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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/10/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA in persona del giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 142/2021 r.g. del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025
promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mara Parte_1
LL e HE LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Venafro (Is) alla via Leopoldo Pilla n.19;
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1
RT ES e RD SS, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Campobasso (Cb) alla Via Alfredo Trombetta n. 36;
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto in rinnovazione che le ha notificato in data Controparte_1
20.01.2021 (a firma dell'Avv. Orsini) e con cui le sarebbero state richieste le somme derivanti dalla condanna alla refusione delle spese di lite statuite con sentenza n.
283/2019 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso.
A sostegno dell'opposizione preventiva, l'attrice ha rappresentato che il creditore avrebbe commesso un errore di calcolo sommando due volte i compensi dell'atto di precetto nonché il rimborso delle spese generali e c.p.a: la somma da precettare, quindi, non doveva essere di € 8.460,27, bensì di € 8.190,90.
Inoltre, la ha eccepito in compensazione con quanto da lei dovuto in forza del Pt_1
titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 283/2019, quanto dovuto, invece, dal sig.
[...]
(ex coniuge), fin dal 2018, a titolo di mantenimento dei figli minori in virtù del CP_1
provvedimento del Tribunale di Isernia, a titolo di spese c.d. straordinarie e di ulteriori spese di giudizio (quantificate in € 833,00) al cui pagamento il convenuto è stato condannato nel procedimento n.1084-1/2018 emesso dal Tribunale di Isernia. Di conseguenza il sig. avrebbe maturato nei suoi confronti un debito CP_1
complessivo di € 7.317,00 da compensare con il credito portato dal precetto opposto.
Si è costituito in giudizio , rappresentando che, dinanzi a codesto Controparte_1
organo giudicante pende altro giudizio di opposizione a precetto n.716/2021 RG e dichiarando di rinunciare all'atto di precetto di cui alla presente opposizione n.142/2021
RG, notificato il 20.01.2021 (a firma dell'Avv.to Orsini).
La causa non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 senza concedere termini ex art. 190 c.p.c. avendovi rinunciato le parti del giudizio.
L'espressa rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore comporta la CP_1
cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003).
Avendone fatto richiesta parte opponente, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la rinuncia al precetto è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione e all'iscrizione a ruolo della causa.
A ciò si aggiunga che deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalla parte attrice in ordine al quantum richiesto nel precetto, ricorrendo, effettivamente un errore di calcolo, con duplicazione di alcune voci per un totale di € 269,37.
Fondata è, inoltre, l'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., tra le spese di lite richieste dal e quelle spettanti alla parte attrice in relazione ad un CP_1
diverso procedimento (procedimento n.1084-1/2018 Tribunale di Isernia), per un totale di € 833,00.
Tale compensazione è ammissibile in presenza di crediti omogenei, liquidi ed esigibili, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23225/2016), la quale ha ribadito che i requisiti sostanziali della compensazione legale e giudiziale devono essere rigorosamente verificati. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che la compensazione delle spese può essere disposta anche in sede di opposizione a precetto, purché fondata su elementi certi e documentati (Cass. n. 563/2025).
pagina 3 di 5 Venendo, invece, all'eccezione di compensazione tra quanto dovuto dall'attrice in forza del precetto e le somme non pagate dal a titolo di mantenimento dei figli, CP_1
giova rammendare che le somme precettate non possono essere poste in compensazione con i crediti (anche straordinari) derivanti dalla mancata corresponsione del contributo di mantenimento in favore dei figli. Trova applicazione, infatti, il principio sancito dai giudici di legittimità secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (Cass. n. 11689/2018).
L'assegno di mantenimento (seppur non percepito nel caso di specie) è volto a soddisfare esigenze primarie e continuative del beneficiario e riveste natura alimentare, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. (Cass. n. 17395/2015; Cass. n. 11689/2018), sicchè deve escludersi la possibilità di compensazione con crediti di diversa natura, quali quelli derivanti da spese processuali. Pertanto, le somme dovute a titolo di mantenimento non possono essere utilizzate per estinguere, neppure parzialmente, obbligazioni relative alle spese di lite, in quanto ciò contrasterebbe con la funzione assistenziale e inderogabile dell'obbligo alimentare.
L'opposizione sarebbe stata accolta, quindi, solo parzialmente.
Ne deriva che, ai fini del governo delle spese di lite, secondo la soccombenza virtuale, devono compensarsi la metà delle spese, restando l'ulteriore metà a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.268,00 (già in misura di ½) oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Isernia, 11.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA in persona del giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 142/2021 r.g. del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025
promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mara Parte_1
LL e HE LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Venafro (Is) alla via Leopoldo Pilla n.19;
ATTORE nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1
RT ES e RD SS, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Campobasso (Cb) alla Via Alfredo Trombetta n. 36;
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto in rinnovazione che le ha notificato in data Controparte_1
20.01.2021 (a firma dell'Avv. Orsini) e con cui le sarebbero state richieste le somme derivanti dalla condanna alla refusione delle spese di lite statuite con sentenza n.
283/2019 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso.
A sostegno dell'opposizione preventiva, l'attrice ha rappresentato che il creditore avrebbe commesso un errore di calcolo sommando due volte i compensi dell'atto di precetto nonché il rimborso delle spese generali e c.p.a: la somma da precettare, quindi, non doveva essere di € 8.460,27, bensì di € 8.190,90.
Inoltre, la ha eccepito in compensazione con quanto da lei dovuto in forza del Pt_1
titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 283/2019, quanto dovuto, invece, dal sig.
[...]
(ex coniuge), fin dal 2018, a titolo di mantenimento dei figli minori in virtù del CP_1
provvedimento del Tribunale di Isernia, a titolo di spese c.d. straordinarie e di ulteriori spese di giudizio (quantificate in € 833,00) al cui pagamento il convenuto è stato condannato nel procedimento n.1084-1/2018 emesso dal Tribunale di Isernia. Di conseguenza il sig. avrebbe maturato nei suoi confronti un debito CP_1
complessivo di € 7.317,00 da compensare con il credito portato dal precetto opposto.
Si è costituito in giudizio , rappresentando che, dinanzi a codesto Controparte_1
organo giudicante pende altro giudizio di opposizione a precetto n.716/2021 RG e dichiarando di rinunciare all'atto di precetto di cui alla presente opposizione n.142/2021
RG, notificato il 20.01.2021 (a firma dell'Avv.to Orsini).
La causa non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 senza concedere termini ex art. 190 c.p.c. avendovi rinunciato le parti del giudizio.
L'espressa rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore comporta la CP_1
cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del
3.9.2003).
Avendone fatto richiesta parte opponente, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la rinuncia al precetto è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione e all'iscrizione a ruolo della causa.
A ciò si aggiunga che deve ritenersi fondata la contestazione sollevata dalla parte attrice in ordine al quantum richiesto nel precetto, ricorrendo, effettivamente un errore di calcolo, con duplicazione di alcune voci per un totale di € 269,37.
Fondata è, inoltre, l'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., tra le spese di lite richieste dal e quelle spettanti alla parte attrice in relazione ad un CP_1
diverso procedimento (procedimento n.1084-1/2018 Tribunale di Isernia), per un totale di € 833,00.
Tale compensazione è ammissibile in presenza di crediti omogenei, liquidi ed esigibili, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23225/2016), la quale ha ribadito che i requisiti sostanziali della compensazione legale e giudiziale devono essere rigorosamente verificati. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che la compensazione delle spese può essere disposta anche in sede di opposizione a precetto, purché fondata su elementi certi e documentati (Cass. n. 563/2025).
pagina 3 di 5 Venendo, invece, all'eccezione di compensazione tra quanto dovuto dall'attrice in forza del precetto e le somme non pagate dal a titolo di mantenimento dei figli, CP_1
giova rammendare che le somme precettate non possono essere poste in compensazione con i crediti (anche straordinari) derivanti dalla mancata corresponsione del contributo di mantenimento in favore dei figli. Trova applicazione, infatti, il principio sancito dai giudici di legittimità secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (Cass. n. 11689/2018).
L'assegno di mantenimento (seppur non percepito nel caso di specie) è volto a soddisfare esigenze primarie e continuative del beneficiario e riveste natura alimentare, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. (Cass. n. 17395/2015; Cass. n. 11689/2018), sicchè deve escludersi la possibilità di compensazione con crediti di diversa natura, quali quelli derivanti da spese processuali. Pertanto, le somme dovute a titolo di mantenimento non possono essere utilizzate per estinguere, neppure parzialmente, obbligazioni relative alle spese di lite, in quanto ciò contrasterebbe con la funzione assistenziale e inderogabile dell'obbligo alimentare.
L'opposizione sarebbe stata accolta, quindi, solo parzialmente.
Ne deriva che, ai fini del governo delle spese di lite, secondo la soccombenza virtuale, devono compensarsi la metà delle spese, restando l'ulteriore metà a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.268,00 (già in misura di ½) oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Isernia, 11.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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