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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10852 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 13.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTINO Parte_1 C.F._1
SALVATORE CINNERA, con domicilio eletto in VIA SAN GIUSEPPE 51 SANT'AGATA
MILITELLO (cfr. indirizzo pec), giusta procura a margine del ricorso iscritto al n. 1339/2008 R.G. del Tribunale di Patti (all. A)
ATTORE-OPPOSTO
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO LOVATO, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPONENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (merito 616 c.p.c.)
CONCLUSIONI: “Preliminarmente esaminato funditus il tenore del Parte_2 provvedimento del GI dell'11.02.2025 e concordato sul fatto che oggetto residuo del contendere è solo la condanna alle spese da parte del GE, dunque con valore inferiore ad € 3000,00, anche a parziale rettifica di quanto osservato nelle note conclusionali, manifesta la volontà di conciliare la lite, con rinuncia alle spese liquidate dal GE nella fase endo-esecutiva, in caso di rinuncia di controparte agli atti del giudizio a spese compensate. Il difensore presente avv. Baldassari, consultato il dominus avv. Cinnera, dichiara, come da istruzioni, che quest'ultimo non intende aderire alla proposta conciliativa e dunque chiede discutersi la causa. Le parti discutono la causa
1 e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate, pur quanto ad con le precisazioni di cui sopra ” (cfr. verbale dell'udienza del Parte_2
13.03.2025).
FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alle controparte in data 31.07.2023 ed in pari data iscritto a ruolo, la sig.ra , già creditore opposto nella fase oppositiva endo-esecutiva Parte_1 avanti al GE dell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE 1617/2017, ha introdotto il presente giudizio di merito, entro il termine perentorio (90 gg) assegnato dal GE con ordinanza del
27.04.2023 (all.E) “per far constatare la perfetta legittimità dell'esecuzione intrapresa in virtù della sentenza del Tribunale di Patti” e, dunque, al fine di sentir: “ritenere e dichiarare che le eccezioni dell'opponente sono inammissibili e/o infondate e, conseguentemente, CP_1 rigettare l'opposizione proposta da e qui riassunta”, con vittoria delle spese di lite e CP_1 riforma, in parte qua, dell'ordinanza del GE resa in data 27.04.2023(all. E – Ordinanza 27.4.2023) di condanna alle spese di lite (€ 2500,00 oltre accessori) della signora XU “virtualmente soccombente” rispetto all'opposizione proposta dalla suddetta Compagnia.
Si è costituita la convenuta (formale) già opponente (per Controparte_1
brevità , chiedendo, previa revoca della dichiarazione di contumacia, CP_1
“ACCOGLIERE l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c. proposta da Parte_3
con ricorso depositato in data 31/05/2017 per tutti i motivi ivi dedotti, CONFERMARE
[...]
l'ordinanza pronunciata dal GE, Dott.ssa Bellettati, in data 27/04/2023, di condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite di e RESPINGERE tutte Parte_1 Parte_3
le richieste attoree preliminari, istruttorie e di merito in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.” e vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13.03.2025, frattanto mutato il GI,
è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine, sui limiti dell'oggetto del contendere e posizione processuale delle parti.
In limine, va formalmente revocata la dichiarazione di contumacia di di cui al CP_1
decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.11.2023.
Sempre in via preliminare giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
2 - il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni ritenuti impignorabili);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ed ancora, nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione “ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (25170/2018 Cass.Civ.).
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), semprechè sul punto la questione non risulti pacificamente definita in altra sede (come nella specie).
Nella specie, esauritosi davanti al giudice naturale del titolo ogni accertamento sul diritto di credito azionato dal creditore opposto (attore nel presente giudizio di merito) nei confronti di pponente ed estinta l'esecuzione a quo, l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad introdurre CP_1
3 il presente giudizio di merito da parte del creditore opposto/convenuto sostanziale -e dunque la legittimazione ad agire di quest'ultimo- sussiste entro i soli limiti della contestazione della legittimità dell'ordinanza resa dal GE in data 27.04.2023 di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del sub-procedimento oppositivo (all. E – Ordinanza 27.4.2023) in ossequio al principio della 'soccombenza virtuale' , non rettamente inteso alla stregua di quanto dedotto in citazione (cfr. pag. 14 e 15 atto di citazione).
Sono, pertanto, inammissibili le ulteriori domande come formulate (nelle conclusioni dei rispettivi atti) tanto dall'opposto quanto dall'opponente in punto di accoglimento o rigetto dell'opposizione come proposta da on ricorso depositato in data 31/05/2017 avanti al CP_1
GE dell'esecuzione mobiliare presso terzi, RGE 1617/2017, per l'evidente ragione che difettava, già al momento dell'introduzione del presente giudizio (cfr. infra), l'oggetto del contendere nel merito, impregiudicata la questione sulla regolamentazione delle spese di lite di seguito esaminata.
2- Nel merito dell'opposizione.
Tanto precisato, nel merito risulta documentato che:
- in data 31.05.2017 ha depositato, in seno all'esecuzione mobiliare presso Parte_3 terzi promossa dall'odierna creditrice -convenuta ed iscritta al RGE 1617/2017 dell'intestato
Tribunale ricorso in opposizione ex art. 615 c.2 c.p.c. con istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c. al fine di ottenere dal GE “la sospensione dell'esecuzione intrapresa dalla sig.ra e, nel Parte_1
merito, “dichiarare l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato ad in data 11/03/2017 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in Parte_3
data 21/04/2017, … con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, con condanna della sig.ra al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”; ciò sull'assunto dell'intervenuto pagamento Parte_1
del credito fondato sulla sentenza del Tribunale di Patti, sottesa al pignoramento [in dettaglio, già corrisposti alla sig.ra due acconti per la complessiva somma di euro 365.000,00, di cui Parte_1 solo il primo di € 15.000,00 considerato in sentenza, ma documentale e dedotto nell'appello pendente, l'opponente assumeva di aver inviato, subito dopo il precetto, in data 22/03/2017 -entro il termine di 10 giorni- l'ulteriore residuo importo dovuto di euro 345.185,66 a mezzo assegno, che veniva consegnato dal corriere in data 03/04/2017 (doc. 5 e 6)];
- alla prima udienza del 01/06/2017 il GE designato, Dott. Giunta, vista l'opposizione svolta da sospendeva interinalmente la procedura esecutiva concedendo termine all'opposto sino CP_1 al 18/07/2017 per il deposito di un'eventuale memoria difensiva e termine alle altre parti sino al
11/09/2017 per repliche (doc.10);
- in data 17/07/2017 la creditrice opposta depositava una memoria difensiva autorizzata (doc.11) nella quale dava atto di avere ricevuto da l'assegno per euro 354.185,66 e Parte_3
4 che lo stesso era stato incassato in data 22/06/2017; contestava, tuttavia, la circostanza che l'assegno fosse stato effettivamente recapitato presso lo studio dell'avv. Cinnera a mezzo corriere in data 03/04/2017 anteriormente al pignoramento e con successiva memoria del 4.09.2017 insisteva, in ogni caso, per l'assegnazione e il pagamento della residua somma di euro 516.181,81
(considerato il tenore dell'ordinanza di inibitoria solo parziale del titolo da parte della Corte di
Appello);
- in data 11/09/2017 l'opponente depositava memoria di replica, nella quale allegava, tra Pt_2
l'altro, che “in accoglimento dell'istanza di inibitoria contenuta nell'atto di appello (doc.07), con ordinanza depositata in data 26 luglio 2017 (doc.8) la Corte d'appello di NA, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 luglio 2017”, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di posta a fondamento del pignoramento opposto CP_2 limitatamente all'importo, poi rettificato con ordinanza del 18.10.2017 (doc. 13), di € 350.000,00 per sorte capitale;
- l'opponente nella memoria di replica insisteva in ogni caso nei motivi di ricorso, con richiesta di conferma della sospensione dell'esecuzione, già interinalmente disposta, condanna della sig.ra
[...]
al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite;
Pt_1
-disposto il rinvio all'udienza del 12.03.2018, con ordinanza resa nella medesima udienza (doc.
14) il GE, esaminate le eccezioni e difese dell'opponente e dell'opposta, disponeva la “conferma della sospensione della presente procedura come da provvedimento del 01/06/2017 fino all'esito del giudizio di merito”(id est, giudizio avanti alla Corte di Appello);
- nelle more della sospensione interveniva la sentenza n. 739/2019 della Corte d'Appello di NA
(doc.15) che, in accoglimento del gravame proposto da disponeva la detrazione di Parte_3 euro 350.000,00 dall'importo risarcitorio, come liquidato dal giudice di primo grado (doc 15); statuizione poi confermata, in parte qua, dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5166/2023 del 17/02/2023 (doc.16);
- con provvedimento del 22/03/2023 il GE (frattanto mutato) d'ufficio convocava le parti per l'udienza del 20/04/2023 al fine di verificare lo stato del giudizio di merito al quale era condizionata la sospensione disposta dal precedente GE nel 2018 (doc.17) onde procedere all'eventuale estinzione dell'esecuzione (e liberazione delle somme vincolate);
- in detta udienza compariva solo nel solo asserito incidente di opposizione, Pt_2 rappresentando che a seguito della sentenza della Corte d'Appello di NA confermata in
Cassazione e della riconosciuta detrazione di quanto liquidato da a titolo di Parte_3
risarcimento alla sig.ra in data 13/06/2008 per la somma di euro 350.000,00, nulla era più Parte_1
5 dovuto alla creditrice procedente (già incassato l'assegno); per tali ragioni, insisteva nell'accoglimento dell'opposizione a suo tempo spiegata, con condanna alle spese del ricorrente;
- il GE rinviava all'udienza del 27/04/2023 ex art. 631 c.p.c. (per mancata comparizione delle parti)
l'esecuzione e, come richiesto dalla parte, ritenuto ancora pendente il sub-procedimento oppositivo, autorizzava quest'ultima nelle more al deposito della sentenza della Corte di Cassazione e della
Corte d'Appello (doc. 18);
- all'udienza del 27.04.2023 il GE dichiarava l'estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 631
c.p.c. e con separata ordinanza, presente nel solo 'asserito' incidente di opposizione, “dato Pt_2 atto di aver dichiarato ex art. 631 cpc l'estinzione della procedura esecutiva dichiara cessata la materia del contendere;
visto il principio di soccombenza virtuale condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in via equitativa in euro 2.500,00 oltre accessori”, assegnando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Così ricostruiti i termini della vicenda processuale dalla quale promana l'ordinanza del GE ex art. 616 c.p.c. del 27.04.2023, appare evidente che, assorbito/precluso ogni ulteriore rilievo, detta ordinanza, siccome resa in carenza dei presupposti di cui agli artt. 624 e 616 c.p.c., ai fini della statuizione condannatoria delle spese di lite ivi disposta, è illegittima e come tale va caducata.
Ed invero, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato quello secondo cui "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Nella specie, al momento dell'adozione dell'ordinanza da cui scaturisce l'odierno giudizio di merito
(nel 2023) l'esecuzione, già sospesa ex art. 623 c.p.c. dal precedente GE sin dal 2018 (a seguito proprio del ricorso del 2017 depositato da ed allegazioni di cui alla sopravvenuta memoria Pt_2
integrativa), veniva dichiarata estinta ex art. 631 c.p.c.
Contrariamente, dunque, a quanto assunto dall'opponente avanti al GE e nel presente CP_1 giudizio (ipotizzando una anomala “sospensione” dell'incidente oppositivo ex art. 624 c.p.c. introdotto nel 2017, a fronte del provvedimento del GE di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c.), non risultava pendente alcun incidente oppositivo a definizione del quale
6 avrebbe potuto essere emessa l'ordinanza in esame (cfr. decreto di fissazione dell'udienza del
20.04.2023 d'ufficio dal GE al fine di verificare l'esito del giudizio di merito ed eventuale sussistenza dei presupposti per l'estinzione dell'esecuzione già sospesa dal 2018).
Ed infatti, su ricorso depositato da nel 2017 l'allora GE competente ha provveduto con Pt_2 ordinanza resa all'udienza del 12.03.2018 (doc. 14) di “conferma della sospensione della presente procedura come da provvedimento del 01/06/2017 fino all'esito del giudizio di merito” sul titolo giudiziale sotteso al pignoramento.
Con la suddetta ordinanza il GE ha all'evidenza (seppur non in modo espresso) ritenuto assorbiti i motivi di ricorso proposti da ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 624 c.p.c., disponendo la CP_1 sospensione c.d. esterna (art. 623 c.p.c.) dell'esecuzione (anziché interna ex art. 624 c.p.c. come richiesta) e, pertanto, non assegnando correttamente un termine ex art. 616 c.p.c. (già pendendo il giudizio sul merito del titolo esecutivo) né provvedendo sulle spese di lite dell'incidente oppositivo
(assorbito) 1.
A detto provvedimento, non impugnato, le parti hanno prestato acquiescenza: nulla hanno osservato in detta sede, né risulta richiesto al GE, con tempestiva istanza nel termine perentorio ex art. 289
c.p.c., l'integrazione dell'ordinanza con assegnazione dei termini ex art. 616 c.p.c. al fine di proseguire il giudizio di merito dell'incidente oppositivo, ormai esaurito, sull'assunto dell'omessa statuizione da parte del GE delle spese di lite della fase sommaria.
Con la conseguenza che, nessuna ulteriore delibazione sommaria ex art. 624 c.p.c. avrebbe potuto essere compiuta dal GE, men che meno “ora e per allora” ai fini delle spese di lite, all'udienza fissata d'ufficio nel 2023 e culminata nell'estinzione ex art. 631 c.p.c. dell'esecuzione. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass.
n. 12977 del 26/04/2022, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame ), “qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con
l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta”; “in linea generale, non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza …ai sensi dell'art. 289 c.p.c. e nel termine perentorio ivi previsto, similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso …”; tuttavia, in assenza di detta tempestiva iniziativa “la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché … la parentesi di cognizione è definitivamente estinta” 2 e le spese di detta fase “ irripetibili”, con la conseguenza che “nel caso in cui il giudice dell'esecuzione erroneamente provveda sulle stesse”
(“ora per allora”) “l'ordinanza è da considerare illegittima in parte qua”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza del GE in contestazione resa formalmente ai sensi degli artt. 624, 91 e 616 c.p.c. pur in assenza di incidente di opposizione (quale unica parentesi di cognizione legittimante la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.), essendosi ormai irreversibilmente concluso nel 2018 l'incidente sommario - cautelare scaturito dal ricorso di del 2017. Pt_2
Inammissibili ed inconferenti sono, conseguentemente, le domande avanzate dalle parti nella presente sede, ad eccezione della contestazione in punto di illegittima statuizione sulle spese di lite nell'ordinanza de qua, essendo all'evidenza cessata ogni materia del contendere ex artt. 615 e 617
c.p.c. anteriormente all'introduzione del presente giudizio e precluso ogni sindacato di questo GI nel merito dell'opposizione del 2017 anche solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(non essendo il presente giudizio ex art. 616 c.p.c. prosecuzione dell'incidente oppositivo del 2027 esauritosi con l'adozione del provvedimento di sospensione del GE del 2018). 2“Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese” (Cass. n. 22033 del 24/10/2011). 8 In termini più chiari, preclusa a monte avanti al GE nel 2023 ogni delibazione sulla fondatezza dell'opposizione del 2017 ai fini della condanna alle spese di lite della fase sommaria (“ora per allora”), è preclusa a valle anche a questo Giudice del merito ex art. 616 c.p.c., scaturito dalla suddetta ordinanza del 2023 (e non già da quella di sospensione del 2018), ogni valutazione sul punto, di là dal sindacato sulla legittimità dell'ordinanza in esame, al momento della sua emissione.
Solo incidenter tantum deve, tuttavia, riconoscersi che nella citata ordinanza non avrebbero potuto/dovuto assumere rilievo ai fini della condanna alle spese di lite dell'incidente oppositivo 'in ossequio al principio della soccombenza virtuale' motivi sopravvenuti al ricorso del 2017 (quali la sopravvenuta caducazione del titolo 'giudiziale' nella parte relativa all'importo in contestazione, cfr. sul punto Cass. Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 3).
3- Sulle spese di lite
Alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92».
Nelle specie, pur valorizzata la proposta conciliativa avanzata dal già opponente CP_1
(tuttavia, solo in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), sussistono gravi e giustificati motivi, oltre che i presupposti della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 c.p.c. (avuto riguardo al tenore della domanda come introdotta nel presente giudizio di merito dalla creditrice- attrice, inammissibile quanto alla richiesta di rigetto dell'opposizione e correlate istanze istruttorie) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, attese le peculiarità ed anomalie della vicenda processuale, il tenore dei provvedimenti dei GE succedutisi nel tempo e l'inconferenza della difesa di ambo le parti nel merito dell'opposizione del 2017, pur dopo l'emissione del decreto di questo GI (subentrato al precedente) dell'11.02.2025 volto a provocare il contraddittorio sui limiti dell'oggetto del contendere del presente giudizio di merito e sul contesto procedimentale nel quale risultava emessa l'ordinanza ex artt. 624/616 c.p.c. 4. CP_
facto è rigettata l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si precisa, infine, che alla luce dei rilievi in premessa, il valore effettivo della controversia
“risulta manifestamente diverso da quello presunto” (come dichiarato nella domanda introduttiva del presente giudizio di merito dell'attrice) “in relazione agli interessi perseguiti dalle parti “(al momento dell'introduzione del presente giudizio di merito), id est entro la soglia di € 5000,00, residuando solo la contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo come disposta con l'ordinanza da cui promana l'odierno giudizio di merito (cfr. mutatis mutandis Cass. ord. n. 6345 del 05/03/2020, a mente della quale “quando un giudizio prosegua nel successivo grado” – o nella specie nella fase di merito - “soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata” – nella specie ordinanza del GE- “e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di merito ex art. 616 c.p.c., dichiara l'illegittimità dell'ordinanza resa in data 27.04.2023 dal GE nell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE
1617/2017, nella parte in cui ha condannato la creditrice opposta XU “ visto il principio di soccombenza virtuale…alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente”, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
2) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate nel presente giudizio di merito;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 28/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
ulteriore ricorso oppositivo sul quale il GE sembra essersi pronunciato con l'ordinanza di cui trattasi (…) ed ancora l'ordinanza in esame non appare all'evidenza neppure motivata in punto di statuizione sulle spese di lite e ritenuta soccombenza virtuale (id est, prognosi di fondatezza della opposizione come proposta, id est alla data di deposito del ricorso) né risulta richiamato il tenore e data di deposito del ricorso ex artt. 615 co. 2 e 624 c.p.c. oggetto di disamina (mercè la carenza di potere sul punto del GE); invitate sin d'ora le parti, impregiudicato il merito, considerati i costi sostenendi anche per la fase decisoria, a valutare la conciliazione della lite non senza segnalare e puntualizzare quanto sopra nella ricostruzione della vicenda in esame, come risultante ex actis”…
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sui rapporti tra artt. 623 e 624 c.p.c. e poteri del GE di riqualificare l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. come istanza ex art. 623 c.p.c. ovvero mantenere la qualificazione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e provvedimenti conseguenziali, cfr. funditus in caso parzialmente sovrapponibile Cass. n. 12977 del 26/04/2022, nonché Cass. 3, Sentenza n. 7364 del 2015 “Nessun dubbio che, in teoria, possa coesistere il potere di sospensione c.d. esterna, relativo cioè all'esecutività intrinseca del titolo azionato e devoluto al giudice del processo in cui esso si è formato e può ancora essere modificato, con quello di sospensione c.d. interna, relativo cioè alla singola e sola procedura esecutiva intrapresa sulla base di uno specifico titolo esecutivo. Del resto, il giudice della procedura esecutiva è l'unico titolare del potere di sospenderla”, individuando la norma applicabile per la sospensione (art. 623 o 624 c.p.c.). “Tanto comporta pure che, nonostante (in generale, da ultimo, v. Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; sulla specifica ipotesi degli effetti della sospensione disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., tra le altre, v.: Cass. 12 gennaio 1999, n. 261; Cass. 31 luglio 2002, n. 11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909; Cass., ord. 1 agosto 2008,
n. 20925; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345) la sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale legittimi la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., attivabile con mero ricorso al giudice dell'esecuzione (e cioè senza bisogno di proporre un'opposizione esecutiva), non sia in teoria scorretto l'esercizio del potere di sospensione interna per una causa di sospensione esterna: infatti, quella sospensione può integrare anche un grave motivo di sospensione discrezionale, nulla vietando che il giudice, investito, per scelta dell'opponente, di una formale opposizione, ritenga di individuare quale giusto motivo di sospensione - c.d. interna - appunto il venir meno della stessa esecutività del titolo, rivestendolo quindi di un'efficacia ulteriore (624 c.p.c.) rispetto a quella ordinaria sua propria (623 c.p.c.)”. In tal caso, “l'ordinanza … espressamente qualificata come resa ai sensi dell'art. 624 c.p.c., tanto da essere, sia pure con provvedimento successivo integrativo munita anche della fissazione del termine per
l'instaurazione del giudizio di merito, in mancanza della relativa specifica impugnazione si è stabilizzata e si producono gli effetti propri di tale stabilizzazione” (nella specie, “l'effetto suo tipico dell'estinzione del processo esecutivo di cui al medesimo art. 624, comma 3”).
7 3 “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione”. 4 Il GI, subentrato al precedente, “considerato che nella causa in oggetto (merito ex art. 616 c.p.c.), estinta l'esecuzione, si controverte solo sulla legittimità della condanna alle spese disposta dal GE con ordinanza del 27.04.2023; rilevato che, dalle allegazioni delle parti e documentazione in atti, sembra desumersi che l'ordinanza in esame segue di diversi anni il provvedimento con il quale il GE (assorbiti/non esaminati i motivi di ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. al tempo sollevati da ) ha disposto la sospensione dell'esecuzione ai sensi Pt_2 dell'art. 623 c.p.c. in data 12.03.2018 (ordinanza non impugnata né richiesto alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.); peraltro, sempre prima facie, la riassunzione del processo esecutivo risulta avvenuta d'ufficio (ai fini estintivi) dal GE e non si rinviene
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10852 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 13.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARTINO Parte_1 C.F._1
SALVATORE CINNERA, con domicilio eletto in VIA SAN GIUSEPPE 51 SANT'AGATA
MILITELLO (cfr. indirizzo pec), giusta procura a margine del ricorso iscritto al n. 1339/2008 R.G. del Tribunale di Patti (all. A)
ATTORE-OPPOSTO
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO LOVATO, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DE GOMBRUTI 16 40100 BOLOGNA, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPONENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (merito 616 c.p.c.)
CONCLUSIONI: “Preliminarmente esaminato funditus il tenore del Parte_2 provvedimento del GI dell'11.02.2025 e concordato sul fatto che oggetto residuo del contendere è solo la condanna alle spese da parte del GE, dunque con valore inferiore ad € 3000,00, anche a parziale rettifica di quanto osservato nelle note conclusionali, manifesta la volontà di conciliare la lite, con rinuncia alle spese liquidate dal GE nella fase endo-esecutiva, in caso di rinuncia di controparte agli atti del giudizio a spese compensate. Il difensore presente avv. Baldassari, consultato il dominus avv. Cinnera, dichiara, come da istruzioni, che quest'ultimo non intende aderire alla proposta conciliativa e dunque chiede discutersi la causa. Le parti discutono la causa
1 e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate, pur quanto ad con le precisazioni di cui sopra ” (cfr. verbale dell'udienza del Parte_2
13.03.2025).
FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alle controparte in data 31.07.2023 ed in pari data iscritto a ruolo, la sig.ra , già creditore opposto nella fase oppositiva endo-esecutiva Parte_1 avanti al GE dell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE 1617/2017, ha introdotto il presente giudizio di merito, entro il termine perentorio (90 gg) assegnato dal GE con ordinanza del
27.04.2023 (all.E) “per far constatare la perfetta legittimità dell'esecuzione intrapresa in virtù della sentenza del Tribunale di Patti” e, dunque, al fine di sentir: “ritenere e dichiarare che le eccezioni dell'opponente sono inammissibili e/o infondate e, conseguentemente, CP_1 rigettare l'opposizione proposta da e qui riassunta”, con vittoria delle spese di lite e CP_1 riforma, in parte qua, dell'ordinanza del GE resa in data 27.04.2023(all. E – Ordinanza 27.4.2023) di condanna alle spese di lite (€ 2500,00 oltre accessori) della signora XU “virtualmente soccombente” rispetto all'opposizione proposta dalla suddetta Compagnia.
Si è costituita la convenuta (formale) già opponente (per Controparte_1
brevità , chiedendo, previa revoca della dichiarazione di contumacia, CP_1
“ACCOGLIERE l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c. proposta da Parte_3
con ricorso depositato in data 31/05/2017 per tutti i motivi ivi dedotti, CONFERMARE
[...]
l'ordinanza pronunciata dal GE, Dott.ssa Bellettati, in data 27/04/2023, di condanna della sig.ra al pagamento delle spese di lite di e RESPINGERE tutte Parte_1 Parte_3
le richieste attoree preliminari, istruttorie e di merito in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.” e vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13.03.2025, frattanto mutato il GI,
è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine, sui limiti dell'oggetto del contendere e posizione processuale delle parti.
In limine, va formalmente revocata la dichiarazione di contumacia di di cui al CP_1
decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.11.2023.
Sempre in via preliminare giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
2 - il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni ritenuti impignorabili);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ed ancora, nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione “ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (25170/2018 Cass.Civ.).
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), semprechè sul punto la questione non risulti pacificamente definita in altra sede (come nella specie).
Nella specie, esauritosi davanti al giudice naturale del titolo ogni accertamento sul diritto di credito azionato dal creditore opposto (attore nel presente giudizio di merito) nei confronti di pponente ed estinta l'esecuzione a quo, l'interesse ex art. 100 c.p.c. ad introdurre CP_1
3 il presente giudizio di merito da parte del creditore opposto/convenuto sostanziale -e dunque la legittimazione ad agire di quest'ultimo- sussiste entro i soli limiti della contestazione della legittimità dell'ordinanza resa dal GE in data 27.04.2023 di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del sub-procedimento oppositivo (all. E – Ordinanza 27.4.2023) in ossequio al principio della 'soccombenza virtuale' , non rettamente inteso alla stregua di quanto dedotto in citazione (cfr. pag. 14 e 15 atto di citazione).
Sono, pertanto, inammissibili le ulteriori domande come formulate (nelle conclusioni dei rispettivi atti) tanto dall'opposto quanto dall'opponente in punto di accoglimento o rigetto dell'opposizione come proposta da on ricorso depositato in data 31/05/2017 avanti al CP_1
GE dell'esecuzione mobiliare presso terzi, RGE 1617/2017, per l'evidente ragione che difettava, già al momento dell'introduzione del presente giudizio (cfr. infra), l'oggetto del contendere nel merito, impregiudicata la questione sulla regolamentazione delle spese di lite di seguito esaminata.
2- Nel merito dell'opposizione.
Tanto precisato, nel merito risulta documentato che:
- in data 31.05.2017 ha depositato, in seno all'esecuzione mobiliare presso Parte_3 terzi promossa dall'odierna creditrice -convenuta ed iscritta al RGE 1617/2017 dell'intestato
Tribunale ricorso in opposizione ex art. 615 c.2 c.p.c. con istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c. al fine di ottenere dal GE “la sospensione dell'esecuzione intrapresa dalla sig.ra e, nel Parte_1
merito, “dichiarare l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato ad in data 11/03/2017 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in Parte_3
data 21/04/2017, … con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, con condanna della sig.ra al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”; ciò sull'assunto dell'intervenuto pagamento Parte_1
del credito fondato sulla sentenza del Tribunale di Patti, sottesa al pignoramento [in dettaglio, già corrisposti alla sig.ra due acconti per la complessiva somma di euro 365.000,00, di cui Parte_1 solo il primo di € 15.000,00 considerato in sentenza, ma documentale e dedotto nell'appello pendente, l'opponente assumeva di aver inviato, subito dopo il precetto, in data 22/03/2017 -entro il termine di 10 giorni- l'ulteriore residuo importo dovuto di euro 345.185,66 a mezzo assegno, che veniva consegnato dal corriere in data 03/04/2017 (doc. 5 e 6)];
- alla prima udienza del 01/06/2017 il GE designato, Dott. Giunta, vista l'opposizione svolta da sospendeva interinalmente la procedura esecutiva concedendo termine all'opposto sino CP_1 al 18/07/2017 per il deposito di un'eventuale memoria difensiva e termine alle altre parti sino al
11/09/2017 per repliche (doc.10);
- in data 17/07/2017 la creditrice opposta depositava una memoria difensiva autorizzata (doc.11) nella quale dava atto di avere ricevuto da l'assegno per euro 354.185,66 e Parte_3
4 che lo stesso era stato incassato in data 22/06/2017; contestava, tuttavia, la circostanza che l'assegno fosse stato effettivamente recapitato presso lo studio dell'avv. Cinnera a mezzo corriere in data 03/04/2017 anteriormente al pignoramento e con successiva memoria del 4.09.2017 insisteva, in ogni caso, per l'assegnazione e il pagamento della residua somma di euro 516.181,81
(considerato il tenore dell'ordinanza di inibitoria solo parziale del titolo da parte della Corte di
Appello);
- in data 11/09/2017 l'opponente depositava memoria di replica, nella quale allegava, tra Pt_2
l'altro, che “in accoglimento dell'istanza di inibitoria contenuta nell'atto di appello (doc.07), con ordinanza depositata in data 26 luglio 2017 (doc.8) la Corte d'appello di NA, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 luglio 2017”, aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di posta a fondamento del pignoramento opposto CP_2 limitatamente all'importo, poi rettificato con ordinanza del 18.10.2017 (doc. 13), di € 350.000,00 per sorte capitale;
- l'opponente nella memoria di replica insisteva in ogni caso nei motivi di ricorso, con richiesta di conferma della sospensione dell'esecuzione, già interinalmente disposta, condanna della sig.ra
[...]
al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite;
Pt_1
-disposto il rinvio all'udienza del 12.03.2018, con ordinanza resa nella medesima udienza (doc.
14) il GE, esaminate le eccezioni e difese dell'opponente e dell'opposta, disponeva la “conferma della sospensione della presente procedura come da provvedimento del 01/06/2017 fino all'esito del giudizio di merito”(id est, giudizio avanti alla Corte di Appello);
- nelle more della sospensione interveniva la sentenza n. 739/2019 della Corte d'Appello di NA
(doc.15) che, in accoglimento del gravame proposto da disponeva la detrazione di Parte_3 euro 350.000,00 dall'importo risarcitorio, come liquidato dal giudice di primo grado (doc 15); statuizione poi confermata, in parte qua, dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5166/2023 del 17/02/2023 (doc.16);
- con provvedimento del 22/03/2023 il GE (frattanto mutato) d'ufficio convocava le parti per l'udienza del 20/04/2023 al fine di verificare lo stato del giudizio di merito al quale era condizionata la sospensione disposta dal precedente GE nel 2018 (doc.17) onde procedere all'eventuale estinzione dell'esecuzione (e liberazione delle somme vincolate);
- in detta udienza compariva solo nel solo asserito incidente di opposizione, Pt_2 rappresentando che a seguito della sentenza della Corte d'Appello di NA confermata in
Cassazione e della riconosciuta detrazione di quanto liquidato da a titolo di Parte_3
risarcimento alla sig.ra in data 13/06/2008 per la somma di euro 350.000,00, nulla era più Parte_1
5 dovuto alla creditrice procedente (già incassato l'assegno); per tali ragioni, insisteva nell'accoglimento dell'opposizione a suo tempo spiegata, con condanna alle spese del ricorrente;
- il GE rinviava all'udienza del 27/04/2023 ex art. 631 c.p.c. (per mancata comparizione delle parti)
l'esecuzione e, come richiesto dalla parte, ritenuto ancora pendente il sub-procedimento oppositivo, autorizzava quest'ultima nelle more al deposito della sentenza della Corte di Cassazione e della
Corte d'Appello (doc. 18);
- all'udienza del 27.04.2023 il GE dichiarava l'estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 631
c.p.c. e con separata ordinanza, presente nel solo 'asserito' incidente di opposizione, “dato Pt_2 atto di aver dichiarato ex art. 631 cpc l'estinzione della procedura esecutiva dichiara cessata la materia del contendere;
visto il principio di soccombenza virtuale condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in via equitativa in euro 2.500,00 oltre accessori”, assegnando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Così ricostruiti i termini della vicenda processuale dalla quale promana l'ordinanza del GE ex art. 616 c.p.c. del 27.04.2023, appare evidente che, assorbito/precluso ogni ulteriore rilievo, detta ordinanza, siccome resa in carenza dei presupposti di cui agli artt. 624 e 616 c.p.c., ai fini della statuizione condannatoria delle spese di lite ivi disposta, è illegittima e come tale va caducata.
Ed invero, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato quello secondo cui "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Nella specie, al momento dell'adozione dell'ordinanza da cui scaturisce l'odierno giudizio di merito
(nel 2023) l'esecuzione, già sospesa ex art. 623 c.p.c. dal precedente GE sin dal 2018 (a seguito proprio del ricorso del 2017 depositato da ed allegazioni di cui alla sopravvenuta memoria Pt_2
integrativa), veniva dichiarata estinta ex art. 631 c.p.c.
Contrariamente, dunque, a quanto assunto dall'opponente avanti al GE e nel presente CP_1 giudizio (ipotizzando una anomala “sospensione” dell'incidente oppositivo ex art. 624 c.p.c. introdotto nel 2017, a fronte del provvedimento del GE di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c.), non risultava pendente alcun incidente oppositivo a definizione del quale
6 avrebbe potuto essere emessa l'ordinanza in esame (cfr. decreto di fissazione dell'udienza del
20.04.2023 d'ufficio dal GE al fine di verificare l'esito del giudizio di merito ed eventuale sussistenza dei presupposti per l'estinzione dell'esecuzione già sospesa dal 2018).
Ed infatti, su ricorso depositato da nel 2017 l'allora GE competente ha provveduto con Pt_2 ordinanza resa all'udienza del 12.03.2018 (doc. 14) di “conferma della sospensione della presente procedura come da provvedimento del 01/06/2017 fino all'esito del giudizio di merito” sul titolo giudiziale sotteso al pignoramento.
Con la suddetta ordinanza il GE ha all'evidenza (seppur non in modo espresso) ritenuto assorbiti i motivi di ricorso proposti da ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 624 c.p.c., disponendo la CP_1 sospensione c.d. esterna (art. 623 c.p.c.) dell'esecuzione (anziché interna ex art. 624 c.p.c. come richiesta) e, pertanto, non assegnando correttamente un termine ex art. 616 c.p.c. (già pendendo il giudizio sul merito del titolo esecutivo) né provvedendo sulle spese di lite dell'incidente oppositivo
(assorbito) 1.
A detto provvedimento, non impugnato, le parti hanno prestato acquiescenza: nulla hanno osservato in detta sede, né risulta richiesto al GE, con tempestiva istanza nel termine perentorio ex art. 289
c.p.c., l'integrazione dell'ordinanza con assegnazione dei termini ex art. 616 c.p.c. al fine di proseguire il giudizio di merito dell'incidente oppositivo, ormai esaurito, sull'assunto dell'omessa statuizione da parte del GE delle spese di lite della fase sommaria.
Con la conseguenza che, nessuna ulteriore delibazione sommaria ex art. 624 c.p.c. avrebbe potuto essere compiuta dal GE, men che meno “ora e per allora” ai fini delle spese di lite, all'udienza fissata d'ufficio nel 2023 e culminata nell'estinzione ex art. 631 c.p.c. dell'esecuzione. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass.
n. 12977 del 26/04/2022, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame ), “qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con
l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta”; “in linea generale, non può peraltro escludersi che, in caso di omissione da parte del giudice, la parte interessata possa anche avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza …ai sensi dell'art. 289 c.p.c. e nel termine perentorio ivi previsto, similmente a quanto avviene ai fini della concessione del termine di cui all'art. 616 c.p.c. pretermesso …”; tuttavia, in assenza di detta tempestiva iniziativa “la liquidazione delle spese in questione non è più possibile, perché … la parentesi di cognizione è definitivamente estinta” 2 e le spese di detta fase “ irripetibili”, con la conseguenza che “nel caso in cui il giudice dell'esecuzione erroneamente provveda sulle stesse”
(“ora per allora”) “l'ordinanza è da considerare illegittima in parte qua”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza del GE in contestazione resa formalmente ai sensi degli artt. 624, 91 e 616 c.p.c. pur in assenza di incidente di opposizione (quale unica parentesi di cognizione legittimante la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.), essendosi ormai irreversibilmente concluso nel 2018 l'incidente sommario - cautelare scaturito dal ricorso di del 2017. Pt_2
Inammissibili ed inconferenti sono, conseguentemente, le domande avanzate dalle parti nella presente sede, ad eccezione della contestazione in punto di illegittima statuizione sulle spese di lite nell'ordinanza de qua, essendo all'evidenza cessata ogni materia del contendere ex artt. 615 e 617
c.p.c. anteriormente all'introduzione del presente giudizio e precluso ogni sindacato di questo GI nel merito dell'opposizione del 2017 anche solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(non essendo il presente giudizio ex art. 616 c.p.c. prosecuzione dell'incidente oppositivo del 2027 esauritosi con l'adozione del provvedimento di sospensione del GE del 2018). 2“Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese” (Cass. n. 22033 del 24/10/2011). 8 In termini più chiari, preclusa a monte avanti al GE nel 2023 ogni delibazione sulla fondatezza dell'opposizione del 2017 ai fini della condanna alle spese di lite della fase sommaria (“ora per allora”), è preclusa a valle anche a questo Giudice del merito ex art. 616 c.p.c., scaturito dalla suddetta ordinanza del 2023 (e non già da quella di sospensione del 2018), ogni valutazione sul punto, di là dal sindacato sulla legittimità dell'ordinanza in esame, al momento della sua emissione.
Solo incidenter tantum deve, tuttavia, riconoscersi che nella citata ordinanza non avrebbero potuto/dovuto assumere rilievo ai fini della condanna alle spese di lite dell'incidente oppositivo 'in ossequio al principio della soccombenza virtuale' motivi sopravvenuti al ricorso del 2017 (quali la sopravvenuta caducazione del titolo 'giudiziale' nella parte relativa all'importo in contestazione, cfr. sul punto Cass. Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 3).
3- Sulle spese di lite
Alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92».
Nelle specie, pur valorizzata la proposta conciliativa avanzata dal già opponente CP_1
(tuttavia, solo in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.), sussistono gravi e giustificati motivi, oltre che i presupposti della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 c.p.c. (avuto riguardo al tenore della domanda come introdotta nel presente giudizio di merito dalla creditrice- attrice, inammissibile quanto alla richiesta di rigetto dell'opposizione e correlate istanze istruttorie) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, attese le peculiarità ed anomalie della vicenda processuale, il tenore dei provvedimenti dei GE succedutisi nel tempo e l'inconferenza della difesa di ambo le parti nel merito dell'opposizione del 2017, pur dopo l'emissione del decreto di questo GI (subentrato al precedente) dell'11.02.2025 volto a provocare il contraddittorio sui limiti dell'oggetto del contendere del presente giudizio di merito e sul contesto procedimentale nel quale risultava emessa l'ordinanza ex artt. 624/616 c.p.c. 4. CP_
facto è rigettata l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si precisa, infine, che alla luce dei rilievi in premessa, il valore effettivo della controversia
“risulta manifestamente diverso da quello presunto” (come dichiarato nella domanda introduttiva del presente giudizio di merito dell'attrice) “in relazione agli interessi perseguiti dalle parti “(al momento dell'introduzione del presente giudizio di merito), id est entro la soglia di € 5000,00, residuando solo la contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo come disposta con l'ordinanza da cui promana l'odierno giudizio di merito (cfr. mutatis mutandis Cass. ord. n. 6345 del 05/03/2020, a mente della quale “quando un giudizio prosegua nel successivo grado” – o nella specie nella fase di merito - “soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata” – nella specie ordinanza del GE- “e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di merito ex art. 616 c.p.c., dichiara l'illegittimità dell'ordinanza resa in data 27.04.2023 dal GE nell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE
1617/2017, nella parte in cui ha condannato la creditrice opposta XU “ visto il principio di soccombenza virtuale…alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente”, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
2) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate nel presente giudizio di merito;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 28/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
ulteriore ricorso oppositivo sul quale il GE sembra essersi pronunciato con l'ordinanza di cui trattasi (…) ed ancora l'ordinanza in esame non appare all'evidenza neppure motivata in punto di statuizione sulle spese di lite e ritenuta soccombenza virtuale (id est, prognosi di fondatezza della opposizione come proposta, id est alla data di deposito del ricorso) né risulta richiamato il tenore e data di deposito del ricorso ex artt. 615 co. 2 e 624 c.p.c. oggetto di disamina (mercè la carenza di potere sul punto del GE); invitate sin d'ora le parti, impregiudicato il merito, considerati i costi sostenendi anche per la fase decisoria, a valutare la conciliazione della lite non senza segnalare e puntualizzare quanto sopra nella ricostruzione della vicenda in esame, come risultante ex actis”…
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sui rapporti tra artt. 623 e 624 c.p.c. e poteri del GE di riqualificare l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. come istanza ex art. 623 c.p.c. ovvero mantenere la qualificazione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e provvedimenti conseguenziali, cfr. funditus in caso parzialmente sovrapponibile Cass. n. 12977 del 26/04/2022, nonché Cass. 3, Sentenza n. 7364 del 2015 “Nessun dubbio che, in teoria, possa coesistere il potere di sospensione c.d. esterna, relativo cioè all'esecutività intrinseca del titolo azionato e devoluto al giudice del processo in cui esso si è formato e può ancora essere modificato, con quello di sospensione c.d. interna, relativo cioè alla singola e sola procedura esecutiva intrapresa sulla base di uno specifico titolo esecutivo. Del resto, il giudice della procedura esecutiva è l'unico titolare del potere di sospenderla”, individuando la norma applicabile per la sospensione (art. 623 o 624 c.p.c.). “Tanto comporta pure che, nonostante (in generale, da ultimo, v. Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; sulla specifica ipotesi degli effetti della sospensione disposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c., tra le altre, v.: Cass. 12 gennaio 1999, n. 261; Cass. 31 luglio 2002, n. 11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909; Cass., ord. 1 agosto 2008,
n. 20925; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345) la sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale legittimi la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c., attivabile con mero ricorso al giudice dell'esecuzione (e cioè senza bisogno di proporre un'opposizione esecutiva), non sia in teoria scorretto l'esercizio del potere di sospensione interna per una causa di sospensione esterna: infatti, quella sospensione può integrare anche un grave motivo di sospensione discrezionale, nulla vietando che il giudice, investito, per scelta dell'opponente, di una formale opposizione, ritenga di individuare quale giusto motivo di sospensione - c.d. interna - appunto il venir meno della stessa esecutività del titolo, rivestendolo quindi di un'efficacia ulteriore (624 c.p.c.) rispetto a quella ordinaria sua propria (623 c.p.c.)”. In tal caso, “l'ordinanza … espressamente qualificata come resa ai sensi dell'art. 624 c.p.c., tanto da essere, sia pure con provvedimento successivo integrativo munita anche della fissazione del termine per
l'instaurazione del giudizio di merito, in mancanza della relativa specifica impugnazione si è stabilizzata e si producono gli effetti propri di tale stabilizzazione” (nella specie, “l'effetto suo tipico dell'estinzione del processo esecutivo di cui al medesimo art. 624, comma 3”).
7 3 “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione”. 4 Il GI, subentrato al precedente, “considerato che nella causa in oggetto (merito ex art. 616 c.p.c.), estinta l'esecuzione, si controverte solo sulla legittimità della condanna alle spese disposta dal GE con ordinanza del 27.04.2023; rilevato che, dalle allegazioni delle parti e documentazione in atti, sembra desumersi che l'ordinanza in esame segue di diversi anni il provvedimento con il quale il GE (assorbiti/non esaminati i motivi di ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. al tempo sollevati da ) ha disposto la sospensione dell'esecuzione ai sensi Pt_2 dell'art. 623 c.p.c. in data 12.03.2018 (ordinanza non impugnata né richiesto alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.); peraltro, sempre prima facie, la riassunzione del processo esecutivo risulta avvenuta d'ufficio (ai fini estintivi) dal GE e non si rinviene
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