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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10895 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 10152/2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 24776/24 emessa dal Giudice di Pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 15357/24,
TRA
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Colabella;
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATE CONTUMACI-
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: 2) dichiarare nulla o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare l'impugnata ingiunzione di pagamento e il verbale che ne rappresenta la causale. 3) Condannare le parti appellate in solido al pagamento di spese, diritti e onorari di causa e spese generali di studio e rimborso contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con ATTRIBUZIONE a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. avendone fatto anticipo compreso i contributi unificati, giusta nota spese acclusa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6 maggio 2025, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 24776/24 resa dal Giudice di Pace di Napoli a definizione del procedimento iscritto al n. R.g. 15357/24. Giova premettere che innanzi al primo giudice l'odierna parte appellante impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 20240002017890022393404 di € 960,45, emessa dal concessionario per “infrazioni codice della strada anno Controparte_1
2020 del verbale n. 20200235905/H/20 di € 584,00”.
A fondamento dell'opposizione l'odierno appellante, avvalendosi della tutela recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n.150 del 2011, deduceva di non aver mai ricevuto il verbale sotteso all'atto notificato, nonché, quanto alla somma intimata, la mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e oneri di riscossione.
Si costituiva che, a riprova della legittimità del proprio Controparte_1 operato, produceva il verbale di accertamento della violazione sotteso all'ingiunzione datato il 18 settembre 2020, consegnato a in data 27 novembre 2020 e CP_3 recapitato al destinatario in data 2 dicembre 2020. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Presa visione dell'avviso di avvenuta consegna del plico e del suddetto verbale, il ricorrente disconosceva la firma apposta nella casella “destinatario persona fisica”, deducendo che non fosse a lui riconducibile.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, statuendo che “il verbale r.20200235905/H/20 del 18/09/20 è stato notificato al destinatario in data 02.12.2020 come si evince dall' avviso di ricevimento versato in atti dalla opposta”.
A mezzo dell'impugnazione, l'appellante si duole innanzitutto dell'omessa pronuncia del giudice di pace in ordine al disconoscimento effettuato avverso la firma apposta sull'avviso di consegna. Nel riproporre la medesima eccezione, sottolinea come il disconoscimento sia avvenuto nella prima occasione utile, cioè in sede di udienza cartolare come disposta dal giudice di pace, dopo aver preso visione del verbale di cui in principio aveva dedotto l'omessa notifica. A sostegno della bontà del suo disconoscimento produce in atti la denuncia sporta per il riscontrato reato di falso.
Da ultimo, l'appellante si è comunque riportato agli altri motivi di ricorso su cui il giudice di pace ha omesso illegittimamente di pronunciarsi, concludendo come in epigrafe.
e il pur ritualmente citate, non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti appellate che, sebbene regolarmente citate, hanno inteso non costituirsi nel presente grado di giudizio.
- 2 - A riprova della regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo, l'appellante ha depositato i file eml di avvenuta consegna della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione d'udienza. La notifica avverso il Controparte_4
è da ritenersi dunque perfezionata in data 27 maggio 2025 ai sensi
[...] dell'art. 3 bis, legge n. 53/1994 (cfr. ricevute di consegna allegate).
Venendo al merito, a mezzo del principale motivo di impugnazione la parte appellante ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure per non aver motivato in relazione al disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento del verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento, sebbene ritualmente e tempestivamente operato alla prima difesa utile, ovvero all'udienza immediatamente successiva al deposito del documento ad iniziativa della parte resistente.
Come corollario, la parte si duole della decisione assunta per aver fondato il convincimento con esclusivo riguardo ad un documento disconosciuto.
Ebbene, in proposito giova premettere che la giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza.
Pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento. Le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
La parte che, dunque, intende contestare la firma, deve proporre querela di falso, non essendo sufficiente disconoscere la firma.
Tale è l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Trib. Napoli, sent. n. 9533/2023, Cass n.3014/1975) secondo cui “l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso”.
L'applicazione al caso di specie dei principi passati in rassegna induce a non poter accogliere l'impugnazione.
Invero, secondo la prospettazione difensiva fornita dalla stessa parte, innanzi al primo giudice l'istante disconosceva la forma apposta sull'avviso di ricevimento del verbale sottostante all'ingiunzione e chiedeva la decisione della causa. In subordine, chiedeva rinviarsi la causa onde consentire di sporgere denuncia querela di falso alla luce del reato di cui era venuto a conoscenza.
Tra la documentazione depositata a supporto del gravame, l'appellante ha versato in atti, qualificandola come “querela di falso”, la denuncia sporta dopo la sentenza impugnata innanzi gli operanti di PG con prot. 2025/0397190, inviata
- 3 - successivamente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, con la quale contesta la paternità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del verbale.
Tuttavia, occorre rammentare che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento di cui è stata accertata la falsità, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione;
il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all'art. 221 cod. proc. civ. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni sostanzialmente diverse (cfr. Cass. n. 2524/2006, Cass. n.1773/2024).
Inoltre, la fede privilegiata da riconoscere alle attestazioni dell'agente postale non aggredite mediante querela di falso comporta la ritualità della notifica, tanto da considerarsi irrilevante anche l'avvenuta proposizione di una denuncia per falso ideologico, in quanto è solo la querela di falso lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale (cfr. Cass- Sez. Tributaria, n. 13981/2016).
La querela di falso non risulta proposta dal ricorrente né in primo, né in secondo grado, né – tantomeno – in via principale, essendosi limitato l'odierno appellante in entrambi i gradi processuali ad avanzare un mero disconoscimento della firma e, a ridosso della proposizione dell'appello, a depositare una denuncia all'A.G. per il reato di falso a carico di ignoti.
In mancanza di impugnazione per falso, la sottoscrizione del 2 dicembre 2019 del verbale sotteso all'ingiunzione risulta idonea a fondare la regolarità del procedimento di notificazione ed a dare adeguato conforto probatorio all'attività di riscossione espletata;
del resto, la sottoscrizione risulta anche rispettosa del termine perentorio di novanta giorni ex art. 201 C.d.S., posto che il verbale è datato il 18 settembre 2019.
Infine, per quanto riguarda il sintetico richiamo agli altri motivi proposti in primo grado, va precisato che ai sensi dell'art. 346 c.p.c. è onere della parte riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione le eccezioni non esaminate in primo grado, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (cfr. in tal senso Cass. 33649/2023).
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 24776/24 emessa dal Giudice di pace va interamente confermata.
- 4 - Le spese restano a carico della parte soccombente che le ha anticipate, tenuto conto della contumacia di entrambe le parti appellate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 14972/2025).
Deve darsi atto, infine, della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso nei confronti di e il Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 24776/24 resa dal Giudice di Pace di Napoli, iscritto al n. 10152/2025, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e di Controparte_2 Controparte_1
[...]
2. rigetta l'appello;
3. pone le spese del grado a carico della parte che le ha anticipate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 21 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dottoressa
[...]
, MOT nominato con DM 22.10.2024. Per_1
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