è infondato e va respinto.
2.1 Giova premettere che, come correttamente chiarito dalla Difesa della Regione, la lex specialis distingue tra i “Criteri di ammissibilità delle domande” di cui ai paragrafi 5 e 9 e i Metodi di “Calcolo della compensazione” di cui al paragrafo 13.
Il calcolo della perdita ai fini della ammissibilità dell’intervento deve essere riferito all’intero fatturato annuo e non solo al fatturato della specie oggetto della moria eccezionale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, e va parametrato sul triennio.
Il “fatturato annuo” di cui al paragrafo 5, infatti, nel bilancio corrisponde alla voce Ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi presente nel conto economico e, pertanto, riguarda la complessiva attività dell’impresa partecipante.
Sul punto la ricorrente è stata destinataria di apposito approfondimento istruttorio in quanto aveva dichiarato il solo fatturato specifico in domanda e, ricevute le chieste integrazioni, è stata ammessa al contributo.
Il successivo calcolo della compensazione, che si sostanzia nella “Perdita di Reddito”, spettante al soggetto ammesso in base al criterio di cui ai paragrafi 5 e 9 è disciplinato dal paragrafo 13, ai sensi del quale va preso in considerazione il fatturato specifico, diversamente da quanto avviene in sede di ammissibilità dell’intervento.
Inoltre, per qual che qui più rileva, sono previste due formule di calcolo alternative:
- la prima, con la Perdita di reddito ottenuta come differenza tra la il valore della Produzione nell’anno t dell’evento eccezionale e la Media del valore della Produzione nei tre anni precedenti l’annata dell’evento eccezionale;
- la seconda, con la Perdita di reddito ottenuta come differenza tra il valore della Produzione nell’anno t dell’evento eccezionale e la Media del valore della Produzione nei cinque anni epurati dei valori più alto e più basso precedenti l’annata dell’evento eccezionale.
La seconda formula è evidentemente prevista al fine di assorbire eventuali anomalie, al pari del c.d. taglio delle ali, art. 97 del codice dei contratti pubblici.
2.2 Nel caso di specie, dall’analisi del fatturato riferito al triennio è emerso che la produzione di mitili registrata dalla ricorrente aveva un picco nell’anno 2015: produzione di 990,50 nel 2014, produzione di 2546,00 q.li nel 2015 e produzione di 906,38 q.l. nel 2016.
In ragione del picco del 2015, l’Amministrazione ha calcolato la compensazione in base alla seconda formula del c.c. taglio delle ali, estendendo l’indagine alle due annualità ancora precedenti (2012 e 2013).
La Perdita di Reddito così calcolata è risulta notevolmente ridotta rispetto a quanto calcolato dalla ricorrente.
Come evidenziato dalla Difesa della Regione, poiché l’applicazione del secondo criterio ha comportato sia la neutralizzazione delle anomalie accertate nelle produzioni delle varie annualità, sia un minor importo dell’indennizzo erogabile, con conseguente maggiore ripartizione delle risorse tra tutti gli altri partecipanti, l’Amministrazione ha rideterminato l’importo della compensazione liquidabile alla ricorrente.
TO modus procedendi non è affatto irragionevole, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in la procedura per cui è causa non ha natura meritocratica.
La Misura FEAMP 2.56, di cui all’art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. UE 508/2014, è volta meramente a compensare i molluschicoltori delle perdite eventualmente subite per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale e ha natura indennitaria.
Tanto giustifica appunto la predilezione dell’istruttore regionale ad optare, una volta accertate le anomalie sull’andamento produttivo della ricorrente, al calcolo della compensazione più rispondente ad una maggiore e più equa distribuzione delle risorse tra tutti i partecipanti, proprio perché la procedura non mira a premiare alcun merito di questi ultimi, ma solo a compensarli di perdite occasionalmente subite.
3. Il ricorso e i motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes in ragione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG CA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ST | NG CA |
IL SEGRETARIO