Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 692/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/06/1967, con il patrocinio dell'avv. FRIGERI SAMUELA, con elezione di domicilio in VIA G.
MAZZINI, 2 PARMA, presso e nello studio dell' avv. FRIGERI SAMUELA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. nato in [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. FERRABOSCHI LAURA, con elezione di domicilio in VIALE MARIOTTI 1
PARMA, presso e nello studio dell'avv. Ferraboschi;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi sig. e sig. con addebito a Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo per condotte contrarie ai suoi obblighi famigliari alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) le figlie e Persona_1 Persona_2
vivranno ed avranno la propria residenza ed il proprio domicilio presso la madre;
3) il Signor CP_1
dovrà versare ogni mese quale concorso nel mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 ( o la diversa somma che il Tribunale riterrà adeguata ai redditi delle parti), oltre rivalutazione annua ai sensi degli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai da corrispondersi, entro il giorno quindici di ogni mese, alla moglie tramite bonifico bancario dalla data della domanda. L'aggiornamento ISTAT decorrerà dal mese di gennaio 2023; Il sig. dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% delle CP_1
spese straordinarie relative alle predette figlie e come da protocollo in vigore Persona_2 Per_1
presso il Tribunale di Parma. Si contestano, eventuali domande ed eccezioni nuove di controparte rispetto alle quali si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio”;
Condizioni per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis: nel merito: ▪ i coniugi sono autorizzati a vivere separati con addebito della separazione alla moglie per abbandono della casa coniugale in mancanza di preventivo e /o contestuale deposito del ricorso per separazione;
▪ rigettare le richieste economiche avanzate dalla ricorrente, in ragione della oggettiva incapacità a provvedere il capo al resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie in quanto il reddito del padre è inferiore al “minimo vitale“, revocando quanto disposto con provvedimento n. cronol. 10838/2022 del
25/11/2022. ▪ Spese e competenze rifuse, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.2.2022 ha adito il Tribunale di Parma Parte_1 deducendo che: in data 11.10.1997 aveva contratto matrimonio con dall'unione Controparte_1
erano nate le figlie in data 9.9.2000, e il 23.2.2006; nel corso della vita coniugale Persona_3 Per_1
il marito aveva tenuto verso di lei e delle figlie condotte violente, che si erano aggravate da quando il marito aveva iniziato a soffrire di depressione e ad abusare di bevande alcoliche;
nel 2021 il marito aveva deciso di licenziarsi, perché il trasferimento ad altra sede di lavoro imposto dal datore non sarebbe stato compatibile con le sue condizioni di salute;
egli percepiva una pensione di invalidità di pagina 2 di 14 circa 900,00 euro mensili;
le figlie, provate per le condotte violente del padre, erano in cura presso la neuropsichiatria;
dal mese di settembre 2021 aveva lasciato la casa familiare, insieme alle figlie, preoccupata per la sua incolumità e per quella delle figlie;
da quel momento il sig. si era CP_1
rifiutato di contribuire al mantenimento delle figlie. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al
Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito, prevedendo l'affidamento esclusivo a lei di e il suo collocamento in via prevalente presso la Per_1
madre, con obbligo per il padre di corrisponderle la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 11.11.2022 si è costituito in giudizio il resistente allegando che: non aveva mai tenuto condotte violente o aggressive nei confronti della moglie e delle figlie;
nel 2017 aveva subito un infortunio sul lavoro, che gli aveva causato un'invalidità del 85%; assumeva regolarmente farmaci incompatibili con la guida, per questo aveva dovuto lasciare il lavoro dopo che gli era stato proposto un trasferimento, poiché il nuovo posto di lavoro non sarebbe stato da lui raggiungibile;
nel 2019 la ricorrente aveva iniziato a prestare attività lavorativa, percependo una retribuzione di circa euro 700,00 mensili;
egli aveva acceso in favore delle figlie due libretti di risparmio, il cui saldo era di euro 9.900,00 per ed euro 10.491,00 per la sig.ra era Per_1 Per_3 Pt_1
titolare di risparmi per euro 14.641,00 e proprietaria di due autovetture, che egli aveva acquistato con sua provvista;
la figlia maggiore era economicamente autosufficiente, avendo reperito un'occupazione a tempo parziale;
egli percepiva unicamente una pensione e una rendita INAIL per complessivi euro
900,00; sosteneva il canone di locazione di mensili euro 70,00; all'atto della cessazione del proprio rapporto di lavoro gli era stato liquidato un TFR di euro 30.000,00, di cui 15.000,00 erano stati da lui donati alla madre in Marocco affinché provvedesse alle cure, mentre la restante parte era stata prelevata dalla sig.ra dal conto corrente cointestato;
nel mese di febbraio-marzo 2021 la sig.ra Pt_1 Pt_1
aveva prelevato anche la metà del risarcimento del danno riconosciutogli per l'infortunio, cosicché la moglie gli avrebbe sottratto circa euro 50.000,00; nel luglio 2021 la sig.ra aveva altresì Pt_1
trattenuto la somma di euro 1.300,00, che gli era stata riconosciuta come rimborso fiscale;
la moglie e le figlie avevano lasciato la casa familiare senza preavviso, approfittando del suo ritorno in Marocco per la morte della madre, e da quel momento non aveva più avuto contatti con loro. Tanto premesso, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto che fosse addebita alla moglie. Ha insistito inoltre affinché il Tribunale prevedesse l'affidamento condiviso di e il suo collocamento Per_1
pagina 3 di 14 prevalente presso la madre, con diritto di visita paterno secondo tempi da loro liberamente concordati, senza nulla prevedere a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie. In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto che la sig.ra fosse condannata a restituirgli quanto indebitamente Pt_1
prelevato dal conto corrente cointestato o, in subordine, fosse tenuta a provvedere con tali somme ai bisogni delle figlie.
Personalmente comparsi i coniugi innanzi al Giudice delegato all'esercizio delle funzioni presidenziali in data 22.11.2022, questi hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e sono stati autorizzati a vivere separati. In via provvisoria ed urgente, con ordinanza depositata in data 24.11.2022, il Giudice delegato ha disposto che fosse affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale sarebbe Per_1
rimasta stabilmente collocata. Ha previsto inoltre che il padre corrispondesse alla madre, per il mantenimento indiretto delle figlie, la somma mensile di euro 200,00 (100,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, con diritto della sig.ra a vedersi riconoscere l'intero importo Pt_1 dell'assegno unico per i figli.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al giudice istruttore, con sentenza non definitiva pubblicata in data 30.3.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Istruita la causa tramite assunzione di prova per testi, in data 20.11.2024 questa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Pronunciata la separazione dei coniugi e divenuta maggiorenne anche la presente causa è Per_1
proseguita unicamente per decidere sulle reciproche domande di addebito della separazione, nonché sulla domanda della ricorrente tesa ad ottenere un contributo per il mantenimento delle figlie.
Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito, per aver questo tenuto condotte maltrattanti nei suoi confronti, nonché verso le figlie. A sua volta, in via riconvenzionale, il resistente ha proposto domanda di addebito della separazione alla moglie per ingiustificato abbandono del tetto coniugale.
È necessario premettere che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, occorre che questi abbia gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, nonché sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
pagina 4 di 14 Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, gravando sulla parte che propone la domanda l'onere di provarlo (cfr., tra le altre, Cass. 16691/2020). Tuttavia, con riferimento alle condotte violente, la Suprema Corte si è espressa nel senso che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (v. Cass. sent. n. 7388/2017, confermata, ex multis, da Cass. sent. n. 31351/21).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione al sig. debba CP_1
trovare accoglimento, anche alla luce delle risultanze del processo penale, all'esito del quale, con rito abbreviato, il sig. è stato condannato dal Tribunale di Parma ad anni tre mesi quattro di CP_1
reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis, c.p. (v. doc. n. 15, fascicolo ricorrente). A tal riguardo si rileva che, sebbene avverso tale sentenza sia stato proposto appello, cosicché non può rivestire gli effetti del disposto di cui all'art. 651, c.p.p., ciò non toglie che abbia un importante rilievo indiziario. Ed infatti, la Suprema Corte ha affermato che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale (v. Cass. sent. n. 10055/10).
Osserva il Collegio che, in seno al dibattimento penale, hanno trovato conferma le dichiarazioni rese dalla sig.ra prima ai Servizi Sociali Pedemontana Sociale e successivamente nel corso delle Pt_1
indagini, quando è stata sentita a sommarie informazioni. In particolare, in sede di sommarie pagina 5 di 14 informazioni, la sig.ra aveva riportato che il primo episodio violento doveva farsi risalire al Pt_1
2007, quando il marito, adirato perché lei aveva parlato con un collega di lavoro, le aveva puntato un coltello alla gola, costringendola anche a dormire sul divano. Il marito la aveva minacciata con un coltello anche in un'altra occasione, quando lei aveva dimostrato il suo disappunto perché il marito investita molti soldi nel gioco d'azzardo. Nel 2014, nel corso di una lite, il marito la aveva insultata e la aveva colpita con pugni alle braccia. Nel 2018 le aveva stretto le mani al collo, perché non si era accertata che alla festa di compleanno di un'amica della figlia maggiore fossero presenti i genitori. In quella occasione era intervenuta anche cercando di proteggere la madre e fermare il padre, ma il Per_1 padre la aveva spinta via, facendola cadere a terra. L'ultimo episodio risaliva al marzo 2020, quando, nel corso di una discussione, il marito le aveva puntato alla gola una stampella.
Come accennato, durante l'audizione tenutasi nel corso del dibattimento la sig.ra ha saputo Pt_1
ripercorrere con lucidità le plurime condotte violente che il marito aveva tenuto nei suoi confronti all'incirca dal 2007 in avanti, confermando di essere stata picchiata in più occasioni dal marito, che le aveva puntato anche un coltello alla gola. A riscontro delle dichiarazioni materne è stata sentita anche la figlia maggiore, la quale ha riportato di aver assistito in diverse occasioni a condotte Persona_2
violente, ingiuriose e minacciose del padre verso la madre. Come confermato anche da le Per_2
violenze sono state dirette anche nei confronti delle figlie, tanto che il padre era solito colpirle con una cintura o con una stampella.
Le dichiarazioni rese dalla sig.ra nel corso del dibattimento penale appaiono pienamente Pt_1
credibili, anche perché hanno trovato un riscontro esterno nella ricostruzione offerta dalla figlia.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vi è ragione di ritenere che la sig.ra Pt_1
abbia qualche interesse nel calunniare il marito, specie se si considera che il procedimento è nato da una segnalazione fatta dai Servizi Sociali, che avevano ricevuto tali confidenze da parte della figlia minore, Per_1
Si aggiunga che è stata sentita come teste nel presente giudizio all'udienza del 1.2.2024 Persona_2
e anche in quella sede ha confermato che nel corso di una lite tra il padre e la madre, avvenuta dopo che la madre la aveva lasciata a casa di una compagna di classe per una festa, era intervenuta a difesa Per_1
della madre e il padre aveva spinto la figlia, facendola cadere a terra. La teste ha dichiarato di non aver assistito personalmente a tale episodio, ma che le era stato raccontato dalla sorella, una volta che aveva fatto ritorno a casa.
pagina 6 di 14 La teste ha anche riportato altre condotte maltrattanti del padre verso la madre, ma ha precisato che le sono state unicamente riferite dalla madre, cosicché queste ultime dichiarazioni, riguardano circostanze de relato actoris, hanno una valenza probatoria pressoché nulla. Del pari, non sono rilevanti le dichiarazioni dell'altra teste indicata dalla ricorrente, amica della sig.ra Testimone_1
la quale ha saputo unicamente riferire di aver ricevuto le confidenze della sig.ra Pt_1 Pt_1
Peraltro, la bontà del ragionamento operato in sede penale non è stata smentita nemmeno dai testi indicati da parte resistente e sentiti nel corso del presente giudizio. Ed infatti, la teste
[...]
nipote del resistente, non ha saputo riferire nulla in merito alle circostanze capitolate, Tes_2
mentre il nipote, , si è limitato a sostenere che, nel periodo nel quale ha vissuto con la famiglia, Tes_3 cioè dal 2007 al 2017, i coniugi andavano d'accordo, ma è del tutto plausibile che lo stesso non fosse presente in casa quando sono avvenuti i due episodi di cui al capitolo (l'uno nel 2007/08 e uno nel
2010), mentre gli altri episodi su cui il teste è stato chiamato a deporre sono avvenuti dopo la cessazione della coabitazione del nipote con la famiglia.
Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento penale, nonché delle dichiarazioni della teste deve trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione proposta Persona_2
dalla ricorrente.
Come precisato, vertendosi in tema di addebito della separazione per condotte violente, non era necessario che la ricorrente offrisse prova del nesso causale esistente tra le violenze e l'insorgenza della crisi coniugale, trattandosi di condotte così gravi che a nulla rileverebbe la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
A fronte delle condotte maltrattanti del marito tenute nei confronti della moglie e delle figlie, deve ritenersi pienamente giustificata la decisione della sig.ra di lasciare la casa familiare insieme Pt_1
alle figlie, cosicché non può trovare accoglimento la domanda di addebito separazione proposta dal resistente.
Sul mantenimento delle figlie
Come accennato, entrambe le figlie hanno raggiunto la maggiore età, in quanto è nata il Per_2
9.9.2000 e il 23.2.2006. Per_1
Il padre ha eccepito che, a seguito del raggiungimento della maggiore età delle figlie, sarebbe venuto meno il suo obbligo di contribuire al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti,
pagina 7 di 14 non essendovi prova che le stesse continuino nel loro percorso di studi e in quanto entrambe beneficiano di una somma di circa 10.000,00 euro, da lui depositata su conti a loro intestati.
Tanto premesso, si osserva che, in punto di contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, in forza dell'art. 337 septies, c.c., il giudice può stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli, ancorché questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età, purché non siano economicamente autosufficienti. La Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte dell'altro genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e che si sia con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età del figlio a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (v.
Cass. sent. n. 26875/23).
pagina 8 di 14 In particolare, i presupposti per riconoscere al figlio maggiorenne un mantenimento sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Spetta quindi alla ricorrente offrire prova del mancato raggiungimento dell'autosufficienza da parte delle figlie.
Con riferimento ad si osserva che la stessa ha raggiunto la maggiore età da poco più di un anno Per_1
e, sino agli scritti conclusivi, non vi è mai stata contestazione tra le parti in merito al fatto che la stessa fosse impegnata nel proprio percorso di studi, frequentando la scuola superiore. Per questo la ricorrente non ha prodotto certificato atto a dimostrare l'iscrizione scolastica della minore, che tuttavia si deve presumere che sia ancora in corso, non essendovi ragione per ritenere che questa abbia deciso di interrompere il suo percorso di istruzione superiore. Né, come pure sostiene il resistente, può Per_1
considerarsi economicamente autosufficiente perché dispone di una somma pari ad euro 10.000,00, che
è stata depositata in costanza di unione dal padre su di un conto deposito a lei intestato, tenuto conto che si tratta unicamente di risparmi che il padre ha voluto mettere a disposizione della figlia. Ciò non equivale ad avere un'entrata regolare, con la quale la figlia potrebbe autonomamente soddisfare i propri bisogni, cosicché non si può predicare la sua autosufficienza economica.
Per quanto attiene a vi è prova che fino al giugno 2023 ella fosse regolarmente iscritta al terzo Per_2
anno del corso di studi di lingue e letterature straniere, avente durante triennale (v. doc. n. 12, fascicolo ricorrente). Nulla ha versato in atti la ricorrente con riferimento ai successivi anni accademici 2023/24
e 2024/25, nonostante, come rilevato, l'onere della prova del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia incombesse su di lei, prova che peraltro avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, tenuto conto che è prossima al compimento del Per_2 venticinquesimo anno d'età. Pertanto, in assenza di qualsivoglia principio di prova in merito al fatto che la figlia sia ancora proficuamente impegnata negli studi universitari o che sia alla ricerca di un'occupazione in linea con il proprio percorso di studi, e tenuto conto che la stessa ha da tempo raggiunto la maggiore età, ritiene il Collegio che sia cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
pagina 9 di 14 Tanto premesso, per quanto riguarda la quantificazione del contributo al mantenimento di è Per_1
necessario richiamare la previsione di cui all'art. 337, comma IV, c.c., a mente della quale ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
Per quanto attiene alla sig.ra dalla documentazione reddituale agli atti emerge che la stessa per Pt_1
l'anno di imposta 2021 ha beneficiato di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari ad euro
857,66 e per l'anno di imposta 2022 pari ad euro 1.075,90 (calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF, diviso 12 mensilità) (v. docc. nn. 9 e 10, fascicolo ricorrente). La ricorrente non ha depositato documentazione reddituale più recente, né documentazione bancaria, nonostante fosse stata espressamente a ciò onerata in forza di decreto del
15.4.2022, ma è rimasto incontestato che, nel momento in cui ella ha lasciato la casa familiare insieme alle figlie, abbia prelevato la somma di euro 15.000,00, pari alla metà del TFR corrisposto al marito, nonché la metà del risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro riconosciuto al marito.
In assenza di documentazione bancaria non è possibile comprendere se tale somma sia ancora a disposizione della sig.ra o se sia stata consumata per far fronte alle esigenze personali e delle Pt_1
figlie. Inoltre, ella ha unicamente allegato di essere gravata di un canone di locazione pari a mensili euro 500,00, ma di tale esborso non è stata offerta prova alcuna. Tuttavia, tenuto conto che nessuna delle parti ha mai allegato che la sig.ra sia proprietaria di un immobile sul territorio di Parma, si Pt_1
deve presumere che la stessa sostenga costi abitativi, in misura non quantificabile con precisione.
Per quanto attiene al sig. egli può contare unicamente su di una pensione di invalidità e su di CP_1
una rendita INAIL, che, sommate, gli garantiscono un reddito netto mensile pari ad euro 900,00, come da lui stesso dichiarato, ed ha una capacità lavorativa quasi azzerata, essendo stato dichiarato invalido all'85%. Egli vive in un immobile di proprietà di , corrispondendo un canone di locazione pari CP_2
ad euro 50,00 (v. doc. n. 5, fascicolo resistente). Con riferimento ai risparmi a disposizione del resistente, nonostante nemmeno il sig. abbia rispettato l'ordine di versare in atti CP_1
documentazione bancaria, si rileva che è rimasto incontestato il fatto che, già in costanza di unione, egli pagina 10 di 14 avesse corrisposto la metà del TFR alla madre per assicurarle l'accesso a cure sanitarie, cosicché si può presumere che egli non abbia risparmi accantonati.
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento di occorre altresì considerare che i Per_1 rapporti tra quest'ultima e il padre si sono interrotti sin da quando è cessata la coabitazione del nucleo, cosicché è la madre a farsi carico integralmente delle esigenze della figlia.
Tanto premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti, così come compendiate, tenuto conto altresì che, rispetto a quando sono stati assunti i provvedimenti presidenziali, il padre non deve più contribuire al mantenimento di e che comunque le esigenze di sono nel frattempo Per_2 Per_1
aumentate, il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 150,00. Le spese straordinarie per la figlia continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori, come già previsto in sede presidenziale.
L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra posto che Pt_1
la figlia è collocata esclusivamente presso di lei.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in euro 4.712,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile, devono essere compensate nella misura della metà, mentre per la restante metà sarà il resistente a doverle rifondere alla ricorrente, stante il rigetto della domanda di addebito proposta dal resistente, nonché il riconoscimento di un contributo alla madre per il mantenimento della sola Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 692/2022, introdotta da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Addebita la separazione a Controparte_1
2) Fermi i provvedimenti provvisori per il passato, a far data dal mese di aprile 2025, revoca il contributo paterno al mantenimento di Persona_2
3) Fermi i provvedimenti provvisori per il passato, a far data dal mese di aprile 2025, dispone che, entro il 10 di ogni mese, versi a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
150,00 per il mantenimento di somma rivalutabile annualmente secondo indici Persona_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così elencate:
pagina 11 di 14 spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN; interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
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SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
pagina 12 di 14 SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
4) Dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
Pt_1 Parte_1
5) Liquida le spese di lite in complessivi euro 4.712,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie, e le compensa nella misura della metà, condannando a rifondere a Controparte_1
la restante metà delle spese di lite. Parte_1
pagina 13 di 14 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 3.4.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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