Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 19/07/2023, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 04393/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04290/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2019, proposto da
Società Consortile Cooperativa Zenit A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 62;
Provincia di Caserta, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero per Variante al Piano di Zona ex Legge 167/1992, finalizzato alla regolarizzazione delle costruzioni esistenti in località Starza, adottato con delibera di Giunta Municipale del Comune di San Marcellino (CE) n. 164 del 12 ottobre 2018, approvato con delibera di Giunta Municipale del Comune di San Marcellino (CE) n. 22 del 7 marzo 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 22 luglio 2019;
b) una agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono per quanto qui d'interesse e nei limiti dell’occorrenza tra cui, in particolare: 1) la suindicata delibera della Giunta Comunale di San Marcellino, n. 164, del 12 ottobre 2018, di adozione del ridetto Piano Urbanistico Attuativo; 2) la nota, n. 4773, del 24 aprile 2019, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Marcellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marcellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 giugno 2023, celebratasi da remoto ex art. 87, comma IV bis, cpa, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società in epigrafe ha impugnato la delibera di Giunta del Comune di San Marcellino n. 164 del 12.10.2018, nella parte in cui detto provvedimento, nell’adottare il P.U.A. della Variante al Piano di Zona, individuava in maniera asseritamente erronea l’indice di standards urbanistici da applicarsi (24mq/ab, in luogo dell’indice, correttamente applicato dal piano E.R.S., di 18mq/ab), nonché nella parte in cui non sarebbero state contabilizzate delle aree libere destinate a standard urbanistici, e ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di articolati motivi di impugnazione.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
Con memoria in data 14 marzo 2023, parte resistente ha depositato la convenzione stipulata con la parte ricorrente nelle more del giudizio, ed avente ad oggetto: “ la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di oneri dovuti per la monetizzazione di standars urbanistici nell’ambito del P.D.Z. Località Starza in attuazione del regolamento comunale per la monetizzazione degli standars ” ( cfr . allegato alla produzione di parte resistente in data 14 marzo 2023): in ragione di tale sopravvenienza ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione di quanto precede, il Collegio ritiene che non possa più apprezzarsi alcun interesse alla decisione del ricorso introduttivo del giudizio, anche tenuto conto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 28.06.2023, adesiva alla richiesta dell’Amministrazione resistente.
Il ricorso deve, dunque, dichiararsi improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la considerazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023, celebratasi da remoto ex art. 87, comma IV bis, cpa, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO