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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1532/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5525/2020 depositata in data 30.11.2020 non notificata
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
AS (Na) alla Via Prof. A. Chianese n. 9 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Brunella Postiglione e Giacomo Giordano, presso il cui studio domicilia in Napoli alla Via
Manzoni n. 141/C
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Trieste (TS) alla Via N. Machiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio
Spaventa n. 9, presso lo studio dell'avv. Riccardo Vizzino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come a note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la e Controparte_1
ai sensi dell'art. 141 cod. ass. per accertare l'obbligazione risarcitoria della Controparte_2 compagnia e per l'effetto conseguire il risarcimento del danno per le lesioni subite in conseguenza
1 del sinistro verificatosi in data 20.04.2015 in Boscotrecase all'incrocio di via Matteotti con via
Tenente Luigi Rossi, alle ore 20:00 circa.
Esponeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, si trovava a bordo del motoveicolo
Honda SH, tg. DK95057 di proprietà di e assicurato con la Controparte_2 Controparte_1 quale trasportata e che, mentre il veicolo procedeva regolarmente in direzione autostrada, veniva impattato, sul lato sinistro, dal veicolo Opel AG tg. DP985NP, il quale proveniva da via Giacomo
Matteotti e procedeva in direzione Tenente Luigi Rossi e non si arrestava allo “stop” proseguendo all'incrocio a sostenuta velocità; che il motoveicolo Honda SH a causa dell'impatto rovinava al suolo unitamente alla trasportata, la quale riportava gravi lesioni personali.
La compagnia si costituiva in giudizio e in via preliminare eccepiva l'inesistenza Controparte_1 della procura alle liti, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141-142-145-148
CDA, la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza della domanda nel merito.
, nonostante la regolarità della notifica, invece, ometteva di costituirsi. Controparte_2
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un testimone, con la sentenza n. 5525/2020 depositata in data 30.11.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda;
in particolare, riteneva la domanda inammissibile sul presupposto che l'attrice, in citazione, aveva prospettato l'esclusiva responsabilità del veicolo venuto in collisione con il motociclo su cui la stessa viaggiava e che, quindi, non essendo prospettabile una corresponsabilità dei due veicoli nella causazione del sinistro, non poteva trovare applicazione l'art. 141 cod. ass.; in secondo luogo, riteneva non adeguatamente provata la dinamica del sinistro, attesa la genericità delle dichiarazioni testimoniali.
Pertanto, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la indicata sentenza proponeva impugnazione, deducendo l'erroneità della Parte_1 sentenza per non aver valutato tutti gli elementi di causa da cui era possibile rilevare come la parte attrice avesse assolto all'onere di provare la sua qualità di trasportata a bordo del veicolo, nonché
l'avvenuto scontro tra i due veicoli, mentre la compagnia non aveva offerto la prova del fortuito.
Si costituiva che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla inammissibilità dell'azione e, dunque, il difetto di interesse della parte ad impugnare unicamente le statuizioni afferenti alla mancata prova del fatto storico;
nel merito, comunque, contestava la fondatezza del gravame vista la genericità della dichiarazione testimoniale e le incongruenze con gli elementi raccolti nell'ambito della procedura risarcitoria, attivata anni prima dal per soli danni al veicolo e definita in sede stragiudiziale. Evidenziava, in particolare, che CP_2 non era emersa la presenza di trasportati o la circostanza che le persone eventualmente coinvolte
2 avessero riportato lesioni. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite, nonché condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 28.09.2022, non essendovi agli atti la prova della instaurazione del contraddittorio nei confronti del ne veniva ordinata l'integrazione e, in seguito, acquisito il fascicolo CP_2
d'ufficio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024, all'udienza del 05.03.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di . Al riguardo, è Controparte_2 opportuno evidenziare che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei suoi confronti già con la prima notifica - la cui prova è stata depositata solo in seguito alla prima udienza del 28.09.2022 -
e che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26.03.2021; pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (11.03.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (30.11.2020) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (19.03.2021).
Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048). Nella specie, infatti, si evincono le ragioni sottese alla impugnazione e
3 le doglianze mosse alla pronuncia di primo grado sia in ordine al profilo della declaratoria di inammissibilità, sia in ordine alla decisione assunta in merito alla prova del sinistro.
Va, pertanto, disattesa anche l'ulteriore eccezione con cui la compagnia appellata ha dedotto l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass.. Dalle contestazioni sollevate avverso la pronuncia del giudice di pace è possibile riscontrare come la parte appellante abbia inteso contestare la motivazione adottata in merito ai presupposti di ammissibilità della domanda. La ha, Pt_1 infatti, censurato la sentenza per non avere il giudice di prime cure considerato che la stessa agiva in qualità di terzo trasportato e che era stata fornita la prova dello scontro tra veicoli;
requisiti sufficienti per ritenere applicabile l'art. 141 cod. ass., in assenza della prova del fortuito.
Orbene, il giudice di pace ha effettivamente errato nel ritenere inammissibile la domanda, seppur questa debba essere rigettata in quanto infondata
Si osserva che, al riguardo, la Cass. Sez. Un., sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 ha affermato che:
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. Inoltre, ha evidenziato che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la circostanza che la responsabilità nella causazione del sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al veicolo Opel AG - secondo quanto indicato nell'atto di citazione - non è certo elemento sufficiente per poter escludere l'operatività dell'art. 141 cod. ass.; infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò
4 che esclude l'azione diretta in questione è solo la prova del caso fortuito per la cui sussistenza è del tutto irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente.
Ciò detto e affermata, dunque, l'ammissibilità dell'azione, la domanda deve comunque essere disattesa.
Infatti, è pacifico che vi sia stato uno scontro tra due veicoli ma non risultano adeguatamente provati la presenza dell'attrice a bordo del motoveicolo e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni. Infatti, come allegato dalla compagnia già in primo grado, il proprietario del veicolo vettore,
[...]
, aveva già attivato procedura di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro in Parte_2 questione, che veniva definita in via stragiudiziale in data 31.07.2015 (cfr. comparsa di costituzione di primo grado della compagnia, pag. 14); al contempo, la compagnia ha allegato che nella dichiarazione testimoniale trasmessa con la messa in mora del , non veniva menzionata la CP_2
quale trasportata sul motoveicolo (o comunque la presenza di terzi trasportati) e che il teste Pt_1 riferiva solo di danni al veicolo e non anche di lesioni personali (riferite invece dal teste escusso nel presente procedimento, il quale ha dichiarato che la , presente a bordo del veicolo Honda Pt_1
SH, perdeva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla gamba).
Orbene, dette allegazioni reiterate anche in appello non risultano adeguatamente contestate e non possono ritenersi confutate dalle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, eccessivamente generiche. La testimone, sentita all'udienza del 2.09.2020, ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava in auto con il coniuge e di aver visto che la era seduta sul sedile Pt_1 posteriore del motoveicolo, sebbene il sinistro si verificava in orario serale (ore 20:00 secondo quanto indicato in citazione, ore 21:00 secondo le dichiarazioni del testimone) e nulla veniva compiutamente dedotto circa le condizioni di illuminazione della strada (il teste ha infatti dichiarato di non ricordare se la strada fosse sufficientemente illuminata); al contempo, la testimone non ha precisato la distanza tra il proprio veicolo e il motoveicolo Honda SH, né se l'auto sulla quale ella viaggiava precedeva o seguiva il suddetto motoveicolo. Tale lacunosità, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del sinistro, concerne, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto altresì che la presenza a bordo del veicolo della e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni denunciate sono stati Pt_1 puntualmente contestati dalla compagnia.
In definitiva, la deposizione del teste non supera il vaglio di attendibilità, da Testimone_1 improntare a particolare rigore in presenza di dichiarazioni affette, come nella specie, da eccessiva genericità, ed appare, di per sé sola, inidonea a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata. Ciò anche considerando il contenuto della deposizione allegata alla messa in mora, inoltrata dal nell'ambito della procedura risarcitoria definita in via CP_2
5 stragiudiziale - che, comunque, costituisce un elemento di prova liberamente apprezzabile - nella quale (pur ricavandosi che vi fu una collisione tra due veicoli e che il motociclo riportò danni) non si fa alcun accenno alla presenza di soggetti trasportati sul suddetto veicolo né a lesioni personali riportate dai conducenti o da presunti trasportati.
Pertanto, non avendo l'attrice fornito la prova di tutti gli elementi richiesti dall'azione ex art. 141 cod ass., va confermato il rigetto della domanda seppur con differente motivazione.
Il rigetto dell'appello - tenuto conto delle doglianze fatte valere e dell'insussistenza di elementi da cui desumere una condotta abusiva dello strumento processuale - non comporta di per sé la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la cui domanda va pertanto disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in virtù del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) tenuto conto dell'attività concretamente espletata. Nulla invece nei rapporti con la parte contumace.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n.
5525/2020 depositata in data 30.11.2020;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
5) nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 15.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5525/2020 depositata in data 30.11.2020 non notificata
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
AS (Na) alla Via Prof. A. Chianese n. 9 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Brunella Postiglione e Giacomo Giordano, presso il cui studio domicilia in Napoli alla Via
Manzoni n. 141/C
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Trieste (TS) alla Via N. Machiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio
Spaventa n. 9, presso lo studio dell'avv. Riccardo Vizzino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come a note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la e Controparte_1
ai sensi dell'art. 141 cod. ass. per accertare l'obbligazione risarcitoria della Controparte_2 compagnia e per l'effetto conseguire il risarcimento del danno per le lesioni subite in conseguenza
1 del sinistro verificatosi in data 20.04.2015 in Boscotrecase all'incrocio di via Matteotti con via
Tenente Luigi Rossi, alle ore 20:00 circa.
Esponeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, si trovava a bordo del motoveicolo
Honda SH, tg. DK95057 di proprietà di e assicurato con la Controparte_2 Controparte_1 quale trasportata e che, mentre il veicolo procedeva regolarmente in direzione autostrada, veniva impattato, sul lato sinistro, dal veicolo Opel AG tg. DP985NP, il quale proveniva da via Giacomo
Matteotti e procedeva in direzione Tenente Luigi Rossi e non si arrestava allo “stop” proseguendo all'incrocio a sostenuta velocità; che il motoveicolo Honda SH a causa dell'impatto rovinava al suolo unitamente alla trasportata, la quale riportava gravi lesioni personali.
La compagnia si costituiva in giudizio e in via preliminare eccepiva l'inesistenza Controparte_1 della procura alle liti, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141-142-145-148
CDA, la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza della domanda nel merito.
, nonostante la regolarità della notifica, invece, ometteva di costituirsi. Controparte_2
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un testimone, con la sentenza n. 5525/2020 depositata in data 30.11.2020, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda;
in particolare, riteneva la domanda inammissibile sul presupposto che l'attrice, in citazione, aveva prospettato l'esclusiva responsabilità del veicolo venuto in collisione con il motociclo su cui la stessa viaggiava e che, quindi, non essendo prospettabile una corresponsabilità dei due veicoli nella causazione del sinistro, non poteva trovare applicazione l'art. 141 cod. ass.; in secondo luogo, riteneva non adeguatamente provata la dinamica del sinistro, attesa la genericità delle dichiarazioni testimoniali.
Pertanto, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso la indicata sentenza proponeva impugnazione, deducendo l'erroneità della Parte_1 sentenza per non aver valutato tutti gli elementi di causa da cui era possibile rilevare come la parte attrice avesse assolto all'onere di provare la sua qualità di trasportata a bordo del veicolo, nonché
l'avvenuto scontro tra i due veicoli, mentre la compagnia non aveva offerto la prova del fortuito.
Si costituiva che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla inammissibilità dell'azione e, dunque, il difetto di interesse della parte ad impugnare unicamente le statuizioni afferenti alla mancata prova del fatto storico;
nel merito, comunque, contestava la fondatezza del gravame vista la genericità della dichiarazione testimoniale e le incongruenze con gli elementi raccolti nell'ambito della procedura risarcitoria, attivata anni prima dal per soli danni al veicolo e definita in sede stragiudiziale. Evidenziava, in particolare, che CP_2 non era emersa la presenza di trasportati o la circostanza che le persone eventualmente coinvolte
2 avessero riportato lesioni. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite, nonché condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 28.09.2022, non essendovi agli atti la prova della instaurazione del contraddittorio nei confronti del ne veniva ordinata l'integrazione e, in seguito, acquisito il fascicolo CP_2
d'ufficio di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato con decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024, all'udienza del 05.03.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di . Al riguardo, è Controparte_2 opportuno evidenziare che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato nei suoi confronti già con la prima notifica - la cui prova è stata depositata solo in seguito alla prima udienza del 28.09.2022 -
e che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 26.03.2021; pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (11.03.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata (30.11.2020) e la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (19.03.2021).
Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048). Nella specie, infatti, si evincono le ragioni sottese alla impugnazione e
3 le doglianze mosse alla pronuncia di primo grado sia in ordine al profilo della declaratoria di inammissibilità, sia in ordine alla decisione assunta in merito alla prova del sinistro.
Va, pertanto, disattesa anche l'ulteriore eccezione con cui la compagnia appellata ha dedotto l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità dell'azione per difetto dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass.. Dalle contestazioni sollevate avverso la pronuncia del giudice di pace è possibile riscontrare come la parte appellante abbia inteso contestare la motivazione adottata in merito ai presupposti di ammissibilità della domanda. La ha, Pt_1 infatti, censurato la sentenza per non avere il giudice di prime cure considerato che la stessa agiva in qualità di terzo trasportato e che era stata fornita la prova dello scontro tra veicoli;
requisiti sufficienti per ritenere applicabile l'art. 141 cod. ass., in assenza della prova del fortuito.
Orbene, il giudice di pace ha effettivamente errato nel ritenere inammissibile la domanda, seppur questa debba essere rigettata in quanto infondata
Si osserva che, al riguardo, la Cass. Sez. Un., sentenza 30 novembre 2022, n. 35318 ha affermato che:
“l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. Inoltre, ha evidenziato che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la circostanza che la responsabilità nella causazione del sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al veicolo Opel AG - secondo quanto indicato nell'atto di citazione - non è certo elemento sufficiente per poter escludere l'operatività dell'art. 141 cod. ass.; infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò
4 che esclude l'azione diretta in questione è solo la prova del caso fortuito per la cui sussistenza è del tutto irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente.
Ciò detto e affermata, dunque, l'ammissibilità dell'azione, la domanda deve comunque essere disattesa.
Infatti, è pacifico che vi sia stato uno scontro tra due veicoli ma non risultano adeguatamente provati la presenza dell'attrice a bordo del motoveicolo e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni. Infatti, come allegato dalla compagnia già in primo grado, il proprietario del veicolo vettore,
[...]
, aveva già attivato procedura di risarcimento del danno in conseguenza del sinistro in Parte_2 questione, che veniva definita in via stragiudiziale in data 31.07.2015 (cfr. comparsa di costituzione di primo grado della compagnia, pag. 14); al contempo, la compagnia ha allegato che nella dichiarazione testimoniale trasmessa con la messa in mora del , non veniva menzionata la CP_2
quale trasportata sul motoveicolo (o comunque la presenza di terzi trasportati) e che il teste Pt_1 riferiva solo di danni al veicolo e non anche di lesioni personali (riferite invece dal teste escusso nel presente procedimento, il quale ha dichiarato che la , presente a bordo del veicolo Honda Pt_1
SH, perdeva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla gamba).
Orbene, dette allegazioni reiterate anche in appello non risultano adeguatamente contestate e non possono ritenersi confutate dalle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, eccessivamente generiche. La testimone, sentita all'udienza del 2.09.2020, ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava in auto con il coniuge e di aver visto che la era seduta sul sedile Pt_1 posteriore del motoveicolo, sebbene il sinistro si verificava in orario serale (ore 20:00 secondo quanto indicato in citazione, ore 21:00 secondo le dichiarazioni del testimone) e nulla veniva compiutamente dedotto circa le condizioni di illuminazione della strada (il teste ha infatti dichiarato di non ricordare se la strada fosse sufficientemente illuminata); al contempo, la testimone non ha precisato la distanza tra il proprio veicolo e il motoveicolo Honda SH, né se l'auto sulla quale ella viaggiava precedeva o seguiva il suddetto motoveicolo. Tale lacunosità, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del sinistro, concerne, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto altresì che la presenza a bordo del veicolo della e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni denunciate sono stati Pt_1 puntualmente contestati dalla compagnia.
In definitiva, la deposizione del teste non supera il vaglio di attendibilità, da Testimone_1 improntare a particolare rigore in presenza di dichiarazioni affette, come nella specie, da eccessiva genericità, ed appare, di per sé sola, inidonea a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata. Ciò anche considerando il contenuto della deposizione allegata alla messa in mora, inoltrata dal nell'ambito della procedura risarcitoria definita in via CP_2
5 stragiudiziale - che, comunque, costituisce un elemento di prova liberamente apprezzabile - nella quale (pur ricavandosi che vi fu una collisione tra due veicoli e che il motociclo riportò danni) non si fa alcun accenno alla presenza di soggetti trasportati sul suddetto veicolo né a lesioni personali riportate dai conducenti o da presunti trasportati.
Pertanto, non avendo l'attrice fornito la prova di tutti gli elementi richiesti dall'azione ex art. 141 cod ass., va confermato il rigetto della domanda seppur con differente motivazione.
Il rigetto dell'appello - tenuto conto delle doglianze fatte valere e dell'insussistenza di elementi da cui desumere una condotta abusiva dello strumento processuale - non comporta di per sé la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la cui domanda va pertanto disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in virtù del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) tenuto conto dell'attività concretamente espletata. Nulla invece nei rapporti con la parte contumace.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n.
5525/2020 depositata in data 30.11.2020;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
5) nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 15.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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